Archivio Tag | "Internet"

Hikikomori: mi nascondo per dirti che esisto

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Hikikomori: mi nascondo per dirti che esisto

Pubblicato il 04 dicembre 2019 by redazione


Hikikomori_2

“Hikikomori”: “ritiro”, “isolarsi”, “stare in disparte”, un termine Giapponese dal suono dolce che sta’ ad indicare una realtà terribile e angosciante. Il fenomeno degli adolescenti e pre-adolescenti giapponesi che si ritirano dalla vita sociale e si chiudono nelle proprie stanze, tagliando i ponti col mondo, persino con i propri familiari e intrattenendo unicamente relazioni interpersonali online. Un confinamento volontario e muto, che rifiuta la vita e utilizza come unica finestra aperta sul mondo, l’ambiente virtuale e le tecnologie digitali. Il Ministero della Salute giapponese definisce “hikikomori“ coloro che si rifiutano di lasciare le proprie abitazioni e lì si isolano per un periodo che supera i sei mesi, mentre il livello del fenomeno varia su una base individuale: nei casi più estremi alcune persone rimangono isolate per anni o anche decenni. Un’ altra caratteristica è data dal fatto che essi, vivendo nel loro mondo chiuso e disorganizzato, sono spesso molto trasandati sia nell’aspetto che nelle abitudini, hanno un ritmo sonno veglia totalmente sballato, sono disordinati e mangiano in modo irregolare. Per ridurre al minimo i rapporti sociali evitano gli orari della giornata durante i quali le altre persone sono attive, per cui dormono per buona parte del giorno e “vivono” online di notte, uscendo dalla stanza soltanto a notte inoltrata, quando la maggior parte delle persone dorme, per acquistare cibi pronti nei “Konbini”, i supermercati aperti 24 ore su 24, e riuscire a nutrirsi, chiusi nella loro stanza, senza contatti con i familiari, neppure durante i pasti quotidiani.

Il disturbo non si presenta comunque da solo ma, come tutte le patologie psicologiche, è poi in comorbilità con altri tipi di disturbi come: “Agorafobia”,
”Sindrome di Asperger”, “Disordine da deficit dell’attenzione”,
”Disordine dello spettro autistico”,
”Disturbo di personalità evitante”, “Sindrome da avanzamento di fase nel sonno”,
”Depressione”,
”Distimia”,
”Disturbo post traumatico da stress”,
”Disturbo schizoide della personalità”,
”Mutismo selettivo”,
”Ansia generalizzata” o “Fobia sociale”, che potrebbero essere compresenti sin dall’inizio, scatenanti o derivanti dall’isolamento.

La diffusione del fenomeno è esplosa in Giappone negli ultimi 15 anni e alcuni affermano che circa un milione di giapponesi ne siano coinvolti, praticamente l’1% della popolazione. Stime più caute, e più realistiche, parlano di un range compreso fra 100.000 e 320.000 individui.
Il primo a parlarne e che coniò il termine “hikikomori“, fu il dottor Tamaki Saito, direttore del Sofukai Sasaki Hospital, che si rese conto di una similarità sintomatologica con adolescenti che presentavano le medesime problematiche; oggi, in Giappone, Saito è considerato il maggior esperto in merito. Sebbene in questi ultimi anni siano proliferati saggi volti a dimostrare l’associazione con altre patologie simili, diffuse anche nei Paesi Occidentali, in realtà il disturbo in questione presenta caratteristiche specifiche e una propria configurazione socio-culturale.

Innanzitutto rispetto a altri quadri di isolamento e depressione, vi è qui un elemento peculiare: la dipendenza da Internet e l’ipertecnologizzazione. La caratteristica principale è infatti la sostituzione dei rapporti sociali diretti con quello mediati da Internet. Ciò porta a un paradosso perché si configura spesso come una contraddizione in termini: la persona rifiuta solo i rapporti personali fisici, mentre, se mediati dalla rete, passa addirittura la maggior parte del suo tempo intrattenendo relazioni sociali di vario tipo (dalle chat fino ai videogiochi online). Ciò comporta un’altra distinzione, rispetto a chi è coinvolto in attività virtuali per passione, come gli Occidentali “nerd” o “geek” o in Giappone gli “otaku”, qui il movente principale è la mancanza di contatti col mondo esterno, per cui la dipendenza non è una causa, ma una conseguenza e sottolineano che l’aspetto fondamentale del fenomeno è marcatamente socio-culturale e quindi inestricabilmente connesso con le ipotesi causali.

Perché proprio il Giappone?

Il malessere umano per dispiegarsi si serve degli strumenti che la società gli offre e questo avviene sempre entro uno specifico assetto culturale e in un determinato momento storico. In questo senso ogni disagio dell’uomo è sempre in un certo senso “sociale”, ma questa dinamica è ancora tanto più evidente per quelle patologie che segnano un’epoca e diventano espressione delle problematiche intrinseche della società dove si manifestano. Ogni cultura ha la sua funzione e quindi anche le sue dis-funzioni. Come l’isteria nel ‘800, la tossicomania degli anni ’80 o oggi l’anoressia nei Paesi Occidentali, così anche il fenomeno degli “hikikomori” è quindi una sindrome culturale. James Roberson, antropologo culturale al Tokyo Jogakkan College ed editore del libro “Uomini e mascolinità nel Giappone contemporaneo” punta il dito su un particolare atteggiamento giapponese nei confronti del successo personale e della competitività sociale, riservata in modo molto definito al genere maschile, dal momento che in Giappone i ruoli di genere sono molto più rigidamente definiti che nei Paesi Occidentali. Per cui si ritiene che l’80% degli “hikikomori” siano maschi perché la richiesta socioculturale nei confronti delle ragazze non è la medesima (nella direzione della realizzazione lavorativa e interpersonale), per cui una giovane che vive ritirata e rifiuta i rapporti sociali non allarma la famiglia e riduce le richieste d’aiuto, dal momento che ciò che “si richiede” ad una donna è in un certo senso (anche se non in maniera così consistente) proprio un maggior investimento sull’interno. Per cui, anche se la sintomatologia è la stessa, l’incidenza fra le femmine è sottostimata perché si tratta di un aspetto che “socialmente crea meno problemi”.

La cultura nipponica è fortemente improntata all’autorealizzazione e consistenti pressioni sociali pongono marcatamente l’accento sull’importanza dell’impegno, dell’impiego in un’attività, del lavoro volto al raggiungimento del massimo risultato possibile, a prezzo di qualsiasi sforzo. Il fantomatico successo non può però essere raggiunto con una modalità che si discosti dalla norma; la cultura giapponese è infatti anche fortemente conformista e omologante e vede come negativo tutto ciò che è critico, divergente, creativo, eccezionale. Il percorso deve essere preciso e lineare (quello segnato per te già da qualcun altro) e non esistono altri modi per raggiungere la meta e soprattutto, la meta è solo una, uguale per tutti e non raggiungerla significa fallire totalmente. Una delle massime giapponesi è: “Il chiodo che sporge va preso a martellate”. I giovani “in ritiro” sono infatti spesso molto intelligenti e creativi, quasi a voler dire che l’unico modo per affermare la propria identità, dire “io ci sono” e “io sono così”, sia nascondersi e fuggire dallo sguardo omologante degli altri. Non per niente il ritiro, che procede in modo graduale e può pervadere più o meno aree, incomincia quasi sempre con il rifiuto e la paura di andare a scuola; ambiente dove si possono vivere veri e propri anni da incubo e subire gravissimi episodi di bullismo e maltrattamenti da parte di insegnanti e compagni. Ecco quindi che la ribellione verso questo mondo di regole molto rigide, la rabbia e il rifiuto di un sistema, il porre obiezione nei confronti del posto che gli è stato assegnato, si esplica per l’adolescente giapponese in questa modalità silenziosa e automutilante di protesta. Laddove esiste un sistema, una cultura e una società, c’è sempre un problema di adattamento ad essa correlato, in particolar modo per quanto riguarda l’età adolescenziale, dove la ribellione è fisiologica. Medesimi possono essere i problemi, diverse le risposte dell’adolescente, che se in Occidente può passare per un “rumoroso” abuso di sostanze o comportamenti alimentari disorganizzati, qui attua una protesta silenziosa che si avvale di forme mute, forse in risposta ad un’altra importante caratteristica della cultura giapponese: l’estrema attenzione data alla reputazione e alle apparenze esteriori che sono importantissime. L’emozione sociale caratterizzante infatti le società orientali collettiviste, come quella giapponese e cinese, è infatti la vergogna, in contrapposizione all’Occidentale e individualistica colpa; la vergogna è infatti nei confronti di un “esterno” disagio rispetto allo sguardo giudicante degli altri per non aver corrisposto agli standard. Di fronte allo sguardo degli altri gli “hikikomori” fuggono, si ritirano e fanno quindi di tutto per non essere visti. E la società Giapponese, con il suo l’ipertecnologismo, fornisce loro un potentissimo strumento per creare questa paradossale vita nella “non-vita”, o meglio nella “vita alternativa” e per mettere in scena il rifiuto di affrontare la vita e l’amore, con tutti i rischi che essi comportano. Secondo alcuni l’ipertecnologizzazione del Paese ha un ruolo nella diffusione del fenomeno: i giovani giapponesi sarebbero eccessivamente immersi in mondi di fantasia fatti di manga, televisione, videogame e internet, tanto da perdere, in breve tempo, i contatti con la realtà.

http://www.youtube.com/watch?v=r0Z2IJuS5Ks&feature=fvwrel

hikikomori

Un’altra ipotetica con-causa è individuabile nell’assetto della famiglia giapponese, abbastanza tradizionale per quanto riguarda la divisione dei ruoli di genere, vede spesso un padre totalmente assente e completamente improntato all’esterno e assorbito dal lavoro e una madre con un eccessivo investimento alla cura della famiglia e dei figli; ed è proprio nella particolare dinamica che si instaura tra madre e figlio che il dottor Saito individua una base comune fra gli individui che presentano tale sintomatologia. Infatti l’oppressione e il soffocamento perpetuato da queste madri nei confronti dei figli fa sì che si verifichi una particolare collusione fra i due che si declina più o meno così: in pratica la madre, convinta intimamente che sia meglio avere un figlio chiuso in casa, piuttosto che in giro “a farsi del male”, per il livello di ansia che provoca in lei la perdita del controllo sulla vita del figlio, lo “spinge” inconsapevolmente all’isolamento, di modo da evitarle preoccupazioni. La maggior parte dei genitori aspetta molto a lungo prima di chiedere aiuto, nella speranza che il figlio superi questa fase da solo e la relativa capacità economica della classe media consente inoltre ai genitori di mantenere in casa un figlio adulto indefinitivamente, a fronte invece delle famiglie a basso reddito, laddove i giovani sono costretti a lavorare fuori di casa se non finiscono la scuola e per questa ragione l’isolamento, se mai ha inizio, termina  precocemente. Si crea così tutto un assetto contestuale che inconsciamente contribuisce al perpetuarsi del “sintomo”, piuttosto che al suo superamento.

Anche se il fenomeno descritto in questi termini è tipicamente Giapponese e particolari assetti sociali riguardano unicamente la società nipponica, quadri simili si stanno individuando anche in altre parti del mondo e sono stimati sindromi di isolamento e rifugio nel mondo virtuale, con sempre maggior consistenza, anche nei Paesi Occidentali e in Italia; il punto di maggior rilievo nella previsione di un’insorgenza sembra essere proprio questa tipologia di relazioni familiari, genitori iperprotettivi e uno stretto rapporto con la madre.

 

Centro recupero Hikikomori

Per quanto riguarda il recupero e la remissione del disturbo, sempre possibile, sono stati messi in atto in Giappone due tipi di trattamento e supporto, sintetizzabili in due grandi categorie: l’approccio medico-psichiatrico che consiste nel trattare la condizione come un disordine mentale o comportamentale con il ricovero ospedaliero, sessioni di psicoterapia e assunzione di psicofarmaci; e l’orientamento alla risocializzazione che guarda al fenomeno  come a un problema  di socializzazione piuttosto che come a una malattia mentale. L’”hikikomori” viene quindi allontanato dall’ambiente  della casa d’origine e ospitato in una comunità alloggio in cui sono presenti altri “hikikomori”.
 Lì viene incoraggiato a reintegrarsi attraverso diverse attività quotidiane condivise. Questo approccio consente all’ ”hikikomori” di rendersi conto di non essere solo, oltre a fornirgli esempi viventi di miglioramento e “guarigione”. Da sottolineare che le due linee non necessariamente sono da intendersi in contrasto, ma possono subire un’integrazione di vari aspetti appartenenti all’una e all’altra.

Infine è possibile svolgere anche un’opera di prevenzione data da un sensibile ascolto da parte dei genitori nei confronti dei bisogni e delle richieste dei figli e un attento monitoraggio dei piccoli segnali che precedono l’isolamento (che ricordiamo è sempre graduale) e che se adeguatamente letti, sono latenti richieste d’aiuto da parte dell’adolescente.

In fondo nascondersi può voler spesso dire “desidero che mi cerchi”.

di Arianna De Batte 

Commenti (0)

Sono lenti lumaconi…ma saranno i motori del futuro!

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sono lenti lumaconi…ma saranno i motori del futuro!

Pubblicato il 18 marzo 2018 by redazione

Cyborg-lumache

Evgeny Katz

Le lumache saranno il motore del futuro! Questa sembra essere la sfida lanciata dal laboratorio di Evgeny Katz, professore del Dipartimento di Chimica Biomolecolare e Scienza, della Clarkson University di Potsdam, New York (che sta sviluppando il progetto in collaborazione con il Dipartimento di Nanotecnologie dell’Università Ben-Gurion di Bersabea, in Israele). L’idea di fondo: trasformare il glucosio prodotto dalle lumache in energia ecologica! Come? Convertendo queste simpatiche polentone in cyborg-lumache. Sul guscio dei molluschi, infatti, vengono praticati due fori e impiantate minuscole celle a biocombustibile, costituite da due elettrodi ricavati da due sottili fogli di nanotubi di carbonio, chiamati Buckypaper. Questo materiale altamente conduttivo viene, quindi, ricoperto di enzimi, che favoriscono le reazioni chimiche nel corpo dell’animale. Come spiega il Professor Katz: “Usando un enzima diverso per ciascun elettrodo, uno che estragga elettroni dal glucosio e l’altro che sfrutti questi elettroni per trasformare le molecole di ossigeno in acqua, creiamo corrente elettrica”. Operazione che può essere ripetuta più e più volte, a condizione che le lumache vengano nutrite e fatte riposare dopo ogni processo e che, assicura Katz, non è doloroso per gli animali “elettrificati”.

Queste lumachine verranno trasformate in vere e proprie bio-batterie, dove la definizione tecnica “pila” è proprio: dispositivo che converte energia chimica in energia elettrica!

Recuperare le forze

L’unico potenziale ostacolo? Il fatto che il tasso di produzione di energia delle celle dipenda necessariamente dalle dimensioni degli elettrodi e, di conseguenza, dalla velocità con cui glucosio e ossigeno possono essere estratti dall’emolinfa delle lumache. Un altro problema riguarda la continuità dell’alimentazione energetica a livelli soddisfacenti, dal momento che queste piccole bio-batterie tendono a “esaurirsi” rapidamente se la produzione energetica è intensiva e, quindi, hanno poi bisogno (e il sacrosanto diritto!) di un discreto margine di tempo per recuperare le forze.

lumache

Bioelettrodi per alimentare dispositivi microelettronici per uso militare

L’impiego di queste piccole bio-batterie? Il New York Times parla di “lumache da guerra” non a caso, dal momento che il progetto sembra aver attirato

l’attenzione del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, tra i finanziatori del progetto, che vedono in questa peculiare “fonte di energia”, una soluzione al problema dell’alimentazione energetica durante le missioni di lungo periodo. Le micro-batterie potrebbero, infatti, andare ad alimentare spie, microfoni, videocamere, sensori di telerilevamento e altri componenti elettronici di piccola grandezza, ed è lo stesso Katz a non farne mistero, quando dice: «In futuro, i bioelettrodi saranno connessi a dispositivi microelettronici (che rilevano e trasmettono senza fili) fissi al corpo della chiocciola, che sarà rilasciata e potrà muoversi quanto e come vorrà. Ora basterà solo munirle di videocamere o di sensori di telerilevamento che ovviamente non necessitano di grandi quantità di energia ».

Ma anche in questo caso non si tratta di una novità! Esiste, infatti, un’agenzia governativa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, chiamata Darpa (Defense Advanced Research Projects Agency), incaricata dello sviluppo di nuove tecnologie per uso militare, creata agli inizi degli anni ’90 (la stessa che creò Arpanet, “l’antenato” del moderno Internet). Questa sezione del Pentagono studia da anni l’applicazione di nanotecnologie sui piccoli esseri viventi e le lumache non sono che uno dei possibili animali ospitanti: prima i vermi, poi le blatte e gli scarabei e ora persino i crostacei.

Inutile dire che la ricerca segue un ritmo sempre più incalzante e il confine tra scienza e fantascienza sta diventando sempre più labile, ma ammettetelo: a chi, leggendo l’articolo, non è venuto in mente (anche solo per un istante!) la celebre scena di Matrix dove gli uomini, imprigionati in sacche, vengono coltivati in campi immensi per nutrire le macchine?

E se un domani le lumache fossimo proprio noi?

di Sara Pavesi

 

Linkografia: 

 

 

Commenti (0)

Viaggio alla scoperta del Cern

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Viaggio alla scoperta del Cern

Pubblicato il 29 dicembre 2012 by redazione

Organizzazione-Europea-per-la-Ricerca-Nucleare-Cern-di-Ginevra-a22587539

Cern di Ginevra.

Oggigiorno sono in molti a vedere il nucleare come esclusiva fonte di energia, con i suoi pericoli e vantaggi, ma in pochi riescono a intravedere il suo potenziale a livello scientifico. Tra quei pochi spicca il CERN, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare), un organo provvisorio istituito nel 1952 con lo scopo di creare in Europa un’organizzazione a livello mondiale per la ricerca nel campo della fisica fondamentale.

La storia
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, le conoscenze europee sulle particelle erano già state ampiamente superate dagli studi degli scienziati americani. Un gruppo di studiosi e politici concepirono allora un laboratorio europeo di fisica atomica. Tra questi pionieri vi erano: Raoul Dautry, Pierre Auger, Lew Kowarsk (dalla Francia), Edoardo Amaldi (dall’Italia) e Niels Bohr (dalla Danimarca). Un laboratorio del genere avrebbe unito gli scienziati europei e avrebbe fatto fronte ai crescenti costi degli impianti di fisica nucleare. La prima proposta formale per la creazione di un laboratorio europeo fu pronunciata dal Premio Nobel per la fisica Louis de Broglie nel 1949, durante la Conferenza europea della Cultura di Losanna, ma passarono due anni (Dicembre 1951) prima che si decidesse di istituire un consiglio europeo per la ricerca. Undici Paesi firmarono un accordo che dava vita al Consiglio Provvisorio e con esso nasceva il CERN (la scelta di installare a Ginevra il laboratorio venne presa successivamente a seguito di un referendum tenutosi nel cantone di Ginevra nel Giugno del 1953). Il 29 settembre del ’54, dopo la rettifica di Francia e Germania, viene ufficialmente istituita l’Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare (sebbene venga conservato l’acronimo CERN). Con la Convenzione istitutiva del 1954 vennero fissati gli obiettivi principali dell’Organizzazione: gli Stati europei aderenti si impegnavano a collaborare tra di loro nella ricerca nucleare, stabilendo espressamente che i frutti del loro lavoro fossero interamente accessibili a tutti e senza scopi militari (“The Organization shall provide for collaboration among European States in nuclear research of a pure scientific and fundamental character (…). The Organization shall have no concern with work for military requirements and the results of its experimental and theoretical work shall be published or otherwise made generally available”). Il documento, inoltre, promuoveva programmi di formazione avanzata, scambi di informazioni e di ricercatori tra i laboratori, nonché una cooperazione nella ricerca tecnologica”).

Gli Stati membri
I Paesi membri, nonché fondatori del CERN, sono: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Svizzera. Ai quali si sono aggiunti: Austria, Spagna, Portogallo, Finlandia, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria e Romania.

E42B9484-07AC-814E-C533C4A562F15A21_1Cosa fa il CERN?
I fisici del Cern studiano la materia utilizzando degli acceleratori di particelle, ossia macchine che accelerano i fasci di particelle fino a farli collidere l’uno contro l’altro. L’energia che scaturisce da questa collisione è molto grande e vuole cercare di riprodurre le condizioni esistenti pochi istanti dopo il Big Bang.
Gli acceleratori furono inventati per studiare la struttura del nucleo dell’atomo. Possono essere di due tipi: circolari, a forma di anello, all’interno dei quali le particelle sono guidate da campi magnetici e incrementano la loro energia ad ogni giro (sono anche gli acceleratori più grandi!); lineari, dove le particelle viaggiano da un capo all’altro.

Cos’è l’LHC?
Per raggiungere velocità sempre più elevate, il CERN ha creato un complesso di acceleratori. Tra questi, il Grande Collisore di Adroni, o LHC (Large Hadron Collider), è la macchina più potente mai realizzata finora e tuttora in fase di messa a punto, installata in un tunnel di 27 km di circonferenza, scavato tra 50 e 150m sotto terra tra le montagne del Giura francese e il lago di Ginevra, e progettata per sostituirsi al LEP (Large Electron Positron Collider).

CERN_Accelerator_ComplexIl LEP, nonché “antenato” dell’LHC era un acceleratore in grado di accelerare gli elettroni e i positroni fino a 100 GeV, velocità prossima a quella della luce, il cui scopo era verificare l’esistenza del bosone Higgs (possibile causa dell’esistenza stessa della materia, vedi http://www.massacritica.eu/studiare-linvisibile-il-bosone/1927/ ).

Il funzionamento dell’LHC? Questo acceleratore produrrà collisioni frontali tra due particelle dello stesso tipo, protoni o ioni di piombo. In un primo momento, la catena di acceleratori del CERN creerà i fasci di particelle, che verranno successivamente iniettati nell’LHC, quindi guidati nel circuito da magneti superconduttori (1800 in tutto!) a temperature estremamente basse, in modo da ricreare le condizioni dello spazio intergalattico. Lo scopo degli esperimenti è quello di studiare i milioni di particelle liberate durante la collisione. Tutto il processo di collisione verrà rilevato attraverso quattro enormi rilevatori di particelle distribuiti lungo l’LHC: ALICE, ATLAS, CMS e LHCb.

Cos’è l’ATLAS?
Reso operativo tra il 2009 e il 2010, l’ATLAS è il rilevatore più grande e complesso mai realizzato prima.  Un rilevatore di particelle è un dispositivo usato per rilevare il passaggio di una particella e consente agli scienziati di ricostruire un evento. I vari strati del rilevatore tracciano le traiettorie delle particelle cariche, misurando l’energia di quelle più cariche e di quelle neutrali. La curvatura delle tracce delle particelle nel campo magnetico permette di determinarne il moto e le cariche elettriche. Di tutte le milioni di collisioni al secondo, solo alcune sono utili ai fini di nuove scoperte ed è proprio il sistema di rilevamento, detto Sistema Trigger, a fare una scrematura delle informazioni superflue. Per questo, l’ATLAS registra solo l’equivalente di 27 CD di dati al minuto, invece dei reali 100000 CD al secondo! I backup di tutti i dati rilevati vengono fatti da 12 centri di raccolta dati, distribuiti nelle varie università e istituti di ricerca, collegati tra loro attraverso un sistema di fibre ottiche, mentre per tutti gli altri computer è possibile richiedere questi dati via Internet. I centri di raccolta si trovano: presso la sede del CERN, due negli Stati Uniti, Taiwan, Vancouver, Bologna, Barcellona, Lione, Amsterdam, Copenaghen, Oxford e Karlsruhe. Questa grandissima quantità di informazioni viene inviata da un centro di analisi all’altro attraverso un sistema chiamato Data Grid.

magnetic

Sistema di magneti.

muon

Spettrometri muonici.

calorimeters

Calorimetri.

 

inner-detector

Rilevatore interno.

 

Come è fatto l’ATLAS?
Il rilevatore ATLAS è costituito da una serie di cilindri concentrici attorno al punto di interazione, ossia il punto dove avviene la collisione tra i fasci di protoni dell’LHC.
I quattro componenti principali dell’ATLAS sono:
– rilevatore interno: misura il moto di ogni particella carica;
– calorimetri: misurano l’energia accumulata dalle particelle;
– spettrometri muonici: identificano e misurano il moto dei muoni, particelle fondamentali con carica elettrica negativa;
– sistema di magneti: deflette le particelle cariche nel rilevatore interno e nello spettrometro muonico, per misurarne il moto.
L’LHC e l’ATLAS sono fondamentali nella ricerca dell’antimateria, poiché permettono di ricreare le condizioni dell’universo pochi istanti dopo il Big Bang, quando la quantità di materia era pari a quella di antimateria.
L’obiettivo è quello di capire perchè nella creazione del sistema solare, del nostro pianeta e delle galassie sia stata utilizzata soltanto una parte della materia. La soluzione di questo mistero consentirebbe anche di scoprire come le particelle acquistano massa e qual è il rapporto tra massa ed energia.
Ai posteri, vedere se l’LHC riuscirà a colmare questo vero e proprio buco nero!

di Sara Pavesi

Fonti:
http://www.atlas.ch/
http://home.web.cern.ch/
http://public.web.cern.ch/public/

Commenti (0)

Decreto Legge Crescita 2.0: agenda digitale e startup

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Decreto Legge Crescita 2.0: agenda digitale e startup

Pubblicato il 23 ottobre 2012 by redazione

4 Ottobre 2012 –  Dl Crescita 2.0

Infrastrutture e servizi digitali, creazione di nuove imprese innovative (startup), strumenti fiscali per agevolare la realizzazione di opere infrastrutturali con capitali privati, attrazione degli investimenti esteri in Italia, interventi di liberalizzazione in particolare in campo assicurativo sulla responsabilità civile auto.

Sono questi i capisaldi del secondo “Decreto Crescita” approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, un provvedimento che costituisce un ulteriore e significativo passo in avanti dell’Agenda per la crescita sostenibile del Governo, rappresentando la naturale prosecuzione di quanto fatto nei mesi scorsi.

Le norme del secondo Decreto Crescita puntano, in modo ambizioso, a fare del nostro Paese un luogo nel quale l’innovazione rappresenti un fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese.

Con l’applicazione dell’Agenda Digitale, aumentano fortemente i servizi digitali per i cittadini, che potranno avere un unico documento elettronico, valido anche come tessera sanitaria, attraverso il quale rapportarsi con la pubblica amministrazione. Via libera anche alle ricette mediche digitali, al fascicolo universitario elettronico, all’obbligo per la PA di comunicare attraverso la posta elettronica certificata e di pubblicare online i dati in formato aperto e riutilizzabile da tutti. Significativi risparmi di spesa e maggiore efficienza arriveranno dalla digitalizzazione delle notifiche e delle comunicazioni giudiziarie, che assicureranno il mantenimento del principio di prossimità del servizio giustizia nei confronti di cittadini e imprese. Viene inoltre integrato il piano finanziario necessario all’azzeramento del divario digitale per quanto riguarda la banda larga (150 milioni stanziati per il centro nord, che vanno ad aggiungersi alle risorse già disponibili per il Mezzogiorno per banda larga e ultralarga, per un totale di 750 milioni di euro) e si introducono significative semplificazioni per la posa della fibra ottica necessaria alla banda ultralarga.

Per la prima volta, nell’ordinamento del nostro Paese viene introdotta la definizione di impresa innovativa (startup): le nuove misure toccano tutti gli aspetti più importanti del ciclo di vita di una startup – dalla nascita alla fase di sviluppo, fino alla sua eventuale chiusura – ponendo l’Italia all’avanguardia nel confronto con gli ordinamenti dei principali partner europei. Tali norme danno anche seguito a quanto indicato nel Programma Nazionale di Riforma e rispondono a raccomandazioni specifiche dell’Unione Europea che individuano nelle startup una leva di crescita e di creazione di occupazione per l’Italia. La dotazione complessiva subito disponibile è di circa 200 milioni di euro. Una volta a regime, la norma impegnerà 110 milioni di euro ogni anno.

Ulteriori importanti misure vengono assunte sul fronte della defiscalizzazione delle opere infrastrutturali strategiche (tramite l’introduzione di un credito di imposta a valere su Irap e Ires fino al 50%), sull’attrazione degli investimenti diretti esteri (con la costituzione dello sportello unico Desk Italia a cui potranno rivolgersi gli imprenditori stranieri), col rafforzamento del sistema dei Confidi per migliorare l’accesso al credito delle Pmi e con significative liberalizzazioni nel settore assicurativo (introduzione di un “contratto base” comune a tutte le compagnie)

1) Agenda Digitale Italiana

Vengono recepiti nel nostro ordinamento i princìpi dell’Agenda Digitale Europea. L’Italia si dota in questo modo di uno strumento normativo che costituirà una efficace leva per la crescita occupazionale, di maggiore produttività e competitività, ma anche di risparmio e coesione sociale, spinta strutturale per la realizzazione delle strategie, delle politiche e dei servizi di infrastrutturazione e innovazione tecnologica dell’intero Paese.

Ogni anno, il Governo presenterà al Parlamento una relazione aggiornata sull’attuazione dell’agenda digitale italiana.

1.1 Identità digitale e servizi innovativi per i cittadini

• Documento digitale unificato – Carta di identità elettronica e tessera sanitaria (art. 1).

Addio vecchia carta di identità e tessera sanitaria. Al loro posto, i cittadini potranno dotarsi gratuitamente di un unico documento elettronico, che consentirà di accedere più facilmente a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione. Il documento, che sostituirà progressivamente quelli attualmente circolanti, costituirà il punto di riferimento unitario attraverso cui il cittadino viene registrato e riconosciuto dalle amministrazioni dello Stato.

• Anagrafe unificata, censimento annuale della popolazione e Archivio delle strade (artt. 2, 3).

Per accelerare il processo di informatizzazione della PA e la messa a sistema delle informazioni e dei servizi riguardanti i cittadini, viene istituita l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), un centro unico di gestione dati che subentrerà all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero (AIRE). Grazie a queste nuove procedure digitali, l’ISTAT inoltre potrà effettuare con cadenza annuale il censimento generale della popolazione e delle abitazioni, realizzando anche l’Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici, utilizzando il conferimento degli indirizzari e degli stradari comunali.

• Domicilio digitale del cittadino e obbligo di PEC per le imprese (artt. 4,5).

Dal 1 gennaio 2013, ogni cittadino potrà scegliere di comunicare con la pubblica amministrazione esclusivamente tramite un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Tale indirizzo costituirà il domicilio digitale del cittadino e sarà in seguito inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, in modo che possa essere utilizzabile da tutte le amministrazioni pubbliche.

Sullo stesso fronte, le imprese individuali che si iscrivono al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane avranno l’obbligo di indicare un proprio indirizzo PEC, così da semplificare e ridurre notevolmente tempi e oneri per gli adempimenti burocratici.

1.2 Amministrazione digitale

• Pubblicazione dati e informazioni in formato aperto (art. 9).

I dati e le informazioni forniti dalla pubblica amministrazione dovranno essere obbligatoriamente pubblicati in formato aperto (cd. open data). In questo modo sarà possibile ampliare fortemente l’accesso a informazioni di pubblica utilità, favorendone il riutilizzo per analisi, servizi, applicazioni e soluzioni, con sensibili ricadute dal punto di vista della crescita economico-sociale. Tali dati avranno una licenza d’uso aperta e saranno dunque utilizzabili – in primis da persone affette da forme di disabilità sensoriali – senza alcun tipo di restrizione.

• Biglietti di viaggio elettronici e sistemi di trasporto intelligente (art. 8).

Le amministrazioni titolari di servizi di Trasporto Pubblico Locale promuovono l’adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili, così da ridurre i costi connessi all’emissione dei titoli di viaggio.

Sul fronte della mobilità sostenibile, viene dato un forte impulso ai sistemi di trasporto intelligenti (ITS) per consentire la diffusione di nuovi servizi informativi su traffico e viabilità, sulla prenotazione di aree di parcheggio sicure, sui servizi di emergenza su strada.

• Procedure digitali per acquisto di beni e servizi (art. 6).

Tutte le procedure per l’acquisto di beni e servizi da parte delle PA dovranno essere svolte esclusivamente per via telematica, così da garantire maggiore trasparenza e tempistiche più celeri. Viene inoltre fortemente incentivato il riuso dei programmi informatici da parte delle amministrazioni, consentendo significativi risparmi di spesa.

• Trasmissione obbligatoria di documenti per via telematica (artt. 6,7)

Le comunicazioni tra diverse amministrazioni pubbliche, così come tra PA e privati, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica. L’inadempienza della norma comporterà una responsabilità dirigenziale e disciplinare in capo al personale pubblico inadempiente.

Allo stesso modo, nel settore pubblico, tutte le certificazioni di malattia e di congedo parentale dovranno essere rilasciate e trasmesse per via telematica.

• Pubblicizzazione dei dati della PA (art. 9).

Con l’approvazione dell’art.9 del decreto si introduce un elemento di innovazione strutturale nella gestione del patrimonio informativo pubblico che diventa accessibile e utilizzabile dai cittadini e dalle imprese per promuovere la crescita economica, la partecipazione e la trasparenza amministrativa. Da oggi le amministrazioni italiane rendono disponibili i propri dati in formato digitale, si impegnano a condividere le informazioni che gestiscono e possono, grazie alle tecnologie digitali, coinvolgere, i cittadini, la società civile e il sistema produttivo in un gestione più efficace ed efficiente della cosa pubblica.

1.3 Servizi e innovazioni per favorire l’Istruzione digitale

• Fascicolo elettronico per gli studenti universitari e semplificazione di procedure in materia di università (art. 10).

Dall’anno accademico 2013-2014, verrà introdotto il fascicolo elettronico dello studente, uno strumento che, raccogliendo tutti i documenti, gli atti e i dati relativi al percorso di studi, consentirà la gestione informatizzata dell’intera carriera universitaria. Viene inoltre fortemente favorita la dematerializzazione dei flussi informativi tra gli atenei, facilitando e semplificando la mobilità degli studenti.

• Libri e centri scolastici digitali (art. 11).

A partire dall’anno scolastico 2013-2014, nelle scuole sarà progressivamente possibile adottare libri di testo in versione esclusivamente digitale, oppure abbinata alla versione cartacea.

Dall’anno scolastico 2012-2013, in ambiti territoriali particolarmente isolati (ad esempio piccole isole e comuni montani dove è presente un numero di alunni insufficiente per la formazione di classi) sarà possibile istituire centri scolastici digitali tramite apposite convenzioni con il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che consentano il collegamento multimediale e da remoto degli studenti alle classi scolastiche.

1.4 Misure per la Sanità digitale

• Fascicolo sanitario elettronico, cartella e prescrizione medica digitali (artt. 12,13).

Al via il fascicolo sanitario elettronico (FSE), che conterrà tutti i dati digitali di tipo sanitario e sociosanitario del cittadino, raccogliendone di fatto l’intera storia clinica. Il fascicolo verrà aggiornato da diversi soggetti che, nell’ambito del servizio sanitario pubblico, prendono in cura gli assistiti.

In questo senso, le strutture sanitarie pubbliche e quelle private accreditate potranno conservare le cartelle cliniche solo in forma digitale, realizzando così significativi risparmi e semplificazioni. Viene accelerato anche il processo di digitalizzazione delle prescrizioni mediche, definendo tempi certi e uguali su tutto il territorio nazionale.

Si prevede inoltre di estendere la spendibilità delle prescrizioni di farmaceutica (attualmente limitata alla singola regione) a tutto il territorio nazionale.

1.5 Forte impulso per la banda larga e ultralarga

• Azzeramento del divario digitale, interventi per la diffusione delle tecnologie digitali (art. 14).

Viene confermato l’obbiettivo di azzerare il divario digitale, portando la connessione a almeno 2 mbps nelle zone non ancora coperte e nelle aree a fallimento d’impresa. Alle risorse rese già disponibili per il Mezzogiorno (circa 600 milioni) si aggiungono ora ulteriori 150 milioni di euro per finanziare gli interventi nelle aree del centro-nord.

Vengono fortemente semplificate alcune procedure e adempimenti autorizzatori per favorire la diffusione della banda ultralarga, anche tramite wireless, e delle nuove tecnologie di connessione. Per quanto riguarda gli scavi per la posa della fibra ottica, è prevista l’esenzione della tassa per l’occupazione del suolo e del sottosuolo. Gli operatori di tlc avranno assicurato l’accesso alle parti comuni degli edifici per le operazioni di posa della fibra.

1.6 Moneta e fatturazione elettronica

• Pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni (art. 15).

E’ introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, così come per gli operatori che erogano o gestiscono servizi pubblici, di accettare pagamenti in formato elettronico, a prescindere dall’importo della singola transazione. Le stesse amministrazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti istituzionali e nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi del conto di pagamento.

• Utilizzo della moneta elettronica (art. 15).

I soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, saranno tenuti, dal 1 gennaio 2014, ad accettare pagamenti con carta di debito (ad esempio, bancomat). Con decreti ministeriali (ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze) verranno disciplinati gli importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati dall’attuazione della disposizione. I pagamenti elettronici potranno essere eventualmente effettuati anche tramite tecnologie mobili.

1.7 Giustizia digitale

• Biglietto di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica (art. 16).

Vengono introdotte disposizioni per snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni in modo da rendere più efficienti i servizi in ambito giudiziario tra cittadini e imprese.

In particolare, nei procedimenti civili tutte le comunicazioni e notificazioni a cura delle cancellerie o delle segreterie degli uffici giudiziari verranno effettuate esclusivamente per via telematica, quando il destinatario è munito di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero quando la parte costituita in giudizio personalmente abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento.

La stessa procedura è prevista per le notificazioni a persona diversa dall’imputato, nell’ambito dei processi penali.

• Modifiche alla legge fallimentare (art. 17).

Attraverso l’uso della posta elettronica certificata e di tecnologie online, le comunicazioni dei momenti essenziali della procedura fallimentare avverranno per via telematica. Tra questi: a) la presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento; b) le comunicazioni ai creditori da parte del curatore; c) la presentazione della domanda di ammissione al passivo da parte dei creditori.

Per quanto riguarda l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la disposizione concernerà il flusso di comunicazioni tra curatore e creditori (nel fallimento) e tra commissario giudiziale o liquidatore e creditori (nel concordato preventivo) e tra commissario liquidatore e creditori (nella liquidazione coatta amministrativa).

Infine, viene resa obbligatoria l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica da parte di ciascun creditore nella domanda di ammissione al passivo.

• Sinergia con l’VIII PQ Horizon 2020 (art. 19)

L’art. 19 promuove la definizione di grandi progetti di ricerca e innovazione su temi strategici e in linea con il programma europeo Horizon2020, con l’obiettivo di promuovere sinergie tra sistema produttivo, di ricerca ed esigenze sociali.

Lo scopo e’ di spostare in avanti la frontiera dell’innovazione attraverso appalti innovativi e precommerciali per servizi di ricerca in modo da sviluppare soluzioni industriali innovative non ancora presenti sul mercato e che rispondono alle esigenze espresse da pubbliche amministrazioni.

• Comunità intelligenti (art. 20)

L’art 20 disegna l’architettura tecnica, di governo e di processo per la gestione delle comunita’ intelligenti e dei servizi e dati da queste prodotte. Le comunita’ intelligenti sono partecipative, promuovono l’emersione di esigenze reali dal basso, l’innovazione sociale e prevedono meccanismi di partecipazione, inclusione sociale e efficienza delle risorse – attraverso il riuso e la circolazione delle migliori pratiche. Un sistema di valutazione e monitoraggio garantisce che le comunita’ rispettino gli impegni presi attraverso uno statuto periodicamente rivisto, allo scopo di verificare e massimizzare l’impatto del progresso tecnologico sul territorio.

2) Norme per favorire la nascita e la gestione di imprese innovative (startup).

Le misure introducono per la prima volta nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (startup). Tali norme sono coerenti con gli obiettivi previsti dal programma Nazionale di Riforma 2012 e con le strategie di sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo definite a livello europeo. Si intende in tal modo contribuire alla diffusione di una cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità, alla promozione della mobilità sociale, della trasparenza e del merito, alla creazione di occupazione qualificata, soprattutto giovanile. La Per le startup vengono messi subito a disposizione circa 200 milioni di euro, tra i fondi stanziati dal decreto sotto forma di incentivi e fondi per investimento messi a disposizione dalla Fondo Italiano Investimenti della Cassa Depositi e Prestiti. Nelle prossime settimane, con un apposito decreto ministeriale, saranno stanziate ulteriori risorse per nuove imprese presenti nel Mezzogiorno. La norma, a regime, impegnerà 110 milioni di euro ogni anno per incentivare le imprese startup.

• Startup innovativa e incubatore certificato: cosa sono e a cosa servono (art.25).

Per la prima volta nell’ordinamento italiano vengono introdotti la definizione e gli specifici requisiti della nuova impresa innovativa (startup).

In particolare, queste le caratteristiche della startup innovativa:

o la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche;

o la società deve essere costituita e operare da non più di quarantotto mesi;

o deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

o il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;

o non deve distribuire o aver distribuito utili;

o deve avere quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

o non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre la startup deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 30 per cento del maggiore tra il costo e il valore della produzione; impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro; essere titolare o licenziataria di una privativa industriale connessa alla propria attività.

La norma definisce anche l’incubatore certificato di imprese startup innovative, qualificandolo come una società di capitali di diritto italiano, o di una Societas Europaea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative. I requisiti che gli incubatori devono possedere sono legati alla disponibilità di risorse materiali e professionali per svolgere tale attività.

Viene infine istituita un’apposita sezione del Registro delle Imprese con l’iscrizione obbligatoria per le startup innovative e gli incubatori certificati così da garantirne la massima pubblicità e trasparenza.

• Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio (art. 26).

Per consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle startup, soprattutto se costituite in forma di S.r.l., sono introdotte le seguenti facoltà:

o Facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c.d. “rinvio a nuovo” delle perdite (dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo. Durante i primi anni di attività, ci possono essere frequenti episodi in cui le perdite intaccano il capitale per oltre un terzo a causa dei costi di avvio e degli investimenti iniziali, una più flessibile gestione degli obblighi di ricapitalizzazione può essere molto utile.

o Facoltà di utilizzare anche per le startup innovative costituite in forma di S.r.l. istituti ammessi solo nelle S.p.A., in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi.

o Facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in startup innovative costituite in forma di S.r.l., consentendo di facilitarne l’accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta.

o Facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity).

Vengono anche ridotti gli oneri per l’avvio della startup innovativa e dell’incubatore certificato, attraverso l’esonero dai diritti di bollo e di segreteria per l’iscrizione al Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio.

• Remunerazione con strumenti finanziari della startup innovativa e dell’incubatore certificato (art. 27).

Viene introdotto un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese startup innovative e degli incubatori certificati. Il reddito derivante dall’attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. In questo modo, viene facilitata la partecipazione diretta al rischio di impresa, ad esempio attraverso l’assegnazione di stock options al personale dipendente o ai collaboratori di un’impresa startup.

• Rapporto di lavoro subordinato nelle startup innovative (art. 28).

Le startup usufruiranno di apposite disposizioni contrattuali per poter instaurare rapporti di lavoro subordinato che abbiamo maggiore flessibilità operativa, soprattutto nella fase di avvio dell’attività di impresa. Nello specifico, sarà possibile stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con una durata variabile tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 36 mesi, con possibilità di rinnovi senza soluzione di continuità, prorogabili ulteriormente una sola volta fino al termine di applicazione della normativa specifica per le startup (ossia, 48 mesi). Una volta decorsi i termini previsti, il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato ed è escluso espressamente che la collaborazione possa continuare in altre fattispecie di lavoro subordinato o in modo “fittiziamente” autonomo.

• Incentivi all’investimento in startup innovative (art. 29).

Per rafforzare la crescita e la propensione all’investimento in imprese startup innovative, è fondamentale cercare di creare un clima favorevole al loro sviluppo aumentando la loro capacità di attrazione dei capitali privati, anche grazie alla leva fiscale. Si è stabilito pertanto che per gli anni 2013, 2014 e 2015 è consentito alle persone fisiche e giuridiche rispettivamente di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile una parte delle somme investite in imprese startup innovative, sia direttamente che attraverso fondi specializzati.

• Raccolta diffusa di capitali di rischio tramite portali online (art. 30).

Viene introdotta un’apposita disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese startup innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding). La vigilanza viene affidata alla Consob, che è delegata ad emanare la disciplina secondaria al fine di tutelare gli investitori diversi da quelli professionali. In particolare, la disciplina dovrà assicurare che una parte dell’offerta debba essere sottoscritta da investitori professionali o da altri investitori specializzati nel venture capital, nonché prevedere un meccanismo di tutela degli investitori non professionali nel caso in cui i soci di controllo della startup cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all’offerta.

Per quanto riguarda l’accesso al credito, le startup potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito.

• Sostegno all’internazionalizzazione (art. 30).

Vengono incluse anche le imprese startup innovative operanti in Italia tra quelle beneficiarie dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia.

La disposizione individua puntualmente tali servizi: l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

• Gestione della crisi nell’impresa startup innovativa e attività di controllo (art. 31).

L’intervento disciplina il fenomeno della crisi aziendale delle startup innovative, tenendo conto dell’elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello d’innovazione. Dato l’elevato tasso di mortalità fisiologica delle startup si vuole indurre l’imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma posto a base dell’iniziativa. La scelta è quella di sottrarre le startup alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili che non prevede la perdita di capacità dell’imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.

Per facilitare l’avvio di startup si prevede che, una volta decorsi dodici mesi dall’iscrizione nel Registro delle imprese del decreto di apertura della procedura liquidatoria, i dati relativi ai relativi soci non siano più accessibili al pubblico ma esclusivamente all’autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza.

Per vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina dettata dal decreto in materia di startup innovative, il ministero dello Sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale della spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza.

• Pubblicità e valutazione dell’impatto delle misure (art. 32).

Il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il ministero dello Sviluppo Economico, promuoverà una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale per diffondere una maggiore consapevolezza pubblica sulle opportunità imprenditoriali legate all’innovazione e alle materie disciplinate dal decreto.

L’ISTAT provvederà alla raccolta e all’aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere una valutazione dell’impatto – in particolare sui temi della crescita, dell’occupazione e dell’innovazione – delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo di startup innovative.

Il ministro dello Sviluppo economico dovrà presentare entro il primo marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di startup innovative, mettendo in rilievo soprattutto l’impatto di tali norme sulla crescita e l’occupazione.

La prima relazione successiva all’entrata in vigore del presente decreto dovrà essere presentata entro il primo marzo 2014.

3) Ulteriori misure per la crescita.

3.1. Credito di imposta al 50% per la realizzazione di nuove infrastrutture (art. 33).

Viene introdotto un credito di imposta come contributo pubblico alla realizzazione di opere strategiche e di importo superiore a 500 milioni di euro, che potranno in questo modo raggiungere l’equilibrio finanziario altrimenti non conseguibile.

Il credito potrà arrivare fino al limite massimo del 50% a valere sull’Ires e sull’Irap in relazione alla costruzione e gestione dell’opera. La disposizione è valida fino al 31 dicembre 2015.

In questo modo sarà possibile favorire la realizzazione di un considerevole numero di grandi infrastrutture, senza incidere sulle entrate erariali e per di più stimolando un indotto positivo anche per le entrate pubbliche.

3.2 Sportello Unico per l’Attrazione di Investimenti Esteri (art. 35).

Viene costituito un unico punto di coordinamento stabile, tempestivo ed efficace per i soggetti imprenditoriali a cui potranno far riferimento i soggetti imprenditoriali che abbiano intenzione di realizzare investimenti di tipo produttivo e industriale sul territorio italiano.

Lo sportello farà capo al ministero dello Sviluppo economico e coordinerà tutti gli altri soggetti che operano nel settore, avvalendosi anche del supporto di personale proveniente dall’ICE e dall’Agenzia INVITALIA, senza generare così ulteriori oneri per la finanza pubblica.

La promozione del made in Italy sui mercati internazionali sarà rafforzata grazie al fatto che Simest potrà partecipare al capitale di apposite società commerciali aventi sede anche in Italia.

3.3 Misure per il rafforzamento dei confidi (art. 36).

La norma proposta – che non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato – è volta a consentire ai confidi di rafforzarsi patrimonialmente per poter continuare a svolgere il ruolo di sostegno all’accesso al credito delle piccole e medie imprese, divenuto fondamentale nel corso della crisi.

Viene riconosciuto ai confidi la possibilità di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore di questo provvedimento. Sono introdotte misure per rendere più facilmente applicabile il nuovo regime a supporto dell’accesso al mercato dei capitali da parte di società non quotate, regime introdotto dal primo decreto crescita.

3.4 Proroga per progetto “carbone pulito” e per “superinterrompibilità” elettrica (art.34)

Proroga di un anno (dal 31-12-2012 al 31-12-2013) per la realizzazione del progetto cosiddetto “carbone pulito” (Carbosulcis). E proroga di tre anni (fino al 31-12-2015) del servizio per la cosiddetta “superinterrompibilità” elettrica per la Sicilia e la Sardegna.

4) Assicurazioni, mutualità e mercato finanziario

4.1. Misure per l’individuazione e il contrasto delle frodi assicurative (art. 21).

La norma, riprendendo varie proposte di iniziativa parlamentare, affida all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) la cura della prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relative alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all’attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.

L’IVASS realizzerà un archivio informatico integrato attraverso il quale sarà più facile individuare indici di anomalia e di possibili frodi. Lo stesso Istituto potrà segnalare tali anomalie alle Autorità giudiziarie e incentivare azioni di indagine utilizzando il veicolo della vigilanza assicurativa.

4.2 Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo (art. 22).

Vengono abolite nel Codice delle Assicurazioni Private le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste dal contratto.

Si riporta da 2 a 10 anni il termine di prescrizione delle polizze vita “dormienti”, ridotto nel 2008 a soli due anni, termine che si è rivelato del tutto insufficiente al fine di garantire la possibilità di riscatto della polizza, soprattutto in caso di morte dell’intestatario.

Verrà inoltre definito, attraverso un decreto del ministro delle Sviluppo Economico, uno schema di “contratto base” di assicurazione responsabilità civile auto, nel quale prevedere tutte le clausole necessarie ai fini dell’adempimento di assicurazione obbligatoria. Ogni compagnia assicurativa, nell’offrirlo obbligatoriamente al pubblico, anche attraverso internet, dovrà definirne il costo complessivo individuando separatamente ogni eventuale costo per i vari servizi aggiuntivi.

La norma prevede anche l’introduzione di una disciplina che obblighi le compagnie di assicurazione a predisporre sui propri siti aree riservate attraverso le quali consentire ai propri clienti di verificare lo stato delle proprie coperture assicurative, le scadenze, i termini contrattuali sottoscritti, la regolarità dei pagamenti di premio, secondo procedure simili agli attuali sistemi di home banking.

Al fine di favorire la concorrenza nel settore si consente agli intermediari di poter collaborare con altri soggetti iscritti al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, garantendo piena informativa e trasparenza nei confronti dei consumatori e sancendo la nullità di ogni patto contrario tra compagnia assicurativa ed intermediario.

4.3 Misure per l’iscrizione al registro delle Imprese ulteriori misure di semplificazione per le società di mutuo soccorso (art. 23).

La disposizione si propone di aggiornare una normativa piuttosto datata (le Società di Mutuo Soccorso sono ancora disciplinate da una legge del 1886) e lacunosa in molte sue parti, per consentire a tali particolari società di svolgere con maggiore efficacia i propri compiti nel campo socio-sanitario e previdenziale, garantendo procedure pubblicitarie più certe oltre che il definitivo avvio di un sistema di vigilanza efficace.

In attesa di una riforma organica della disciplina, viene risolta un’importante questione interpretativa prescrivendo in termini univoci e chiari la necessità di previa iscrizione delle Società di mutuo soccorso al registro delle imprese. Oltre a semplificare questa iscrizione viene inoltre resa automatica l’ iscrizione presso l’Albo nazionale delle società cooperative, in una sezione che si istituirà espressamente dedicata alle SMS.

Una delle novità della proposta è poi quella relativa alla cosiddetta “mutualità mediata”, in virtù della quale si rende possibile anche ad una Società di mutuo soccorso di aderire in qualità di socio ad un’altra analoga società a condizione che lo statuto lo preveda espressamente e che i membri, persone fisiche di tali enti giuridici, siano destinatari di una delle attività istituzionali delle medesime società di mutuo soccorso. In tal modo si consentirà alle S.M.S. di minori dimensioni (e per tali motivi in condizioni di non poter erogare i servizi istituzionali) di continuare a svolgere la loro funzione in campo socio-sanitario.

Commenti (0)

Advertise Here

Foto da Flickr

Guarda tutte le foto

Advertise Here

LINK