Categoria | Europa

UE – Deferimenti alla Corte di giustizia di Marzo

Pubblicato il 30 marzo 2014 da redazione

LUXEMBOURG : Institutions Europeennes + Ville

Con i procedimenti d’infrazione aperti questo mese la Commissione europea avvia azioni legali nei confronti di alcuni Stati membri per inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa dell’Unione. Le decisioni qui esposte, relative a molti settori, si propongono di assicurare la corretta applicazione del diritto dell’Unione a favore dei cittadini e delle imprese.

Bruxelles, 28 Marzo 2014

La Commissione ha adottato oggi 139 decisioni, tra le quali 11 pareri motivati e 3 deferimenti alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Si riporta di seguito una breve esposizione delle principali decisioni. Per maggiori informazioni sul procedimento d’infrazione cfr. MEMO/12/12.

Deferimenti alla Corte di giustizia

Sicurezza del traffico ferroviario: la Commissione deferisce l’Austria alla Corte di giustizia

La Commissione europea ha deciso di deferire l’Austria alla Corte di giustizia europea per non aver armonizzato la propria normativa nazionale ad una direttiva europea in materia di sicurezza ferroviaria. La direttiva 2004/49/CE ha per obiettivo il miglioramento della sicurezza delle ferrovie dell’Unione europea e dell’accesso al mercato dei servizi di trasporto ferroviario. La direttiva impone agli Stati membri di istituire un’autorità preposta alla sicurezza ed un organismo incaricato di effettuare indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti, oltre a definire principi comuni per la gestione, la regolamentazione e la supervisione della sicurezza ferroviaria. Avendo mancato di recepire ed attuare la direttiva l’Austria priva l’autorità preposta alla sicurezza del diritto di rivedere i certificati o le autorizzazioni di sicurezza in seguito a modifiche del quadro normativo. L’Austria omette altresì di assicurare indagini adeguate in caso di incidenti e inconvenienti, in particolare di quelli che, in condizioni appena diverse, avrebbero potuto comportare sinistri importanti. Tale comportamento comporta un rischio potenziale per i passeggeri del sistema ferroviario e pregiudica una leale competizione sul mercato.

(per ulteriori informazioni: IP/14/323 – H. Kearns, tel. +32 229 87638, cell. +32 498 98 7638)

Ambiente: la Commissione deferisce la Grecia alla Corte per l’omessa tutela di una specie ad alto valore simbolico

La Commissione europea ha denunciato la Grecia alla Corte per aver mancato di tutelare adeguatamente una specie di tartarughe marine in pericolo. Il caso riguarda la baia di Kyparissia nel Peloponneso occidentale, una delle spiagge di nidificazione più importanti per la specie caretta caretta nel Mediterraneo che è altresì una zona protetta secondo la normativa dell’UE. In essa vengono però tollerate diverse iniziative di sviluppo e edilizie, alle quali vengono addirittura rilasciati permessi, il che sta producendo notevoli effetti negativi sulle tartarughe a rischio di estinzione. Su raccomandazione di Janez Potočnik, Commissario responsabile per l’Ambiente, la Commissione deferisce la questione alla Corte di giustizia dell’UE.

(per ulteriori informazioni: IP/14/324 – J. Hennon, tel. +32 229 53593, cell. +32 498 95 3593)

Diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario: la Commissione deferisce alla Corte di giustizia l’Italia per il mancato rispetto della normativa dell’UE

La Commissione europea deferisce l’Italia alla Corte di giustizia dell’UE per non aver recepito completamente la normativa dell’UE in tema di diritti dei passeggeri ferroviari. Il regolamento (CE) n. 1371/2007 sui diritti dei passeggeri ferroviari stabilisce diversi obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri e la sua applicazione era dovuta entro il 3 dicembre 2009.

L’Italia non ha ancora istituito un organismo ufficiale autorizzato a vigilare sulla corretta applicazione del regolamento nel suo territorio, né ha stabilito norme volte a sanzionare le violazioni della legislazione pertinente. Senza queste due misure necessarie, i passeggeri che si spostano in treno in Italia o dall’Italia verso altri paesi dell’UE non saranno in grado di far valere i loro diritti in caso di problemi durante il viaggio.

(per ulteriori informazioni: IP/14/325 – H. Kearns, tel. +32 229 87638, cell. +32 498 98 7638)

  1. Pareri motivati

La Commissione sollecita l’Austria e il Portogallo ad applicare le norme sui diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus

La Commissione europea ha invitato l’Austria e il Portogallo ad adottare le misure necessarie per applicare correttamente il regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus (regolamento (EU) n. 181/2011). Tanto l’Austria quanto il Portogallo hanno omesso di istituire un sistema di sanzioni tale da garantire il rispetto del regolamento. Inoltre l’Austria non ha designato un organismo responsabile dell’applicazione incaricato di gestire i reclami dei passeggeri, di controllare l’applicazione del regolamento e di imporre sanzioni, né ha comunicato l’elenco delle stazioni di autobus nelle quali i passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta possono ricevere assistenza adeguata. Il regolamento definisce i diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus nell’UE e si applica dal 1° marzo 2013. Gli Stati membri erano tenuti a compiere tutto quanto indicato entro tale data. Le richieste sono state inviate sotto forma di pareri motivati nell’ambito dei procedimenti di infrazione dell’UE. L’Austria e il Portogallo dispongono di due mesi per notificare alla Commissione le misure adottate ai fini della corretta applicazione del regolamento; in caso contrario, la Commissione potrà decidere di deferire i due paesi alla Corte di giustizia dell’UE.

(per ulteriori informazioni: H. Kearns, tel. +32 229 87638, cell. +32 498 98 7638)

Elezioni del Parlamento europeo: la Commissione interviene a sostegno dei diritti dei cittadini dell’UE nella Repubblica ceca

La Commissione ha oggi dato seguito alla propria azione legale nei confronti della Repubblica ceca per l’omessa attuazione delle norme che avrebbero permesso ai cittadini dell’UE di candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo nel 2014 nello Stato membro di residenza. La Commissione europea ha inviato un parere motivato alla Repubblica ceca, che non ha finora notificato alla Commissione le misure adottate per implementare a livello nazionale la direttiva UE. La nuova direttiva 2013/1/UE, concordata alla fine del 2012 (cfr. MEMO/12/1020), costituisce un aggiornamento della normativa precedente che semplifica la procedura con cui i cittadini dell’UE residenti in un altro Stato membro possono candidarsi al Parlamento europeo.

Gli Stati membri avevano tempo fino al 28 gennaio 2014 (IP/14/87) per dare attuazione alla normativa aggiornata. Tuttavia solo 14 Stati membri (Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Svezia, Ungheria) hanno notificato formalmente i propri provvedimenti entro la scadenza indicata. Il 4 febbraio 2014 la Commissione ha aperto procedimenti d’infrazione contro gli altri 14 Stati membri dell’UE con procedura accelerata per avere la certezza che le nuove norme siano in vigore in tempo per le elezioni che si terranno dal 22 al 25 maggio 2014. 13 di tali 14 Stati membri (BE, BG, DK, EL, ES, FR, IT, LT, MT, PL, RO, SI, SK) hanno notificato le misure di recepimento nella propria risposta alla lettera di costituzione in mora. Esaminate le misure notificate, la Commissione ritiene che la direttiva è stata finora recepita in 12 di tali Stati membri (tutti tranne la Grecia) e ha quindi deciso di chiudere i procedimenti d’infrazione nei confronti di tali 12 Paesi. La Grecia ha notificato formalmente alla Commissione le proprie misure di recepimento molto recentemente, cosicché la Commissione sta ancora verificando il completo recepimento delle norme.

(per ulteriori informazioni: M. Andreeva, tel. +32 229 91382, cell. +32 498 99 1382)

Trasporto ferroviario: la Commissione chiede alla Finlandia di assicurare l’interoperabilità del sistema ferroviario

La Commissione chiede alla Finlandia di conformare il proprio ordinamento nazionale alla direttiva 2008/57/CE sull’interoperabilità ferroviaria. Tale normativa mira a stabilire le condizioni per conseguire l’interoperabilità del sistema ferroviario europeo e quindi la compatibilità tecnica dell’infrastruttura, del materiale rotabile, dei sistemi di segnalazione ecc. In assenza di interoperabilità le ferrovie non possono concorrere efficacemente con le altre modalità di trasporto.

La legislazione avrebbe dovuto essere in vigore dal 19 luglio 2010. Se la Finlandia non prende misure soddisfacenti al riguardo la Commissione potrà adire la Corte di giustizia dell’Unione europea. La Commissione ha avviato un procedimento d’infrazione a tale proposito contro la Finlandia nell’ottobre 2013 e invia oggi un parere motivato, che costituisce la seconda fase del procedimento d’infrazione dell’UE. La Finlandia ha due mesi di tempo per rispondere alla Commissione.

(per ulteriori informazioni: H. Kearns, tel. +32 229 87638, cell. +32 498 98 7638)

Orario di lavoro: la Commissione chiede alla Francia di rispettare il diritto dei medici in formazione ad limite massimo di ore lavorative e a periodi di riposo minimi

La Commissione europea ha invitato la Francia a rispettare il diritto dei medici in formazione a periodi minimi di riposo e a limitare il loro orario lavorativo come richiesto dalla direttiva sull’orario di lavoro (2003/88/CE). La normativa francese attualmente in vigore non garantisce ai medici in formazione diversi diritti importanti previsti dalla direttiva in questione, quali il limite massimo di 48 ore per la durata media settimanale del lavoro. Nell’applicare tale limite la legge francese non tiene conto di tutte le ore di lavoro effettivamente prestate dai medici in formazione. Non sono infatti incluse le ore aggiuntive dovute al servizio di guardia e alla formazione all’università, laddove invece la direttiva impone di inserirle nel tempo effettivamente lavorato. Inoltre la legge francese non assicura un corretto monitoraggio delle ore lavorate e rende difficile verificare se gli ospedali rispettino le norme previste dalla direttiva. Ne consegue che spesso i medici in formazione effettuano un numero eccessivo di ore di lavoro negli ospedali pubblici in Francia. La richiesta alla Francia assume la forma di un parere motivato nell’ambito dei procedimenti di infrazione dell’UE. La Francia dispone ora di un termine di due mesi per notificare alla Commissione le misure adottate al fine di adeguare la propria legislazione alla normativa UE. In caso contrario, la Commissione potrà decidere di deferire tale paese alla Corte di giustizia dell’UE.

(per ulteriori informazioni: J. Todd, tel. +32 229 94107, cell. +32 498 99 4107)

Pensioni: la Commissione esorta la Francia a tutelare le pensioni dei lavoratori in caso di fallimento del datore di lavoro

La Commissione europea ha chiesto alla Francia di assicurare la tutela delle pensioni dei lavoratori subordinati finanziate da riserve contabili (ossia da dotazioni iscritte nel bilancio di un’impresa). La normativa francese al momento tutela in misura insufficiente il diritto ad una pensione aaziendale se il datore di lavoro è insolvente. Ciò costituisce una violazione della direttiva sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (2008/94/CE), che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie a tutela di tali pensioni. La Corte di giustizia dell’UE ha sentenziato che un sistema tale da garantire meno della metà dell’importo a cui si ha diritto non può essere considerato sufficiente per tutelare le pensioni dei lavoratori subordinati in conformità alla direttiva. Secondo una relazione della Commissione del 2008 le uniche misure di tutela applicabili in Francia sono le norme contabili diramate dal “Comité de la Réglementation Comptable” sulla base della norma International Accounting Standard, secondo la quale le imprese dovrebbero aver cura dei cespiti destinati alle pensioni. Si tratta però di semplici orientamenti privi di forza vincolante. La richiesta della Commissione si configura quale parere motivato nell’ambito dei procedimenti di infrazione dell’UE. La Francia dispone di due mesi per notificare alla Commissione le misure adottate al fine di allineare la propria legislazione nazionale alla normativa dell’UE. In caso contrario, la Commissione potrà decidere di deferire tale paese alla Corte di giustizia dell’UE.

(per ulteriori informazioni: J. Todd, tel. +32 229 94107, cell. +32 498 99 4107)

Ambiente: la Commissione esorta l’Ungheria ad intervenire in tema di inquinamento atmosferico

La Commissione europea ritiene che l’Ungheria venga meno all’obbligo di tutelare i cittadini dall’inquinamento da polveri sottili (PM10). Queste minuscole particelle provenienti dalle emissioni dell’industria, del traffico e del riscaldamento domestico possono causare asma, problemi cardiovascolari, cancro del polmone e mortalità precoce. In forza della normativa dell’UE gli Stati membri devono limitare l’esposizione dei cittadini a queste particelle. I cittadini della regione di Budapest, della valle del Sajó (compresa la città di Miskolc) e di alcune città del gruppo “misto” (comprese in particolare le città di Nyíregyháza e Szeged) sono stati esposti a livelli insalubri di PM10 in ognuno degli anni esaminati a partire dal 2005 (quindi almeno fino al 2012). Tale situazione riguarda anche i cittadini della regione di Pécs, che fino a giugno 2011 godeva di un’esenzione da tale obbligo. La Commissione ritiene che l’Ungheria non abbia adottato le misure che avrebbero dovuto essere in atto già dal 2005 per proteggere la salute dei cittadini e chiede a tale Stato membro di adottare misure lungimiranti, celeri ed efficaci per ridurre al minimo possibile il periodo di inottemperanza. L’intervento odierno, che tecnicamente si configura quale parere motivato addizionale, fa seguito a un’ulteriore lettera di costituzione in mora inviata nel febbraio 2013 (cfr. IP/13/47). Se l’Ungheria non prende provvedimenti, la Commissione ha facoltà di deferire la questione alla Corte di giustizia dell’UE.

(per ulteriori informazioni: J. Hennon, tel. +32 229 53593, cell. +32 498 95 3593)

Fiscalità: la Commissione invita l’Irlanda a far cessare la tassazione discriminatoria del trattamento di fine rapporto

La Commissione europea ha chiesto ufficialmente all’Irlanda di emendare la propria legislazione in materia di trattamento di fine rapporto, in quanto essa è discriminatoria nei confronti di coloro che lavorano in società consociate in altri Stati membri.

Il trattamento di fine rapporto (TFR) è un importo versato dalle imprese ai dipendenti che cessano di lavorare per loro. Il TFR è tassato ad aliquote diverse in funzione dell’età del dipendente e della durata del rapporto di lavoro.

Per calcolare l’agevolazione fiscale relativa a tali importi la legge irlandese tiene conto del numero di anni lavorati per società consociate in Irlanda ma non degli anni di lavoro in società consociate in altri Stati membri e Paesi del SEE (Norvegia, Liechtenstein e Islanda). Ciò comporta un maggiore onere fiscale per gli individui che hanno lavorato per società consociate in altri Stati membri dell’UE o paesi del SEE.

La Commissione ritiene che tali norme costituiscano una violazione della libera circolazione dei lavoratori stabilita dal trattato e dall’accordo sullo Spazio economico europeo.

La richiesta della Commissione si configura quale parere motivato. Se l’Irlanda non si adeguerà entro due mesi, la Commissione potrà adire la Corte di giustizia dell’Unione europea.

(per ulteriori informazioni: E. Traynor, tel. +32 229 21548, cell. +32 498 98 3871)

Diritti d’autore: la Commissione esorta l’Italia a rispettare la normativa dell’UE

La Commissione europea ha invitato oggi l’Italia a rispettare la normativa dell’UE sulla protezione del diritto d’autore per i disegni e i modelli di cui all’articolo 17 della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli. Tale disposizione stabilisce che un disegno o modello protetto da un diritto su disegno o modello (ad esempio il disegno di un articolo d’arredamento) è ammesso anche alle tutele riconosciute dalle leggi sul diritto d’autore. L’obiettivo della disposizione è concedere una protezione di ampio spettro e complessiva al detentore di un diritto su un disegno. Però la legge italiana esclude per 13 anni dalla protezione stabilita dalle leggi sul diritto d’autore i disegni e i modelli precedenti all’attuazione della direttiva in Italia. Ciò impedisce ai detentori di tali diritti di avvalersi dei vantaggi connessi al diritto d’autore per i loro disegni o modelli. Esiste già una sentenza della Corte di giustizia dell’UE che definisce un periodo transitorio di 10 anni contrario al diritto dell’UE. Malgrado tale chiaro orientamento proveniente dalla Corte, l’Italia non ha adeguato la propria legislazione nazionale. La richiesta della Commissione assume la forma di un parere motivato, che è la seconda fase di un procedimento d’infrazione. Se le autorità italiane non daranno seguito soddisfacente alla richiesta entro due mesi, la Commissione potrà adire al riguardo la Corte di giustizia dell’UE.

Per ulteriori informazioni:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/design/index_en.htm

(per ulteriori informazioni: C. Hughes, tel. +32 2 296 4450, cell. +32 498 96 4450)

·    Ambiente: la Commissione chiede all’Italia di migliorare la normativa nazionale sulle valutazioni d’impatto ambientale

La Commissione europea ha chiesto all’Italia di provvedere ad allineare la normativa nazionale alle norme dell’UE sulle valutazioni d’impatto ambientale (VIA). Scopo di tali valutazioni è assicurare che l’autorizzazione dei progetti che possono avere notevole incidenza sull’ambiente sia preceduta da una valutazione in modo da informare la popolazione dei possibili effetti. Le obiezioni della Commissione riguardano la definizione di “progetto” nella legislazione italiana, le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico alle VIA e l’ampiezza di determinate categorie di progetti. Una lettera di costituzione in mora è stata inviata nell’aprile 2009, seguita da una lettera di costituzione in mora complementare nel febbraio 2012. Se da un lato diverse osservazioni hanno trovato soluzione, resta irrisolta la maggior parte delle contestazioni della Commissione, in quanto i testi preparatori presentati finora dall’Italia sono insufficienti a porre termine alla violazione o sono ancora nella fase di stesura. La Commissione invia pertanto un parere motivato. Se l’Italia non si attiverà entro due mesi il caso potrà essere deferito alla Corte di giustizia dell’UE.

(per ulteriori informazioni: J. Hennon, tel. +32 229 53593, cell. +32 498 95 3593)

Servizi energetici: la Commissione invita la Lituania a provvedere affinché i consumatori di riscaldamento e acqua calda siano forniti di contatori individuali

La Commissione ha oggi invitato formalmente la Lituania ad allineare il diritto nazionale alla direttiva dell’UE sui servizi energetici (2006/32/CE) relativamente alla misurazione e alla fatturazione della fornitura di riscaldamento e acqua calda. A norma di tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti a garantire che i consumatori finali di energia ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che indichino con precisione il loro consumo effettivo. La misurazione individuale svolge un ruolo cruciale per la promozione dell’uso efficiente dell’energia, in quanto consente ai consumatori di energia di monitorare meglio i loro consumi individuali di energia elettrica, gas, riscaldamento/raffreddamento o acqua calda. La misurazione individuale è altresì necessaria per la fatturazione individuale basata sul consumo effettivo. La direttiva sarebbe dovuta essere interamente recepita nel diritto nazionale entro il 17 maggio 2008. La richiesta della Commissione assume la forma di un parere motivato nel contesto di un procedimento di infrazione dell’UE. Se la Lituania non ottempererà ai propri obblighi legali entro due mesi, la Commissione potrà decidere di citarla dinanzi alla Corte di giustizia. Per ulteriori informazioni sulla direttiva sui servizi energetici: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/end-use_en.htm

((per ulteriori informazioni: S. Berger, tel. +32 229 2792, cell. +32 460 792 792)

Ambiente: la Commissione esorta la Svezia ad attuare le norme dell’UE sulle emissioni industriali

La Commissione europea sollecita la Svezia a comunicarle particolari sul modo in cui ha recepito nella propria normativa nazionale la legislazione dell’UE sulle emissioni industriali. La nuova direttiva sulle emissioni industriali, che sostituisce ed aggiorna la normativa precedente con l’obiettivo di prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l’inquinamento dovuto alle attività industriali, sarebbe dovuta essere recepita nell’ordinamento giuridico nazionale entro il 7 gennaio 2013. La Svezia non ha rispettato la scadenza ed è stata oggetto di una lettera di costituzione in mora inviata il 21 marzo 2013. La Commissione ritiene che la direttiva non sia stata compiutamente recepita in quanto determinate disposizioni, che riguardano tra l’altro le condizioni di autorizzazione e le ispezioni ambientali, non sono ancora state adottate completamente dalla normativa svedese. Viene pertanto inviato un parere motivato e, se la Svezia non agirà entro due mesi, la questione potrà essere deferita alla Corte di giustizia dell’Unione europea, che può imporre sanzioni pecuniarie.

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