Categoria | Europa, Politica-Economia

Testo della Brexit

Pubblicato il 08 giugno 2022 da redazione

Brexit

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA
CONSIGLIO
ACCORDO
sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla
Comunità europea dell’energia atomica
(2019/C 384 I/01)
PREAMBOLO
L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA E
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
CONSIDERANDO che il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (“Regno Unito”), in esito a un
referendum tenutosi nel Regno Unito e alla sua decisione sovrana di lasciare l’Unione europea, ha notificato la sua
intenzione di recedere dall’Unione europea (“Unione”) e dalla Comunità europea dell’energia atomica (“Euratom”) ai sensi
dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (“TUE”), che si applica all’Euratom in virtù dell’articolo 106 bis del trattato
che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (“trattato Euratom”),
DESIDEROSI di definire le modalità del recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom, tenendo conto del quadro delle
loro future relazioni,
PRESO ATTO degli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile e del 15 dicembre 2017 e del 23 marzo 2018 alla luce
dei quali l’Unione deve concludere l’accordo che fissa le modalità del recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom,
RAMMENTANDO che, ai sensi dell’articolo 50 TUE in combinato disposto con l’articolo 106 bis del trattato Euratom e fatte
salve le modalità stabilite nel presente accordo, il diritto dell’Unione e dell’Euratom cessa di essere applicabile nella sua
interezza al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo,
SOTTOLINEANDO che l’obiettivo del presente accordo è garantire un recesso ordinato del Regno Unito dall’Unione e
dall’Euratom,
RICONOSCENDO che è necessario garantire la protezione reciproca dei cittadini dell’Unione e dei cittadini del Regno Unito, e
relativi familiari, che hanno esercitato diritti di libera circolazione prima della data stabilita nel presente accordo, e garantire
che i diritti di cui godono in forza del presente accordo siano opponibili e si basino sul principio di non discriminazione;
riconoscendo altresì che è opportuno proteggere i diritti derivanti dai periodi di copertura assicurativa previdenziale,
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/1
DECISI ad assicurare un recesso ordinato tramite una serie di disposizioni relative alla separazione dirette a evitare turbative
e garantire la certezza del diritto per i cittadini, gli operatori economici e le autorità giudiziarie e amministrative nell’Unione
e nel Regno Unito, senza escludere la possibilità che l’accordo o gli accordi sulle future relazioni sostituiscano le pertinenti
disposizioni relative alla separazione,
CONSIDERANDO che è nell’interesse sia dell’Unione sia del Regno Unito stabilire un periodo di transizione o di esecuzione
durante il quale – nonostante tutte le conseguenze del recesso del Regno Unito dall’Unione per quanto riguarda la
partecipazione del Regno Unito alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, in particolare lo scadere, alla data di entrata
in vigore del presente accordo, del mandato di tutti i membri di tali istituzioni, organi e organismi nominati, designati o
eletti in virtù dell’adesione del Regno Unito all’Unione – dovrebbe applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito, di norma
con gli stessi effetti giuridici prodotti negli Stati membri, il diritto dell’Unione, compresi gli accordi internazionali, al fine di
evitare turbative durante il periodo di negoziazione dell’accordo o degli accordi sulle future relazioni,
RICONOSCENDO che, anche se il diritto dell’Unione sarà applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di
transizione, le specificità del Regno Unito in quanto Stato che è receduto dall’Unione fanno sì che sia importante per il
Regno Unito essere in grado di assumere iniziative per preparare e stabilire nuovi accordi internazionali propri, anche in
ambiti di competenza esclusiva dell’Unione, purché siffatti accordi non entrino in vigore né si applichino durante il
periodo di transizione, salvo autorizzazione dell’Unione,
RAMMENTANDO che l’Unione e il Regno Unito hanno concordato di onorare gli impegni reciproci assunti mentre il Regno
Unito era membro dell’Unione mediante un unico regolamento delle pendenze finanziarie,
CONSIDERANDO che, ai fini della corretta interpretazione e applicazione del presente accordo e dell’osservanza degli
obblighi che ne derivano, è essenziale stabilire disposizioni che garantiscano la governance globale, in particolare norme
vincolanti in materia di composizione delle controversie e di esecuzione che rispettino integralmente l’autonomia degli
ordinamenti giuridici dell’Unione e del Regno Unito nonché lo status di paese terzo del Regno Unito,
RICONOSCENDO che ai fini di un recesso ordinato del Regno Unito dall’Unione è altresì necessario stabilire, in protocolli
separati del presente accordo, intese durature riguardanti le situazioni molto specifiche dell’Irlanda/Irlanda del Nord e delle
zone di sovranità a Cipro,
RICONOSCENDO inoltre che, ai fini di un recesso ordinato del Regno Unito dall’Unione, è altresì necessario stabilire, in un
protocollo separato del presente accordo, le disposizioni specifiche a Gibilterra, applicabili in particolare durante il periodo
di transizione,
SOTTOLINEANDO che il presente accordo poggia su un equilibrio globale di vantaggi, diritti e obblighi per l’Unione e per il
Regno Unito,
RILEVANDO che, parallelamente al presente accordo, le parti hanno fatto una dichiarazione politica che definisce il quadro
delle future relazioni tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
CONSIDERANDO che il Regno Unito e l’Unione devono entrambi prendere tutte le misure necessarie per avviare quanto
prima dopo la data di entrata in vigore del presente accordo i negoziati formali per la conclusione di uno o più accordi
sulla disciplina delle loro future relazioni al fine di garantire, per quanto possibile, che detti accordi si applichino dalla fine
del periodo di transizione,
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/2 12.11.2019
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1
Obiettivo
Il presente accordo definisce le modalità di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (“Regno Unito”)
dall’Unione europea (“Unione”) e dalla Comunità europea dell’energia atomica (“Euratom”).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:
a) “diritto dell’Unione”:
i) il trattato sull’Unione europea (“TUE”), il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”) e il trattato che
istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (“trattato Euratom”), modificati o integrati, nonché i trattati di
adesione e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, congiuntamente denominati “trattati”;
ii) i principi generali del diritto dell’Unione;
iii) gli atti adottati dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione;
iv) gli accordi internazionali di cui l’Unione è parte e gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri a nome
dell’Unione;
v) gli accordi tra gli Stati membri conclusi in quanto Stati membri dell’Unione;
vi) gli atti dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio europeo o di Consiglio
dell’Unione europea (“Consiglio”);
vii) le dichiarazioni fatte nel quadro delle conferenze intergovernative che hanno adottato i trattati;
b) “Stati membri”: il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica
federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica
francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la
Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la
Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la
Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia;
c) “cittadino dell’Unione”: chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro;
d) “cittadino del Regno Unito”: il cittadino quale definito nella nuova dichiarazione del governo del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord, del 31 dicembre 1982, relativa alla definizione del termine “cittadini” (1) e nella
dichiarazione n. 63 allegata all’atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona (2);
(1)GU C 23 del 28.1.1983, pag. 1.
(2)GU C 306 del 17.12.2007, pag. 270.
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/3
e) “periodo di transizione”: il periodo di cui all’articolo 126;
f) “giorno”: un giorno di calendario, salvo che il presente accordo o disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal
presente accordo non dispongano diversamente.
Articolo 3
Ambito di applicazione territoriale
1.Salvo che il presente accordo o il diritto dell’Unione reso applicabile dal presente accordo non dispongano
diversamente, i riferimenti al Regno Unito o al suo territorio ivi contenuti si intendono fatti:
a) al Regno Unito;
b) a Gibilterra, nella misura in cui il diritto dell’Unione era ad essa applicabile prima della data di entrata in vigore del
presente accordo;
c) alle isole Normanne e all’Isola di Man, nella misura in cui il diritto dell’Unione era ad esse applicabile prima della data di
entrata in vigore del presente accordo;
d) alle zone di sovranità di Akrotiri e Dhekelia a Cipro, per quanto necessario ad assicurare l’attuazione del regime definito
nel protocollo relativo alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato
all’atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della
Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della
Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca;
e) ai paesi e territori d’oltremare di cui all’allegato II del TFUE che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito (3),
laddove le disposizioni del presente accordo si riferiscono allo speciale regime di associazione dei paesi e territori
d’oltremare all’Unione.
2.Salvo che il presente accordo o il diritto dell’Unione reso applicabile dal presente accordo non dispongano
diversamente, i riferimenti agli Stati membri o al loro territorio ivi contenuti si intendono comprensivi dei territori degli
Stati membri cui si applicano i trattati ai sensi dell’articolo 355 TFUE.
Articolo 4
Metodi e principi relativi agli effetti giuridici, all’attuazione e all’applicazione del presente accordo
1.Le disposizioni del presente accordo e le disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal presente accordo
producono nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che producono nell’Unione e nei suoi
Stati membri.
Pertanto, le persone giuridiche o fisiche possono in particolare far valere direttamente le disposizioni contenute nel presente
accordo o cui il presente accordo rinvia, che soddisfano le condizioni di efficacia diretta a norma del diritto dell’Unione.
2.Il Regno Unito provvede ad assicurare la conformità con il paragrafo 1, anche per quanto riguarda il conferimento
alle proprie autorità giudiziarie e amministrative dei poteri necessari per disapplicare le disposizioni nazionali incoerenti o
incompatibili, attraverso il diritto primario nazionale.
3.Le disposizioni del presente accordo che rimandano al diritto dell’Unione o a sue nozioni o disposizioni sono
interpretate e applicate secondo i metodi e i principi generali del diritto dell’Unione.
4.Le disposizioni del presente accordo che rimandano al diritto dell’Unione o a sue nozioni o disposizioni sono
interpretate ai fini della loro attuazione e applicazione conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di
giustizia dell’Unione europea antecedente la fine del periodo di transizione.
(3)Anguilla, le Bermuda, Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini
britanniche, Montserrat, Pitcairn, Sant’Elena, Ascensione e Tristan da Cunha, Territori britannici dell’Oceano Indiano, Territori
dell’Antartico britannico.
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/4 12.11.2019
5.Le autorità giudiziarie e amministrative del Regno Unito interpretano ed applicano il presente accordo tenendo
debitamente conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea emanata dopo la fine del
periodo di transizione.
Articolo 5
Buona fede
L’Unione e il Regno Unito, nel pieno rispetto reciproco e in totale buona fede, si assistono reciprocamente
nell’adempimento dei compiti derivanti dal presente accordo.
Essi adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dal
presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione dei suoi obiettivi.
Il presente articolo non pregiudica l’applicazione del diritto dell’Unione a norma del presente accordo, in particolare il
principio di leale cooperazione.
Articolo 6
Riferimenti al diritto dell’Unione
1.Ad eccezione delle parti quarta e quinta, salvo che il presente accordo non disponga diversamente, tutti i riferimenti al
diritto dell’Unione ivi contenuti si intendono fatti al diritto dell’Unione, e successive modificazioni o sostituzioni,
applicabile l’ultimo giorno del periodo di transizione.
2.Qualora il presente accordo faccia riferimento ad atti dell’Unione o a loro disposizioni, tale riferimento si intende, ove
pertinente, fatto anche ai riferimenti al diritto dell’Unione o alle disposizioni ivi contenute che, benché sostituiti o superati
dagli atti di cui trattasi, continuano ad applicarsi conformemente a tali atti.
3.Ai fini del presente accordo i riferimenti alle disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal presente accordo
si intendono fatti anche agli atti dell’Unione pertinenti che integrano o attuano tali disposizioni.
Articolo 7
Riferimenti all’Unione e agli Stati membri
1.Ai fini del presente accordo tutti i riferimenti agli Stati membri e alle autorità competenti degli Stati membri contenuti
nelle disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal presente accordo si intendono fatti anche al Regno Unito e alle
sue autorità competenti, salvo per quanto riguarda:
a) la nomina, la designazione o l’elezione di membri delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, la
partecipazione al processo decisionale e la presenza alle riunioni delle istituzioni;
b) la partecipazione al processo decisionale e alla governance degli organi e degli organismi dell’Unione;
c) la presenza alle riunioni dei comitati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio (4), e dei gruppi di esperti della Commissione o altri soggetti analoghi, o alle riunioni dei gruppi
di esperti o soggetti analoghi degli organi e degli organismi dell’Unione, salvo che il presente accordo non disponga
diversamente.
(4)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
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2.Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, ogni riferimento all’Unione si intende fatto anche
all’Euratom.
Articolo 8
Accesso alle reti, ai sistemi di informazione e alle banche dati
Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, alla fine del periodo di transizione cessa il diritto del Regno Unito
di accedere a qualunque rete, sistema di informazione e banca dati istituiti sulla base del diritto dell’Unione. Il Regno Unito
adotta misure atte a garantire che esso non acceda a reti, sistemi di informazione o banche dati cui non abbia più il diritto di
accedere.
PARTE SECONDA
DIRITTI DEI CITTADINI
TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 9
Definizioni
Ai fini della presente parte e fatto salvo il titolo III si applicano le definizioni seguenti:
a) “familiari”: le persone seguenti, qualunque sia la loro cittadinanza, che rientrano nell’ambito di applicazione personale di
cui all’articolo 10 del presente accordo:
i) i familiari di cittadini dell’Unione o i familiari di cittadini del Regno Unito quali definiti all’articolo 2, punto 2), della
direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
ii) le persone diverse da quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE, la cui presenza accanto a
cittadini dell’Unione o del Regno Unito sia necessaria al fine di non privare tali cittadini del diritto di soggiorno
concesso in virtù della presente parte;
b) lavoratori frontalieri: i cittadini dell’Unione o del Regno Unito che esercitano un’attività economica conformemente
all’articolo 45 o 49 TFUE in uno o più Stati in cui non soggiornano;
c) “Stato ospitante”:
i) per i cittadini dell’Unione e i loro familiari, il Regno Unito, qualora vi abbiano esercitato il diritto di soggiorno in
conformità del diritto dell’Unione prima della fine del periodo di transizione e continuino a soggiornarvi dopo la
fine del periodo di transizione;
ii) per i cittadini del Regno Unito e i loro familiari, lo Stato membro in cui hanno esercitato il diritto di soggiorno in
conformità del diritto dell’Unione prima della fine del periodo di transizione e in cui continuano a soggiornare
dopo la fine del periodo di transizione;
d) “Stato sede di lavoro”:
i) per i cittadini dell’Unione, il Regno Unito, qualora vi abbiano esercitato un’attività economica in qualità di lavoratori
frontalieri prima della fine del periodo di transizione e continuino a esercitarvi tale attività dopo la fine del periodo
di transizione;
(5)Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed
abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e
93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/6 12.11.2019
ii) per i cittadini del Regno Unito, lo Stato membro in cui abbiano esercitato un’attività economica in qualità di
lavoratori frontalieri prima della fine del periodo di transizione e in cui continuino ad esercitare tale attività dopo la
fine del periodo di transizione;
e) “diritto di affidamento”: il diritto di affidamento ai sensi dell’articolo 2, punto 9), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del
Consiglio (6), compreso quello acquisito in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore.
Articolo 10
Ambito di applicazione personale
1.Fatto salvo il titolo III, la presente parte si applica alle persone seguenti:
a) cittadini dell’Unione che hanno esercitato il diritto di soggiorno nel Regno Unito in conformità del diritto dell’Unione
prima della fine del periodo di transizione e che continuano a soggiornarvi dopo la fine del periodo di transizione;
b) cittadini del Regno Unito che hanno esercitato il diritto di soggiorno in uno Stato membro in conformità del diritto
dell’Unione prima della fine del periodo di transizione e che continuano a soggiornarvi dopo la fine del periodo di
transizione;
c) cittadini dell’Unione che hanno esercitato i diritti di lavoratori frontalieri nel Regno Unito in conformità del diritto
dell’Unione prima della fine del periodo di transizione e che continuano a esercitarvi tali diritti dopo la fine del periodo
di transizione;
d) cittadini del Regno Unito che hanno esercitato i diritti di lavoratori frontalieri in uno o più Stati membri in conformità
del diritto dell’Unione prima della fine del periodo di transizione e che continuano a esercitarvi tali diritti dopo la fine
del periodo di transizione;
e) familiari delle persone di cui alle lettere da a) a d), purché soddisfino una delle condizioni seguenti:
i) soggiornavano nello Stato ospitante in conformità del diritto dell’Unione prima della fine del periodo di transizione
e continuano a soggiornarvi dopo la fine del periodo di transizione;
ii) avevano un vincolo di parentela diretto con una persona di cui alle lettere da a) a d) e non soggiornavano nello Stato
ospitante prima della fine del periodo di transizione, purché, al momento della domanda di permesso di soggiorno a
norma della presente parte per raggiungere la persona di cui alle lettere da a) a d), soddisfino le condizioni di cui
all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2004/38/CE;
iii) sono nati da una persona di cui alle lettere da a) a d) o da essa legalmente adottati dopo la fine del periodo di
transizione, nello Stato ospitante o in un altro Stato, e al momento della domanda di permesso di soggiorno a
norma della presente parte per raggiungere la persona di cui alle lettere da a) a d) soddisfano le condizioni di cui
all’articolo 2, punto 2), lettera c), della direttiva 2004/38/CE, nonché una delle condizioni seguenti:
— entrambi i genitori sono persone di cui alle lettere da a) a d);
— uno dei genitori è una persona di cui alle lettere da a) a d) e l’altro è cittadino dello Stato ospitante; o
— uno dei genitori è una persona di cui alle lettere da a) a d) ed è titolare di un diritto di affidamento esclusivo,
congiunto o condiviso del minore, in conformità delle norme del diritto di famiglia applicabili in uno Stato
membro o nel Regno Unito, comprese le norme di diritto internazionale privato applicabili in base alle quali i
diritti di affidamento stabiliti in forza del diritto di uno Stato terzo sono riconosciuti nello Stato membro o nel
Regno Unito, in particolare per quanto riguarda l’interesse superiore del minore, e fatto salvo il normale
funzionamento di tali norme applicabili di diritto internazionale privato (7);
f) familiari che hanno soggiornato nello Stato ospitante ai sensi degli articoli 12 e 13, dell’articolo 16, paragrafo 2, e degli
articoli 17 e 18 della direttiva 2004/38/CE prima della fine del periodo di transizione e continuano a soggiornarvi dopo
la fine del periodo di transizione.
2.Le persone di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2004/38/CE cui lo Stato ospitante agevolava
il soggiorno conformemente alla sua legislazione nazionale prima della fine del periodo di transizione ai sensi dell’articolo
3, paragrafo 2, di detta direttiva conservano il diritto di soggiorno nello Stato ospitante a norma della presente parte,
purché continuino a soggiornare nello Stato ospitante dopo la fine del periodo di transizione.
(6)Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L
338 del 23.12.2003, pag. 1).
(7)La nozione di diritto di affidamento va interpretata ai sensi dell’articolo 2, punto 9), del regolamento (CE) n. 2201/2003. L’espressione
si riferisce pertanto ai diritti di affidamento acquisiti in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore.
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/7
3.Il paragrafo 2 si applica anche alle persone di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2004/38/CE
che hanno chiesto un’agevolazione per l’ingresso e il soggiorno prima della fine del periodo di transizione e cui lo Stato
ospitante agevola il soggiorno conformemente alla sua legislazione nazionale dopo la fine del periodo di transizione.
4.Fatto salvo il diritto personale di soggiorno dell’interessato, lo Stato ospitante, conformemente alla sua legislazione
nazionale e ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/38/CE, agevola l’ingresso e il soggiorno del
partner con il quale la persona di cui al medesimo articolo, paragrafo 1, lettere da a) a d), ha una relazione stabile
debitamente attestata, se tale partner non soggiornava nello Stato ospitante prima della fine del periodo di transizione,
purché la relazione fosse stabile prima della fine del periodo di transizione e prosegua al momento della domanda di
permesso di soggiorno presentata dal partner a norma della presente parte.
5.Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, lo Stato ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale degli
interessati e giustifica l’eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.
Articolo 11
Continuità del soggiorno
Le assenze di cui all’articolo 15, paragrafo 2, non pregiudicano la continuità del soggiorno ai fini degli articoli 9 e 10.
Il diritto di soggiorno permanente acquisito a norma della direttiva 2004/38/CE prima della fine del periodo di transizione
non è considerato perso a causa di un’assenza dallo Stato ospitante per un periodo di cui all’articolo 15, paragrafo 3.
Articolo 12
Non discriminazione
Nell’ambito di applicazione della presente parte e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dalla stessa previste, nello
Stato ospitante e nello Stato sede di lavoro è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità ai sensi
dell’articolo 18, primo comma, TFUE nei confronti delle persone di cui all’articolo 10 del presente accordo.
TITOLO II
Diritti e obblighi
Capo 1
Diritti connessi al soggiorno, documenti di soggiorno
Articolo 13
Diritti di soggiorno
1.I cittadini dell’Unione e i cittadini del Regno Unito hanno il diritto di soggiornare nello Stato ospitante fatte salve le
limitazioni e le condizioni di cui agli articoli 21, 45 o 49 TFUE e all’articolo 6, paragrafo 1, all’articolo 7, paragrafo 1,
lettere a), b) o c), all’articolo 7, paragrafo 3, all’articolo 14, all’articolo 16, paragrafo 1, o all’articolo 17, paragrafo 1, della
direttiva 2004/38/CE.
2.I familiari che sono cittadini dell’Unione o del Regno Unito hanno il diritto di soggiornare nello Stato ospitante ai
sensi dell’articolo 21 TFUE e dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), dell’articolo 12, paragrafo 1
o 3, dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’articolo 14, dell’articolo 16, paragrafo 1, o dell’articolo 17, paragrafi 3 e 4, della
direttiva 2004/38/CE, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste da tali disposizioni.
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/8 12.11.2019
3.I familiari che non sono cittadini dell’Unione né sono cittadini del Regno Unito hanno il diritto di soggiornare nello
Stato ospitante ai sensi dell’articolo 21 TFUE e dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 12,
paragrafo 2 o 3, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’articolo 17, paragrafo 3 o
4, o dell’articolo 18 della direttiva 2004/38/CE, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste da tali disposizioni.
4.Lo Stato ospitante non può stabilire, per le persone di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, limitazioni o condizioni
all’ottenimento, al mantenimento o alla perdita dei diritti di soggiorno diverse da quelle previste dal presente titolo.
Nell’applicare le limitazioni e le condizioni previste dal presente titolo non è ammessa discrezionalità, se non a favore
dell’interessato.
Articolo 14
Diritto di uscita e di ingresso
1.I cittadini dell’Unione e i cittadini del Regno Unito, i rispettivi familiari e altre persone che soggiornano nel territorio
dello Stato ospitante alle condizioni stabilite nel presente titolo, muniti di passaporto o di carta di identità nazionale in
corso di validità nel caso di cittadini dell’Unione o del Regno Unito e di passaporto in corso di validità nel caso dei
rispettivi familiari e altre persone che non sono cittadini dell’Unione né cittadini del Regno Unito, hanno il diritto di
lasciare il territorio dello Stato ospitante e il diritto di entrarvi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5,
paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2004/38/CE.
Cinque anni dopo la fine del periodo di transizione, lo Stato ospitante può decidere di non accettare più le carte di identità
nazionali per l’ingresso o l’uscita dal suo territorio che siano sprovviste di chip conforme alle norme dell’Organizzazione
per l’aviazione civile internazionale applicabili in materia di identificazione biometrica.
2.Nessun visto di uscita o di ingresso né alcuna formalità equivalente possono essere prescritti al titolare di un
documento in corso di validità rilasciato conformemente all’articolo 18 o 26.
3.Lo Stato ospitante che impone il visto di ingresso ai familiari che raggiungono il cittadino dell’Unione o il cittadino del
Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione concede a dette persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti
necessari. Tali visti sono rilasciati il più presto possibile in base a una procedura accelerata e sono gratuiti.
Articolo 15
Diritto di soggiorno permanente
1.I cittadini dell’Unione e i cittadini del Regno Unito, nonché i rispettivi familiari, che abbiano soggiornato legalmente
ed in via continuativa per cinque anni o per il periodo di cui all’articolo 17 della direttiva 2004/38/CE nello Stato ospitante
conformemente al diritto dell’Unione hanno il diritto di soggiornare in modo permanente nello Stato ospitante alle
condizioni stabilite agli articoli 16, 17 e 18 della direttiva 2004/38/CE. I periodi di soggiorno legale o di lavoro in
conformità del diritto dell’Unione che precedono o seguono la fine del periodo di transizione sono inclusi nel calcolo del
periodo necessario per l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente.
2.La continuità del soggiorno ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente è determinata
conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, e all’articolo 21 della direttiva 2004/38/CE.
3.Una volta acquisito, il diritto di soggiorno permanente si perde soltanto a seguito di assenza dallo Stato membro
ospitante di durata superiore a cinque anni consecutivi.
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Articolo 16
Cumulo dei periodi
I cittadini dell’Unione e i cittadini del Regno Unito, nonché i rispettivi familiari, che prima della fine del periodo di
transizione abbiano soggiornato legalmente nello Stato ospitante conformemente alle condizioni di cui all’articolo 7 della
direttiva 2004/38/CE per un periodo inferiore a cinque anni hanno il diritto di acquisire il diritto di soggiorno permanente
alle condizioni di cui all’articolo 15 del presente accordo, una volta completati i periodi di soggiorno necessari. I periodi di
soggiorno legale o di lavoro in conformità del diritto dell’Unione che precedono o seguono la fine del periodo di transizione
sono inclusi nel calcolo del periodo necessario per l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente.
Articolo 17
Status e cambiamenti di status
1.Il diritto del cittadino dell’Unione e del cittadino del Regno Unito, e relativi familiari, di avvalersi direttamente della
presente parte resta impregiudicato anche in caso di cambiamento di status, ad esempio da studente a lavoratore
subordinato o autonomo o a persona economicamente inattiva. Non sono assimilabili alle persone di cui all’articolo 10,
paragrafo 1, lettere da a) a d), le persone che alla fine del periodo di transizione sono titolari del diritto di soggiorno in
quanto familiari di cittadini dell’Unione o di cittadini del Regno Unito.
2.I familiari che erano a carico di cittadini dell’Unione o di cittadini del Regno Unito prima della fine del periodo di
transizione continuano a godere dei diritti di cui al presente titolo anche se non sono più familiari a carico.
Articolo 18
Rilascio dei documenti di soggiorno
1.Lo Stato ospitante può prescrivere ai cittadini dell’Unione o ai cittadini del Regno Unito, ai loro familiari e altre
persone che soggiornano nel suo territorio alle condizioni previste dal presente titolo di chiedere un nuovo status di
soggiorno che conferisca loro i diritti di cui al presente titolo, unitamente a un documento attestante tale status,
eventualmente in formato digitale.
La richiesta di tale status è soggetta alle condizioni seguenti:
a) la procedura di domanda mira a verificare se il richiedente può godere dei diritti di soggiorno di cui al presente titolo. In
tal caso, il richiedente ha il diritto di ottenere lo status di soggiorno e il documento attestante tale status;
b) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda non può essere inferiore a sei mesi dalla fine del periodo di
transizione per le persone che soggiornavano nello Stato ospitante prima della fine del periodo di transizione.
Per coloro che hanno il diritto di iniziare il soggiorno nello Stato ospitante dopo la fine del periodo di transizione a
norma del presente titolo, il termine per la presentazione della domanda è di tre mesi dal loro arrivo o dallo scadere
del termine di cui al primo comma, se successivo.
Una ricevuta della domanda di status di soggiorno è rilasciata immediatamente;
c) il termine per la presentazione della domanda di cui alla lettera b) è prorogato automaticamente di un anno nel caso in
cui l’Unione abbia notificato al Regno Unito o il Regno Unito abbia notificato all’Unione che problemi tecnici
impediscono allo Stato ospitante di registrare la domanda o di rilasciare la ricevuta di cui alla lettera b). In tempo utile
lo Stato ospitante pubblica tale notifica e ne dà pubblica e opportuna informazione agli interessati;
d) qualora gli interessati non rispettino il termine per la presentazione della domanda di cui alla lettera b), le autorità
competenti valutano tutte le circostanze e i motivi del mancato rispetto e, se questi sono fondati, consentono loro di
presentare la domanda entro un termine supplementare ragionevole;
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/10 12.11.2019
e) lo Stato ospitante provvede affinché le procedure amministrative per la presentazione della domanda siano snelle,
trasparenti e semplici e provvede a evitare oneri burocratici non necessari;
f) i moduli di domanda devono essere brevi, semplici, di facile uso e adeguati al contesto del presente accordo; le
domande presentate contestualmente da membri della stessa famiglia sono esaminate congiuntamente;
g) il documento attestante lo status è rilasciato a titolo gratuito o dietro versamento di una somma non eccedente quella
richiesta ai cittadini dello Stato ospitante per il rilascio di documenti analoghi;
h) le persone che, prima della fine del periodo di transizione, sono in possesso di un documento di soggiorno permanente
in corso di validità rilasciato ai sensi dell’articolo 19 o dell’articolo 20 della direttiva 2004/38/CE o di un documento di
immigrazione nazionale in corso di validità che conferisca loro un diritto di soggiorno permanente nello Stato
ospitante hanno il diritto, su richiesta ed entro il termine di cui alla lettera b) del presente paragrafo, di sostituire tale
documento con un nuovo documento di soggiorno dopo che ne siano stati verificati l’identità e i precedenti penali e
siano stati effettuati i controlli di sicurezza ai sensi della lettera p) del presente paragrafo e che sia stata confermata la
stabilità del soggiorno; i nuovi documenti di soggiorno sono rilasciati a titolo gratuito;
i) l’identità dei richiedenti è verificata mediante la presentazione di un passaporto o di una carta di identità nazionale in
corso di validità per i cittadini dell’Unione e per i cittadini del Regno Unito e di un passaporto in corso di validità per i
rispettivi familiari e altre persone che non sono cittadini dell’Unione né cittadini del Regno Unito; l’accettazione di tali
documenti di identità non è subordinata ad altro criterio diverso dalla validità del documento. Se il documento di
identità è trattenuto presso le autorità competenti dello Stato ospitante durante la procedura di domanda, lo Stato
ospitante provvede senza ritardo, su richiesta, alla sua restituzione, prima che sia adottata una decisione sulla domanda;
j) possono essere presentati in copia documenti giustificativi diversi dai documenti di identità, come i documenti di stato
civile. Gli originali dei documenti giustificativi possono essere richiesti solo in casi specifici, qualora vi sia un dubbio
ragionevole sulla loro autenticità;
k) lo Stato ospitante può solamente prescrivere ai cittadini dell’Unione e ai cittadini del Regno Unito di presentare, oltre ai
documenti di identità di cui alla lettera i) del presente paragrafo, i documenti giustificativi seguenti di cui all’articolo 8,
paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE:
i) per coloro che soggiornano nello Stato ospitante ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
2004/38/CE come lavoratori subordinati o autonomi, una conferma di assunzione del datore di lavoro o un
certificato di lavoro o una prova dell’attività autonoma esercitata;
ii) per coloro che soggiornano nello Stato ospitante ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
2004/38/CE come persone economicamente inattive, la prova che dispongono, per se stessi e per i propri
familiari, di risorse economiche sufficienti affinché essi non divengano un onere a carico dell’assistenza sociale
dello Stato ospitante durante il periodo di soggiorno e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello
Stato ospitante; o
iii) per coloro che soggiornano nello Stato ospitante ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva
2004/38/CE in qualità di studenti, la prova di essere iscritti presso un istituto riconosciuto o finanziato dallo Stato
ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, la prova che dispongono di un’assicurazione malattia
che copra tutti i rischi e una dichiarazione o mezzo di prova equivalente attestante che dispongono, per se stessi e
per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti affinché essi non divengano un onere a carico
dell’assistenza sociale dello Stato ospitante durante il periodo di soggiorno. Lo Stato ospitante non può esigere che
dette dichiarazioni indichino un importo specifico delle risorse.
Per quanto riguarda la condizione delle risorse sufficienti, si applica l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva
2004/38/CE;
l) lo Stato ospitante può solamente prescrivere ai familiari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10,
paragrafo 1, lettera e), punto i), o dell’articolo 10, paragrafo 2 o paragrafo 3, del presente accordo e che soggiornano
nello Stato ospitante ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), o dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2004/38/CE di esibire, oltre ai documenti di identità di cui alla lettera i) del presente paragrafo, i documenti
giustificativi seguenti di cui all’articolo 8, paragrafo 5, o all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE:
i) un documento che attesti la qualità di familiare o l’esistenza di un’unione registrata;
ii) l’attestato di iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, qualsiasi prova del soggiorno effettivo nello Stato
ospitante del cittadino dell’Unione o del cittadino del Regno Unito con cui gli interessati vivono;
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iii) per i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o
partner registrato, la prova documentale che le condizioni di cui all’articolo 2, punto 2), lettera c) o d), della
direttiva 2004/38/CE sono soddisfatte;
iv) per le persone di cui all’articolo 10, paragrafo 2 o 3, del presente accordo, un documento rilasciato dall’autorità
competente dello Stato ospitante ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE.
Per quanto riguarda la condizione delle risorse sufficienti per i familiari che sono a loro volta cittadini dell’Unione o
cittadini del Regno Unito, si applica l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2004/38/CE;
m) lo Stato ospitante può solamente prescrivere ai familiari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10,
paragrafo 1, lettera e), punto ii), o dell’articolo 10, paragrafo 4, del presente accordo di esibire, oltre ai documenti di
identità di cui alla lettera i) del presente paragrafo, i documenti giustificativi seguenti di cui all’articolo 8, paragrafo 5, e
all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE:
i) un documento che attesti la qualità di familiare o l’esistenza di un’unione registrata;
ii) l’attestato di iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, qualsiasi prova del soggiorno nello Stato
ospitante del cittadino dell’Unione o del cittadino del Regno Unito che gli interessati raggiungono in detto Stato;
iii) per i coniugi o i partner registrati, un documento che attesti la qualità di familiare o l’esistenza di un’unione
registrata prima della fine del periodo di transizione;
iv) per i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o
partner registrato, la prova documentale che essi avevano un vincolo di parentela con un cittadino dell’Unione o
con un cittadino del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e che le condizioni di cui all’articolo
2, punto 2), lettera c) o d), della direttiva 2004/38/CE relative all’età o allo status di familiari a carico sono
soddisfatte;
v) per le persone di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del presente accordo, la prova dell’esistenza di una relazione stabile
con un cittadino dell’Unione o con un cittadino del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e del
perdurare di tale relazione dopo la fine del periodo di transizione;
n) per i casi diversi da quelli di cui alle lettere k), l) e m), lo Stato ospitante non prescrive ai richiedenti di esibire documenti
giustificativi che vadano oltre quanto strettamente necessario e proporzionato per dimostrare che le condizioni relative
al diritto di soggiorno ai sensi del presente titolo sono soddisfatte;
o) le autorità competenti dello Stato ospitante aiutano i richiedenti a dimostrare che soddisfano i requisiti per
l’acquisizione e ad evitare errori od omissioni nella domanda; esse danno ai richiedenti la possibilità di presentare
elementi di prova supplementari e di correggere eventuali carenze, errori od omissioni;
p) i richiedenti possono essere sottoposti sistematicamente a verifiche dei precedenti penali e a controlli di sicurezza al
fine esclusivo di accertare l’applicabilità delle limitazioni di cui all’articolo 20 del presente accordo. A tal fine, i
richiedenti possono essere obbligati a dichiarare le precedenti condanne registrate nel loro casellario giudiziale
conformemente alla legge dello Stato di condanna al momento della presentazione della domanda. Lo Stato ospitante
può, qualora lo giudichi indispensabile, applicare la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva
2004/38/CE per le richieste ad altri Stati di informazioni sui precedenti penali;
q) il nuovo documento di soggiorno contiene una dichiarazione che ne attesta il rilascio in conformità del presente
accordo;
r) il richiedente può accedere a mezzi di impugnazione giurisdizionali e, all’occorrenza, amministrativi nello Stato
ospitante avverso l’eventuale decisione di rifiuto dello status di soggiorno. I mezzi di impugnazione comprendono
l’esame della legittimità della decisione nonché dei fatti e delle circostanze che ne giustificano l’adozione. Tali mezzi di
impugnazione garantiscono che la decisione non sia sproporzionata.
2.Durante il periodo di cui al paragrafo 1, lettera b), inclusa l’eventuale proroga di un anno ai sensi del medesimo
paragrafo, lettera c), tutti i diritti previsti nella presente parte sono considerati applicabili ai cittadini dell’Unione o ai
cittadini del Regno Unito, ai loro familiari e altre persone che soggiornano nello Stato ospitante, conformemente alle
condizioni e fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 20.
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3.Nelle more di una decisione definitiva delle autorità competenti su una domanda di cui al paragrafo 1 e di una
pronuncia definitiva in caso di impugnazione giurisdizionale avverso l’eventuale rigetto di tale domanda da parte delle
autorità amministrative competenti, tutti i diritti previsti nella presente parte si ritengono applicabili al richiedente, incluso
l’articolo 21 sulle garanzie e sul diritto di ricorso, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 4.
4.Se lo Stato ospitante ha scelto di non prescrivere ai cittadini dell’Unione o ai cittadini del Regno Unito, ai loro familiari
e altre persone che soggiornano nel suo territorio alle condizioni stabilite dal presente titolo di chiedere il nuovo status di
soggiorno di cui al paragrafo 1 quale condizione di soggiorno legale, le persone idonee a beneficiare di un diritto di
soggiorno a norma del presente titolo hanno il diritto di ricevere, alle condizioni previste dalla direttiva 2004/38/CE, un
documento di soggiorno, eventualmente in formato digitale, corredato di una dichiarazione attestante che esso è stato
rilasciato in conformità del presente accordo.
Articolo 19
Rilascio di documenti di soggiorno durante il periodo di transizione
1.Durante il periodo di transizione lo Stato ospitante può acconsentire a che siano presentate su base volontaria, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le domande di status di soggiorno o di documento di
soggiorno di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 4.
2.Le decisioni di accogliere o respingere tali domande sono adottate conformemente all’articolo 18, paragrafi 1 e 4. Le
decisioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, hanno effetto solo dopo la fine del periodo di transizione.
3.Se una domanda ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, è accolta prima della fine del periodo di transizione, lo Stato
ospitante non può revocare la decisione di concedere lo status di soggiorno prima della fine del periodo di transizione per
motivi diversi da quelli previsti al capo VI e all’articolo 35 della direttiva 2004/38/CE.
4.Se una domanda è respinta prima della fine del periodo di transizione, il richiedente può presentare nuovamente
domanda in qualsiasi momento prima dello scadere del termine di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b).
5.Fatto salvo il paragrafo 4, i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera r), sono disponibili a
decorrere dalla data della decisione di rigetto della domanda di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 20
Limitazioni dei diritti di soggiorno e di ingresso
1.Il comportamento dei cittadini dell’Unione o dei cittadini del Regno Unito, dei loro familiari e altre persone che
esercitano diritti a norma del presente titolo, se messo in atto prima della fine del periodo di transizione, è valutato
conformemente al capo VI della direttiva 2004/38/CE.
2.Il comportamento dei cittadini dell’Unione o dei cittadini del Regno Unito, dei loro familiari e altre persone che
esercitano diritti a norma del presente titolo, se messo in atto dopo la fine del periodo di transizione, può costituire motivo
di limitazione del diritto di soggiorno da parte dello Stato ospitante o del diritto di ingresso nello Stato sede di lavoro, ai
sensi della legislazione nazionale.
3.Lo Stato ospitante o lo Stato sede di lavoro può adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un
diritto conferito dal presente titolo in caso di abuso di tale diritto o frode, ai sensi dell’articolo 35 della direttiva
2004/38/CE. Tali misure sono soggette alle garanzie procedurali previste dall’articolo 21 del presente accordo.
4.Lo Stato ospitante o lo Stato sede di lavoro può allontanare dal proprio territorio i richiedenti che hanno presentato
domande fraudolente o strumentali, alle condizioni previste dalla direttiva 2004/38/CE, in particolare agli articoli 31 e 35,
anche prima di una pronuncia definitiva in caso di impugnazione giurisdizionale avverso l’eventuale rigetto della domanda.
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Articolo 21
Garanzie e diritto di ricorso
Le garanzie di cui all’articolo 15 e al capo VI della direttiva 2004/38/CE si applicano a tutti i provvedimenti dello Stato
ospitante che limitano i diritti di soggiorno delle persone di cui all’articolo 10 del presente accordo.
Articolo 22
Diritti connessi
Ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2004/38/CE, i familiari del cittadino dell’Unione o del cittadino del Regno Unito,
qualunque sia la loro cittadinanza, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nello Stato
ospitante o nello Stato sede di lavoro hanno diritto di esercitare un’attività economica come lavoratori subordinati o
autonomi.
Articolo 23
Parità di trattamento
1.Ai sensi dell’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE, fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente titolo e
dai titoli I e IV della presente parte, ogni cittadino dell’Unione o cittadino del Regno Unito che soggiorna, in base al
presente accordo, nel territorio dello Stato ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nell’ambito
di applicazione della presente parte. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari di cittadini dell’Unione o di cittadini del
Regno Unito che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
2.In deroga al paragrafo 1, lo Stato ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni di assistenza sociale
durante i periodi di soggiorno previsti all’articolo 6 o all’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38/CE, né
è tenuto a concedere, prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’articolo 15 del presente
accordo, aiuti di mantenimento agli studi, compresa la formazione professionale, consistenti in borse di studio o prestiti
per studenti, a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi, a persone che non mantengano tale status o a
loro familiari.
Capo 2
Diritti dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi
Articolo 24
Diritti dei lavoratori subordinati
1.Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 45, paragrafi 3 e 4, TFUE, i lavoratori subordinati nello Stato ospitante e i
lavoratori frontalieri nello Stato o negli Stati sedi di lavoro godono dei diritti garantiti dall’articolo 45 TFUE e dei diritti
concessi in virtù del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Tali diritti comprendono:
a) il diritto di non subire discriminazioni fondate sulla nazionalità per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre
condizioni di lavoro e di impiego;
b) il diritto di accedere a un’attività subordinata e di esercitarla conformemente alle norme applicabili ai cittadini dello
Stato ospitante o dello Stato sede di lavoro;
c) il diritto di ricevere la stessa assistenza che gli uffici del lavoro dello Stato ospitante o dello Stato sede di lavoro prestano
ai propri cittadini;
d) il diritto alla parità di trattamento per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di
retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato;
(8)Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei
lavoratori all’interno dell’Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/14 12.11.2019
e) il diritto ai vantaggi sociali e fiscali;
f) i diritti collettivi;
g) i diritti e i vantaggi accordati ai lavoratori nazionali per quanto riguarda l’alloggio;
h) il diritto per i figli di essere ammessi a frequentare i corsi di insegnamento generale, di apprendistato e di formazione
professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante o dello Stato sede di lavoro, se i figli
stessi risiedono nel territorio in cui il lavoratore svolge il suo lavoro.
2.Se il discendente diretto di un lavoratore che ha cessato di soggiornare nello Stato ospitante prosegue gli studi in detto
Stato, la persona che ne ha l’effettivo affidamento ha il diritto di soggiornare in quello Stato fintantoché il discendente non
raggiunge la maggiore età e dopo il compimento della maggiore età se questi continua a necessitare della sua presenza e
delle sue cure per poter proseguire e terminare gli studi.
3.I lavoratori dipendenti frontalieri godono del diritto di entrare e uscire dallo Stato sede di lavoro ai sensi dell’articolo
14 del presente accordo e conservano i diritti di cui godevano in quanto lavoratori subordinati in detto Stato, anche se non
vi trasferiscono la residenza, purché si trovino in una delle situazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettere a), b), c) e d),
della direttiva 2004/38/CE.
Articolo 25
Diritti dei lavoratori autonomi
1.Fatte salve le limitazioni di cui agli articoli 51 e 52 TFUE, i lavoratori autonomi nello Stato ospitante e i lavoratori
autonomi frontalieri nello Stato o negli Stati sedi di lavoro godono dei diritti garantiti dagli articoli 49 e 55 TFUE. Tali
diritti comprendono:
a) il diritto di accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché di costituzione e gestione di imprese alle condizioni
definite dallo Stato ospitante nei confronti dei propri cittadini, come previsto dall’articolo 49 TFUE;
b) i diritti di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere da c) a h), del presente accordo.
2.L’articolo 24, paragrafo 2, si applica ai discendenti diretti di lavoratori autonomi.
3.L’articolo 24, paragrafo 3, si applica ai lavoratori autonomi frontalieri.
Articolo 26
Rilascio di un documento attestante i diritti del lavoratore frontaliero
Lo Stato sede di lavoro può prescrivere ai cittadini dell’Unione e ai cittadini del Regno Unito che godono dei diritti conferiti
dal presente titolo in quanto lavoratori frontalieri, di chiedere un documento attestante la titolarità di tali loro diritti. Tali
cittadini dell’Unione e cittadini del Regno Unito hanno il diritto di ottenere il rilascio di tale documento.
Capo 3
Qualifiche professionali
Articolo 27
Qualifiche professionali riconosciute
1.Il riconoscimento, prima della fine del periodo di transizione, delle qualifiche professionali quali definite all’articolo 3,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) dei cittadini dell’Unione o dei
cittadini del Regno Unito e dei loro familiari da parte dello Stato ospitante o dello Stato sede di lavoro continua a produrre
effetti nel rispettivo Stato, incluso il diritto di esercitare la propria professione alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato, qualora il riconoscimento sia avvenuto in base a una delle disposizioni seguenti:
(9)Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
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a) titolo III della direttiva 2005/36/CE, per il riconoscimento delle qualifiche professionali nel quadro dell’esercizio della
libertà di stabilimento, che tale riconoscimento rientri nell’ambito del regime generale di riconoscimento dei titoli di
formazione, del sistema di riconoscimento dell’esperienza professionale o del sistema di riconoscimento in base al
coordinamento delle condizioni minime di formazione;
b) articolo 10, paragrafi 1 e 3, della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), per l’accesso alla
professione di avvocato nello Stato ospitante o nello Stato sede di lavoro;
c) articolo 14 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) per l’abilitazione dei revisori legali di
altri Stati membri;
d) direttiva 74/556/CEE del Consiglio (12), per l’ammissione di prove attestanti le conoscenze e le attitudini necessarie per
accedere ad attività non salariate e attività di intermediari attinenti al commercio e alla distribuzione di prodotti tossici
o ad attività che comportano l’utilizzazione professionale dei prodotti tossici, o per esercitarle.
2.Il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini del paragrafo 1, lettera a), comprende:
a) il riconoscimento delle qualifiche professionali che abbiano beneficiato delle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo
3, della direttiva 2005/36/CE;
b) le decisioni di accordare l’accesso parziale a un’attività professionale in conformità dell’articolo 4 septies della direttiva
2005/36/CE;
c) il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento ai sensi dell’articolo 4 quinquies della direttiva
2005/36/CE.
Articolo 28
Procedure pendenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali
All’esame a cura di un’autorità competente dello Stato ospitante o dello Stato sede di lavoro delle domande di
riconoscimento delle qualifiche professionali presentate prima della fine del periodo di transizione da cittadini dell’Unione
o da cittadini del Regno Unito e alle decisioni relative tali domande si applicano l’articolo 4, l’articolo 4 quinquies per
quanto concerne il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento, l’articolo 4 septies e il titolo III
della direttiva 2005/36/CE, l’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 98/5/CE, l’articolo 14 della direttiva 2006/43/CE
e la direttiva 74/556/CEE.
Gli articoli 4 bis, 4 ter e 4 sexies della direttiva 2005/36/CE si applicano inoltre nella misura necessaria all’espletamento delle
procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento di cui all’articolo 4 quinquies di detta
direttiva.
Articolo 29
Cooperazione amministrativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali
1.Per quanto riguarda le domande pendenti di cui all’articolo 28, il Regno Unito e gli Stati membri cooperano allo
scopo di agevolare l’applicazione dell’articolo 28. La cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni,
comprese quelle concernenti l’azione disciplinare o le sanzioni penali adottate o qualsiasi altra circostanza specifica grave
che potrebbero avere conseguenze sull’esercizio delle attività previste dalle direttive citate all’articolo 28.
(10)Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della
professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36).
(11)Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio
(GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
(12)Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti
al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti,
comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1).
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2.In deroga all’articolo 8, per un periodo non superiore a nove mesi dalla fine del periodo di transizione, il Regno Unito
è autorizzato a utilizzare il sistema di informazione del mercato interno per le domande di cui all’articolo 28, in quanto
queste riguardino procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento di cui all’articolo 4
quinquies della direttiva 2005/36/CE.
TITOLO III
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Articolo 30
Ambito d’applicazione “ratione personae”
1.Il presente titolo si applica alle persone seguenti:
a) cittadini dell’Unione che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito alla fine del periodo di transizione, nonché loro
familiari e superstiti;
b) cittadini del Regno Unito che sono soggetti alla legislazione di uno Stato membro alla fine del periodo di transizione,
nonché loro familiari e superstiti;
c) cittadini dell’Unione che risiedono nel Regno Unito e sono soggetti alla legislazione di uno Stato membro alla fine del
periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti;
d) cittadini del Regno Unito che risiedono in uno Stato membro e sono soggetti alla legislazione del Regno Unito alla fine
del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti;
e) persone che non rientrano nelle lettere da a) a d), ma sono:
i) cittadini dell’Unione che esercitano un’attività subordinata o autonoma nel Regno Unito alla fine del periodo di
transizione e che, a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio (13), sono soggetti alla legislazione di uno Stato membro, nonché loro familiari e superstiti; o
ii) cittadini del Regno Unito che esercitano un’attività subordinata o autonoma in uno o più Stati membri alla fine del
periodo di transizione e che, a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, sono soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonché loro familiari e superstiti;
f) apolidi e rifugiati residenti in uno Stato membro o nel Regno Unito che si trovano in una delle situazioni di cui alle
lettere da a) a e), nonché loro familiari e superstiti;
g) cittadini di paesi terzi, nonché loro familiari e superstiti, che si trovano in una delle situazioni di cui alle lettere da a) a e),
purché soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio (14).
2.Il presente titolo si applica alle persone di cui al paragrafo 1 fintantoché queste continuano a trovarsi senza
interruzione in una delle situazioni di cui a detto paragrafo, laddove siano coinvolti uno Stato membro e il Regno Unito
nel contempo.
3.Il presente titolo si applica altresì alle persone che non rientrano o non rientrano più nel disposto del paragrafo 1,
lettere da a) a e), del presente articolo ma che rientrano nell’articolo 10 del presente accordo, nonché ai loro familiari e
superstiti.
4.Il presente titolo si applica alle persone di cui al paragrafo 3 fintantoché queste mantengono il diritto di soggiornare
nello Stato ospitante ai sensi dell’articolo 13 del presente accordo o il diritto di lavorare nello Stato sede di lavoro ai sensi
dell’articolo 24 o 25 del presente accordo.
(13)Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).
(14)Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del
regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della
nazionalità (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1).
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/17
5.Il presente titolo si applica ai familiari e superstiti quando il presente articolo fa riferimento a dette persone purché
queste derivino diritti e obblighi da tale loro situazione a norma del regolamento (CE) n. 883/2004.
Articolo 31
Norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale
1.Alle persone contemplate dal presente titolo si applicano le norme e gli obiettivi di cui all’articolo 48 TFUE, al
regolamento (CE) n. 883/2004 e al regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).
L’Unione e il Regno Unito tengono debitamente conto delle decisioni e delle raccomandazioni della commissione
amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale facente capo alla Commissione europea e istituita con
regolamento (CE) n. 883/2004 (“commissione amministrativa”), elencate nell’allegato I, parte I, del presente accordo.
2.In deroga all’articolo 9 del presente accordo, ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di cui all’articolo 1
del regolamento (CE) n. 883/2004.
3.Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 859/2003,
nonché i loro familiari o superstiti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente titolo, i riferimenti al
regolamento (CE) n. 883/2004 e al regolamento (CE) n. 987/2009 contenuti nel presente titolo si intendono fatti
rispettivamente al regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (16) e al regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (17). I
riferimenti a disposizioni specifiche del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 si intendono
fatti alle corrispondenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72.
Articolo 32
Situazioni particolari
1.Le norme seguenti si applicano alle situazioni seguenti nella misura prevista nel presente articolo, qualora riferite a
persone che non rientrano o non rientrano più nel disposto dell’articolo 30:
a) ai fini del riconoscimento e della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa
autonoma o di residenza, compresi i diritti e gli obblighi derivanti da tali periodi a norma del regolamento (CE)
n. 883/2004, rientrano nel presente titolo le persone seguenti:
i) cittadini dell’Unione, nonché apolidi e rifugiati residenti in uno Stato membro e cittadini di paesi terzi che soddisfano
le condizioni del regolamento (CE) n. 859/2003, soggetti alla legislazione del Regno Unito prima della fine del
periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti;
ii) cittadini del Regno Unito, nonché apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito e cittadini di paesi terzi che soddisfano
le condizioni del regolamento (CE) n. 859/2003, soggetti alla legislazione di uno Stato membro prima della fine del
periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti;
ai fini della totalizzazione dei periodi sono presi in considerazione i periodi maturati sia prima che dopo la fine del
periodo di transizione, a norma del regolamento (CE) n. 883/2004;
(15)Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009,
pag. 1).
(16)Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2).
(17)Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE)
n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano
all’interno della Comunità (GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1).
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/18 12.11.2019
b) le norme di cui agli articoli 20 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi alle persone che, prima
della fine del periodo di transizione, hanno chiesto un’autorizzazione a sottoporsi a cure programmate conformemente
al regolamento (CE) n. 883/2004, fino al termine delle cure. Le procedure di rimborso corrispondenti si applicano
anche dopo il termine delle cure. Tali persone, unitamente alle persone che le accompagnano, godono del diritto di
entrare e uscire dallo Stato in cui sono somministrate le cure, ai sensi dell’articolo 14, mutatis mutandis;
c) le norme di cui agli articoli 19 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi alle persone che
rientrano nell’ambito di applicazione di detto regolamento e che, al termine del periodo di transizione, dimorano in
uno Stato membro o nel Regno Unito, fino al termine della loro dimora. Le procedure di rimborso corrispondenti si
applicano anche dopo il termine della dimora o delle cure;
d) le norme di cui agli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi, fintantoché ne
sussistano le condizioni, alle prestazioni familiari cui hanno diritto le persone seguenti alla fine del periodo di
transizione:
i) cittadini dell’Unione, apolidi e rifugiati residenti in uno Stato membro e cittadini di paesi terzi che soddisfano le
condizioni di cui al regolamento (CE) n. 859/2003 e risiedono in uno Stato membro, che sono soggetti alla
legislazione di uno Stato membro e hanno familiari residenti nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione;
ii) cittadini del Regno Unito, nonché apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito e cittadini di paesi terzi che soddisfano
le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 859/2003 e risiedono nel Regno Unito, che sono soggetti alla legislazione
del Regno Unito e hanno familiari residenti in uno Stato membro alla fine del periodo di transizione;
e) nelle situazioni di cui alla lettera d), punti i) e ii), del presente paragrafo, alle persone che alla fine del periodo di
transizione sono titolari di diritti in quanto familiari in virtù del regolamento (CE) n. 883/2004, quali i diritti derivati
per le prestazioni di malattia in natura, continuano ad applicarsi detto regolamento e le disposizioni corrispondenti del
regolamento (CE) n. 987/2009, fintantoché sono soddisfatte le condizioni in essi stabilite.
2.Alle persone che beneficiano di prestazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), si applicano le disposizioni del titolo III,
capo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardanti le prestazioni di malattia.
Il presente paragrafo si applica, mutatis mutandis, per quanto riguarda le prestazioni familiari basate sugli articoli 67, 68 e 69
del regolamento (CE) n. 883/2004.
Articolo 33
Cittadini dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera
1.Le disposizioni del presente titolo applicabili ai cittadini dell’Unione si applicano ai cittadini dell’Islanda, del
Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera a condizione che:
a) l’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera, secondo il caso, abbiano
concluso e applichino accordi corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini dell’Unione; e
b) l’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera, secondo il caso, abbiano
concluso e applichino accordi corrispondenti con l’Unione applicabili ai cittadini del Regno Unito.
2.Non appena il Regno Unito e l’Unione notificano la data di entrata in vigore degli accordi di cui al paragrafo 1 del
presente articolo, il comitato misto istituito dall’articolo 164 (“comitato misto”) fissa la data a decorrere dalla quale si
applicano, secondo il caso, ai cittadini dell’Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della
Confederazione svizzera le disposizioni del presente titolo.
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/19
Articolo 34
Cooperazione amministrativa
1.In deroga all’articolo 7 e all’articolo 128, paragrafo 1, dalla data di entrata in vigore del presente accordo il Regno
Unito gode dello status di osservatore presso la commissione amministrativa. Se i punti all’ordine del giorno relativi al
presente titolo lo riguardano, il Regno Unito può inviare un suo rappresentante con funzione consultiva alle riunioni della
commissione amministrativa e alle riunioni degli organi previsti agli articoli 73 e 74 del regolamento (CE) n. 883/2004 in
cui tali punti sono discussi.
2.In deroga all’articolo 8, il Regno Unito partecipa al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza
sociale (EESSI) e sostiene i relativi costi.
Articolo 35
Rimborso, recupero e compensazione
Le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 in materia di rimborso, recupero e compensazione
continuano ad applicarsi, in quanto l’evento riguardi persone non contemplate dall’articolo 30, quando:
a) l’evento si verifica prima della fine del periodo di transizione; o
b) l’evento si verifica dopo la fine del periodo di transizione e riguarda una persona cui, alla data dell’evento, si applicava
l’articolo 30 o 32.
Articolo 36
Evoluzione normativa e adeguamento degli atti dell’Unione
1.Qualora i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 siano modificati o sostituiti dopo la fine del periodo di
transizione, i riferimenti a tali regolamenti contenuti nel presente accordo si intendono fatti agli stessi come modificati o
sostituiti, conformemente agli atti elencati nell’allegato I, parte II, del presente accordo.
Il comitato misto rivede l’allegato I, parte II, del presente accordo e lo allinea a ogni atto che modifica o sostituisce i
regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 non appena l’Unione lo abbia adottato. A tal fine l’Unione informa
quanto prima il Regno Unito, in sede di comitato misto, dell’avvenuta adozione di ogni atto modificativo o sostitutivo di
tali regolamenti.
2.In deroga al paragrafo 1, secondo comma, il comitato misto valuta gli effetti di un atto modificativo o sostitutivo dei
regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 se tale atto:
a) modifica o sostituisce l’ambito di applicazione “ratione materiae” di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004;
o
b) rende esportabili le prestazioni in denaro che erano non esportabili in virtù del regolamento (CE) n. 883/2004 alla fine
del periodo di transizione, o rende non esportabili le prestazioni in denaro che erano esportabili alla fine del periodo di
transizione; o
c) rende esportabili per una durata illimitata le prestazioni in denaro che erano esportabili solo per una durata limitata in
virtù del regolamento (CE) n. 883/2004 alla fine del periodo di transizione, o rende esportabili solo per una durata
limitata le prestazioni in denaro che erano esportabili per una durata illimitata in virtù di detto regolamento alla fine
del periodo di transizione.
Nell’effettuare la sua valutazione il comitato misto tiene conto in buona fede dell’entità delle modifiche di cui al primo
comma, nonché dell’importanza di garantire continuità al buon funzionamento dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE)
n. 987/2009 tra l’Unione e il Regno Unito e dell’importanza che almeno uno Stato sia competente per le persone che
rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/20 12.11.2019
Se lo decide il comitato misto entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni trasmesse dall’Unione a norma del
paragrafo 1, l’allegato I, parte II, del presente accordo non è allineato all’atto di cui al primo comma del presente paragrafo.
Ai fini del presente paragrafo si intendono per:
a) “esportabile”, una prestazione dovuta a norma del regolamento (CE) n. 883/2004 a o per una persona che risiede in uno
Stato membro o nel Regno Unito se l’istituzione debitrice non è situata in detti paesi; l’espressione “non esportabile” va
interpretata di conseguenza; e
b) “esportabile per una durata illimitata”, una prestazione esportabile fintantoché sono soddisfatte le condizioni che vi
danno diritto.
3.Ai fini del presente accordo i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 si intendono comprensivi degli
adeguamenti elencati nell’allegato I, parte III, del presente accordo. Il Regno Unito informa quanto prima l’Unione, in sede
di comitato misto, dell’avvenuta adozione di ogni modifica di disposizioni nazionali rilevanti ai fini dell’allegato I, parte III,
del presente accordo.
4.Ai fini del presente accordo le decisioni e le raccomandazioni della commissione amministrativa si intendono
comprensive delle decisioni e delle raccomandazioni elencate nell’allegato I, parte I. Il comitato misto modifica l’allegato I,
parte I, per tener conto di ogni nuova decisione o raccomandazione adottata dalla commissione amministrativa. A tal fine,
l’Unione informa quanto prima il Regno Unito, in sede di comitato misto, dell’avvenuta adozione di decisioni e
raccomandazioni della commissione amministrativa. Le modifiche sono apportate dal comitato misto su proposta
dell’Unione o del Regno Unito.
TITOLO IV
Altre disposizioni
Articolo 37
Pubblicità
Gli Stati membri e il Regno Unito divulgano le informazioni relative ai diritti e agli obblighi delle persone di cui alla presente
parte, in particolare con campagne di sensibilizzazione condotte, ove opportuno, attraverso i mezzi di comunicazione
nazionali e locali e altri mezzi di comunicazione.
Articolo 38
Disposizioni più favorevoli
1.La presente parte fa salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili in uno Stato ospitante
o in uno Stato sede di lavoro che siano più favorevoli per le persone interessate. Il presente paragrafo non si applica al titolo
III.
2.L’articolo 12 e l’articolo 23, paragrafo 1, fanno salve le intese relative alla zona di libero spostamento tra il Regno
Unito e l’Irlanda per quanto riguarda il trattamento più favorevole che può derivare da tali intese per le persone interessate.
Articolo 39
Protezione per tutto l’arco della vita
Le persone cui si applica la presente parte godono dei diritti previsti dai pertinenti titoli ivi contenuti per tutto l’arco della
vita, salvo che non soddisfino più le condizioni stabilite in detti titoli.
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/21
PARTE TERZA
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
TITOLO I
Merci immesse sul mercato
Articolo 40
Definizioni
Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:
a) “messa a disposizione sul mercato”: la fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato nel corso
di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
b) “immissione sul mercato”: la prima messa a disposizione di un bene sul mercato dell’Unione o del Regno Unito;
c) “fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l’uso”: un bene esistente e singolarmente identificabile che, dopo
la fase di fabbricazione, è oggetto di un accordo scritto o verbale tra due o più persone fisiche o giuridiche per il
trasferimento di proprietà, altro diritto di proprietà o per il possesso del bene in questione, o che è oggetto di un’offerta
a una o più persone fisiche o giuridiche ai fini della conclusione di tale accordo;
d) “messa in servizio”: il primo uso di un bene nell’Unione o nel Regno Unito da parte dell’utilizzatore finale per gli scopi
cui era destinato o, in caso di equipaggiamento marittimo, la messa a bordo;
e) “vigilanza del mercato”: le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire
che i beni siano conformi ai requisiti applicabili e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della
protezione del pubblico interesse;
f) “autorità di vigilanza del mercato”: l’autorità di uno Stato membro o del Regno Unito preposta alla vigilanza del mercato
nel suo territorio;
g) “condizioni di commercializzazione dei beni”: i requisiti relativi alle caratteristiche dei beni, quali i livelli di qualità, le
proprietà di utilizzazione, la sicurezza o le dimensioni, compresi quelli relativi alla loro composizione o alla
terminologia, ai simboli, alle prove e ai metodi di prova, all’imballaggio, alla marcatura, all’etichettatura e alle procedure
di valutazione della conformità utilizzati in relazione a tali beni; il termine comprende anche i requisiti relativi ai metodi
e ai processi di produzione, quando abbiano un’incidenza sulle caratteristiche del prodotto;
h) “organismo di valutazione della conformità”: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità fra cui
tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
i) “organismo notificato”: un organismo di valutazione della conformità autorizzato a svolgere per conto di terzi compiti
di valutazione della conformità ai sensi del diritto dell’Unione riguardante l’armonizzazione delle condizioni di
commercializzazione dei beni;
j) “prodotti di origine animale”: i prodotti di origine animale, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati di cui
all’articolo 4, rispettivamente punti 29), 30) e 31), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio (18), i mangimi di origine animale, nonché gli alimenti e i mangimi contenenti prodotti di origine animale.
Articolo 41
Continuità della circolazione delle merci immesse sul mercato
1.Ogni bene legalmente immesso sul mercato dell’Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione
può:
a) essere messo ulteriormente a disposizione sul mercato dell’Unione o del Regno Unito e circolare tra questi due mercati
fino a raggiungere l’utilizzatore finale;
(18)Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e
che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”) (GU L 84 del 31.3.2016, pag.
1).
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/22 12.11.2019
b) essere messo in servizio nell’Unione o nel Regno Unito, qualora previsto dalle disposizioni applicabili del diritto
dell’Unione.
2.Ai beni di cui al paragrafo 1 si applicano le prescrizioni degli articoli 34 e 35 TFUE e del diritto pertinente dell’Unione
che disciplina la commercializzazione dei beni, comprese le condizioni di commercializzazione, applicabile ai beni interessati.
3.Il paragrafo 1 si applica a tutti i beni esistenti e singolarmente identificabili ai sensi del TFUE, parte terza, titolo II, ad
eccezione della circolazione tra il mercato dell’Unione e il mercato del Regno Unito o viceversa di:
a) animali vivi e materiale germinale;
b) prodotti animali.
4.Agli spostamenti di animali vivi o di materiale germinale tra uno Stato membro e il Regno Unito o viceversa si
applicano le disposizioni del diritto dell’Unione di cui all’allegato II, a condizione che la data di partenza fosse anteriore alla
fine del periodo di transizione.
5.Il presente articolo fa salva la possibilità per il Regno Unito, uno Stato membro o l’Unione di adottare misure atte a
vietare o limitare la messa a disposizione sul proprio mercato di un bene di cui al paragrafo 1, o di una categoria di tali
beni, se e nella misura in cui il diritto dell’Unione vi acconsente.
6.Le disposizioni del presente titolo non pregiudicano le norme applicabili in materia di modalità di vendita, proprietà
intellettuale, regimi doganali, tariffe e imposte.
Articolo 42
Prova dell’immissione sul mercato
È a carico dell’operatore economico che si avvalga dell’articolo 41, paragrafo 1, per un bene specifico l’onere della prova di
dimostrare, sulla base di qualsiasi documento pertinente, che il bene è stato immesso sul mercato dell’Unione o del Regno
Unito prima della fine del periodo di transizione.
Articolo 43
Vigilanza del mercato
1.Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e le autorità di vigilanza del mercato del Regno Unito si
scambiano senza ritardo tutte le informazioni pertinenti raccolte in relazione ai beni di cui all’articolo 41, paragrafo 1, nel
contesto delle rispettive attività di vigilanza del mercato. In particolare si comunicano reciprocamente e comunicano alla
Commissione europea tutte le informazioni riguardanti i beni che comportano un rischio grave nonché le eventuali misure
adottate in relazione ai beni non conformi, comprese le pertinenti informazioni attinte da reti, sistemi di informazione e
banche dati istituiti ai sensi del diritto dell’Unione o del Regno Unito, relative a tali beni.
2.Gli Stati membri e il Regno Unito trasmettono senza ritardo le richieste rivolte dalle autorità di vigilanza del mercato
del Regno Unito o di uno Stato membro, rispettivamente, a un organismo di valutazione della conformità istituito nel loro
territorio, qualora la richiesta riguardi una valutazione della conformità da quello effettuata in qualità di organismo
notificato prima della fine del periodo di transizione. Gli Stati membri e il Regno Unito provvedono affinché l’organismo
di valutazione della conformità esamini tempestivamente la richiesta.
Articolo 44
Trasmissione di fascicoli e documenti nelle procedure pendenti
Il Regno Unito trasferisce senza ritardo all’autorità competente di uno Stato membro designata secondo le procedure
previste dal diritto dell’Unione applicabile tutti i fascicoli o documenti pertinenti relativi a valutazioni, approvazioni e
autorizzazioni pendenti il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente accordo e facenti capo a un’autorità
competente del Regno Unito a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 (19), del regolamento (CE) n. 1107/2009 (20), della
(19)Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul
mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(20)Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
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direttive 2001/83/CE (21) e della direttiva 2001/82/CE (22) del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 45
Messa a disposizione di informazioni relative a passate procedure di autorizzazione per i medicinali
1.Il Regno Unito, su richiesta motivata di uno Stato membro o dell’Agenzia europea per i medicinali, mette a
disposizione senza ritardo il dossier di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale autorizzato da
un’autorità competente del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, se tale dossier è necessario ai fini della
valutazione di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della direttiva
2001/83/CE o degli articoli 13 e 13 bis della direttiva 2001/82/CE.
2.Uno Stato membro, su richiesta motivata del Regno Unito, mette a disposizione senza ritardo il dossier di
autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale autorizzato da un’autorità competente di detto Stato
membro prima della fine del periodo di transizione, se tale dossier è necessario ai fini della valutazione di una domanda di
autorizzazione all’immissione in commercio nel Regno Unito conformemente alle prescrizioni legislative del Regno Unito,
sempre che tali prescrizioni riprendano le circostanze contemplate agli articoli 10 e 10 bis della direttiva 2001/83/CE o agli
articoli 13 e 13 bis della direttiva 2001/82/CE.
Articolo 46
Messa a disposizione di informazioni detenute da organismi notificati con sede nel Regno Unito o in uno Stato
membro
1.Il Regno Unito provvede affinché, su richiesta del titolare del certificato, le informazioni detenute da un organismo di
valutazione della conformità con sede nel Regno Unito riguardanti le sue attività quale organismo notificato a norma del
diritto dell’Unione prima della fine del periodo di transizione siano messe senza ritardo a disposizione di un organismo
notificato con sede in uno Stato membro, come indicato dal titolare del certificato.
2.Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del titolare del certificato, le informazioni detenute da un
organismo notificato con sede nello Stato membro interessato riguardanti le sue attività prima della fine del periodo di
transizione siano messe senza ritardo a disposizione di un organismo di valutazione della conformità con sede nel Regno
Unito, come indicato dal titolare del certificato.
TITOLO II
Questioni pendenti in materia doganale
Articolo 47
Posizione unionale delle merci
1.Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) si applica alle merci unionali di cui
all’articolo 5, punto 23), di detto regolamento, se tali merci circolano dal territorio doganale del Regno Unito al territorio
doganale dell’Unione o viceversa, purché tale circolazione abbia avuto inizio prima della fine del periodo di transizione e si
sia conclusa dopo la fine del periodo di transizione. La circolazione di merci che abbia avuto inizio prima della fine del
periodo di transizione e si concluda dopo la fine del periodo di transizione è considerata circolazione all’interno
dell’Unione ai fini dei requisiti in materia di licenze di importazione e di esportazione previsti dal diritto dell’Unione.
(21)Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(22)Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).
(23)Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale
dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, p. 1).
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/24 12.11.2019
2.Ai fini del paragrafo 1 non si applica la presunzione di posizione doganale delle merci unionali di cui all’articolo 153,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. È a carico della persona interessata l’onere di dimostrare per ogni
spostamento e con uno dei mezzi di prova di cui all’articolo 199 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della
Commissione (24), la posizione doganale di merci unionali delle suddette merci, nonché il fatto che la circolazione di cui al
paragrafo 1 è iniziata prima della fine del periodo di transizione. La prova dell’inizio della circolazione è fornita con
documento di trasporto relativo alle merci.
3.Il paragrafo 2 non si applica alle merci unionali trasportate per via aerea che sono state imbarcate o trasbordate in un
aeroporto situato nel territorio doganale del Regno Unito per essere spedite nel territorio doganale dell’Unione, o che sono
state imbarcate o trasbordate in un aeroporto situato nel territorio doganale dell’Unione per essere spedite nel territorio
doganale del Regno Unito, se il trasporto è stato effettuato in base a un documento di trasporto unico rilasciato in uno dei
territori doganali interessati, purché la circolazione per via aerea abbia avuto inizio prima della fine del periodo di
transizione e la circolazione si sia conclusa dopo la fine del periodo di transizione.
4.Il paragrafo 2 non si applica alle merci unionali trasportate via mare e spedite tra porti situati nel territorio doganale
del Regno Unito e porti situati nel territorio doganale dell’Unione mediante un servizio regolare di trasporto marittimo ai
sensi dell’articolo 120 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 2015/2446 (25), purché:
a) il viaggio tra i porti del territorio doganale del Regno Unito e i porti del territorio doganale dell’Unione sia iniziato
prima della fine del periodo di transizione e si sia concluso dopo la fine del periodo di transizione; e
b) la nave preposta al servizio regolare di trasporto marittimo abbia fatto scalo in uno o più porti del territorio doganale
del Regno Unito o del territorio doganale dell’Unione prima della fine del periodo di transizione.
5.Qualora, durante il viaggio di cui al paragrafo 4, lettera a), la nave preposta al servizio regolare di trasporto marittimo
faccia scalo in uno o più porti del territorio doganale del Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione:
a) per le merci imbarcate prima della fine del periodo di transizione e scaricate in tali porti, la posizione doganale di merci
unionali non è modificata;
b) per le merci imbarcate nei porti di scalo alla fine del periodo di transizione, la posizione doganale di merci unionali non
è modificata, purché dimostrata conformemente al paragrafo 2.
Articolo 48
Dichiarazione sommaria di entrata e dichiarazione pre-partenza
1.Il regolamento (UE) n. 952/2013 si applica alle dichiarazioni sommarie di entrata presentate presso l’ufficio doganale
di prima entrata conformemente al titolo IV, capo I, del medesimo regolamento prima della fine del periodo di transizione e
tali dichiarazioni hanno gli stessi effetti giuridici nel territorio doganale dell’Unione e nel territorio doganale del Regno
Unito dopo la fine del periodo di transizione.
2.Il regolamento (UE) n. 952/2013 si applica alle dichiarazioni pre-partenza presentate conformemente al titolo VIII,
capo I, del suddetto regolamento prima della fine del periodo di transizione e, se del caso, laddove le merci siano state
svincolate ai sensi dell’articolo 194 del medesimo regolamento prima della fine del periodo di transizione. Tali
dichiarazioni hanno gli stessi effetti giuridici nel territorio doganale dell’Unione e nel territorio doganale del Regno Unito
dopo la fine del periodo di transizione.
Articolo 49
Conclusione della custodia temporanea o dei regimi doganali
1.Il regolamento (UE) n. 952/2013 si applica alle merci non unionali che si trovavano in custodia temporanea ai sensi
dell’articolo 5, punto 17), di detto regolamento alla fine del periodo di transizione e alle merci che erano vincolate a uno
dei regimi doganali di cui all’articolo 5, punto 16), del medesimo regolamento nel territorio doganale del Regno Unito alla
fine del periodo di transizione, finché tale custodia temporanea non si sia conclusa, uno dei regimi doganali speciali non sia
stato appurato, le merci non siano state immesse in libera pratica o non siano uscite dal territorio, purché tale evento si
verifichi dopo la fine del periodo di transizione ma non oltre il termine corrispondente di cui all’allegato III.
(24)Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione
(GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(25)Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione
(GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/25
Tuttavia, l’articolo 148, paragrafo 5, lettere b) e c), e l’articolo 219 del regolamento (UE) n. 952/2013 non si applicano agli
spostamenti di merci tra il territorio doganale del Regno Unito e il territorio doganale dell’Unione che si concludono dopo
la fine del periodo di transizione.
2.Alle obbligazioni doganali sorte dopo la fine del periodo di transizione a partire dalla conclusione della custodia
temporanea o dall’appuramento di cui al paragrafo 1 si applicano il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, la decisione 2014/335/UE, Euratom (26), il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 (27) e il
regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 (28) del Consiglio.
3.Alle domande presentate per beneficiare di contingenti tariffari che siano state accettate dalle autorità doganali nel
territorio doganale del Regno Unito e per le quali tali autorità abbiano fornito i documenti giustificativi richiesti ai sensi
dell’articolo 50 di detto regolamento prima della fine del periodo di transizione si applica il titolo II, capo 1, sezione 1, del
regolamento (UE) 2015/2447, che si applica altresì all’annullamento delle domande e alla restituzione dei quantitativi
assegnati non utilizzati relativi a tali domande.
Articolo 50
Accesso alle reti, ai sistemi di informazione e alle banche dati pertinenti
In deroga all’articolo 8, il Regno Unito ha accesso alle reti, ai sistemi di informazione e alle banche dati di cui all’allegato IV
per quanto strettamente necessario ad adempiere gli obblighi di cui al presente titolo. Il Regno Unito rimborsa all’Unione le
spese da essa effettivamente sostenute per agevolare tale accesso. L’Unione comunica al Regno Unito l’importo di dette
spese entro il 31 marzo di ogni anno fino alla fine del periodo di cui all’allegato IV. Se l’importo comunicato delle spese
effettivamente sostenute diverge sensibilmente dalle migliori stime comunicate dall’Unione al Regno Unito prima della
firma del presente accordo, il Regno Unito versa senza ritardo all’Unione l’importo delle migliori stime e il comitato misto
stabilisce in che modo debba essere risolta la questione della differenza tra le spese effettivamente sostenute e l’importo
delle migliori stime.
TITOLO III
Questioni pendenti in materia di imposta sul valore aggiunto e accise
Articolo 51
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
1.Ai beni spediti o trasportati dal territorio del Regno Unito al territorio di uno Stato membro e viceversa si applica la
direttiva 2006/112/CE del Consiglio (29), purché la spedizione o il trasporto abbiano avuto inizio prima della fine del
periodo di transizione e si siano conclusi dopo la fine del periodo di transizione.
2.La direttiva 2006/112/CE si applica per ancora cinque anni dopo la fine del periodo di transizione ai diritti e agli
obblighi del soggetto passivo in relazione a operazioni che presentino un elemento transfrontaliero tra il Regno Unito e
uno Stato membro effettuate prima della fine del periodo di transizione e per quanto riguarda le operazioni di cui al
paragrafo 1.
(26)Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (GU
L 168 del 7.6.2014, pag. 105).
(27)Regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle
risorse proprie dell’Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 29).
(28)Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a
disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, nonché le misure per far fronte al
fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).
(29)Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347
dell’11.12.2006, pag. 1).
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/26 12.11.2019
3.In deroga al paragrafo 2 e all’articolo 15 della direttiva 2008/9/CE del Consiglio (30), le domande di rimborso relative
all’IVA pagata in uno Stato membro da un soggetto passivo stabilito nel Regno Unito, o pagata nel Regno Unito da un
soggetto passivo stabilito in uno Stato membro sono presentate alle condizioni previste da detta direttiva entro il 31
marzo 2021.
4.In deroga al paragrafo 2 e all’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del
Consiglio (31), le modifiche delle dichiarazioni IVA presentate ai sensi dell’articolo 364 o dell’articolo 369 septies della
direttiva 2006/112/CE nel Regno Unito per i servizi prestati negli Stati membri di consumo prima della fine del periodo di
transizione, o in uno Stato membro per i servizi prestati nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, sono
presentate entro il 31 dicembre 2021.
Articolo 52
Prodotti sottoposti ad accisa
La direttiva 2008/118/CE del Consiglio (32) si applica ai movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di
sospensione dall’accisa e dei prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo dal territorio del Regno Unito al
territorio di uno Stato membro o viceversa, purché il movimento abbia avuto inizio prima della fine del periodo di
transizione e si sia concluso dopo la fine del periodo di transizione.
Articolo 53
Accesso alle reti, ai sistemi di informazione e alle banche dati pertinenti
In deroga all’articolo 8, il Regno Unito ha accesso alle reti, ai sistemi di informazione e alle banche dati di cui all’allegato IV
per quanto strettamente necessario ad adempiere gli obblighi di cui al presente titolo. Il Regno Unito rimborsa all’Unione le
spese da essa effettivamente sostenute per agevolare tale accesso. L’Unione comunica al Regno Unito l’importo di dette
spese entro il 31 marzo di ogni anno fino alla fine del periodo di cui all’allegato IV. Se l’importo comunicato delle spese
effettivamente sostenute diverge sensibilmente dalle migliori stime comunicate dall’Unione al Regno Unito prima della
firma del presente accordo, il Regno Unito versa senza ritardo all’Unione l’importo delle migliori stime e il comitato misto
stabilisce in che modo debba essere risolta la questione della differenza tra le spese effettivamente sostenute e l’importo
delle migliori stime.
TITOLO IV
Proprietà intellettuale
Articolo 54
Continuità della tutela nel Regno Unito dei diritti registrati o concessi
1.Il titolare di uno dei diritti di proprietà intellettuale seguenti, registrati o concessi prima della fine del periodo di
transizione, diventa, senza alcun riesame, titolare di un diritto di proprietà intellettuale equiparabile, registrato e
opponibile nel Regno Unito secondo il diritto di detto Stato:
(30)Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore
aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato
membro (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23).
(31)Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).
(32)Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la
direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/27
a) il titolare di un marchio dell’Unione europea registrato a norma del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento
europeo e del Consiglio (33) diventa titolare di un marchio nel Regno Unito, consistente nello stesso segno, per i
medesimi prodotti o servizi;
b) il titolare di un disegno o modello comunitario registrato e se del caso pubblicato dopo il differimento della
pubblicazione a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio (34) diventa titolare di un disegno o modello
registrato nel Regno Unito per il medesimo disegno o modello;
c) il titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa a norma del regolamento (CE) n. 2100/94 del
Consiglio (35) diventa titolare di una privativa per ritrovati vegetali nel Regno Unito per la medesima varietà vegetale.
2.Se un’indicazione geografica, denominazione di origine o specialità tradizionale garantita ai sensi del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (36), un’indicazione geografica, denominazione di origine o
menzione tradizionale per il vino ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (37),
un’indicazione geografica ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (38) oppure
un’indicazione geografica ai sensi del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (39) sono
protette nell’Unione l’ultimo giorno del periodo di transizione in virtù di detti regolamenti, le persone autorizzate a usare
l’indicazione geografica, la denominazione di origine, la specialità tradizionale garantita o la menzione tradizionale per il
vino interessata hanno il diritto di usare nel Regno Unito, a decorrere dalla fine del periodo di transizione e senza ulteriore
esame, detta denominazione di origine, specialità tradizionale garantita o menzione tradizionale per il vino cui il Regno
Unito conferisce ai sensi del suo diritto almeno lo stesso livello di protezione garantito dalle disposizioni seguenti del
diritto dell’Unione:
a) articolo 4, paragrafo 1, lettere i), j) e k), della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio (40); e
b) secondo l’indicazione geografica, la denominazione di origine, la specialità tradizionale garantita o la menzione
tradizionale per il vino interessata, articolo 13, articolo 14, paragrafo 1, articolo 24, articolo 36, paragrafo 3, articoli
38 e 44 e articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012; articolo 90, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (41); articolo 100, paragrafo 3, articolo 102,
paragrafo 1, articoli 103 e 113 e articolo 157, paragrafo 1, lettera c), punto x), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
articolo 62, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (42); articolo 15, paragrafo 3, primo
comma, articolo 16 e articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 e, per quanto collegato all’osservanza
di tali disposizioni di tale regolamento, articolo 24, paragrafo 1, del medesimo regolamento; oppure articolo 19,
paragrafo 1, e articolo 20 del regolamento (UE) n. 251/2014.
Quando un’indicazione geografica, una denominazione di origine, una specialità tradizionale garantita o una menzione
tradizionale per il vino di cui al primo comma cessa di essere protetta nell’Unione dopo la fine del periodo di transizione, il
primo comma cessa di applicarsi all’indicazione geografica, alla denominazione di origine, alla specialità tradizionale
garantita o alla menzione tradizionale per il vino interessata.
(33)Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea
(GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).
(34)Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1).
(35)Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227
dell’1.9.1994, pag. 1).
(36)Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
(37)Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007
del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(38)Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla
designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).
(39)Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la
designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che
abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).
(40)Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).
(41)Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
(42)Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni
tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/28 12.11.2019
Il primo comma non si applica se la protezione nell’Unione discende da accordi internazionali di cui l’Unione è parte.
Il presente paragrafo si applica salvo e fino a che non entri in vigore o non diventi applicabile un accordo di cui all’articolo
184 che lo sostituisce.
3.Nonostante il paragrafo 1, se un diritto di proprietà intellettuale di cui a detto paragrafo è dichiarato nullo o decaduto
ovvero, nel caso di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è dichiarato nullo o è annullato nell’Unione in esito a un
procedimento amministrativo o giudiziario che è in corso l’ultimo giorno del periodo di transizione, anche il
corrispondente diritto nel Regno Unito è dichiarato nullo o decaduto ovvero è dichiarato nullo o è annullato. La
dichiarazione o il decadimento o l’annullamento hanno efficacia nel Regno Unito alla stessa data in cui hanno efficacia
nell’Unione.
In deroga al primo comma, il Regno Unito non è tenuto a dichiarare nullo o decaduto il corrispondente diritto nel suo
territorio qualora i motivi di nullità o decadenza del marchio dell’Unione europea o del disegno o modello comunitario
registrato non si applichino nel Regno Unito.
4.Il diritto conferito da un marchio o da un disegno o modello registrato nel Regno Unito ai sensi del paragrafo 1,
lettera a) o b), si rinnova la prima volta alla data di rinnovo del corrispondente diritto di proprietà intellettuale registrato a
norma del diritto dell’Unione.
5.Ai marchi nel Regno Unito di cui al paragrafo 1, lettera a), si applica quanto segue:
a) il marchio reca la stessa data di deposito o la stessa data di priorità del marchio dell’Unione europea e se del caso si
avvale della preesistenza di un marchio del Regno Unito rivendicata ai sensi dell’articolo 39 o dell’articolo 40 del
regolamento (UE) 2017/1001;
b) il marchio non può essere dichiarato decaduto in ragione del fatto che il marchio dell’Unione europea corrispondente
non è stato oggetto di uso effettivo nel territorio del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione;
c) il titolare di un marchio dell’Unione europea che ha acquisito notorietà nell’Unione è autorizzato a esercitare nel Regno
Unito diritti equivalenti a quelli di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 e all’articolo
5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2015/2436 per il marchio corrispondente sulla base della notorietà
acquisita nell’Unione entro la fine del periodo di transizione, purché da allora la continua notorietà del marchio si basi
sull’uso che ne è fatto nel Regno Unito.
6.Ai disegni o modelli registrati e alla privativa per i ritrovati vegetali nel Regno Unito di cui al paragrafo 1, lettere b) e
c), si applica quanto segue:
a) la durata della protezione prevista dalla legislazione del Regno Unito è pari almeno al periodo di protezione rimanente
previsto dal diritto dell’Unione per il disegno o modello comunitario registrato o per la privativa comunitaria per
ritrovati vegetali corrispondente;
b) la data di deposito o la data di priorità coincide con quella del disegno o modello comunitario registrato o della privativa
comunitaria per ritrovati vegetali corrispondente.
Articolo 55
Procedura di registrazione
1.I competenti soggetti del Regno Unito provvedono alla registrazione, alla concessione o alla protezione previste
all’articolo 54, paragrafi 1 e 2, del presente accordo gratuitamente usando i dati disponibili nei registri dell’Ufficio
dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali e della Commissione
europea. Ai fini del presente articolo l’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è considerato un registro.
2.Ai fini del paragrafo 1 i titolari dei diritti di proprietà intellettuale di cui all’articolo 54, paragrafo 1, e le persone aventi
il diritto di usare l’indicazione geografica, la denominazione di origine, la specialità tradizionale garantita o la menzione
tradizionale per il vino di cui all’articolo 54, paragrafo 2, non sono tenuti a presentare domanda né a espletare una
particolare procedura amministrativa. Ai titolari di diritti di proprietà intellettuale di cui all’articolo 54, paragrafo 1, non è
fatto obbligo di avere un recapito postale nel Regno Unito per i tre anni successivi alla fine del periodo di transizione.
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/29
3.L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali e la
Commissione europea trasmettono ai competenti soggetti del Regno Unito le informazioni necessarie per la registrazione,
la concessione o la protezione nel Regno Unito a norma dell’articolo 54, paragrafo 1 o 2.
4.Il presente articolo non pregiudica le tasse di rinnovo eventualmente applicabili all’atto del rinnovo dei diritti né la
facoltà dei titolari di rinunciare ai diritti di proprietà intellettuale nel Regno Unito secondo la procedura applicabile ai sensi
della legislazione del Regno Unito.
Articolo 56
Continuità della protezione nel Regno Unito delle registrazioni internazionali che designano l’Unione
Il Regno Unito adotta misure atte a garantire che le persone fisiche o giuridiche che, prima della fine del periodo di
transizione, hanno ottenuto protezione per marchi o disegni e modelli oggetto di registrazioni internazionali che
designano l’Unione europea in base al sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o al sistema dell’Aia
per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali godano di protezione nel Regno Unito per i loro marchi o
disegni e modelli industriali rispetto a tali registrazioni internazionali.
Articolo 57
Continuità della protezione nel Regno Unito dei disegni e dei modelli comunitari non registrati
Il titolare di un diritto relativo a un disegno o modello comunitario non registrato conferito prima della fine del periodo di
transizione a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 diventa, in relazione a tale disegno o modello comunitario non
registrato, titolare ipso iure di un diritto di proprietà intellettuale opponibile nel Regno Unito in virtù della legislazione del
Regno Unito, che garantisce lo stesso livello di protezione del regolamento (CE) n. 6/2002. La durata della tutela di tale
diritto conformemente alla legislazione del Regno Unito è pari almeno al periodo di protezione rimanente del disegno o
modello comunitario non registrato corrispondente, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento.
Articolo 58
Continuità della tutela relativa alle banche dati
1.Il titolare di un diritto relativo a una banca dati rispetto al Regno Unito di cui all’articolo 7 della direttiva 96/9/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (43) insorto prima della fine del periodo di transizione mantiene in relazione a tale
banca dati un diritto di proprietà intellettuale opponibile nel Regno Unito, conformemente alla legislazione del Regno
Unito che garantisce lo stesso livello di tutela della direttiva 96/9/CE, purché il titolare del diritto continui a soddisfare i
requisiti di cui all’articolo 11 della medesima direttiva. La durata della tutela di tale diritto conformemente alla legislazione
del Regno Unito è pari almeno al periodo di tutela rimanente ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 96/9/CE.
2.Sono ritenute conformi ai requisiti di cui all’articolo 11 della direttiva 96/9/CE le persone e imprese seguenti:
a) i cittadini del Regno Unito;
b) le persone fisiche che siano residenti abituali nel Regno Unito;
c) le imprese stabilite nel Regno Unito purché, qualora siffatte imprese abbiano soltanto la sede sociale nel Regno Unito, le
loro attività abbiano un legame effettivo e continuo con l’economia del Regno Unito o di uno Stato membro.
(43)Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati
(GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).
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Articolo 59
Diritto di priorità per domande pendenti relative a marchi dell’Unione europea, a disegni o modelli comunitari e a
privative comunitarie per ritrovati vegetali
1.La persona che ha depositato una domanda di marchio dell’Unione europea o di disegno o modello comunitario
conformemente al diritto dell’Unione prima della fine del periodo di transizione, cui sia stata assegnata una data di
deposito, ha il diritto di depositare una domanda nel Regno Unito entro nove mesi dalla fine del periodo di transizione per
lo stesso marchio riguardante prodotti o servizi identici o contenuti in quelli per i quali è stata depositata la domanda
nell’Unione o per lo stesso disegno o modello. Una domanda presentata ai sensi del presente articolo si considera recare la
stessa data di deposito e la stessa data di priorità della domanda corrispondente depositata nell’Unione e se del caso si avvale
della preesistenza di un marchio del Regno Unito rivendicata ai sensi dell’articolo 39 o 40 del regolamento (UE)
2017/1001.
2.La persona che ha presentato una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali conformemente al diritto
dell’Unione prima della fine del periodo di transizione gode nel Regno Unito di un diritto di priorità ad hoc ai fini della
presentazione di una domanda per la medesima privativa per ritrovati vegetali per una durata di sei mesi a decorrere dalla
fine del periodo di transizione. Per effetto di tale diritto di priorità la data di priorità della domanda di privativa
comunitaria per ritrovati vegetali è considerata la data di presentazione della domanda di privativa per ritrovati vegetali nel
Regno Unito, ai fini della determinazione dei caratteri di distinzione e novità e dell’attribuzione della titolarità del diritto.
Articolo 60
Domande pendenti di certificati protettivi complementari nel Regno Unito
1.I regolamenti (CE) n. 1610/96 (44) e (CE) n. 469/2009 (45) del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano alle
domande di certificati protettivi complementari, rispettivamente per i prodotti fitosanitari e per i medicinali, e alle
domande di proroga di detti certificati che sono state presentate a un’autorità del Regno Unito prima della fine del periodo
di transizione, nei casi in cui la procedura amministrativa per il rilascio di detti certificati o per la loro proroga fosse ancora
pendente alla fine del periodo di transizione.
2.I certificati rilasciati ai sensi del paragrafo 1 garantiscono lo stesso livello di protezione del regolamento (CE)
n. 1610/96 o del regolamento (CE) n. 469/2009.
Articolo 61
Esaurimento dei diritti
I diritti di proprietà intellettuale che erano esauriti sia nell’Unione che nel Regno Unito prima della fine del periodo di
transizione alle condizioni previste dal diritto dell’Unione restano esauriti sia nell’Unione che nel Regno Unito.
TITOLO V
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale in corso
Articolo 62
Procedure di cooperazione giudiziaria in materia penale in corso
1.Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, gli atti seguenti si
applicano come segue:
(44)Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull’istituzione di un certificato protettivo
complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell’8.8.1996, pag. 30).
(45)Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare
per i medicinali (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1).
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/31
a) la convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, relativa
all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (46) e il protocollo stabilito dal
Consiglio a norma all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in
materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (47) si applicano alle richieste di assistenza giudiziaria ricevute
prima della fine del periodo di transizione in virtù del rispettivo strumento dall’autorità centrale o dall’autorità
giudiziaria;
b) la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (48) si applica ai mandati d’arresto europei se il ricercato è stato
arrestato prima della fine del periodo di transizione ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, che
l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decida di mantenere il ricercato in stato di custodia o di rimetterlo in libertà
provvisoria;
c) la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio (49) si applica ai provvedimenti di blocco o di sequestro ricevuti prima
della fine del periodo di transizione dall’autorità centrale o dall’autorità giudiziaria competente per l’esecuzione, ovvero
da un’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione che non è competente a riconoscere il provvedimento di blocco o di
sequestro né ad eseguirlo ma che lo trasmette d’ufficio all’autorità giudiziaria competente per l’esecuzione;
d) la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio (50) si applica alle decisioni ricevute prima della fine del periodo di
transizione dall’autorità centrale o dall’autorità competente dello Stato di esecuzione, ovvero da un’autorità dello Stato
di esecuzione che non è competente a riconoscere la decisione né ad eseguirla ma che la trasmette d’ufficio all’autorità
competente per l’esecuzione;
e) la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio (51) si applica alle decisioni di confisca ricevute prima della fine del
periodo di transizione dall’autorità centrale o dall’autorità competente dello Stato di esecuzione, ovvero da un’autorità
dello Stato di esecuzione che non è competente a riconoscere la decisione di confisca né ad eseguirla ma che la
trasmette d’ufficio all’autorità competente per l’esecuzione;
f) la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio (52) si applica:
i) alle sentenze ricevute prima della fine del periodo di transizione dall’autorità competente dello Stato di esecuzione,
ovvero da un’autorità dello Stato di esecuzione che non è competente a riconoscere la sentenza né ad eseguirla ma
che la trasmette d’ufficio all’autorità competente per l’esecuzione;
ii) ai fini dell’articolo 4, punto 6), o dell’articolo 5, punto 3), della decisione quadro 2002/584/GAI, quando questa è
applicabile in virtù della lettera b) del presente paragrafo;
g) la decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio (53) si applica ai nuovi procedimenti penali ai sensi dell’articolo 3 della
stessa decisione quadro avviati prima della fine del periodo di transizione;
h) la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio (54) si applica alle richieste di informazioni sulle condanne ricevute
prima della fine del periodo di transizione dall’autorità centrale; dopo la fine del periodo di transizione, tuttavia, le
risposte a tali richieste non sono trasmesse attraverso il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari istituito
con decisione 2009/316/GAI del Consiglio (55);
(46)GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.
(47)GU C 326 del 21.11.2001, pag. 2.
(48)Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di
consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).
(49)Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di
blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45).
(50)Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco
riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16).
(51)Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 7 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco
riconoscimento delle decisioni di confisca (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 54).
(52)Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco
riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro
esecuzione nell’Unione europea (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27).
(53)Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati
membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU L 220 del 15.8.2008, pag. 32).
(54)Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli
Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).
(55)Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari
(ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33).
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/32 12.11.2019
i) la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio (56) si applica alle decisioni sulle misure cautelari ricevute prima della
fine del periodo di transizione dall’autorità centrale o dall’autorità competente dello Stato di esecuzione, ovvero da
un’autorità dello Stato di esecuzione che non è competente a riconoscere la decisione ma che la trasmette d’ufficio
all’autorità competente per l’esecuzione;
j) l’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (57) si applica alle richieste
d’informazioni ricevute prima della fine del periodo di transizione dall’autorità centrale; dopo la fine del periodo di
transizione, tuttavia, le risposte a tali richieste non sono trasmesse attraverso il sistema europeo di informazione sui
casellari giudiziari istituito con decisione 2009/316/GAI;
k) la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (58) si applica agli ordini di protezione europei ricevuti
prima della fine del periodo di transizione dall’autorità centrale o dall’autorità competente dello Stato di esecuzione,
ovvero da un’autorità dello Stato di esecuzione che non è competente a riconoscere l’ordine di protezione europeo ma
che lo trasmette d’ufficio all’autorità competente per l’esecuzione;
l) la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (59) si applica agli ordini europei di indagine penale
ricevuti prima della fine del periodo di transizione dall’autorità centrale o dall’autorità di esecuzione, ovvero da
un’autorità dello Stato di esecuzione che non è competente a riconoscere l’ordine europeo di indagine penale né ad
eseguirlo ma che lo trasmette d’ufficio all’autorità di esecuzione per l’esecuzione.
2.Le autorità competenti del Regno Unito possono continuare a partecipare alle squadre investigative comuni cui
partecipavano prima della fine del periodo di transizione sempreché la squadra sia stata costituita a norma dell’articolo 13
della convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, relativa
all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, o a norma della decisione quadro
2002/465/GAI del Consiglio (60).
In deroga all’articolo 8 del presente accordo, il Regno Unito è autorizzato a usare, per al massimo un anno dopo la fine del
periodo di transizione, l’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) per quanto strettamente
necessario allo scambio di informazioni all’interno delle squadre investigative comuni di cui al primo comma del presente
paragrafo. Il Regno Unito rimborsa all’Unione le spese da essa effettivamente sostenute per agevolarlo nell’uso di SIENA.
L’Unione comunica al Regno Unito l’importo di tali spese entro il 31 marzo 2021. Se l’importo comunicato delle spese
effettivamente sostenute diverge sensibilmente dalle migliori stime comunicate dall’Unione al Regno Unito prima della
firma del presente accordo, il Regno Unito versa senza ritardo all’Unione l’importo delle migliori stime e il comitato misto
stabilisce in che modo debba essere risolta la questione della differenza tra le spese effettivamente sostenute e l’importo
delle migliori stime.
3.Eurojust può, su richiesta del Regno Unito e fatti salvi l’articolo 26 bis, paragrafo 7, lettera a), e l’articolo 27 della
decisione 2002/187/GAI del Consiglio (61), comunicare informazioni estratte dal proprio sistema automatico di gestione
dei fascicoli, dati personali compresi, per quanto necessario a completare le procedure in corso di cui al paragrafo 1, lettere
a), b), c), e) ed l), del presente articolo o le attività delle squadre investigative comuni di cui al paragrafo 2 del presente
articolo. Le autorità competenti del Regno Unito possono su richiesta comunicare a Eurojust informazioni in loro
possesso, per quanto necessario a completare le procedure in corso di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed l), del
presente articolo o le attività delle squadre investigative comuni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Se l’applicazione
del presente paragrafo genera spese di carattere straordinario, il comitato misto stabilisce in che modo debba essere risolta
la questione.
(56)Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del
principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (GU L 294 dell’11.11.2009,
pag. 20).
(57)Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio
(GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).
(58)Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull’ordine di protezione europeo (GU L 338 del
21.12.2011, pag. 2).
(59)Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale
(GU L 130 dell’1.5.2014, pag. 1).
(60)Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del
20.6.2002, pag. 1).
(61)Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di
criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/33
Articolo 63
Procedure di cooperazione in materia di contrasto, cooperazione di polizia e scambio di informazioni in corso
1.Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, gli atti seguenti si
applicano come segue:
a) gli articoli 39 e 40 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (“convenzione di
Schengen”) (62) si applicano, in combinato disposto con gli articoli 42 e 43 della medesima convenzione, a quanto segue:
i) domande a norma dell’articolo 39 della convenzione di Schengen ricevute prima della fine del periodo di
transizione dall’organo centrale incaricato nella Parte contraente della cooperazione internazionale fra polizie o
dalle autorità competenti della Parte richiesta, ovvero dalle autorità di polizia richieste che non sono competenti a
dar seguito alla domanda ma che la trasmettono alle autorità competenti;
ii) richieste di assistenza giudiziaria a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, della convenzione di Schengen ricevute
prima della fine del periodo di transizione da un’autorità designata da una Parte contraente;
iii) osservazione transfrontaliera effettuata senza autorizzazione preventiva a norma dell’articolo 40, paragrafo 2, della
convenzione di Schengen, se l’osservazione inizia prima della fine del periodo di transizione;
b) la convenzione stabilita in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla
cooperazione tra amministrazioni doganali (63) si applica a quanto segue:
i) richieste di informazioni che l’autorità richiesta riceve prima della fine del periodo di transizione;
ii) richieste di sorveglianza che l’autorità richiesta riceve prima della fine del periodo di transizione;
iii) richieste di indagini che l’autorità richiesta riceve prima della fine del periodo di transizione;
iv) richieste di notificazione che l’autorità richiesta riceve prima della fine del periodo di transizione;
v) richieste di autorizzazione di sorveglianza transfrontaliera, o richieste di demandare la sorveglianza ai funzionari
dello Stato membro nel cui territorio è effettuata, che un’autorità designata dallo Stato membro richiesto e
competente ad accordare o trasmettere l’autorizzazione richiesta riceve prima della fine del periodo di transizione;
vi) osservazione transfrontaliera effettuata senza autorizzazione preventiva a norma dell’articolo 40, paragrafo 2,
della convenzione di Schengen, se l’osservazione inizia prima della fine del periodo di transizione;
vii) richieste di effettuare consegne controllate che l’autorità richiesta riceve prima della fine del periodo di transizione;
viii) richieste di effettuare operazioni di infiltrazione che l’autorità richiesta riceve prima della fine del periodo di
transizione;
ix) squadre investigative speciali comuni costituite a norma dell’articolo 24 di detta convenzione prima della fine del
periodo di transizione;
c) la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (64) si applica alle domande che l’unità di informazione finanziaria richiesta
riceve prima della fine del periodo di transizione;
d) la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (65) si applica alle richieste che l’autorità competente incaricata
dell’applicazione della legge richiesta riceve prima della fine del periodo di transizione;
(62)Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux,
della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni
(GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).
(63)GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2.
(64)Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione
finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4).
(65)Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e
intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006,
pag. 89).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/34 12.11.2019
e) la decisione 2007/533/GAI del Consiglio (66) si applica allo scambio di informazioni supplementari quando una
segnalazione effettuata nel sistema d’informazione Schengen ottiene una risposta positiva prima della fine del periodo
di transizione, purché le pertinenti disposizioni siano applicabili al Regno Unito l’ultimo giorno del periodo di
transizione. In deroga all’articolo 8 il Regno Unito è autorizzato a usare, per al massimo tre mesi dopo la fine del
periodo di transizione, l’infrastruttura di comunicazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della decisione
2007/533/GAI per quanto strettamente necessario allo scambio di dette informazioni supplementari. Il Regno Unito
rimborsa all’Unione le spese da essa effettivamente sostenute per agevolarlo nell’uso dell’infrastruttura di
comunicazione. L’Unione comunica al Regno Unito l’importo di tali spese entro il 31 marzo 2021. Se l’importo
comunicato delle spese effettivamente sostenute diverge sensibilmente dalle migliori stime comunicate dall’Unione al
Regno Unito prima della firma del presente accordo, il Regno Unito versa senza ritardo all’Unione l’importo delle
migliori stime e il comitato misto stabilisce in che modo debba essere risolta la questione della differenza tra le spese
effettivamente sostenute e l’importo delle migliori stime.
f) la decisione 2007/845/GAI del Consiglio (67) si applica alle richieste che un ufficio per il recupero dei beni riceve prima
della fine del periodo di transizione;
g) la direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio (68) si applica alle richieste che l’unità d’informazione
sui passeggeri riceve a norma degli articoli 9 e 10 di detta direttiva prima della fine del periodo di transizione.
2.In deroga all’articolo 8, il Regno Unito è autorizzato a usare, per al massimo un anno dopo la fine del periodo di
transizione, l’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) per quanto strettamente necessario al
completamento delle procedure in corso di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), del presente articolo. Il Regno Unito
rimborsa all’Unione le spese da essa effettivamente sostenute per agevolarlo nell’uso di SIENA. L’Unione comunica al
Regno Unito l’importo di tali spese entro il 31 marzo 2021. Se l’importo comunicato delle spese effettivamente sostenute
diverge sensibilmente dalle migliori stime comunicate dall’Unione al Regno Unito prima della firma del presente accordo,
il Regno Unito versa senza ritardo all’Unione l’importo delle migliori stime e il comitato misto stabilisce in che modo
debba essere risolta la questione della differenza tra le spese effettivamente sostenute e l’importo delle migliori stime.
Articolo 64
Conferma del ricevimento o dell’arresto
1.L’autorità competente per il rilascio o l’autorità richiedente può chiedere conferma del ricevimento di una decisione
giudiziaria o di una domanda o richiesta di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettere a), da c) a e), lettera f), punto i), e lettere
da h) a l), e all’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), lettera b), punti da i) a v) e punti vii), viii) e ix), e lettere c), d),
f) e g), entro dieci giorni dalla fine del periodo di transizione, qualora dubiti che l’autorità dell’esecuzione o l’autorità
richiesta abbiano ricevuto tale decisione giudiziaria o tale domanda o richiesta prima della fine del periodo di transizione.
2.Nei casi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), l’autorità giudiziaria emittente competente, qualora dubiti che la
persona ricercata sia stata arrestata ai sensi dell’articolo 11 della decisione quadro 2002/584/GAI prima della fine del
periodo di transizione, può chiedere all’autorità giudiziaria dell’esecuzione competente conferma dell’arresto entro dieci
giorni dalla fine del periodo di transizione.
3.A meno che non sia stata già fornita conferma in conformità delle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione,
l’autorità dell’esecuzione o richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2 risponde a una domanda di conferma del ricevimento o
dell’arresto entro dieci giorni dal ricevimento della domanda.
(66)Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).
(67)Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il
recupero dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del
18.12.2007, pag. 103).
(68)Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR)
a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del
4.5.2016, pag. 132).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/35
Articolo 65
Altri atti applicabili dell’Unione
Le direttive 2010/64/UE (69) e 2012/13/UE (70) del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano ai procedimenti di cui
all’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del presente accordo.
TITOLO VI
Cooperazione giudiziaria in corso in materia civile e commerciale
Articolo 66
Legislazione applicabile in materia contrattuale ed extracontrattuale
Nel Regno Unito gli atti seguenti si applicano come segue:
a) il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (71) si applica ai contratti conclusi prima della
fine del periodo di transizione;
b) il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (72) si applica ai fatti che danno origine a un
danno, se si verificano prima della fine del periodo di transizione.
Articolo 67
Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie e relativa cooperazione tra
autorità centrali
1.Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, ai procedimenti avviati
prima della fine del periodo di transizione e ai procedimenti o alle cause connesse ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 del
regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (73), dell’articolo 19 del regolamento (CE)
n. 2201/2003 o degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio (74), si applicano gli atti o le
disposizioni seguenti:
a) le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 riguardanti la competenza giurisdizionale;
b) le disposizioni dei regolamenti (UE) 2017/1001, (CE) n. 6/2002, (CE) n. 2100/94 e (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio (75) e della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (76) riguardanti la
competenza giurisdizionale;
c) le disposizioni del regolamento (UE) n. 2201/2003 riguardanti la competenza;
d) le disposizioni del regolamento (CE) n. 4/2009 riguardanti la competenza.
(69)Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei
procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).
(70)Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti
penali (GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 1).
(71)Regolamento (UE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(72)Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni
extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).
(73)Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
(74)Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).
(75)Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(76)Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una
prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/36 12.11.2019
2.Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, al riconoscimento e
all’esecuzione delle sentenze, delle decisioni, degli atti pubblici, delle transazioni e degli accordi giudiziari, gli atti o le
disposizioni seguenti si applicano come segue:
a) il regolamento (UE) n. 1215/2012 si applica al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni emesse nelle azioni
proposte prima della fine del periodo di transizione, nonché agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle
transazioni giudiziarie approvate o concluse prima della fine del periodo di transizione;
b) le disposizioni del regolamento (UE) n. 2201/2003 riguardanti il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni si
applicano alle decisioni emesse in procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione, nonché
agli atti pubblici formati e agli accordi conclusi prima della fine del periodo di transizione;
c) le disposizioni del regolamento (CE) n. 4/2009 riguardanti il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni si applicano
alle decisioni emesse in procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione, nonché alle
transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti prima della fine del periodo di transizione;
d) il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (77) si applica alle decisioni giudiziarie rese in
procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione, nonché alle transazioni giudiziarie approvate
o concluse e agli atti pubblici redatti prima della fine del periodo di transizione, purché la certificazione come titolo
esecutivo europeo sia stata richiesta prima della fine del periodo di transizione.
3.Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, le disposizioni seguenti si
applicano come segue:
a) il capo IV del regolamento (CE) n. 2201/2003 si applica alle richieste e alle domande ricevute prima della fine del
periodo di transizione dall’autorità centrale o altra autorità competente dello Stato richiesto;
b) il capo VII del regolamento (CE) n. 4/2009 si applica alle domande di riconoscimento o di esecuzione delle decisioni di
cui al paragrafo 2, lettera c), e alle richieste ricevute dall’autorità centrale dello Stato richiesto prima della fine del
periodo di transizione;
c) il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (78) si applica alle procedure di insolvenza e alle
azioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, a condizione che la procedura principale sia stata
aperta prima della fine del periodo di transizione;
d) il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (79) si applica alle ingiunzioni di pagamento
europee richieste prima della fine del periodo di transizione; ove, a seguito di tale domanda, vi sia mutamento di rito ai
sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento, il procedimento si considera avviato prima della fine del
periodo di transizione;
e) il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (80) si applica alle controversie di modesta
entità per le quali sia stata presentata domanda prima della fine del periodo di transizione;
f) il regolamento (CE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (81) si applica ai certificati rilasciati prima della
fine del periodo di transizione.
(77)Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo
per i crediti non contestati (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15).
(78)Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L
141 del 5.6.2015, pag. 19).
(79)Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento
europeo d’ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1).
(80)Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo
per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).
(81)Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e de Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco
delle misure di protezione in materia civile (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/37
Articolo 68
Procedure di cooperazione giudiziaria in corso
Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, gli atti seguenti si applicano
come segue:
a) il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (82) si applica agli atti giudiziari ed
extragiudiziali ricevuti per la notificazione o la comunicazione prima della fine del periodo di transizione da uno dei
soggetti seguenti:
i) un organo ricevente;
ii) un’autorità centrale dello Stato nel quale deve essere effettuata la notificazione o comunicazione; o
iii) agenti diplomatici o consolari, servizi postali o ufficiali giudiziari, funzionari o altre persone competenti dello Stato
richiesto, di cui agli articoli 13, 14 e 15 di tale regolamento;
b) il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio (83) si applica alle richieste ricevute prima della fine del periodo di
transizione da uno dei soggetti seguenti:
i) un’autorità giudiziaria richiesta;
ii) un organo centrale dello Stato nel quale è richiesta l’assunzione di prove; o
iii) un organo centrale o un’autorità competente di cui all’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento;
c) la decisione 2001/470/CE del Consiglio (84) si applica alle richieste ricevute prima della fine del periodo di transizione; il
punto di contatto richiedente può chiedere conferma del ricevimento della richiesta entro sette giorni dalla fine del
periodo di transizione qualora dubiti che sia stata ricevuta prima della fine del periodo di transizione.
Articolo 69
Altre disposizioni applicabili
1.Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, gli atti seguenti si
applicano come segue:
a) la direttiva 2003/8/CE del Consiglio (85) si applica alle domande di patrocinio a spese dello Stato pervenute all’autorità di
ricezione prima della fine del periodo di transizione. L’autorità richiedente può chiedere conferma del ricevimento della
richiesta entro sette giorni dalla fine del periodo di transizione qualora dubiti che sia stata ricevuta prima della fine di
tale periodo;
b) la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (86) si applica se prima della fine del periodo di
transizione:
i) le parti hanno concordato di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia;
ii) il ricorso alla mediazione è stato ordinato da un organo giurisdizionale; o
iii) un organo giurisdizionale ha invitato le parti a ricorrere alla mediazione;
c) la direttiva 2004/80/CE del Consiglio (87) si applica alle domande pervenute all’autorità di decisione prima della fine del
periodo di transizione.
2.L’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 67 paragrafo 2, lettera a), del presente accordo si applicano anche in
relazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 applicabili in virtù dell’accordo tra la Comunità europea e il
Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale (88).
(82)Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla
comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (“notificazione o
comunicazione degli atti”) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).
(83)Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati
membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).
(84)Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e
commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).
(85)Direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere
attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26 del
31.1.2003, pag. 41).
(86)Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in
materia civile e commerciale (GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3).
(87)Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 15).
(88)GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/38 12.11.2019
3.L’articolo 68, lettera a), del presente accordo si applica anche in relazione alle disposizioni del regolamento (CE)
n. 1393/2007 applicabili in virtù dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione
e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale (89).
TITOLO VII
Informazioni e dati trattati od ottenuti prima della fine del periodo di transizione o sulla base del presente accordo
Articolo 70
Definizione
Ai fini del presente titolo, per “diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali” si intendono:
a) il regolamento (UE) 2016/679, ad eccezione del capo VII;
b) la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (90);
c) la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (91);
d) ogni altra disposizione del diritto dell’Unione che disciplina la protezione dei dati personali.
Articolo 71
Protezione dei dati personali
1.Il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali si applica nel Regno Unito al trattamento dei dati
personali degli interessati al di fuori del Regno Unito, purché tali dati personali:
a) siano stati trattati nel Regno Unito ai sensi del diritto dell’Unione prima della fine del periodo di transizione; o
b) siano trattati nel Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione in virtù del presente accordo.
2.Il paragrafo 1 non si applica al trattamento dei dati personali di cui al medesimo paragrafo, che sia oggetto di un
livello di protezione adeguato quale stabilito con decisioni applicabili ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento
(UE) 2016/679 o dell’articolo 36, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680.
3.Qualora una decisione di cui al paragrafo 2 abbia cessato di essere applicabile, il Regno Unito garantisce un livello di
protezione dei dati personali sostanzialmente equivalente a quello previsto dal diritto dell’Unione in materia di protezione
dei dati personali per quanto riguarda il trattamento dei dati personali degli interessati di cui al paragrafo 1.
(89)GU L 300 del 17.11.2005, pag. 55.
(90)Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
(91)Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela
della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)
(GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/39
Articolo 72
Trattamento riservato e limitazione dell’uso di dati e informazioni nel Regno Unito
Fatto salvo l’articolo 71, in aggiunta al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali le disposizioni del
diritto dell’Unione relative al trattamento riservato, alla limitazione dell’uso, alla limitazione della conservazione e
all’obbligo di cancellare i dati e le informazioni si applicano ai dati e alle informazioni ottenuti da autorità o organismi
ufficiali del Regno Unito o nel Regno Unito o da enti aggiudicatori quali definiti all’articolo 4 della direttiva 2014/25/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio (92) che sono del Regno Unito o nel Regno Unito:
a) prima della fine del periodo di transizione; o
b) in virtù del presente accordo.
Articolo 73
Trattamento di dati e informazioni ottenuti in provenienza dal Regno Unito
L’Unione non tratta i dati e le informazioni ottenuti in provenienza dal Regno Unito prima della fine del periodo di
transizione, o ottenuti dopo la fine del periodo di transizione in virtù del presente accordo, in modo diverso dai dati e dalle
informazioni ottenuti in provenienza da uno Stato membro, a motivo soltanto del recesso del Regno Unito dall’Unione.
Articolo 74
Sicurezza delle informazioni
1.Le disposizioni del diritto dell’Unione relative alla protezione delle informazioni classificate UE e delle informazioni
classificate Euratom si applicano alle informazioni classificate ottenute dal Regno Unito prima della fine del periodo di
transizione o in virtù del presente accordo e alle informazioni classificate ottenute dall’Unione o da uno Stato membro in
provenienza dal Regno Unito prima della fine del periodo di transizione o in virtù del presente accordo.
2.Gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione in materia di sicurezza industriale si applicano al Regno Unito nei casi in
cui la procedura di gara, la procedura di aggiudicazione o la procedura di attribuzione di sovvenzioni per il contratto
classificato, il subcontratto classificato o la convenzione di sovvenzione classificata siano state avviate prima della fine del
periodo di transizione.
3.Il Regno Unito provvede affinché non siano trasferiti a paesi terzi i prodotti crittografici che utilizzano algoritmi
crittografici classificati, sviluppati sotto il controllo dell’autorità di approvazione degli apparati crittografici di uno Stato
membro o del Regno Unito e valutati e approvati da detta autorità, che sono stati approvati dall’Unione entro la fine del
periodo di transizione e sono presenti nel Regno Unito.
4.Le prescrizioni, le limitazioni e le condizioni definite nell’approvazione dell’Unione dei prodotti crittografici si
applicano a detti prodotti.
(92)Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014,
pag. 243).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/40 12.11.2019
TITOLO VIII
Appalti pubblici e procedure analoghe in corso
Articolo 75
Definizione
Ai fini del presente titolo, per “norme pertinenti” si intendono i principi generali del diritto dell’Unione applicabili
all’aggiudicazione degli appalti pubblici, le direttive 2009/81/CE (93), 2014/23/UE (94), 2014/24/UE (95) e 2014/25/UE (96)
del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2195/2002 (97) e (CE) n. 1370/2007 (98) del Parlamento
europeo e del Consiglio, l’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio (99), gli articoli 11 e 12 della direttiva
96/67/CE del Consiglio (100), gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio (101), gli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio (102) e ogni altra
disposizione specifica del diritto dell’Unione che disciplina le procedure in materia di appalti pubblici.
Articolo 76
Norme applicabili alle procedure in corso
1.Le norme pertinenti si applicano:
a) fatta salva la lettera b), alle procedure avviate da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori degli Stati membri o
del Regno Unito conformemente a dette norme prima della fine del periodo di transizione e non ancora ultimate
l’ultimo giorno del periodo di transizione, incluse le procedure che utilizzano sistemi dinamici di acquisizione e le
procedure per le quali l’indizione di gara assume la forma di un avviso di preinformazione o di un avviso periodico
indicativo o di un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione; e
b) alle procedure di cui all’articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2009/81/CE, all’articolo 33, paragrafi da 2 a 5, della
direttiva 2014/24/UE e all’articolo 51, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE che si riferiscono all’esecuzione degli
accordi quadro seguenti, conclusi da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori degli Stati membri o del Regno
Unito, inclusa l’aggiudicazione di appalti basati su tali accordi quadro:
i) accordi quadro conclusi prima della fine del periodo di transizione che non siano né scaduti né risolti l’ultimo giorno
del periodo di transizione; o
ii) accordi quadro conclusi dopo la fine del periodo di transizione secondo una delle procedure previste alla lettera a)
del presente paragrafo.
(93)Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per
l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del
20.8.2009, pag. 76).
(94)Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione
(GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(95)Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva
2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(96)Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag.
243).
(97)Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per
gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1).
(98)Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto
di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del
3.12.2007, pag. 1).
(99)Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione
dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).
(100)Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti
della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36).
(101)Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la
prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).
(102)Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la
fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 1).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/41
2.Fatta salva l’applicazione di eventuali restrizioni a norma del diritto dell’Unione, le amministrazioni aggiudicatrici e
gli enti aggiudicatori rispettano il principio di non discriminazione per quanto riguarda gli offerenti o, se del caso, le
persone degli Stati membri e del Regno Unito altrimenti autorizzate a presentare offerte nel quadro delle procedure di cui
al paragrafo 1.
3.Una procedura di cui al paragrafo 1 si considera avviata quando sia stato inviato un avviso di indizione di gara o altro
invito a presentare offerte in conformità delle norme pertinenti. Se le norme pertinenti consentono di seguire procedure
che non richiedono il ricorso ad un avviso di indizione di gara o altri inviti a presentare offerte, la procedura si considera
avviata quando l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore contattano gli operatori economici nel quadro della
procedura specifica.
4.Una procedura di cui al paragrafo 1 si considera ultimata:
a) all’atto della pubblicazione di un avviso di aggiudicazione conformemente alle norme pertinenti o, qualora tali norme
non richiedano la pubblicazione di un avviso di aggiudicazione, all’atto della conclusione del relativo contratto; o
b) nel momento in cui gli offerenti o le persone altrimenti autorizzate a presentare offerte, a seconda dei casi, sono
informate delle ragioni per le quali non è stato aggiudicato l’appalto, qualora l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore abbia deciso in tal senso.
5.Il presente articolo non pregiudica le norme dell’Unione o del Regno Unito in materia di dogane, circolazione delle
merci, prestazione di servizi, riconoscimento delle qualifiche professionali o proprietà intellettuale.
Articolo 77
Procedure di ricorso
Le direttive 89/665/CEE (103) e 92/13/CEE (104) del Consiglio si applicano alle procedure in materia di appalti pubblici di cui
all’articolo 76 del presente accordo, che rientrano nei loro rispettivi ambiti di applicazione.
Articolo 78
Cooperazione
In deroga all’articolo 8 del presente accordo, alle procedure di cui alla direttiva 2014/24/UE avviate da amministrazioni
aggiudicatrici del Regno prima della fine del periodo di transizione e non ancora ultimate l’ultimo giorno di tale periodo, si
applica l’articolo 61, paragrafo 2, di detta direttiva per un periodo non superiore a nove mesi dalla fine del periodo di
transizione.
TITOLO IX
Questioni riguardanti l’Euratom
Articolo 79
Definizioni
Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:
a) “Comunità”: la Comunità europea dell’energia atomica;
b) “controllo di sicurezza”: le attività volte a verificare che le materie e le attrezzature nucleari non siano distolte dagli usi ai
quali i loro utilizzatori hanno dichiarato di destinarle e che siano rispettati gli obblighi giuridici internazionali di
utilizzare materie e apparecchiature nucleari per scopi pacifici;
(103)Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori
(GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).
(104)Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli
enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992,
pag. 14).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/42 12.11.2019
c) “materie fissili speciali”: le materie fissili speciali quali definite all’articolo 197, punto 1), del trattato Euratom;
d) “minerali”: i minerali quali definiti all’articolo 197, punto 4), del trattato Euratom;
e) “materie grezze”: le materie grezze quali definite all’articolo 197, punto 3), del trattato Euratom;
f) “materie nucleari”: i minerali, le materie grezze e le materie fissili speciali;
g) “combustibile esaurito” e “rifiuti radioattivi”: il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi quali definiti all’articolo 3,
punti 7) e 11), della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio (105).
Articolo 80
Cessazione della responsabilità della Comunità per le questioni relative al Regno Unito
1.È responsabilità esclusiva del Regno Unito garantire che tutti i minerali, le materie grezze e le materie fissili speciali
oggetto del trattato Euratom presenti nel suo territorio alla fine del periodo di transizione siano manipolati
conformemente ai trattati e alle convenzioni internazionali pertinenti e applicabili, compresi a titolo non esaustivo i
trattati e le convenzioni internazionali in materia di sicurezza nucleare, controlli di sicurezza, non proliferazione e
protezione fisica delle materie nucleari e i trattati e le convenzioni internazionali sulla sicurezza della gestione del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
2.È responsabilità esclusiva del Regno Unito garantire che rispetterà gli obblighi internazionali ad esso incombenti in
quanto membro dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica o derivanti dal trattato di non proliferazione delle armi
nucleari o da altro trattato o convenzione internazionale pertinente di cui sia parte.
Articolo 81
Controlli di sicurezza
Il Regno Unito attua un regime di controllo di sicurezza. Tale regime consiste in un sistema equivalente per efficacia e
copertura a quello previsto dalla Comunità nel territorio del Regno Unito, in linea con l’accordo fra il Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica
relativo all’applicazione del controllo di sicurezza nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in connessione con
il trattato di non proliferazione delle armi nucleari [INFCIRC/263], modificato.
Articolo 82
Obblighi specifici derivanti da accordi internazionali
Il Regno Unito provvede affinché siano soddisfatti tutti gli obblighi specifici previsti dagli accordi conclusi dalla Comunità
con paesi terzi o organizzazioni internazionali in relazione alle attrezzature, alle materie nucleari o altro prodotto nucleare
presente nel territorio del Regno Unito alla fine del periodo di transizione, oppure predispone altrimenti dispositivi
appropriati di concerto con il paese terzo o l’organizzazione internazionale interessati.
Articolo 83
Proprietà e diritti di utilizzazione e di consumo di materie fissili speciali nel Regno Unito
1.Le materie fissili speciali presenti nel territorio del Regno Unito alle quali si applicava l’articolo 86 del trattato
Euratom prima della fine del periodo di transizione cessano di essere proprietà della Comunità alla fine del periodo di
transizione.
(105)Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e
sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/43
2.Le materie fissili speciali di cui al paragrafo 1 diventano proprietà delle persone o delle imprese che su di esse avevano
il più ampio diritto di utilizzazione e di consumo alla fine del periodo di transizione ai sensi dell’articolo 87 del trattato
Euratom.
3.Qualora il diritto di utilizzazione e di consumo delle materie fissili speciali di cui al paragrafo 2 (“materie interessate”)
appartenga a uno Stato membro o a persone o imprese stabilite nel territorio di uno Stato membro, al fine di tutelare
l’integrità della politica comune di approvvigionamento istituita dal titolo II, capo 6, del trattato Euratom e del mercato
comune nucleare istituito dal capo 9 del medesimo titolo, si applicano, anche al livello dei controlli di sicurezza applicabili
alle materie interessate, le disposizioni seguenti:
a) visto l’articolo 5 del presente accordo, la Comunità ha il diritto di esigere che le materie interessate siano depositate
presso l’Agenzia costituita ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, lettera b), del trattato Euratom o in altri depositi
controllati o controllabili dalla Commissione europea;
b) la Comunità ha il diritto di concludere contratti relativi alla fornitura delle materie interessate alle persone o imprese
stabilite nel territorio del Regno Unito o in un paese terzo, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del trattato Euratom;
c) alle materie interessate si applica l’articolo 20 del regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione (106), ad
eccezione del paragrafo 1, lettere b) e c);
d) l’esportazione delle materie interessate verso un paese terzo è autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro
in cui è stabilita la persona o l’impresa che ha il diritto di utilizzazione e di consumo di tali materie, ai sensi dell’articolo
9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (107);
e) per quanto riguarda le materie interessate, la Comunità ha il diritto di esercitare ogni altro diritto derivante in virtù del
trattato Euratom dal diritto di proprietà di cui all’articolo 86 del trattato stesso.
4.Gli Stati membri, le persone o le imprese che hanno il più ampio diritto di utilizzazione e di consumo delle materie
fissili speciali presenti nel territorio del Regno Unito alla fine del periodo di transizione mantengono tale diritto.
Articolo 84
Attrezzature e altri beni connessi al controllo di sicurezza
1.Diventano proprietà del Regno Unito le attrezzature e gli altri beni della Comunità connessi al controllo di sicurezza
di cui al trattato Euratom che si trovano nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, come figura nell’allegato V. Il
Regno Unito rimborsa all’Unione il valore di tali attrezzature e altri beni, calcolato in base al valore ad essi assegnato nei
conti consolidati per l’esercizio 2020.
2.Il Regno Unito acquisisce tutti i diritti, le responsabilità e gli obblighi della Comunità connessi alle attrezzature e agli
altri beni di cui al paragrafo 1.
Articolo 85
Combustibile esaurito e rifiuti radioattivi
L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2011/70/Euratom si applicano alla
responsabilità ultima del Regno Unito riguardo al combustibile esaurito e ai rifiuti radioattivi generati nel Regno Unito che
sono presenti nel territorio di uno Stato membro alla fine del periodo di transizione.
(106)Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione, dell’8 febbraio 2005, concernente l’applicazione del controllo di sicurezza
dell’Euratom (GU L 54 del 28.2.2005, pag. 1).
(107)Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle
esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/44 12.11.2019
TITOLO X
Procedure giudiziarie e amministrative dell’Unione
Capo 1
Procedure giudiziarie
Articolo 86
Cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea
1.La Corte di giustizia dell’Unione europea resta competente per tutti i ricorsi proposti dal Regno Unito o contro il
Regno Unito prima della fine del periodo di transizione. Tale competenza si applica a tutte le fasi del procedimento,
compresi l’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia e il procedimento dinanzi al Tribunale in caso di rinvio.
2.La Corte di giustizia dell’Unione europea resta competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle domande
presentate dai giudici del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione.
3.Ai fini del presente capo, la Corte di giustizia dell’Unione europea si considera adita e la domanda di pronuncia
pregiudiziale si considera presentata nel momento in cui la domanda giudiziale è registrata presso la cancelleria della Corte
di giustizia o, secondo il caso, del Tribunale.
Articolo 87
Nuove cause dinanzi alla Corte di giustizia
1.La Commissione europea, quando reputi che il Regno Unito abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti
in virtù dei trattati o della parte quarta del presente accordo prima della fine del periodo di transizione, può adire la Corte
di giustizia dell’Unione europea entro quattro anni dalla fine del periodo di transizione nelle modalità stabilite all’articolo
258 TFUE o, secondo il caso, all’articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE. Per tali cause è competente la Corte di
giustizia dell’Unione europea.
2.Se il Regno Unito non si conforma a una decisione di cui all’articolo 95, paragrafo 1, del presente accordo o non dà
effetto nel proprio ordinamento giuridico a una siffatta decisione rivolta a una persona fisica o giuridica residente o
stabilita nel Regno Unito, la Commissione europea può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea entro quattro anni
dalla data della decisione nelle modalità stabilite all’articolo 258 TFUE o, secondo il caso, all’articolo 108, paragrafo 2,
secondo comma, TFUE. Per tali cause è competente la Corte di giustizia dell’Unione europea.
3.Nel decidere di adire le vie legali a norma del presente articolo, la Commissione europea si attiene nei confronti del
Regno Unito agli stessi principi che applica nei confronti degli Stati membri.
Articolo 88
Norme di procedura
Ai procedimenti e alle domande di pronuncia pregiudiziale di cui al presente titolo si applicano le disposizioni del diritto
dell’Unione che disciplinano la procedura dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Articolo 89
Carattere vincolante e esecutività delle sentenze e delle ordinanze
1.Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate prima della fine del periodo di
transizione, nonché le sentenze e le ordinanze emesse dopo la fine di tale periodo nei procedimenti di cui agli articoli 86 e
87 sono vincolanti nella loro totalità per il Regno Unito e nel Regno Unito.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/45
2.Quando in una sentenza di cui al paragrafo 1 la Corte di giustizia dell’Unione europea riconosca che il Regno Unito
ha mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati o del presente accordo, il Regno Unito prende i
provvedimenti che l’esecuzione di tale sentenza comporta.
3.Per l’esecuzione delle sentenze e delle ordinanze della Corte di giustizia dell’Unione europea di cui al paragrafo 1 del
presente articolo si applicano nel Regno Unito gli articoli 280 e 299 TFUE.
Articolo 90
Diritto d’intervenire e di partecipare alla procedura
Fino a quando le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell’Unione europea in tutti i procedimenti e rinvii
pregiudiziali di cui all’articolo 86 non siano definitive, il Regno Unito può intervenire allo stesso titolo di uno Stato
membro ovvero, quando la Corte di giustizia dell’Unione europea è adita a norma dell’articolo 267 TFUE, può partecipare
alla procedura dinanzi a detta Corte allo stesso titolo di uno Stato membro. Nel corso di tale periodo il cancelliere della
Corte di giustizia dell’Unione europea notifica al Regno Unito, nello stesso momento e nello stesso modo degli Stati
membri, ogni rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea proposto da un giudice di uno Stato membro.
Il Regno Unito può intervenire o partecipare alla procedura dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea allo stesso
titolo di uno Stato membro:
a) nelle cause vertenti sull’inadempimento di obblighi incombenti in virtù dei trattati, se il Regno Unito era soggetto agli
stessi obblighi prima della fine del periodo di transizione e se la Corte di giustizia dell’Unione europea è adita a norma
dell’articolo 258 TFUE prima della fine del periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 1, oppure, secondo il caso, fino al
momento in cui è divenuta definitiva, dopo la fine di detto periodo, l’ultima sentenza o ordinanza pronunciata dalla
Corte di giustizia dell’Unione europea in base all’articolo 87, paragrafo 1;
b) nelle cause vertenti su atti o disposizioni del diritto dell’Unione che erano applicabili al Regno Unito e nel Regno Unito
prima della fine del periodo di transizione e di cui la Corte di giustizia dell’Unione europea è adita a norma dell’articolo
267 TFUE prima della fine del periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 1, oppure, secondo il caso, fino al momento in
cui è divenuta definitiva, dopo la fine di detto periodo, l’ultima sentenza o ordinanza pronunciata dalla Corte di
giustizia in base all’articolo 87, paragrafo 1; e
c) nelle cause di cui all’articolo 95, paragrafo 3.
Articolo 91
Rappresentanza dinanzi alla Corte
1.Fatto salvo l’articolo 88, l’avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito che, prima della fine del
periodo di transizione, rappresenta o assiste una parte in un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione
europea o nell’ambito di un rinvio pregiudiziale proposto prima della fine del periodo di transizione può continuare a
rappresentare o assistere tale parte in detto procedimento o nell’ambito di detto rinvio. Tale diritto si applica a tutte le fasi
del procedimento, compresi l’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia e il procedimento dinanzi al Tribunale in caso di
rinvio.
2.Fatto salvo l’articolo 88, gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito possono rappresentare o
assistere una parte dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause di cui all’articolo 87 e all’articolo 95,
paragrafo 3. Gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito possono rappresentare o assistere il
Regno Unito nei procedimenti contemplati all’articolo 90 in cui il Regno Unito ha deciso di intervenire o di partecipare.
3.Quando rappresentano o assistono una parte dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea nei casi di cui ai
paragrafi 1 e 2, gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito sono equiparati a avvocati abilitati al
patrocinio dinanzi ai giudici degli Stati membri, che rappresentano o assistono una parte dinanzi alla Corte di giustizia
dell’Unione europea.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/46 12.11.2019
Capo 2
Procedure amministrative
Articolo 92
Procedure amministrative in corso
1.Le istituzioni, organi e organismi dell’Unione restano competenti per le procedure amministrative avviate prima della
fine del periodo di transizione riguardanti:
a) il rispetto del diritto dell’Unione da parte del Regno Unito o delle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel
Regno Unito; o
b) il rispetto del diritto dell’Unione per quanto attiene alla concorrenza nel Regno Unito.
2.Fatto salvo il paragrafo 3, ai fini del presente capo la procedura amministrativa si considera avviata nel momento in
cui è registrata ufficialmente presso l’istituzione, organo o organismo dell’Unione.
3.Ai fini del presente capo:
a) la procedura amministrativa in materia di aiuti di Stato disciplinata dal regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (108)
si considera avviata nel momento in cui le è assegnato un numero di protocollo;
b) il procedimento per l’applicazione dell’articolo 101 o 102 TFUE svolto dalla Commissione europea ai sensi del
regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (109) si considera avviato nel momento in cui la Commissione europea decide
di avviarlo a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (110);
c) il procedimento relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese disciplinato dal regolamento (CE) n. 139/2004 del
Consiglio (111) si considera avviato nel momento in cui:
i) una concentrazione di dimensione unionale è notificata alla Commissione europea a norma degli articoli 1, 3 e 4
del regolamento (CE) n. 139/2004;
ii) è scaduto il termine di 15 giorni lavorativi previsto all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004
senza che nessuno degli Stati membri competenti ad esaminare la concentrazione a norma del proprio diritto
nazionale in materia di concorrenza abbia espresso dissenso in merito alla richiesta di rinvio del caso alla
Commissione europea; o
iii) la Commissione europea ha deciso o si considera che abbia deciso di esaminare la concentrazione a norma
dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004;
d) l’indagine dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati su una presunta infrazione di cui all’allegato III
del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (112) o all’allegato I del regolamento (UE)
n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (113) si considera avviata nel momento in cui detta Autorità
nomina un funzionario indipendente incaricato delle indagini a norma dell’articolo 23 sexies, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1060/2009 o dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.
4.L’Unione trasmette al Regno Unito l’elenco contenente ogni singola procedura amministrativa in corso rientrante
nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 entro tre mesi dalla fine del periodo di transizione. In deroga alla prima frase,
per le procedure amministrative dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei
mercati e dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali l’Unione trasmette al Regno
Unito l’elenco delle singole procedure amministrative in corso entro un mese dalla fine del periodo di transizione.
(108)Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).
(109)Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli
articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
(110)Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma
degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
(111)Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24
del 29.1.2004, pag. 1).
(112)Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del
credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).
(113)Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/47
5.Nelle procedure amministrative in materia di aiuti di Stato disciplinate dal regolamento (UE) 2015/1589, la
Commissione europea è vincolata nei confronti del Regno Unito alla giurisprudenza e alle migliori prassi applicabili, come
se il Regno Unito fosse ancora uno Stato membro. In particolare, la Commissione europea adotta, entro un termine
ragionevole, una delle decisioni seguenti:
a) decisione in cui constata che la misura non costituisce aiuto a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2015/1589;
b) decisione di non sollevare obiezioni a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589;
c) decisione di avviare il procedimento d’indagine formale a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE)
2015/1589.
Articolo 93
Nuovi procedimenti in materia di aiuti di Stato e nuovi procedimenti dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode
1.Riguardo agli aiuti concessi prima della fine del periodo di transizione, per quattro anni dopo la fine del periodo di
transizione la Commissione europea è competente ad avviare nei confronti del Regno Unito nuovi procedimenti
amministrativi in materia di aiuti di Stato disciplinati dal regolamento (UE) 2015/1589.
La Commissione europea resta competente dopo la fine dei quattro anni per i procedimenti avviati prima della fine di tale
periodo.
L’articolo 92, paragrafo 5, si applica mutatis mutandis.
La Commissione europea informa il Regno Unito di ogni nuovo procedimento amministrativo in materia di aiuti di Stato
avviato a norma del primo comma entro tre mesi dal suo avvio.
2.Fatti salvi gli articoli 136 e 138 del presente accordo, per quattro anni dopo la fine del periodo di transizione l’Ufficio
europeo per la lotta antifrode (OLAF) è competente ad avviare nuove indagini disciplinate dal regolamento (UE, Euratom)
n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (114) riguardanti:
a) fatti verificatisi prima della fine del periodo di transizione; o
b) obbligazioni doganali sorte dopo la fine del periodo di transizione dalle procedure di appuramento di cui all’articolo 49,
paragrafo 1, del presente accordo.
L’OLAF resta competente dopo la fine dei quattro anni per i procedimenti avviati prima della fine di tale periodo.
L’OLAF informa il Regno Unito di ogni nuova indagine avviata a norma del primo comma entro tre mesi dal suo avvio.
Articolo 94
Norme di procedura
1.Ai procedimenti o procedure di cui agli articoli 92, 93 e 96 si applicano le disposizioni del diritto dell’Unione che
disciplinano i vari tipi di procedure amministrative di cui al presente capo.
2.Quando rappresentano o assistono una parte in un procedimento o procedura amministrativa di cui agli articoli 92 e
93, gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito sono equiparati a avvocati abilitati al patrocinio
dinanzi ai giudici degli Stati membri, che rappresentano o assistono una parte in siffatti procedimenti o procedure
amministrative.
(114)Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte
dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/48 12.11.2019
3.Dopo la fine del periodo di transizione ai procedimenti o procedure di cui agli articoli 92 e 93 si applica per quanto
necessario l’articolo 128, paragrafo 5.
Articolo 95
Carattere vincolante ed esecutività delle decisioni
1.Le decisioni adottate dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione prima della fine del periodo di transizione o
adottate nei procedimenti o procedure di cui agli articoli 92 e 93 dopo la fine del periodo di transizione, e rivolte al Regno
Unito o a persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel Regno Unito sono vincolanti per il Regno Unito e nel Regno
Unito.
2.Salvo se diversamente convenuto tra la Commissione europea e l’autorità nazionale garante della concorrenza del
Regno Unito designata, la Commissione europea resta competente per la verifica del rispetto degli impegni assunti o delle
misure correttive imposte nel Regno Unito o nei confronti del Regno Unito, per quanto attiene ai procedimenti per
l’applicazione degli articoli 101 o 102 TFUE svolti dalla Commissione europea a norma del regolamento (CE) n. 1/2003 o
ai procedimenti svolti dalla Commissione europea a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 in relazione al controllo
delle concentrazioni tra imprese. Se così convenuto tra la Commissione europea e l’autorità nazionale garante della
concorrenza del Regno Unito designata, la Commissione europea trasferisce a detta autorità il compito di verificare il
rispetto di tali impegni o misure correttive nel Regno Unito.
3.La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza esclusiva ad esercitare il controllo di legittimità sulle
decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo conformemente all’articolo 263 TFUE.
4.All’esecuzione delle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo che comportano obblighi pecuniari a carico di
persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel Regno Unito si applica nel Regno Unito l’articolo 299 TFUE.
Articolo 96
Altre procedure in corso e obblighi di comunicazione
1.Gli esami tecnici effettuati dagli uffici d’esame del Regno Unito in cooperazione con l’Ufficio comunitario delle varietà
vegetali a norma del regolamento (CE) n. 2100/94 che erano in corso il giorno precedente la data di entrata in vigore del
presente accordo proseguono e sono conclusi a norma di detto regolamento.
2.Per i gas a effetto serra emessi nell’ultimo anno del periodo di transizione si applicano al Regno Unito e nel Regno
Unito l’articolo 12, paragrafi 2 bis e 3, e gli articoli 14, 15 e 16 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (115).
3.Per la comunicazione dei dati dell’ultimo anno del periodo di transizione si applicano al Regno Unito e nel Regno
Unito l’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (116) e gli articoli 26 e 27 del
regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (117).
(115)Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote
di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(116)Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che
abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).
(117)Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo
strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/49
4.Per il monitoraggio e la comunicazione delle corrispondenti emissioni di biossido di carbonio dei veicoli nell’ultimo
anno del periodo di transizione si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito l’articolo 8, paragrafi 1, 2, 3 e 7, del
regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (118) e relativo allegato II, l’articolo 8, paragrafi 1, 2,
3, 8 e 10, del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (119) e relativo allegato II, gli articoli da
2 a 5, l’articolo 7 e l’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione e gli articoli da 3 a 6,
l’articolo 8 e l’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione (120).
5.Per i gas a effetto serra emessi nel 2019 e nel 2020 si applicano al Regno Unito gli articoli 5, 7, 9 e 10, l’articolo 11,
paragrafo 3, l’articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e d), e gli articoli 19, 22 e 23 del regolamento (UE) n. 525/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio (121), gli articoli 3, 7 e 11 della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (122) e, fino alla chiusura del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, l’articolo 5 del regolamento (UE)
n. 389/2013 della Commissione (123).
6.In deroga all’articolo 8 del presente accordo:
a) per quanto necessario per conformarsi ai paragrafi 2, 4 e 5 del presente articolo, il Regno Unito e gli operatori del Regno
Unito hanno accesso:
i) al registro dell’Unione e al registro Protocollo di Kyoto del Regno Unito istituiti con regolamento (UE) n. 389/2013; e
ii) al deposito centrale (Central Data Repository) dell’Agenzia europea dell’ambiente previsto dal regolamento (UE)
n. 1014/2010, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014
della Commissione (124);
b) per quanto necessario per conformarsi al paragrafo 3 del presente articolo, le imprese del Regno Unito hanno accesso:
i) allo strumento di comunicazione basato sul formato stabilito nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE)
n. 1191/2014 della Commissione (125) ai fini della gestione e della comunicazione sui gas fluorurati a effetto serra; e
ii) al registro Business Data Repository usato dalle imprese per la comunicazione dei dati a norma dell’articolo 27 del
regolamento (CE) n. 1005/2009.
Su richiesta del Regno Unito, per un anno dopo la fine del periodo di transizione l’Unione comunica al Regno Unito le
informazioni necessarie per:
a) conformarsi agli obblighi ad esso incombenti a norma dell’articolo 7 del protocollo di Montreal relativo a sostanze che
riducono lo strato di ozono; e
b) irrogare sanzioni a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 517/2014 e dell’articolo 29 del regolamento (CE)
n. 1005/2009.
(118)Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in
materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di
CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).
(119)Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in
materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le
emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).
(120)Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione
dei dati relativi all’immatricolazione di nuovi veicoli commerciali leggeri ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio (GU L 98 del 4.4.2012, pag. 1).
(121)Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di
monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di
cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013,
pag. 13).
(122)Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per
ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).
(123)Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013,
pag. 1).
(124)Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le
procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE)
n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 dell’11.7.2014, pag. 23).
(125)Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di
trasmissione della relazione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas
fluorurati a effetto serra (GU L 318 del 5.11.2014, pag. 5).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/50 12.11.2019
Articolo 97
Rappresentanza nei procedimenti in corso dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
La persona abilitata a norma del diritto dell’Unione a rappresentare una persona fisica o giuridica dinanzi all’Ufficio
dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, che prima della fine del periodo di transizione rappresenta una parte in
un procedimento dinanzi a detto Ufficio, può continuare a rappresentare tale parte nel procedimento. Tale diritto si
applica a tutte le fasi del procedimento dinanzi a detto Ufficio.
Quando rappresenta una parte in un procedimento dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale di
cui al primo comma, detta persona è equiparata a un mandatario abilitato a norma del diritto dell’Unione a rappresentare
una persona fisica o giuridica dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
TITOLO XI
Procedure di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e il Regno Unito
Articolo 98
Cooperazione amministrativa nel settore doganale
1.Le procedure di cooperazione amministrativa tra uno Stato membro e il Regno Unito di cui all’allegato VI avviate a
norma del diritto dell’Unione prima della fine del periodo di transizione sono completate da detto Stato membro e dal
Regno Unito conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione.
2.Le procedure di cooperazione amministrativa tra uno Stato membro e il Regno Unito di cui all’allegato VI che sono
avviate nei tre anni successivi alla fine del periodo di transizione ma che riguardano fatti avvenuti prima della fine del
periodo di transizione sono completate da detto Stato membro e dal Regno Unito conformemente alle pertinenti
disposizioni del diritto dell’Unione.
Articolo 99
Cooperazione amministrativa in materia di imposte indirette
1.Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (126) si applica per ancora quattro anni dopo la fine del periodo di
transizione alla cooperazione tra le autorità competenti responsabili dell’applicazione della normativa in materia di IVA
negli Stati membri e nel Regno Unito relativamente alle operazioni che hanno avuto luogo prima della fine del periodo di
transizione e alle operazioni di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del presente accordo.
2.Il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (127) si applica per ancora quattro anni dopo la fine del periodo di
transizione alla cooperazione tra le autorità competenti responsabili dell’applicazione della normativa in materia di accise
negli Stati membri e nel Regno Unito relativamente ai movimenti di prodotti soggetti ad accisa che hanno avuto luogo
prima della fine del periodo di transizione e ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa di cui all’articolo 52 del presente
accordo.
3.In deroga all’articolo 8, il Regno Unito ha accesso alle reti, ai sistemi di informazione e alle banche dati di cui
all’allegato IV per quanto strettamente necessario a esercitare i diritti e adempiere gli obblighi di cui al presente articolo. Il
Regno Unito rimborsa all’Unione le spese da essa effettivamente sostenute per agevolare tale accesso. L’Unione comunica
al Regno Unito l’importo di dette spese entro il 31 marzo di ogni anno fino alla fine del periodo di cui all’allegato IV. Se
l’importo comunicato delle spese effettivamente sostenute diverge sensibilmente dalle migliori stime comunicate
dall’Unione al Regno Unito prima della firma del presente accordo, il Regno Unito versa senza ritardo all’Unione l’importo
delle migliori stime e il comitato misto stabilisce in che modo debba essere risolta la questione della differenza tra le spese
effettivamente sostenute e l’importo delle migliori stime.
(126)Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la
frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).
(127)Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che
abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/51
Articolo 100
Assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure
1.La direttiva 2010/24/UE del Consiglio (128) si applica per ancora cinque anni dopo la fine del periodo di transizione tra
gli Stati membri e il Regno Unito ai crediti relativi agli importi divenuti esigibili prima della fine del periodo di transizione,
ai crediti relativi a operazioni effettuate prima della fine del periodo di transizione, ma i cui importi sono divenuti esigibili
dopo tale periodo, e ai crediti relativi alle operazioni di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del presente accordo o ai
movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa di cui all’articolo 52 del presente accordo.
2.In deroga all’articolo 8, il Regno Unito ha accesso alle reti, ai sistemi di informazione e alle banche dati di cui
all’allegato IV per quanto strettamente necessario a esercitare i diritti e adempiere gli obblighi di cui al presente articolo. Il
Regno Unito rimborsa all’Unione le spese da essa effettivamente sostenute per agevolare tale accesso. L’Unione comunica
al Regno Unito l’importo di dette spese entro il 31 marzo di ogni anno fino alla fine del periodo di cui all’allegato IV. Se
l’importo comunicato delle spese effettivamente sostenute diverge sensibilmente dalle migliori stime comunicate
dall’Unione al Regno Unito prima della firma del presente accordo, il Regno Unito versa senza ritardo all’Unione l’importo
delle migliori stime e il comitato misto stabilisce in che modo debba essere risolta la questione della differenza tra le spese
effettivamente sostenute e l’importo delle migliori stime.
TITOLO XII
Privilegi e immunità
Articolo 101
Definizioni
1.Ai fini del presente articolo per “membri delle istituzioni” si intendono, a prescindere dalla cittadinanza, il presidente
del Consiglio europeo, i membri della Commissione europea, i giudici, gli avvocati generali, i cancellieri e i relatori aggiunti
della Corte di giustizia dell’Unione europea, i membri della Corte dei conti, i membri degli organi della Banca centrale
europea, i membri degli organi della Banca europea per gli investimenti nonché tutte le persone assimilate a una delle
suddette categorie ai sensi del diritto dell’Unione ai fini del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione
europea (“protocollo sui privilegi e sulle immunità”). Il termine “membri delle istituzioni” non comprende i membri del
Parlamento europeo.
2.Per determinare le categorie di funzionari e altri agenti contemplate dagli articoli da 110 a 113 del presente accordo si
applica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio (129).
Capo 1
Beni, fondi, averi e operazioni dell’Unione
Articolo 102
Inviolabilità
Ai locali, agli edifici, ai beni e agli averi dell’Unione nel Regno Unito usati dall’Unione prima della fine del periodo di
transizione si applica l’articolo 1 del protocollo sui privilegi e sulle immunità fino a quando non siano più ufficialmente in
uso o non siano stati rimossi dal Regno Unito. L’Unione comunica al Regno Unito quando i propri locali, edifici, beni e
averi non sono più in uso o sono stati rimossi dal Regno Unito.
(128)Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi,
imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).
(129)Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti
delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e
sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/52 12.11.2019
Articolo 103
Archivi
Agli archivi dell’Unione nel Regno Unito alla fine di periodo di transizione si applica l’articolo 2 del protocollo sui privilegi
e sulle immunità fino a quando non siano stati rimossi dal Regno Unito. L’Unione comunica al Regno Unito la rimozione di
uno o più dei propri archivi dal Regno Unito.
Articolo 104
Fiscalità
Agli averi, alle entrate e ad altri beni dell’Unione nel Regno Unito alla fine di periodo di transizione si applica l’articolo 3 del
protocollo sui privilegi e sulle immunità fino a quando non siano più ufficialmente in uso o non siano stati rimossi dal
Regno Unito.
Capo 2
Comunicazioni
Articolo 105
Comunicazioni
Alle comunicazioni ufficiali, alla corrispondenza ufficiale e alla trasmissione dei documenti in relazione ad attività
dell’Unione ai sensi del presente accordo si applica nel Regno Unito l’articolo 5 del protocollo sui privilegi e sulle immunità.
Capo 3
Membri del Parlamento Europeo
Articolo 106
Immunità dei membri del Parlamento europeo
Alle opinioni e ai voti espressi dai membri del Parlamento europeo, compresi gli ex membri, nell’esercizio delle loro
funzioni e a prescindere dalla cittadinanza, prima della fine del periodo di transizione si applica nel Regno Unito l’articolo
8 del protocollo sui privilegi e sulle immunità.
Articolo 107
Sicurezza sociale
Gli ex membri del Parlamento europeo, a prescindere dalla cittadinanza, che a tale titolo percepiscono una pensione e i
titolari di una pensione di reversibilità in quanto superstiti di ex membri, a prescindere dalla cittadinanza, sono esenti
dall’adesione obbligatoria e dai contributi al regime di sicurezza sociale nazionale nel Regno Unito alle stesse condizioni
applicabili nell’ultimo giorno del periodo di transizione, se gli ex membri del Parlamento europeo erano membri del
Parlamento europeo prima della fine del periodo di transizione.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/53
Articolo 108
Divieto di doppia imposizione su pensioni e indennità transitorie
Alle pensioni e indennità transitorie versate agli ex membri del Parlamento europeo, a prescindere dalla cittadinanza, si
applicano nel Regno Unito gli articoli 12, 13 e 14 della decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo (130) e
alle pensioni di reversibilità versate ai superstiti degli ex membri, a prescindere dalla cittadinanza, si applica l’articolo 17 di
detta decisione, se il diritto a pensione o all’indennità transitoria era maturato prima della fine del periodo di transizione.
Capo 4
Rappresentanti degli stati membri e del Regno Unito che partecipano ai lavori delle Istituzioni
dell’unione
Articolo 109
Privilegi, immunità e agevolazioni
1.Ai rappresentanti degli Stati membri e del Regno Unito che partecipano ai lavori delle istituzioni, organi e organismi
dell’Unione, nonché ai loro consiglieri e periti tecnici, e ai membri degli organi consultivi dell’Unione, a prescindere dalla
cittadinanza, si applica nel Regno Unito l’articolo 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nella misura in cui la
partecipazione a detti lavori:
a) abbia avuto luogo prima della fine del periodo di transizione;
b) abbia luogo dopo la fine del periodo di transizione in relazione ad attività dell’Unione ai sensi del presente accordo.
2.Ai rappresentanti del Regno Unito che partecipano ai lavori delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, nonché
ai loro consiglieri e periti tecnici, si applica nell’Unione l’articolo 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nella
misura in cui la partecipazione a detti lavori:
a) abbia avuto luogo prima della fine del periodo di transizione;
b) abbia luogo dopo la fine del periodo di transizione in relazione ad attività dell’Unione ai sensi del presente accordo.
Capo 5
Membri delle istituzioni, funzionari e altri agenti
Articolo 110
Privilegi e immunità
1.Agli atti, comprese le loro parole e i loro scritti, compiuti in veste ufficiale dai membri delle istituzioni, dai funzionari
e altri agenti dell’Unione, compresi gli ex membri, ex funzionari ed ex altri agenti, a prescindere dalla cittadinanza, si applica
nel Regno Unito l’articolo 11, lettera a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità:
a) prima della fine del periodo di transizione;
b) dopo la fine del periodo di transizione in relazione ad attività dell’Unione ai sensi del presente accordo.
(130)Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento
europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/54 12.11.2019
2.Ai giudici della Corte di giustizia dell’Unione europea e agli avvocati generali si applica nel Regno Unito l’articolo 3,
primo, secondo e terzo comma, del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea fino a quando
le decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea in tutti i procedimenti e rinvii pregiudiziali di cui agli articoli 86 e
87 del presente accordo non siano definitive, e si applica in seguito anche agli ex giudici e ex avvocati generali per tutti gli
atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, prima della fine del periodo di transizione o
in relazione ai procedimenti di cui agli articoli 86 e 87.
3.Ai funzionari e altri agenti dell’Unione di qualunque cittadinanza, e al coniuge e ai familiari a carico, a prescindere
dalla cittadinanza, si applica nel Regno Unito l’articolo 11, lettere da b) a e), del protocollo sui privilegi e sulle immunità, se
detti funzionari e altri agenti sono entrati al servizio dell’Unione prima della fine del periodo di transizione e fino a quando
non abbiano terminato il loro trasferimento nell’Unione.
Articolo 111
Fiscalità
Ai membri delle istituzioni, ai funzionari e altri agenti dell’Unione di qualunque cittadinanza, compresi gli ex membri, ex
funzionari ed ex altri agenti, si applica nel Regno Unito l’articolo 12 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, se detti
membri, ufficiali o altri agenti sono entrati al servizio dell’Unione prima della fine del periodo di transizione, purché gli
interessati siano soggetti, a profitto dell’Unione, a un’imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.
Articolo 112
Domicilio fiscale
1.Ai membri delle istituzioni, ai funzionari e altri agenti dell’Unione di qualunque cittadinanza che sono entrati al
servizio dell’Unione prima della fine del periodo di transizione, e al coniuge, a prescindere dalla cittadinanza, sempreché
non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli e ai minori a carico e in custodia di detti membri, funzionari
e altri agenti si applica l’articolo 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità.
2.Il paragrafo 1 si applica solo alle persone che, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio
dell’Unione, hanno stabilito la loro residenza sul territorio di un paese membro e avevano il domicilio fiscale nel Regno
Unito al momento dell’entrata al servizio dell’Unione, e alle persone che, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro
funzioni al servizio dell’Unione, hanno stabilito la loro residenza nel Regno Unito e avevano il domicilio fiscale in uno
Stato membro al momento dell’entrata al servizio dell’Unione.
Articolo 113
Contributi di sicurezza sociale
I membri delle istituzioni, i funzionari e altri agenti dell’Unione di qualunque cittadinanza, compresi gli ex membri, ex
funzionari ed ex altri agenti, che sono entrati al servizio dell’Unione prima della fine del periodo di transizione e
soggiornano nel Regno Unito e il coniuge, a prescindere dalla cittadinanza, sempreché non eserciti una propria attività
professionale, nonché i figli e i minori a carico e in custodia di detti membri, funzionari e altri agenti, sono esenti
dall’adesione obbligatoria e dai contributi al regime di sicurezza sociale nazionale nel Regno Unito alle stesse condizioni
applicabili nell’ultimo giorno del periodo di transizione, se le persone interessate sono iscritte al regime di sicurezza sociale
dell’Unione.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/55
Articolo 114
Trasferimento dei diritti a pensione
Nei confronti dei funzionari e altri agenti dell’Unione di qualunque nazionalità, compresi gli ex funzionari ed ex altri agenti,
che sono entrati al servizio dell’Unione prima della fine del periodo di transizione e cercano di trasferire i diritti a pensione
fuori del Regno Unito o all’interno del Regno Unito ai sensi dell’allegato VIII, articolo 11, paragrafi 1, 2 o 3, e articolo 12
dello statuto dei funzionari dell’Unione europea (131) o degli articoli 39, 109 e 135 del regime applicabile agli altri agenti
dell’Unione, gli obblighi del Regno Unito sono quelli vigenti prima della fine del periodo di transizione.
Articolo 115
Assicurazione contro la disoccupazione
Agli altri agenti dell’Unione di qualunque nazionalità, compresi gli ex altri agenti, che hanno versato contributi al regime
dell’Unione di assicurazione contro la disoccupazione prima della fine del periodo di transizione si applicano gli articoli
28 bis, 96 e 136 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, purché soggiornino nel Regno Unito e siano
registrati presso i servizi nazionali competenti in materia di disoccupazione dopo la fine del periodo di transizione.
Capo 6
Altre disposizioni
Articolo 116
Revoca dell’immunità e cooperazione
1.Con riguardo ai privilegi, alle immunità e alle agevolazioni accordati dal presente titolo si applicano gli articoli 17 e
18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità.
2.Nel decidere se togliere l’immunità a norma dell’articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunità su richiesta
delle autorità del Regno Unito, l’Unione accorda la stessa considerazione che accorda alle richieste delle autorità degli Stati
membri in situazioni analoghe.
3.Su richiesta delle autorità del Regno Unito, l’Unione notifica a dette autorità lo status di coloro per i quali ciò sia
rilevante ai fini del loro diritto a un privilegio o un’immunità ai sensi del presente titolo.
Articolo 117
Banca centrale europea
1.Il presente titolo si applica alla Banca centrale europea (“BCE”), ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai
rappresentanti delle banche centrali nazionali nel Sistema europeo di banche centrali (“SEBC”) che partecipano ai lavori
della BCE.
2.L’articolo 22, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità si applica alla BCE, ai membri dei suoi
organi, al suo personale e ai rappresentanti delle banche centrali nazionali nel SEBC che partecipano ai lavori della BCE e ai
beni e agli averi detenuti o gestiti e alle operazioni svolte nel Regno Unito dalla BCE ai sensi del protocollo n. 4 sullo statuto
del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
3.Il paragrafo 2 si applica:
a) ai beni e agli averi della BCE detenuti nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione; e
(131)Statuto dei funzionari dell’Unione europea come stabilito con regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del
29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali
Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/56 12.11.2019
b) alle operazioni della BCE nel Regno Unito o con suoi omologhi nel Regno Unito, e attività accessorie correlate, che
erano in corso alla fine del periodo di transizione o che sono avviate dopo la fine del periodo di transizione nell’ambito
delle sue attività a sostegno di operazioni in corso alla fine del periodo di transizione, fino a scadenza finale, cessazione
o conclusione.
Articolo 118
Banca europea per gli investimenti
1.Il presente titolo si applica alla Banca europea per gli investimenti (“BEI”), ai membri dei suoi organi, al suo personale
e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, nonché alle filiali o altre entità istituite dalla BEI prima
della fine del periodo di transizione a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca
europea per gli investimenti, in particolare il Fondo europeo per gli investimenti.
2.L’articolo 21, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità si applica alla BEI, ai membri dei suoi
organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, nonché alle filiali o altre
entità istituite dalla BEI prima della fine del periodo di transizione a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del protocollo n. 5
sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, in particolare il Fondo europeo per gli investimenti.
3.Il paragrafo 2 si applica:
a) ai beni e agli averi della BEI o delle filiali e altre entità istituite dalla BEI prima della fine del periodo di transizione a
norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, in
particolare il Fondo europeo per gli investimenti, detenuti nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione; e
b) alle operazioni di indebitamento, finanziamento, garanzia, investimento, tesoreria e assistenza tecnica della BEI e delle
filiali e altre entità istituite dalla BEI prima della fine del periodo di transizione a norma dell’articolo 28, paragrafo 1,
del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, in particolare il Fondo europeo per gli
investimenti, nel Regno Unito o con suoi omologhi nel Regno Unito, e attività accessorie correlate, che erano in corso
alla fine del periodo di transizione o che ha avviato dopo la fine del periodo di transizione nell’ambito delle sue attività
a sostegno di operazioni in corso alla fine del periodo di transizione, fino a scadenza finale, cessazione o conclusione.
Articolo 119
Accordi di sede
All’Autorità bancaria europea, all’Agenzia europea per i medicinali e al Centro di monitoraggio della sicurezza Galileo si
applicano rispettivamente, e fino a quando non abbiano terminato il loro trasferimento in uno Stato membro, l’accordo di
sede tra il Regno Unito e l’Autorità bancaria europea dell’8 maggio 2012, lo scambio di lettere relativo all’applicazione nel
Regno Unito del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee all’Agenzia europea per i medicinali del
24 giugno 1996 e l’accordo sulla sede del Centro di monitoraggio della sicurezza Galileo del 17 giugno 2013. La data di
notifica, da parte dell’Unione, dell’avvenuto trasferimento costituisce la data di cessazione degli accordi di sede.
TITOLO XIII
Altre questioni relative al funzionamento delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione
Articolo 120
Obbligo del segreto professionale
L’articolo 339 TFUE e le altre disposizioni del diritto dell’Unione che impongono il segreto professionale a determinate
persone fisiche e a istituzioni, organi e organismi dell’Unione si applicano nel Regno Unito alle informazioni protette per
loro natura dal segreto professionale e ottenute prima della fine o dopo la fine del periodo di transizione, in relazione ad
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/57
attività dell’Unione ai sensi del presente accordo. Il Regno Unito rispetta tali obblighi delle persone fisiche e delle istituzioni,
organi e organismi dell’Unione e ne assicura l’osservanza nel proprio territorio.
Articolo 121
Obbligo della discrezione professionale
L’articolo 19 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e le altre disposizioni del diritto dell’Unione che impongono
la discrezione professionale a determinate persone fisiche si applicano nel Regno Unito alle informazioni ottenute prima
della fine o dopo la fine del periodo di transizione, in relazione ad attività dell’Unione ai sensi del presente accordo. Il
Regno Unito rispetta tali obblighi delle persone fisiche e ne assicura l’osservanza nel proprio territorio.
Articolo 122
Accesso ai documenti
1.Ai fini delle disposizioni del diritto dell’Unione sull’accesso ai documenti delle istituzioni, organi e organismi
dell’Unione, i riferimenti agli Stati membri e alle loro autorità si intendono fatti anche al Regno Unito e alle sue autorità
per quanto riguarda i documenti redatti o ottenuti dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione:
a) prima della fine del periodo di transizione; o
b) dopo la fine del periodo di transizione in relazione ad attività dell’Unione ai sensi del presente accordo.
2.L’articolo 5 e l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (132)
e l’articolo 5 della decisione BCE/2004/3 della Banca centrale europea (133) si applicano nel Regno Unito a tutti i documenti
che rientrano nell’ambito di applicazione delle richiamate disposizioni, ottenuti dal Regno Unito:
a) prima della fine del periodo di transizione; o
b) dopo la fine del periodo di transizione in relazione ad attività dell’Unione ai sensi del presente accordo.
Articolo 123
Banca centrale europea
1.Gli articoli 9.1, 17, 35.1, 35.2 e 35.4 del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea si applicano alla BCE, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti delle banche
centrali nazionali nel SEBC che partecipano ai lavori della BCE, e ai beni e agli averi detenuti o gestiti e alle operazioni
svolte nel Regno Unito dalla BCE ai sensi di detto protocollo. La BCE è esente dall’obbligo di registrarsi nel Regno Unito o
di ottenere dal Regno Unito qualsiasi forma di licenza, permesso o altra autorizzazione per svolgere le proprie operazioni.
2.Il paragrafo 1 si applica:
a) ai beni e agli averi della BCE detenuti nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione; e
b) alle operazioni della BCE nel Regno Unito o con suoi omologhi nel Regno Unito, e attività accessorie correlate, che
erano in corso alla fine del periodo di transizione o che sono avviate dopo la fine del periodo di transizione nell’ambito
delle sue attività a sostegno di operazioni in corso alla fine del periodo di transizione, fino a scadenza finale, cessazione
o conclusione.
(132)Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(133)Decisione della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea
(BCE/2004/3) (2004/258/CE) (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 42).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/58 12.11.2019
Articolo 124
Banca europea per gli investimenti
1.L’articolo 13, l’articolo 20, paragrafo 2, l’articolo 23, paragrafi 1 e 4, l’articolo 26 e l’articolo 27, primo comma, del
protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti si applica alla BEI, ai membri dei suoi organi, al suo
personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, nonché alle filiali o altre entità istituite dalla
BEI prima della fine del periodo di transizione a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, di detto protocollo, in particolare al
Fondo europeo per gli investimenti. La BEI e il Fondo europeo per gli investimenti sono esenti dall’obbligo di registrarsi nel
Regno Unito o di ottenere dal Regno Unito qualsiasi forma di licenza, permesso o altra autorizzazione per svolgere le
proprie operazioni. La valuta del Regno Unito resta liberamente trasferibile e convertibile, fermo restando l’articolo 23,
paragrafo 2, del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti per quanto riguarda la convertibilità
della valuta del Regno Unito nella valuta di uno Stato terzo, ai fini di tali operazioni.
2.Il paragrafo 1 si applica:
a) ai beni e agli averi della BEI o delle filiali e altre entità istituite dalla BEI prima della fine del periodo di transizione a
norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, in
particolare il Fondo europeo per gli investimenti, detenuti nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione; e
b) alle operazioni di indebitamento, finanziamento, garanzia, investimento, tesoreria e assistenza tecnica della BEI e delle
filiali o altre entità istituite dalla BEI prima della fine del periodo di transizione a norma dell’articolo 28, paragrafo 1,
del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, in particolare il Fondo europeo per gli
investimenti, nel Regno Unito o con suoi omologhi nel Regno Unito, e attività accessorie correlate, che erano in corso
alla fine del periodo di transizione o che ha avviato dopo la fine del periodo di transizione nell’ambito delle sue attività
a sostegno di operazioni in corso alla fine del periodo di transizione, fino a scadenza finale, cessazione o conclusione.
Articolo 125
Scuole europee
1.Il Regno Unito è vincolato dalla convenzione recante statuto delle scuole europee (134) nonché dai regolamenti delle
scuole europee accreditate adottati dal consiglio superiore delle scuole europee, fino alla fine dell’anno scolastico in corso
alla fine del periodo di transizione.
2.Agli allievi che conseguono la licenza liceale europea prima del 31 agosto 2021 e agli allievi che si iscrivono a un
ciclo di studi secondari in una scuola europea prima del 31 agosto 2021 e conseguono la licenza liceale europea dopo tale
data, il Regno Unito assicura la fruizione dei diritti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione recante statuto delle
scuole europee.
PARTE QUARTA
TRANSIZIONE
Articolo 126
Periodo di transizione
È previsto un periodo di transizione o esecuzione che decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo e termina
il 31 dicembre 2020.
(134)GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/59
Articolo 127
Ambito di applicazione della transizione
1.Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno
Unito durante il periodo di transizione.
Tuttavia, non si applicano al Regno Unito né nel Regno Unito durante il periodo di transizione le disposizioni seguenti dei
trattati e gli atti seguenti adottati da istituzioni, organi o organismi dell’Unione:
a) disposizioni dei trattati e atti che, a norma del protocollo n. 15 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord, del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea e del
protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, o a
norma delle disposizioni dei trattati sulla cooperazione rafforzata, compresi gli atti che modificano i suddetti atti, non
erano vincolanti per il Regno Unito e nel Regno Unito prima della data di entrata in vigore del presente accordo;
b) l’articolo 11, paragrafo 4, TUE, l’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 22 e l’articolo 24, primo comma, TFUE, gli
articoli 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e gli atti adottati in base a tali disposizioni.
2.Qualora l’Unione e il Regno Unito raggiungano un accordo sulla disciplina delle loro future relazioni nei settori della
politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune, che diventi applicabile durante il
periodo di transizione, il titolo V, capo 2, del TUE e gli atti adottati in base a tali disposizioni cessano di applicarsi al Regno
Unito dalla data di applicazione del suddetto accordo.
3.Durante il periodo di transizione il diritto dell’Unione applicabile a norma del paragrafo 1 produce nei confronti del
Regno Unito e nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che produce all’interno dell’Unione e degli Stati membri, ed è
interpretato e applicato secondo gli stessi metodi e principi generali applicabili all’interno dell’Unione.
4.Il Regno Unito non partecipa alla cooperazione rafforzata:
a) per cui è stata concessa un’autorizzazione dopo la data di entrata in vigore del presente accordo; o
b) nel cui ambito non sono stati adottati atti prima della data di entrata in vigore del presente accordo.
5.Durante il periodo di transizione, in relazione a misure che modificano, si basano o sostituiscono una misura vigente
adottata a norma della parte terza, titolo V, del TFUE da cui il Regno Unito era vincolato prima della data di entrata in vigore
del presente accordo, continuano ad applicarsi mutatis mutandis l’articolo 5 del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen
integrato nell’ambito dell’Unione europea e l’articolo 4 bis del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e
dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il Regno Unito non ha tuttavia diritto di notificare che
desidera partecipare all’applicazione di nuove misure a norma della parte terza, titolo V, del TFUE, diverse da quelle di cui
all’articolo 4 bis del protocollo n. 21.
Per sostenere la continuità della cooperazione tra l’Unione e il Regno Unito alle condizioni stabilite per la cooperazione con
i paesi terzi nelle misure pertinenti, l’Unione può invitare il Regno Unito a cooperare in relazione a nuove misure adottate a
norma della parte terza, titolo V, del TFUE.
6.Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, durante il periodo di transizione i riferimenti agli Stati
membri nel diritto dell’Unione applicabile a norma del paragrafo 1, anche attuato e applicato dagli Stati membri, si
intendono fatti anche al Regno Unito.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/60 12.11.2019
7.In deroga al paragrafo 6:
a) ai fini dell’articolo 42, paragrafo 6, e dell’articolo 46 TUE nonché del protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata
permanente istituita dall’articolo 42 TUE, i riferimenti agli Stati membri non si intendono fatti al Regno Unito. Nulla
osta a che il Regno Unito possa essere invitato in via eccezionale a partecipare in quanto paese terzo a singoli progetti
alle condizioni stabilite nella decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio (135), o ad altre forme di cooperazione nella
misura consentita e alle condizioni stabilite da futuri atti dell’Unione adottati in base all’articolo 42, paragrafo 6, e
all’articolo 46 TUE;
b) qualora atti dell’Unione prevedano la partecipazione di Stati membri, cittadini di Stati membri o persone fisiche o
giuridiche residenti o stabilite in uno Stato membro a uno scambio d’informazioni, a una procedura o a un programma
che continua a essere attuato o che inizia dopo la fine del periodo di transizione, e qualora tale partecipazione dia
accesso a informazioni sensibili relative alla sicurezza di cui solo Stati membri, i cittadini di Stati membri o le persone
fisiche o giuridiche residenti o stabilite in uno Stato membro possono essere a conoscenza, in tali circostanze
eccezionali i riferimenti agli Stati membri nei suddetti atti dell’Unione non si intendono fatti al Regno Unito. L’Unione
notifica al Regno Unito l’applicazione di tale deroga;
c) ai fini dell’assunzione di funzionari e altri agenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, i riferimenti agli Stati
membri nell’articolo 27 e nell’articolo 28, lettera a), dello statuto del personale, nell’articolo 1 del relativo allegato X e
negli articoli 12, 82 e 128 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea o in altre disposizioni pertinenti
applicabili al personale di tali istituzioni, organi e organismi, non si intendono fatti al Regno Unito.
Articolo 128
Disposizioni istituzionali
1.Nonostante l’articolo 127, durante il periodo di transizione si applica l’articolo 7.
2.Ai fini dei trattati, durante il periodo di transizione il parlamento del Regno Unito non è considerato parlamento
nazionale di uno Stato membro, tranne per quanto riguarda l’articolo 1 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti
nazionali nell’Unione europea e, per le proposte di dominio pubblico, l’articolo 2 di detto protocollo.
3.Durante il periodo di transizione le disposizioni dei trattati che accordano agli Stati membri diritti istituzionali
consentendo loro di presentare proposte, iniziative o richieste alle istituzioni non si intendono comprensive del Regno
Unito (136).
4.Ai fini della partecipazione alle disposizioni istituzionali stabilite agli articoli 282 e 283 TFUE e al protocollo n. 4
sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, tranne il suo articolo 21, paragrafo 2,
durante il periodo di transizione la Banca d’Inghilterra non è considerata banca centrale di uno Stato membro.
5.In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 7, durante il periodo di transizione i rappresentanti o gli
esperti del Regno Unito, o gli esperti designati dal Regno Unito, possono assistere su invito e in via eccezionale a riunioni o
a parti di riunioni dei comitati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011, a riunioni o a parti di
riunioni dei gruppi di esperti della Commissione, a riunioni o a parti di riunioni di altre entità analoghe, e a riunioni o a
parti di riunioni di organi e organismi, se e quando partecipano rappresentanti o esperti degli Stati membri o esperti
designati dagli Stati membri, purché ricorra una delle condizioni seguenti:
a) sono discussi singoli atti di cui è destinatario durante il periodo di transizione il Regno Unito o una persona fisica o
giuridica residente o stabilita nel Regno Unito;
(135)Decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e
fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57).
(136)Si tratta in particolare degli articoli 7 e 30, dell’articolo 42, paragrafo 4, dell’articolo 48, paragrafi da 2 a 6, e dell’articolo 49 TUE;
dell’articolo 25 e dell’articolo 76, lettera b), dell’articolo 82, paragrafo 3, dell’articolo 83, paragrafo 3, dell’articolo 86, paragrafo 1,
dell’articolo 87, paragrafo 3, dell’articolo 135, dell’articolo 218, paragrafo 8, dell’articolo 223, paragrafo 1, e degli articoli 262, 311
e 341 TFUE.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/61
b) la presenza del Regno Unito risulta necessaria e nell’interesse dell’Unione, in particolare ai fini di un’attuazione efficace
del diritto dell’Unione nel periodo di transizione.
Durante tali riunioni o parti di riunioni i rappresentanti o gli esperti del Regno Unito, o gli esperti designati dal Regno
Unito, non hanno diritto di voto e la loro presenza è limitata ai punti dell’ordine del giorno che soddisfano le condizioni di
cui alla lettera a) o b).
6.Durante il periodo di transizione il Regno Unito non funge da autorità di riferimento ai fini delle valutazioni del
rischio, degli esami, delle approvazioni o autorizzazioni a livello dell’Unione o a livello di Stati membri che agiscono
congiuntamente secondo gli atti e le disposizioni elencati all’allegato VII.
7.Durante il periodo di transizione, se progetti di atti dell’Unione precisano autorità, procedure, documenti specifici
degli Stati membri, o vi si riferiscono direttamente, l’Unione consulta il Regno Unito su tali progetti ai fini della corretta
attuazione e applicazione degli atti in questione da parte del Regno Unito e nel Regno Unito.
Articolo 129
Disposizioni specifiche relative all’azione esterna dell’Unione
1.Fatto salvo l’articolo 127, paragrafo 2, durante il periodo di transizione il Regno Unito è vincolato dagli obblighi
derivanti dagli accordi internazionali conclusi dall’Unione, dagli Stati membri a nome dell’Unione o dall’Unione e dagli
Stati membri congiuntamente, come disposto all’articolo 2, lettera a), punto iv) (137).
2.Durante il periodo di transizione i rappresentanti del Regno Unito non partecipano ai lavori degli organi istituiti dagli
accordi internazionali conclusi dall’Unione, o dagli Stati membri a nome dell’Unione o dall’Unione e dagli Stati membri
congiuntamente, a meno che:
a) il Regno Unito non partecipi come parte a sé stante; o
b) l’Unione non inviti il Regno Unito in via eccezionale ad assistere, nell’ambito della delegazione dell’Unione, a riunioni o
parti di riunioni di tali organi, qualora ritenga che la presenza del Regno Unito sia necessaria e nell’interesse dell’Unione,
in particolare ai fini dell’effettiva attuazione di tali accordi durante il periodo di transizione; tale presenza è consentita
solo se è ammessa la partecipazione degli Stati membri in forza degli accordi applicabili.
3.In virtù del principio di leale cooperazione, durante il periodo di transizione il Regno Unito si astiene da qualunque
azione o iniziativa che rischi di ledere gli interessi dell’Unione, in particolare nell’ambito di organizzazioni, agenzie,
conferenze o consessi internazionali di cui il Regno Unito è parte a sé stante.
4.Nonostante il paragrafo 3, durante il periodo di transizione il Regno Unito può negoziare, firmare e ratificare gli
accordi internazionali cui ha aderito a proprio nome negli ambiti di competenza esclusiva dell’Unione, purché tali accordi
non entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell’Unione.
5.Fatto salvo l’articolo 127, paragrafo 2, il Regno Unito può essere consultato ogniqualvolta sia necessario a fini di
coordinamento.
6.In seguito a una decisione del Consiglio nell’ambito del titolo V, capo 2, del TUE, il Regno Unito può dichiarare
formalmente all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza che, per vitali e dichiarati
motivi di politica nazionale, eccezionalmente non applicherà tale decisione. In uno spirito di solidarietà reciproca, il Regno
Unito si astiene da qualsiasi azione che rischi di contrastare o impedire l’azione dell’Unione basata su tale decisione, e gli
Stati membri rispettano la posizione del Regno Unito.
7.Durante il periodo di transizione il Regno Unito non presta comandanti di operazioni civili, capi missione,
comandanti di operazioni né comandanti militari per le missioni o operazioni condotte in forza degli articoli 42, 43 e 44
TUE, né costituisce la sede operativa di dette missioni o operazioni, né serve da nazione quadro per i gruppi tattici
dell’Unione. Durante il periodo di transizione il Regno Unito non presta il capo degli interventi operativi di cui all’articolo
28 TUE.
(137)L’Unione comunicherà alle altre parti dei suddetti accordi che durante il periodo di transizione, ai fini degli stessi, il Regno Unito va
considerato Stato membro.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/62 12.11.2019
Articolo 130
Disposizioni specifiche relative alle possibilità di pesca
1.In merito alla fissazione delle possibilità di pesca di cui all’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, per i periodi rientranti nel
periodo di transizione, il Regno Unito è consultato in relazione alle possibilità di pesca che lo riguardano, anche nel
contesto della preparazione delle consultazioni e dei negoziati internazionali pertinenti.
2.Ai fini del paragrafo 1, l’Unione offre al Regno Unito l’opportunità di formulare osservazioni sulla comunicazione
annuale della Commissione europea sulle possibilità di pesca, sui pareri scientifici degli organismi scientifici competenti e
sulle proposte della Commissione di possibilità di pesca per i periodi rientranti nel periodo di transizione.
3.Nonostante l’articolo 124, paragrafo 2, lettera b), per consentire al Regno Unito di prepararsi alla futura adesione alle
sedi internazionali pertinenti, in via eccezionale l’Unione può invitare il Regno Unito ad assistere, nell’ambito della
delegazione dell’Unione, a consultazioni e negoziati internazionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura
consentita agli Stati membri e ammessa dal consesso in questione.
4.Fatto salvo l’articolo 127, paragrafo 1, sono mantenuti i criteri di stabilità relativa per la ripartizione delle possibilità
di pesca di cui al paragrafo 1.
Articolo 131
Sorveglianza ed esecuzione
Durante il periodo di transizione le istituzioni, organi e organismi dell’Unione hanno i poteri conferiti loro dal diritto
dell’Unione rispetto al Regno Unito e alle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite nel Regno Unito. In particolare, la
Corte di giustizia dell’Unione europea ha giurisdizione in forza dei trattati.
Durante il periodo di transizione il primo comma si applica anche per quanto riguarda l’interpretazione e l’applicazione del
presente accordo.
Articolo 132
Proroga del periodo di transizione
1.Nonostante l’articolo 126, il comitato misto può adottare, prima del 1o luglio 2020, una decisione unica che proroga
il periodo di transizione di un periodo fino a uno o due anni (138).
2.Se il comitato misto adotta una decisione ai sensi del paragrafo 1, si applica quanto segue:
a) in deroga all’articolo 127, paragrafo 6, il Regno Unito è considerato paese terzo ai fini dell’attuazione di attività e
programmi dell’Unione impegnati nell’ambito del quadro finanziario pluriennale che si applica dal 2021;
b) in deroga all’articolo 127, paragrafo 1, e fatta salva la parte quinta del presente accordo, al Regno Unito non si applica
dopo il 31 dicembre 2020 il diritto dell’Unione applicabile alle risorse proprie dell’Unione per gli esercizi finanziari
coperti dalla proroga del periodo di transizione;
c) in deroga all’articolo 127, paragrafo 1, del presente accordo, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano alle
misure delle autorità del Regno Unito, anche in relazione allo sviluppo rurale, a sostegno della produzione e del
commercio di prodotti agricoli nel Regno Unito fino a un livello annuo di sostegno che non eccede il totale delle spese
sostenute nel Regno Unito in virtù della politica agricola comune nel 2019, e purché una percentuale minima del
sostegno esentato soddisfi le disposizioni dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC. Tale percentuale minima
è determinata sulla base dell’ultima percentuale disponibile alla quale la spesa complessiva sostenuta nell’Unione in virtù
della politica agricola comune soddisfa le disposizioni dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC. Se la
proroga del periodo di transizione non è un multiplo di dodici mesi, il livello massimo annuo del sostegno esentato è
ridotto in proporzione nell’anno in cui il periodo di transizione prorogato conta meno di dodici mesi;
(138)Nell’eventualità di una proroga l’Unione ne informerà le altre parti degli accordi internazionali.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/63
d) per il periodo dal 1° gennaio 2021 alla fine del periodo di transizione, il Regno Unito versa un contributo al bilancio
dell’Unione determinato in conformità del paragrafo 3;
e) fatto salvo il paragrafo 3, lettera d), resta impregiudicata la parte quinta del presente accordo.
3.La decisione del comitato misto di cui al paragrafo 1:
a) stabilisce l’adeguato contributo del Regno Unito al bilancio dell’Unione per il periodo dal 1° gennaio 2021 alla fine del
periodo di transizione, tenendo conto dello status del Regno Unito durante detto periodo, nonché le relative modalità
di pagamento;
b) specifica il livello massimo del sostegno esentato, nonché la percentuale minima di detto sostegno che soddisfa le
disposizioni dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC di cui al paragrafo 2, lettera c);
c) definisce le altre misure necessarie per l’attuazione del paragrafo 2;
d) adatta le date o i termini di cui agli articoli 51, 62, 63, 84, 96, 125, 141, 156, 157 e agli allegati IV e V per tener conto
della proroga del periodo di transizione.
PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Capo 1
Disposizioni generali
Articolo 133
Valuta da usare tra l’Unione e il Regno Unito
Fermo restando il diritto dell’Unione relativo alle risorse proprie dell’Unione, tutti gli importi, passività, calcoli, conti e
pagamenti di cui alla presente parte sono redatti ed eseguiti in euro.
Articolo 134
Agevolazioni offerte ai revisori in relazione alle disposizioni finanziarie
Il Regno Unito comunica all’Unione le entità cui ha affidato l’incarico di verificare l’esecuzione delle disposizioni finanziarie
oggetto della presente parte.
Su richiesta del Regno Unito l’Unione fornisce alle entità incaricate le informazioni di cui possono ragionevolmente avere
bisogno, in relazione ai diritti e agli obblighi del Regno Unito di cui alla presente parte, e accorda loro adeguata assistenza
per l’espletamento del loro incarico. Nell’offrire le informazioni e l’assistenza di cui al presente articolo, l’Unione agisce
conformemente al diritto dell’Unione applicabile, in particolare le norme dell’Unione sulla protezione dei dati.
Le autorità del Regno Unito e dell’Unione possono concordare opportune modalità amministrative per agevolare
l’applicazione del primo e del secondo comma.
Capo 2
Contributo e partecipazione del regno unito al bilancio dell’Unione
Articolo 135
Contributo e partecipazione del Regno Unito all’esecuzione del bilancio dell’Unione per gli esercizi 2019 e 2020
1.Conformemente alla parte quarta, il Regno Unito contribuisce e partecipa all’esecuzione del bilancio dell’Unione per
gli esercizi 2019 e 2020.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/64 12.11.2019
2.In deroga alla parte quarta, le modifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (139) o della
decisione 2014/335/UE, Euratom, adottate alla data di entrata in vigore del presente accordo o successivamente non si
applicano al Regno Unito nella misura in cui incidono sugli obblighi finanziari del Regno Unito.
Articolo 136
Disposizioni applicabili dopo il 31 dicembre 2020 in relazione alle risorse proprie.
1.Il diritto dell’Unione relativo alle risorse proprie dell’Unione per gli esercizi finanziari fino al 2020 continua ad
applicarsi al Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020, anche nel caso delle risorse proprie in questione da mettere a
disposizione, correggere o sottoporre a rettifica dopo tale data.
2.Fatto salvo l’articolo 135, paragrafo 2, il diritto dell’Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprende in
particolare gli atti e le disposizioni seguenti, e relative modifiche, a prescindere dalla data di adozione, entrata in vigore o
applicazione delle modifiche:
a) decisione 2014/335/UE, Euratom;
b) regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, in particolare l’articolo 12 relativo agli interessi sugli importi messi a
disposizione tardivamente e l’articolo 11 sulla non partecipazione;
c) regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014, in particolare l’articolo 1 relativo al calcolo del saldo e gli articoli da 2 a 8 sulle
misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie;
d) regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (140);
e) regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (141);
f) decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/195 della Commissione (142);
g) decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194 della Commissione (143);
h) regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (144) (“regolamento finanziario”);
i) articolo 287 TFUE sul ruolo della Corte dei conti e altre norme riguardanti tale istituzione;
j) articolo 325 TFUE sulla lotta contro la frode e atti connessi, in particolare il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio (145) e il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (146);
k) il bilancio annuale per gli esercizi finanziari fino al 2020 o, se il bilancio annuale non è stato adottato, le norme
applicabili in conformità dell’articolo 315 TFUE.
(139)Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
(140)Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione
delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).
(141)Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo
ai prezzi di mercato (“regolamento RNL”) (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).
(142)Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/195 della Commissione, del 8 febbraio 2018, che definisce le schede per la segnalazione
di frodi e irregolarità a danno dei diritti alle risorse proprie tradizionali e per la relazione sui controlli riguardanti le risorse proprie
tradizionali a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio (GU L 36 del 9.2.2018, pag. 33).
(143)Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194 della Commissione, dell’8 febbraio 2018, che definisce i modelli degli estratti della
contabilità dei diritti alle risorse proprie e il modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle
risorse proprie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio (GU L 36 del 9.2.2018, pag. 20).
(144)Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE)
n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione
n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(145)Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte
dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(146)Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/65
3.In deroga ai paragrafi 1 e 2, dopo il 31 dicembre 2020 si applicano al Regno Unito le disposizioni seguenti:
a) conformemente al diritto dell’Unione di cui ai paragrafi 1 e 2, sono dovuti dal Regno Unito o sono dovuti al Regno
Unito gli importi risultanti, nei suoi confronti, da rettifiche delle risorse proprie iscritte a bilancio e da rettifiche relative
a eccedenti o disavanzi, in relazione al finanziamento del bilancio dell’Unione fino al 2020;
b) se, conformemente al diritto dell’Unione applicabile alle risorse proprie dell’Unione, la data in cui le risorse proprie
devono essere messe a disposizione è successiva al 28 febbraio 2021, il pagamento è effettuato alla prima data di cui
all’articolo 148, paragrafo 1, successiva alla data in cui le risorse proprie devono essere messe a disposizione;
c) ai fini del pagamento delle risorse proprie tradizionali dovute dal Regno Unito dopo il 28 febbraio 2021, è decurtato
della quota del Regno Unito l’importo dei diritti accertati a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) n.
609/2014, dopo la deduzione delle spese di riscossione in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, e dell’articolo 10,
paragrafo 3, della decisione 2014/335/UE, Euratom;
d) in deroga all’articolo 7 del presente accordo, i rappresentanti o gli esperti del Regno Unito, o gli esperti designati dal
Regno Unito, possono assistere su invito e in via eccezionale e senza diritto di voto alle riunioni dei comitati istituiti dal
diritto dell’Unione applicabile di cui ai paragrafi 1 e 2, ad esempio alle riunioni del comitato consultivo delle risorse
proprie istituito dall’articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014, o del comitato RNL istituito dall’articolo 4
del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, purché i lavori di tali comitati riguardino gli esercizi finanziari fino al
2020;
e) le correzioni o rettifiche delle risorse proprie basate sull’IVA e sul reddito nazionale lordo sono effettuate solo se le
misure pertinenti a norma delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono decise entro il 31 dicembre 2028;
f) la contabilità separata per le risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del
regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 è liquidata completamente entro il 31 dicembre 2025. Prima del 20 febbraio
2026 è messa a disposizione del bilancio dell’Unione una quota degli importi che sono ancora su quella contabilità al
31 dicembre 2025 e per i quali, prima di tale data, la Commissione europea non ha comunicato le risultanze dei
controlli svolti conformemente alla normativa sulle risorse proprie, corrispondente alla quota risultante dal rapporto
tra gli importi messi a disposizione dell’Unione e gli importi comunicati dal Regno Unito alla Commissione europea
nel quadro della procedura istituita all’articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 nel periodo tra il
1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
Articolo 137
Partecipazione del Regno Unito all’esecuzione dei programmi e delle azioni dell’Unione nel 2019 e 2020
1.Conformemente alla parte quarta, i programmi e le azioni dell’Unione impegnati nell’ambito del quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020 (“QFP 2014-2020”) o delle precedenti prospettive finanziarie, sono eseguiti nel
2019 e 2020 per quanto riguarda il Regno Unito in base al diritto dell’Unione applicabile.
Nel Regno Unito per l’anno di domanda 2020 non si applica il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio (147) applicabile nell’anno 2020. Tuttavia, al regime di pagamenti diretti del Regno Unito per l’anno di
domanda 2020 si applica l’articolo 13 di detto regolamento, purché tale regime sia equivalente a quello del regolamento
(UE) n. 1307/2013 applicabile nell’anno 2020.
2.In deroga alla parte quarta, il Regno Unito e i progetti ubicati nel Regno Unito sono ammissibili soltanto alle
operazioni finanziarie svolte all’interno di strumenti finanziari gestiti direttamente o indirettamente a norma del titolo X
del regolamento finanziario, o alle operazioni finanziarie garantite dal bilancio dell’Unione nell’ambito del Fondo europeo
(147)Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti
agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE)
n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/66 12.11.2019
per gli investimenti strategici (FEIS) istituito con regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (148) e
del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) istituito con regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e
del Consiglio (149), purché tali operazioni finanziarie siano state approvate da entità e organismi, tra cui la BEI e il Fondo
europeo per gli investimenti (“FEI”), o da persone incaricate dell’esecuzione di parte di tali azioni prima della data di entrata
in vigore del presente accordo, anche se la firma di dette operazioni finanziarie risale a dopo tale data. In relazione a tali
operazioni finanziarie approvate dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, le entità stabilite nel Regno Unito
sono trattate come entità ubicate fuori dell’Unione.
Articolo 138
Diritto dell’Unione applicabile dopo il 31 dicembre 2020 in relazione alla partecipazione del Regno Unito
all’esecuzione dei programmi e delle azioni dell’Unione impegnati nell’ambito del QFP 2014-2020 o delle
precedenti prospettive finanziarie
1.Per quanto riguarda l’esecuzione dei programmi e delle azioni dell’Unione impegnati nell’ambito del QFP 2014-2020
o delle precedenti prospettive finanziarie, il diritto dell’Unione applicabile, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie e
sulla liquidazione dei conti, continua ad applicarsi al Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020 fino alla chiusura di tali
programmi e azioni dell’Unione.
2.Il diritto dell’Unione applicabile di cui al paragrafo 1 comprende in particolare le disposizioni seguenti, e relative
modifiche, a prescindere dalla data di adozione, entrata in vigore o applicazione delle modifiche:
a) il regolamento finanziario;
b) gli atti di base, definiti all’articolo 2, punto 4), del regolamento finanziario, che istituiscono i programmi e le azioni
dell’Unione di cui ai commenti del bilancio riguardanti i titoli, capi, articoli o voci a norma dei quali sono stati
impegnati gli stanziamenti;
c) articolo 299 TFUE sull’esecutività degli obblighi pecuniari;
d) articolo 287 TFUE sul ruolo della Corte dei conti e altre norme riguardanti tale istituzione;
e) articolo 325 TFUE sulla lotta contro la frode e atti connessi, in particolare il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e il
regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.
3.In deroga all’articolo 7, i rappresentanti o gli esperti del Regno Unito, o gli esperti designati dal Regno Unito, possono
assistere su invito e in via eccezionale e senza diritto di voto alle riunioni dei comitati che assistono la Commissione
europea nell’esecuzione e nella gestione dei programmi istituiti dal diritto dell’Unione di cui al paragrafo 1 o istituiti dalla
Commissione europea in esecuzione di tale diritto, purché i lavori di tali comitati riguardino gli esercizi finanziari fino
al 2020.
4.In deroga all’articolo 8, il Regno Unito ha accesso alle reti, ai sistemi di informazione e alle banche dati istituiti dai
pertinenti atti di base o dalle norme di esecuzione derivanti da tali atti di base, per quanto strettamente necessario
all’esecuzione dei programmi e delle azioni di cui al paragrafo 2, lettera b).
5.Su proposta del comitato delle disposizioni finanziarie di cui all’articolo 165, paragrafo 1, lettera f), il comitato misto
può adottare, in conformità delle norme stabilite dall’articolo 166, misure tecniche per agevolare la chiusura dei programmi
e delle azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo o per esentare il Regno Unito dall’obbligo di adottare provvedimenti,
durante o dopo la chiusura di tali programmi e azioni, che non sono pertinenti a un ex Stato membro, purché tali misure
tecniche rispettino il principio di sana gestione finanziaria e non comportino vantaggi per il Regno Unito o per beneficiari
del Regno Unito rispetto agli Stati membri o a paesi terzi che partecipano ai medesimi programmi e alle medesime azioni
finanziate dal bilancio dell’Unione.
(148)Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli
investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che
modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169
dell’1.7.2015, pag. 1).
(149)Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo
sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell’EFSD e il Fondo di garanzia dell’EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/67
Articolo 139
Quota del Regno Unito
La quota del Regno Unito di cui all’articolo 136, paragrafo 3, lettere a) e c), e agli articoli da 140 a 147 è una percentuale
risultante dal rapporto tra le risorse proprie messe a disposizione dal Regno Unito nel periodo 2014-2020 e le risorse
proprie messe a disposizione nel medesimo periodo da tutti gli Stati membri e dal Regno Unito, rettificate dall’importo
comunicato agli Stati membri prima del 1° febbraio 2022 conformemente all’articolo 10 ter, paragrafo 5, del regolamento
(UE, Euratom) n. 609/2014.
Articolo 140
Impegni da liquidare
1.Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, il Regno Unito è responsabile nei confronti dell’Unione
della sua quota degli impegni di bilancio del bilancio dell’Unione e dei bilanci delle agenzie decentrate dell’Unione che
restano da liquidare al 31 dicembre 2020, e della sua quota degli impegni assunti nel 2021 sul riporto degli stanziamenti
d’impegno dal bilancio 2020.
Il primo comma non si applica agli impegni seguenti da liquidare al 31 dicembre 2020:
a) impegni correlati ai programmi e agli organi cui si applica l’articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 per
quanto riguarda il Regno Unito;
b) impegni finanziati dalle entrate con destinazione specifica del bilancio dell’Unione.
Per quanto riguarda le agenzie decentrate dell’Unione, l’importo dei loro impegni di cui al primo comma è considerato solo
in proporzione alla quota dei contributi del bilancio dell’Unione alle loro entrate complessive per il periodo 2014-2020.
2.L’Unione calcola l’importo degli impegni di cui al paragrafo 1 al 31 dicembre 2020. Essa comunica l’importo al
Regno Unito entro il 31 marzo 2021, aggiungendo un elenco contenente la chiave di riferimento di ciascun impegno, le
linee di bilancio associate e l’importo per ciascuna linea di bilancio associata.
3.Entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2022, l’Unione comunica al Regno Unito rispetto agli impegni di cui al
paragrafo 1:
a) informazioni sull’importo degli impegni da liquidare al 31 dicembre dell’esercizio precedente e sui pagamenti e
disimpegni effettuati nell’esercizio precedente, con un aggiornamento dell’elenco di cui al paragrafo 2;
b) una stima dei pagamenti previsti nell’esercizio in corso basata sul livello degli stanziamenti di pagamento a bilancio;
c) una stima del contributo previsto del Regno Unito ai pagamenti di cui alla lettera b); e
d) altre informazioni quali la previsione dei pagamenti a medio termine.
4.L’importo annuo dovuto risulta dalla quota del Regno Unito della stima di cui al paragrafo 3, lettera b), rettificato
dalla differenza tra i pagamenti effettuati dal Regno Unito nell’esercizio precedente e la quota del Regno Unito dei
pagamenti effettuati dall’Unione nell’esercizio precedente sugli impegni da liquidare di cui al paragrafo 1, e dedotto
l’importo delle rettifiche finanziarie nette in relazione a programmi e azioni finanziati nell’ambito del QFP 2014-2020 o
delle precedenti prospettive finanziarie e dedotti i proventi delle procedure d’infrazione nei confronti di uno Stato membro
per mancata messa a disposizione delle risorse proprie relative agli esercizi finanziari fino al 2020, purché tali importi siano
stati percepiti dal bilancio nell’esercizio precedente e siano definitivi. L’importo annuo dovuto dal Regno Unito non è
rettificato durante quell’esercizio.
Nel 2021 l’importo annuo dovuto dal Regno Unito è ridotto della quota del bilancio 2020 finanziata dal Regno Unito
applicata agli stanziamenti di pagamento riportati dal 2020 al 2021 conformemente agli articoli 12 e 13 del regolamento
finanziario, e della quota del Regno Unito sul totale delle risorse proprie tradizionali messe a disposizione dell’Unione nel
gennaio e febbraio 2021, rispetto alle quali i diritti dell’Unione sono stati accertati nel novembre e dicembre 2020
conformemente all’articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. L’Unione rimborsa al Regno Unito la quota del
Regno Unito sul totale delle risorse proprie tradizionali messe a disposizione dagli Stati membri dopo il 31 dicembre 2020
per i beni immessi in libera pratica per fine o appuramento della custodia temporanea o dei regimi doganali di cui
all’articolo 49, paragrafo 2, iniziati entro quella data.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/68 12.11.2019
5.Su richiesta del Regno Unito trasmessa non prima del 31 dicembre 2028, l’Unione calcola una stima degli importi
residui dovuti dal Regno Unito in forza del presente articolo, applicando una regola che tenga conto degli impegni da
liquidare a fine esercizio e di una stima dei disimpegni eventuali su detti impegni, delle rettifiche finanziarie e dei proventi
delle procedure d’infrazione dopo la fine dell’esercizio. Previa conferma al comitato delle disposizioni finanziarie di cui
all’articolo 165, paragrafo 1, lettera f), e al comitato misto di aver accettato la proposta, il Regno Unito paga l’importo
stimato, rettificato secondo il paragrafo 4 del presente articolo, in relazione ai pagamenti effettuati dal Regno Unito
nell’esercizio precedente. Il pagamento degli importi di cui al presente paragrafo estingue gli obblighi residui del Regno
Unito o dell’Unione a norma del presente articolo.
Articolo 141
Ammende decise entro il 31 dicembre 2020
1.Su un’ammenda decisa dall’Unione entro il 31 dicembre 2020, che è diventata definitiva e non costituisce entrata con
destinazione specifica, l’Unione rimborsa al Regno Unito la quota che gli spetta dell’importo dell’ammenda riscosso
dall’Unione, salvo che l’importo non sia già stato registrato nel bilancio dell’Unione come entrata di bilancio entro il
31 dicembre 2020.
2.Su un’ammenda decisa dall’Unione dopo il 31 dicembre 2020 in una procedura di cui all’articolo 92, paragrafo 1,
l’Unione rimborsa al Regno Unito la quota che gli spetta dell’importo dell’ammenda riscosso dall’Unione purché
l’ammenda sia diventata definitiva.
Articolo 142
Responsabilità dell’Unione alla fine del 2020
1.Il Regno Unito è responsabile nei confronti dell’Unione della sua quota del finanziamento delle passività dell’Unione
assunte fino al 31 dicembre 2020, ad eccezione di quanto segue:
a) passività con attività corrispondenti, tra cui: attività relative ai prestiti di assistenza finanziaria dell’Unione e le passività
di bilancio associate, attività corrispondenti a immobili, impianti e attrezzature e accantonamenti connessi allo
smantellamento dei siti nucleari del Centro comune di ricerca, e tutti gli obblighi correlati alle locazioni, attività
immateriali e inventari, attività e passività relative alla gestione del rischio di valuta estera, entrate maturate e differite e
tutti gli accantonamenti tranne per le ammende, i procedimenti giudiziari e le passività per garanzie finanziarie; e
b) passività e attività connesse al funzionamento del bilancio e alla gestione delle risorse proprie, tra cui anticipi dei
prefinanziamenti in essere, crediti, tesoreria e debiti, nonché i ratei passivi, compresi quelli connessi al Fondo europeo
agricolo di garanzia o già inclusi negli impegni da liquidare (RAL).
2.In particolare, il Regno Unito è responsabile della propria quota delle passività dell’Unione in materia di diritti
pensionistici e diritti ad altre prestazioni legate al rapporto di lavoro, maturati entro il 31 dicembre 2020. I pagamenti
relativi a tali passività sono effettuati in conformità dei paragrafi 5 e 6.
3.L’Unione comunica al Regno Unito entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2022 i pagamenti effettuati nel corso
dell’esercizio precedente corrispondenti alle passività in essere al 31 dicembre 2020 e l’importo del contributo del Regno
Unito a tali pagamenti.
4.Entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2022, l’Unione trasmette al Regno Unito un documento specifico sulle
pensioni per quanto riguarda la situazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente con riferimento alla responsabilità di
cui al paragrafo 2, che riporta:
a) gli importi residui da pagare in relazione alle passività descritte nel paragrafo 5;
b) i calcoli, i dati e le ipotesi serviti per determinare l’importo dovuto dal Regno Unito entro il 30 giugno dell’esercizio in
corso in relazione ai pagamenti per le pensioni del personale e ai contributi del bilancio dell’Unione al regime comune
di assicurazione malattia (RCAM) effettuati nell’esercizio precedente conformemente al paragrafo 6, e una stima di tali
importi per l’anno in corso;
c) per quanto riguarda la popolazione al 31 dicembre 2020, il numero dei beneficiari effettivi e la stima dei beneficiari
futuri dei regimi di assicurazione pensionistica e di assicurazione malattia alla fine dell’esercizio precedente e i loro
diritti cumulati successivi alla fine del rapporto di lavoro in quel momento; e
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/69
d) le passività in essere del Regno Unito calcolate tramite valutazioni attuariali effettuate conformemente ai pertinenti
principi contabili internazionali per il settore pubblico, con una spiegazione dell’evoluzione di tali passività rispetto
all’esercizio precedente.
Il documento può essere aggiornato entro il 30 settembre dello stesso anno per tenere conto delle cifre definitive relative
all’esercizio precedente.
5.In merito alla responsabilità del Regno Unito per i diritti a pensione e i diritti ad altre prestazioni legate al rapporto di
lavoro di cui al paragrafo 2, per quanto riguarda le pensioni dei membri e dei titolari di alte cariche dell’UE contemplati dal
regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio (150), dalla decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento
europeo (151) e dal regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio (152), il Regno Unito contribuisce alle passività registrate nei
conti consolidati dell’Unione per l’esercizio finanziario 2020 in 10 rate a partire dal 31 ottobre 2021.
6.In merito alla responsabilità del Regno Unito per i diritti a pensione e i diritti ad altre prestazioni legate al rapporto di
lavoro di cui al paragrafo 2, per quanto riguarda le pensioni dei funzionari dell’Unione stabilite a norma degli articoli da 77
a 84 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea, e per le pensioni degli agenti temporanei, degli agenti contrattuali e
degli assistenti parlamentari stabilite a norma, rispettivamente, degli articoli da 33 a 40, da 101 a 114 e dell’articolo 135,
del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, il Regno Unito contribuisce con cadenza annuale ai pagamenti
netti effettuati dal bilancio dell’Unione a favore di ciascun beneficiario e al relativo contributo del bilancio dell’Unione
all’RCAM per ciascun beneficiario o persona che fruisce di tale regime tramite un beneficiario. I pagamenti di tale
contributo decorrono dal 30 giugno 2022.
Per le pensioni di cui al primo comma, il pagamento a carico del Regno Unito è pari alla somma dei pagamenti netti
effettuati dal bilancio dell’Unione nell’esercizio precedente per ciascun beneficiario, moltiplicato per la quota del Regno
Unito e per una percentuale specifica per ciascun beneficiario (“percentuale specifica”). La percentuale specifica è calcolata
come segue:
a) per il beneficiario che riceve la pensione il 1o gennaio 2021, la percentuale specifica è il 100 %;
b) per ogni altro beneficiario di pensione, la percentuale specifica risulta dal rapporto tra i diritti a pensione maturati entro
il 31 dicembre 2020 conformemente allo statuto dei funzionari dell’Unione europea e in particolare all’allegato VIII,
compresi i diritti a pensione trasferiti a tale data, e i diritti a pensione maturati alla data del pensionamento o del
decesso, se precedente, o alla data in cui la persona esce dal regime;
c) ai fini del contributo del bilancio all’RCAM, la percentuale specifica risulta dal rapporto tra il numero di anni in cui il
beneficiario ha contribuito al regime pensionistico fino al 31 dicembre 2020 e il totale degli anni di pensionamento
durante i quali il beneficiario, o la persona cui si applica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea, che è la base per
i diritti dell’RCAM, ha contribuito al regime pensionistico.
Nel caso del beneficiario di una pensione di reversibilità o di una pensione di orfano stabilita a norma dello statuto dei
funzionari dell’Unione europea, il calcolo è effettuato sulla base della carriera della persona cui si applica lo statuto, che è la
base per la pensione di reversibilità o per la pensione di orfano.
Fino a che non si estingue la responsabilità di cui al presente paragrafo, ogni dato anno (“anno N”) il Regno Unito può
trasmettere all’Unione prima del 1° marzo dell’anno N la richiesta di pagare il passivo in essere al 31 dicembre dell’anno N.
L’Unione stabilisce l’importo del passivo in essere in relazione alla pensione e alle prestazioni successive alla fine del
rapporto dell’RCAM, secondo la stessa metodologia di cui al paragrafo 4, lettera d). Se concorda, il Regno Unito provvede a
pagare tale importo in cinque rate, la prima delle quali nell’anno N + 1. Il Regno Unito onora i propri impegni anche per
l’anno N secondo la procedura di cui al presente paragrafo. Una volta ultimato il pagamento, e purché siano conclusi anche
i pagamenti di cui al paragrafo 5, gli obblighi residui di cui al presente articolo sono estinti. Il comitato delle disposizioni
finanziarie di cui all’articolo 165, paragrafo 1, lettera f), e il comitato misto ne sono informati.
(150)Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico
del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di
giustizia (GU 187 dell’8.8.1967, pag. 1).
(151)Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento
europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).
(152)Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche
dell’UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/70 12.11.2019
Articolo 143
Passività finanziarie potenziali relative a prestiti erogati per assistenza finanziaria, FEIS, EFSD e mandato per i
prestiti esterni
1.Il Regno Unito è responsabile nei confronti dell’Unione della propria quota delle passività finanziarie potenziali
dell’Unione derivanti da operazioni finanziarie:
a) decise dal Parlamento europeo e dal Consiglio o dalla Commissione europea prima della data di entrata in vigore del
presente accordo, quando tali operazioni finanziarie riguardano prestiti per aiuti finanziari decisi a norma del
regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (153), del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (154) o delle decisioni
del Parlamento europeo e del Consiglio che forniscono assistenza macrofinanziaria a vari paesi sulla base di una
dotazione a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (155) o del regolamento (CE, Euratom)
n. 2728/94 del Consiglio (156);
b) approvate prima della data di entrata in vigore del presente accordo da organismi, entità o persone direttamente
incaricati dell’esecuzione delle operazioni finanziarie connesse alle garanzie di bilancio erogate a favore della BEI
tramite il FEIS conformemente al regolamento (UE) 2015/1017, o tramite il mandato per i prestiti esterni
conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 o al regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 e alla decisione
n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (157) o alla decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio (158), o concesse a favore di loro omologhi ammissibili (EFSD).
Il 31 luglio 2019 l’Unione presenta al Regno Unito una relazione specifica su dette operazioni finanziarie che contiene, per
ciascun tipo di strumento, informazioni riguardanti:
a) le passività finanziarie derivanti da dette operazioni finanziarie alla data di entrata in vigore del presente accordo;
b) se pertinente, gli accantonamenti detenuti alla data di entrata in vigore del presente accordo nei rispettivi fondi di
garanzia o conti fiduciari per coprire le passività finanziarie di cui alla lettera a), e i rispettivi accantonamenti impegnati
e non ancora pagati.
Nei conti consolidati dell’Unione per gli esercizi 2019 e 2020, i pagamenti effettuati dagli accantonamenti di cui al secondo
comma, lettera b), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre 2019 e 2020
rispettivamente, sono comunicati per le stesse operazioni finanziarie di cui al presente paragrafo purché siano decisi alla
data di entrata in vigore del presente accordo o successivamente.
La responsabilità del Regno Unito nei confronti dell’Unione in relazione alle operazioni finanziarie di cui al presente
paragrafo non è interessata da eventuali ristrutturazioni di dette operazioni finanziarie. In particolare l’esposizione
finanziaria del Regno Unito non aumenta in termini nominali rispetto alla situazione immediatamente precedente la
ristrutturazione.
2.Per le operazioni finanziarie di cui al paragrafo 1, l’Unione è responsabile nei confronti del Regno Unito della quota
del Regno Unito:
a) degli importi che l’Unione ha recuperato da debitori insolventi o connessi a pagamenti indebiti; e
b) delle entrate nette risultanti dalla differenza tra entrate finanziarie e operative e spese finanziarie e operative, messe a
bilancio dell’Unione come entrate generali o con destinazione specifica.
Per quanto riguarda le entrate della gestione patrimoniale della copertura degli strumenti dotati di copertura, l’Unione
calcola una percentuale delle entrate dal rapporto tra le entrate nette della gestione patrimoniale dell’esercizio precedente e
la copertura totale in essere alla fine dell’esercizio precedente. L’importo della responsabilità nei confronti del Regno Unito
per le entrate della gestione patrimoniale della copertura è l’importo ottenuto moltiplicando la copertura attuale del Regno
Unito di cui al paragrafo 5 per la suddetta percentuale delle entrate.
(153)Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione
finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).
(154)Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio
termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).
(155)Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne
(GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).
(156)Regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne
(GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1).
(157)Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell’Unione
alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di
investimento al di fuori dell’Unione (GU L 135 dell’8.5.2014, pag. 1).
(158)Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli
investimenti una garanzia dell’Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di
fuori dell’Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/71
3.Entro il 31 marzo 2021, per ciascuno strumento di cui al paragrafo 1 che prevede una copertura a carico del bilancio
dell’Unione, l’Unione comunica al Regno Unito:
a) la copertura iniziale risultante dalla quota del Regno Unito nella somma:
i) degli accantonamenti realizzati nel corrispondente fondo di garanzia al 31 dicembre 2020;
ii) degli accantonamenti impegnati e non ancora pagati al 31 dicembre 2020; e
iii) dei pagamenti effettuati dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre 2020, relativi a
operazioni finanziarie decise alla data di entrata in vigore del presente accordo o successivamente; e
b) il tasso di copertura predefinito risultante dal rapporto tra la copertura iniziale del Regno Unito per lo strumento in
questione e l’importo delle operazioni finanziarie di cui al paragrafo 1 al 31 dicembre 2020 decise prima dell’entrata in
vigore del presente accordo.
4.Il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2021 fino ad ammortamento, scadenza o conclusione delle operazioni
finanziarie di cui al paragrafo 1, l’Unione comunica al Regno Unito informazioni riguardanti dette operazioni finanziarie.
Le informazioni contengono, per ciascun tipo di strumento:
a) le passività potenziali in essere al 31 dicembre dell’esercizio precedente;
b) i pagamenti effettuati dall’Unione nell’esercizio precedente in relazione a dette operazioni finanziarie e i relativi importi
accumulati dopo il 31 dicembre 2020;
c) la copertura attuale del Regno Unito e il relativo tasso di copertura di cui al paragrafo 5;
d) i rimborsi versati al Regno Unito nell’esercizio precedente in conformità del paragrafo 6, lettera a), e i relativi importi
accumulati dopo il 31 dicembre 2020;
e) gli importi recuperati e le entrate nette registrati nel bilancio dell’Unione di cui al paragrafo 2 per l’esercizio precedente;
f) se necessario, altre informazioni utili riguardanti le operazioni finanziarie dell’esercizio precedente.
5.Entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascuno strumento di cui al paragrafo 1, se l’atto di base stabilisce una copertura
a carico del bilancio dell’Unione, l’Unione:
a) calcola la copertura attuale del Regno Unito, definita come l’importo della copertura iniziale del Regno Unito meno:
i) la quota del Regno Unito dei pagamenti di cui al paragrafo 4, lettera b), provenienti dal bilancio dell’Unione e
accumulati dopo il 31 dicembre 2020 in relazione alle operazioni finanziarie decise prima dell’entrata in vigore del
presente accordo;
ii) la quota del Regno Unito dell’importo dei disimpegni realizzati negli esercizi precedenti sugli impegni ancora da
liquidare di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii), come comunicato a norma dell’articolo 140, paragrafo 3;
iii) il livello accumulato dei rimborsi versati al Regno Unito al 1o gennaio 2021, di cui al paragrafo 4, lettera d);
b) comunica al Regno Unito il tasso di copertura attuale, definito come il rapporto tra la copertura attuale del Regno Unito
e l’importo delle operazioni finanziarie di cui al paragrafo 4, lettera a).
6.Ogni anno a decorrere dal 2022:
a) se l’attuale tasso di copertura del Regno Unito per uno strumento eccede il tasso di copertura predefinito per quello
strumento, l’Unione è responsabile di detto strumento nei confronti del Regno Unito per l’importo ottenuto
moltiplicando l’importo delle passività finanziarie di cui al paragrafo 4, lettera a), per la differenza tra il tasso di
copertura attuale e il tasso di copertura predefinito. La responsabilità dell’Unione non supera la copertura attuale del
Regno Unito calcolata al paragrafo 5;
b) se in un dato anno il tasso di copertura attuale del Regno Unito per uno strumento diventa negativo, il Regno Unito è
responsabile di detto strumento nei confronti dell’Unione per l’importo della copertura negativa attuale. Negli anni
successivi il Regno Unito è responsabile di detto strumento nei confronti dell’Unione per la sua quota dei pagamenti
effettuati come comunicato a norma del paragrafo 4, lettera b), del presente articolo e per la sua quota dell’importo dei
disimpegni realizzati nell’esercizio precedente sugli impegni ancora da liquidare di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii),
del presente articolo come comunicato a norma dell’articolo 140, paragrafo 3.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/72 12.11.2019
7.Una volta estinte le operazioni finanziarie dell’Unione relative a uno strumento di cui al paragrafo 1, se la copertura
attuale del Regno Unito è positiva l’Unione è responsabile nei confronti del Regno Unito per l’importo della copertura
attuale calcolata conformemente al paragrafo 5.
8.Dopo il 31 dicembre 2020, se sono effettuati pagamenti dal bilancio dell’Unione per le operazioni finanziarie di cui al
paragrafo 1 in relazione a uno strumento per il quale l’atto di base non prevede copertura, il Regno Unito è responsabile nei
confronti dell’Unione di detto strumento per la sua quota dei pagamenti effettuati, come comunicato a norma del paragrafo
4, lettera b).
9.Ai fini del presente articolo, quando le passività finanziarie, i pagamenti, i recuperi o altri importi riguardano
operazioni finanziarie di cui al paragrafo 1, ma non è possibile determinare direttamente se derivino da una particolare
operazione finanziaria in seguito all’applicazione di meccanismi di mutualizzazione dei rischi o di meccanismi di
subordinazione, le passività finanziarie, i pagamenti, i recuperi o altri importi pertinenti che devono essere determinati ai
fini dell’applicazione del presente articolo sono calcolati proporzionalmente in base al rapporto tra l’importo delle
operazioni finanziarie decise o approvate prima della data di entrata in vigore del presente accordo al 31 dicembre
dell’esercizio precedente il calcolo e l’importo totale delle operazioni finanziarie a tale data.
10.Le operazioni finanziarie di cui al paragrafo 1 che non sono soggette ad ammortamento sono considerate dopo dieci
anni ammortate proporzionalmente all’ammortamento delle operazioni residue soggette ad ammortamento.
Articolo 144
Strumenti finanziari in regime di esecuzione diretta o indiretta finanziati dai programmi del QFP 2014-2020 o
dalle precedenti prospettive finanziarie
1.Dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino al completo ammortamento delle operazioni finanziarie di
cui alla lettera a) del presente comma, l’Unione indica le operazioni finanziarie che:
a) sono state decise dalla Commissione europea prima della data di entrata in vigore del presente accordo e, se necessario,
approvate dalle istituzioni finanziarie cui la Commissione europea ha affidato l’attuazione di uno strumento finanziario
nell’ambito di un programma del QFP 2014-2020 o delle precedenti prospettive finanziarie in regime di esecuzione
diretta o indiretta; e
b) sono state decise e se necessario approvate alla data di entrata in vigore del presente accordo o successivamente.
Il 31 luglio 2019, nella relazione di cui all’articolo 143, paragrafo 1, secondo comma, l’Unione fornisce le informazioni
seguenti sugli strumenti finanziari in regime di esecuzione diretta o indiretta finanziati dai programmi del QFP 2014-2020
o dalle precedenti prospettive finanziarie:
a) le passività finanziarie derivanti dalle operazioni decise prima della data di entrata in vigore del presente accordo dalla
Commissione europea o dall’entità cui la Commissione europea ha affidato l’esecuzione dello strumento finanziario; e
b) i pagamenti effettuati dalla Commissione europea per gli strumenti finanziari e gli importi impegnati per gli strumenti
finanziari che non sono ancora stati corrisposti a tale data.
La ristrutturazione delle operazioni finanziarie di cui al presente paragrafo non incide sulla responsabilità dell’Unione nei
confronti del Regno Unito in relazione a dette operazioni finanziarie, nella misura in cui tale ristrutturazione non aumenta
in termini nominali l’esposizione finanziaria in essere immediatamente prima della ristrutturazione nei confronti della
controparte.
2.Il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2021 e fino ad ammortamento, scadenza o conclusione per ciascuno degli
strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, l’Unione comunica al Regno Unito le informazioni disponibili riguardanti le
operazioni finanziarie di cui al paragrafo 1 che sono state decise o approvate prima della data di entrata in vigore del
presente accordo e quelle decise o approvate a quella data o successivamente. Per ciascuno strumento le informazioni
riportano:
a) le passività finanziarie al 31 dicembre dell’esercizio precedente derivanti dalle operazioni finanziarie decise dalla
Commissione europea o approvate dall’entità cui la Commissione europea ha affidato l’esecuzione dello strumento
finanziario prima della data di entrata in vigore del presente accordo;
b) le passività finanziarie al 31 dicembre dell’anno precedente derivanti dalle operazioni finanziarie decise dalla
Commissione europea o dall’entità cui la Commissione europea ha affidato l’esecuzione dello strumento finanziario;
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/73
c) il rapporto tra gli importi di cui alle lettere a) e b);
d) i pagamenti effettuati dal fondo di copertura o da conti fiduciari presso le entità incaricate, laddove tali pagamenti
riguardino le operazioni finanziarie decise dalla Commissione europea o approvate dall’entità cui la Commissione
europea ha affidato l’esecuzione dello strumento finanziario dopo la data di entrata in vigore del presente accordo;
e) la parte degli importi rimborsati all’Unione conformemente all’articolo 209, paragrafo 3, del regolamento finanziario,
tranne gli utili di cui alla lettera f) del presente paragrafo, relativi a operazioni finanziarie decise o approvate prima della
data di entrata in vigore del presente accordo;
f) gli utili sulle risorse dello strumento finanziario nel fondo di copertura o in conti fiduciari;
g) la parte dell’importo del fondo di copertura o dei conti fiduciari non erogata e recuperata dalla Commissione europea;
h) se necessario, altre informazioni utili riguardanti le operazioni finanziarie dell’esercizio precedente.
3.L’Unione è responsabile nei confronti del Regno Unito della quota del Regno unito degli importi di cui al paragrafo 2,
lettere da d) a g).
4.Ai fini del presente articolo, quando passività, pagamenti, recuperi o altri importi finanziari si riferiscono alle
operazioni finanziarie di cui al paragrafo 1, ma non è possibile determinare direttamente se derivino da una particolare
operazione finanziaria in seguito all’applicazione di meccanismi di mutualizzazione dei rischi o da meccanismi di
subordinazione, le passività, i pagamenti, i recuperi o altri importi finanziari pertinenti che devono essere determinati ai
fini dell’applicazione del presente articolo sono calcolati proporzionalmente in base al rapporto di cui al paragrafo 2,
lettera c).
Articolo 145
Comunità europea del carbone e dell’acciaio
L’Unione è responsabile nei confronti del Regno Unito della quota del Regno Unito delle attività nette della Comunità
europea del carbone e dell’acciaio in liquidazione al 31 dicembre 2020.
L’Unione rimborsa al Regno Unito l’importo in questione in cinque rate annue di pari importo il 30 giugno di ogni anno a
decorrere dal 30 giugno 2021.
Articolo 146
Investimenti dell’Unione nel FEI
L’Unione è responsabile nei confronti del Regno Unito della quota del Regno Unito degli investimenti dell’Unione nel
capitale versato del FEI al 31 dicembre 2020.
L’Unione rimborsa al Regno Unito l’importo in questione in cinque rate annue di pari importo il 30 giugno di ogni anno a
decorrere dal 30 giugno 2021.
Articolo 147
Passività potenziali relative ad azioni legali
1.Il Regno Unito è responsabile della sua quota dei pagamenti necessari per liquidare le passività potenziali dell’Unione
che diventano esigibili in relazione ad azioni legali che vertono sugli interessi finanziari dell’Unione relativi al bilancio, in
particolare in relazione al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 o in relazione ad azioni legali derivanti dall’esecuzione di
programmi e politiche dell’Unione, purché i fatti oggetto di tali azioni siano avvenuti entro il 31 dicembre 2020.
L’Unione è responsabile nei confronti del Regno Unito della quota del Regno Unito degli importi dei successivi recuperi sui
pagamenti di cui al primo comma.
2.L’Unione comunica al Regno Unito gli importi di cui al paragrafo 1 entro il 31 marzo di ogni anno.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/74 12.11.2019
Articolo 148
Pagamenti dopo il 2020
1.Le date di riferimento per i pagamenti effettuati dal Regno Unito a beneficio dell’Unione o dall’Unione a beneficio del
Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020 sono il 30 giugno e il 31 ottobre di ogni anno per gli importi:
a) di cui all’articolo 49, paragrafo 2, agli articoli 50 e 53, all’articolo 62, paragrafo 2, all’articolo 63, paragrafo 1, lettera e),
all’articolo 63, paragrafo 2, all’articolo 99, paragrafo 3, e all’articolo 100, paragrafo 2;
b) di cui all’articolo 84, paragrafo 1;
c) di cui all’articolo 136, paragrafo 3, lettere a), b), c), e) e f), entro la prima data di riferimento successiva alla data della
rettifica o correzione;
d) derivanti da misure correttive che il Regno Unito deve adottare in merito alle risorse proprie dovute per gli esercizi
finanziari fino al 2020 in seguito a controlli effettuati a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 o del
regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 o per qualsiasi altro motivo, entro la prima data di riferimento successiva alla
data della misura correttiva;
e) di cui all’articolo 140, paragrafo 4, in due rate corrispondenti alle date di riferimento per i pagamenti, la prima delle
quali pari alla metà della seconda;
f) di cui all’articolo 140, paragrafo 5, al 30 giugno successivo alla conferma del Regno Unito al comitato delle
disposizioni finanziarie di cui all’articolo 165, paragrafo 1, lettera f), e al comitato misto di aver accettato la proposta
dell’Unione;
g) di cui all’articolo 141 entro la prima data di riferimento successiva alla rettifica delle risorse proprie degli Stati membri
risultante dall’iscrizione definitiva dell’ammenda nel bilancio dell’Unione;
h) di cui all’articolo 142, paragrafo 1, entro la prima data di riferimento successiva alla data della comunicazione di cui
all’articolo 135, paragrafo 3;
i) di cui all’articolo 142, paragrafo 5, e all’articolo 142, paragrafo 6, quarto comma, il 31 ottobre di ogni anno;
j) di cui all’articolo 142, paragrafo 6, primo comma, il 30 giugno di ogni anno;
k) di cui agli articoli 143 e 144 entro la prima data di riferimento successiva alla data della comunicazione di cui
all’articolo 143, paragrafo 4, e all’articolo 144, paragrafo 2;
l) di cui agli articoli 145 e 146;
m) di cui all’articolo 147, paragrafo 2, entro la prima data di riferimento successiva alla data della comunicazione di cui al
medesimo paragrafo;
n) di cui al paragrafo 3 per eventuale interesse maturato.
I pagamenti sono effettuati in quattro rate mensili di uguale importo per i pagamenti con data di riferimento 30 giugno e in
otto rate mensili di uguale importo per i pagamenti con data di riferimento 31 ottobre. Tutti i pagamenti sono effettuati
entro l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese a partire dalla data di riferimento o, se questa cade in un giorno non
lavorativo, dall’ultimo giorno lavorativo precedente la data di riferimento.
2.Fino a quando sussistono pagamenti dovuti dall’Unione al Regno Unito o dal Regno Unito all’Unione, l’Unione
trasmette al Regno Unito il 16 aprile e il 16 settembre di ogni anno un documento con gli importi da corrispondere,
espressi in euro e in lire sterline, in base al tasso di conversione applicato dalla Banca centrale europea il primo giorno
lavorativo del mese. L’Unione o il Regno Unito versa gli importi netti entro le date di cui al paragrafo 1.
3.Ogni ritardo dei pagamenti dovuti dal Regno Unito all’Unione o dall’Unione al Regno Unito dà luogo al pagamento di
interessi di mora conformemente all’articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/75
Capo 3
Banca centrale europea
Articolo 149
Rimborso del capitale versato
La Banca centrale europea rimborsa a nome dell’Unione alla Banca d’Inghilterra il capitale versato conferito dalla Banca
d’Inghilterra. La data del rimborso e altre modalità pratiche sono stabilite conformemente al protocollo n. 4 sullo statuto
del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
Capo 4
Banca europea per gli investimenti
Articolo 150
Continuità della responsabilità del Regno Unito e rimborso del capitale versato
1.Il Regno Unito resta responsabile ai sensi del presente articolo delle operazioni finanziarie approvate dalla BEI prima
della data di entrata in vigore del presente accordo, come ulteriormente specificato al paragrafo 2 (operazioni finanziarie
della BEI), anche se l’esposizione finanziaria risultante è assunta alla data di entrata in vigore del presente accordo o
successivamente, e rimane responsabile degli altri rischi assunti dalla BEI indicati al secondo comma.
La responsabilità del Regno Unito si estende alle operazioni finanziarie della BEI e ai rischi operativi e di gestione delle
attività/passività attribuibili alle operazioni finanziarie della BEI, conformemente al paragrafo 6. Per gli altri rischi non
associati a operazioni finanziarie specifiche e non attribuibili allo stock di operazioni finanziarie costituito dopo la data di
entrata in vigore del presente accordo, l’importo della responsabilità del Regno Unito è proporzionale al rapporto tra
l’esposizione residua dovuta alle operazioni finanziarie della BEI e l’importo totale delle operazioni finanziarie al momento
in cui è attivata la responsabilità del Regno Unito conformemente al paragrafo 6.
L’attuazione di eventuali strategie di crescita della BEI successivamente al recesso non rientra nell’ambito di applicazione del
presente articolo.
2.Le operazioni finanziarie della BEI comprendono prestiti, garanzie, investimenti in fondi, investimenti azionari,
obbligazioni e altri prodotti sostitutivi del prestito e altre operazioni di finanziamento con controparti o riguardanti
progetti all’interno e all’esterno del territorio degli Stati membri, comprese le operazioni garantite da terzi che coinvolgono
gli Stati membri o l’Unione.
La responsabilità del Regno Unito nei confronti delle operazioni finanziarie della BEI si applica se l’esposizione finanziaria
della BEI:
a) si basa su un’approvazione del consiglio di amministrazione della BEI precedente la data di entrata in vigore del presente
accordo, o su una decisione adottata su delega del consiglio di amministrazione accordata prima della data di entrata in
vigore del presente accordo;
b) deriva dalla ristrutturazione di un’operazione finanziaria della BEI, nella misura in cui tale ristrutturazione non aumenta
in termini nominali l’esposizione finanziaria in essere immediatamente prima della ristrutturazione nei confronti della
controparte;
c) deriva dalla modifica di un’operazione finanziaria della BEI, se tale modifica è stata approvata dal consiglio di
amministrazione della BEI alla data di entrata in vigore del presente accordo o successivamente, purché la modifica non
aumenti l’esposizione finanziaria in essere immediatamente prima della modifica nei confronti della controparte; o
d) deriva dalla partecipazione istituzionale della BEI al capitale del FEI e della Banca europea per la ricostruzione e lo
sviluppo, in essere immediatamente prima della data di entrata in vigore del presente accordo.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/76 12.11.2019
Per stabilire i limiti della responsabilità del Regno Unito ai sensi dei paragrafi 3 e 5, l’esposizione della BEI dovuta a
operazioni finanziarie della BEI che per loro natura non sono soggette ad ammortamento, in particolare investimenti di
tipo azionario, mandati rotativi concessi al FEI e la partecipazione al capitale del FEI e della Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo, è considerata ammortata come segue: per un periodo di dieci anni dall’entrata in vigore del
presente accordo, l’importo dell’esposizione non soggetta ad ammortamento nel quadro dell’operazione finanziaria della
BEI resta fermo all’importo approvato dalla BEI prima dell’entrata in vigore del presente accordo, dedotte eventuali cessioni
effettuate dalla BEI a partire da tale data. Trascorso tale periodo, l’importo diminuisce proporzionalmente
all’ammortamento dell’esposizione residua soggetta ad ammortamento dovuta a operazioni finanziarie della BEI.
3.Ai fini del paragrafo 1, il Regno Unito è responsabile della sua quota del capitale sottoscritto non richiamato della BEI
in essere immediatamente prima della data di entrata in vigore del presente accordo. Il Regno Unito effettua i pagamenti alla
BEI a concorrenza del passivo a proprio carico a norma del presente paragrafo, quando è attivata la sua responsabilità
conformemente al paragrafo 6.
La responsabilità totale a norma del presente paragrafo non può comunque superare l’ammontare della quota del Regno
Unito del capitale sottoscritto non richiamato della BEI in essere immediatamente prima della data di entrata in vigore del
presente accordo.
Quando l’importo dell’esposizione residua della BEI nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI di cui al paragrafo 1 è
inferiore al totale del capitale sottoscritto della BEI in essere immediatamente prima della data di entrata in vigore del
presente accordo, l’importo della responsabilità del Regno Unito a norma del presente paragrafo è limitato in un dato
momento al risultato ottenuto applicando il rapporto tra la quota del Regno Unito del capitale sottoscritto della BEI e il
totale del capitale sottoscritto della BEI in essere immediatamente prima della data di entrata in vigore del presente accordo
(“quota del Regno Unito del capitale sottoscritto”) alla differenza tra l’importo dell’esposizione residua in quel momento e il
totale del capitale sottoscritto versato della BEI in essere immediatamente prima della data di entrata in vigore del presente
accordo.
4.La BEI paga al Regno Unito a nome dell’Unione un importo pari alla quota del Regno Unito del capitale sottoscritto e
versato della BEI in essere immediatamente prima della data di entrata in vigore del presente accordo. Il pagamento è
effettuato conformemente al protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti. Esso è versato in 12 rate
annuali. Le prime 11 rate, ciascuna pari a 300 000 000 EUR, sono esigibili il 15 dicembre di ogni anno a partire dal 2019. Il
saldo di 195 903 950 EUR è dovuto il 15 dicembre 2030. I pagamenti effettuati conformemente al presente paragrafo non
liberano il Regno Unito dalla responsabilità di cui al paragrafo 5.
5.Oltre alla responsabilità di cui al paragrafo 3, ai fini del paragrafo 1 il Regno Unito è responsabile del capitale della BEI
da esso sottoscritto e versato in essere immediatamente prima della data di entrata in vigore del presente accordo. Il Regno
Unito effettua i pagamenti alla BEI a concorrenza della responsabilità a proprio carico conformemente al presente
paragrafo, quando è attivata la sua responsabilità conformemente al paragrafo 6.
La responsabilità totale a norma del presente paragrafo non può comunque superare l’ammontare del capitale del Regno
Unito sottoscritto e versato alla BEI in essere immediatamente prima della data di entrata in vigore del presente accordo.
Se l’esposizione residua della BEI dovuta alle operazioni finanziarie della BEI di cui al paragrafo 1 è inferiore al totale del
capitale sottoscritto e versato della BEI in essere immediatamente prima della data di entrata in vigore del presente
accordo, l’importo della responsabilità del Regno Unito a norma del presente paragrafo è limitato in un dato momento al
risultato ottenuto applicando il rapporto tra la quota del Regno Unito del capitale sottoscritto e l’importo dell’esposizione
residua in quel momento.
6.La responsabilità del Regno Unito conformemente al presente articolo è attivata alle stesse condizioni (pari passu) degli
Stati membri nel caso in cui la BEI imponga agli Stati membri di effettuare pagamenti a titolo del capitale sottoscritto non
richiamato o qualora sia fatto uso del capitale sottoscritto- e versato degli Stati membri.
Quando è attivata la responsabilità del Regno Unito conformemente al paragrafo 3, il Regno Unito versa l’importo dovuto
alla BEI alle stesse condizioni applicabili agli Stati membri (compresi tempi e termini del pagamento), secondo quanto
deciso dal consiglio di amministrazione della BEI in quel dato momento. La decisione della BEI che impone agli Stati
membri di effettuare pagamenti a titolo del capitale sottoscritto non richiamato può essere connessa in particolare alla
natura degli eventi di rischio sottostanti e alla posizione finanziaria della BEI tenuto conto dei suoi obblighi di pagamento,
dello stato delle sue attività e passività, della sua posizione sui mercati finanziari e della copertura dei suoi piani di
emergenza e di risanamento in essere in quel dato momento.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/77
Quando è attivata la responsabilità del Regno Unito conformemente al paragrafo 5, il Regno Unito paga in euro l’importo
dovuto alla BEI entro 30 giorni dalla prima richiesta della BEI e fatto salvo il quarto comma del presente paragrafo.
La responsabilità del Regno Unito attivata conformemente al paragrafo 5 è assolta dalla quota del Regno Unito del capitale
sottoscritto e versato della BEI in essere immediatamente prima della data di entrata in vigore del presente accordo, a
concorrenza dell’importo non ancora pagato al Regno Unito conformemente al paragrafo 4. L’importo delle rate annuali
di cui al paragrafo 4 è ridotto di conseguenza. Se la responsabilità del Regno Unito non può essere pienamente assolta in
base a tale metodo, il Regno Unito paga alla BEI l’importo residuo dovuto.
La BEI stabilisce in ciascun caso a nome dell’Unione l’attribuzione degli eventi sottostanti l’attivazione della responsabilità
del Regno Unito allo stock pertinente di operazioni finanziarie o di rischi e l’importo che il Regno Unito è tenuto a pagare
alla BEI nel modo seguente:
a) nella misura in cui gli eventi sottostanti sono imputabili a operazioni finanziarie della BEI o sono attribuibili a rischi
operativi o di gestione delle attività/passività associati, il Regno Unito paga alla BEI l’importo corrispondente alla
propria quota del capitale sottoscritto della somma totale che gli Stati membri sono tenuti a pagare o un importo pari
alla propria quota del capitale sottoscritto della somma totale del capitale sottoscritto versato degli Stati membri che è
stato utilizzato, rispettivamente;
b) nella misura in cui gli eventi sottostanti sono attribuibili ad altri rischi e non sono attribuibili a operazioni finanziarie
specifiche o allo stock di operazioni finanziarie costituito dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il
Regno Unito paga alla BEI l’importo risultante dalla lettera a) moltiplicato per il rapporto tra l’esposizione residua
dovuta alle operazioni finanziarie della BEI e l’importo totale delle operazioni finanziarie al momento in cui è attivata
la responsabilità del Regno Unito.
7.Ad eccezione dei pagamenti di cui al paragrafo 4, la BEI non è tenuta ad altro pagamento, rimborso o rimunerazione
a titolo del recesso del Regno Unito dalla BEI o a titolo della detenzione, da parte del Regno Unito, di una responsabilità
conformemente al presente articolo.
8.Il 31 luglio 2019, la BEI comunica al Regno Unito l’esposizione del Regno Unito nelle operazioni finanziarie della
BEI, nonché il limite della responsabilità del Regno Unito conformemente ai paragrafi 3 e 5, corrispondente alla situazione
finanziaria della BEI e alla responsabilità del Regno Unito alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2020 fino all’estinzione della responsabilità del Regno Unito conformemente al
presente articolo, la BEI comunica al Regno Unito l’esposizione residua del Regno Unito nelle operazioni finanziarie della
BEI, nonché il limite della responsabilità del Regno Unito conformemente ai paragrafi 3 e 5, corrispondente alla situazione
finanziaria della BEI e alla responsabilità del Regno Unito al 31 dicembre dell’anno precedente. La relazione riporta anche
eventuali modifiche sostanziali che secondo la BEI hanno un impatto significativo sulla responsabilità del Regno Unito.
Inoltre se tali modifiche si verificano nel corso dell’anno, la BEI ne dà tempestiva informazione.
La BEI informa tempestivamente il Regno Unito dell’eventuale imminente attivazione della responsabilità del Regno Unito a
norma del presente articolo, in linea con le informazioni fornite agli Stati membri. Le informazioni comprendono dati sulla
natura dell’evento scatenante e il calcolo degli importi da pagare. Il Regno Unito tratta le informazioni in modo strettamente
riservato fino a quando la BEI non scioglie la riservatezza o fino a quando non è attivata la responsabilità del Regno Unito,
se precedente.
Articolo 151
Partecipazione del Regno Unito al gruppo BEI dopo la data del recesso
Dalla data di entrata in vigore del presente accordo cessano di essere ammissibili alle nuove operazioni finanziarie del
gruppo BEI riservate agli Stati membri, comprese quelle su mandato dell’Unione, sia il Regno Unito sia i progetti ubicati
nel Regno Unito. Le entità stabilite nel Regno Unito sono trattate come entità ubicate all’esterno dell’Unione.
La firma delle operazioni finanziarie relative al Regno Unito, alle entità del Regno Unito o ai progetti del Regno Unito
approvati dal gruppo BEI prima della data di entrata in vigore del presente accordo può avere luogo dopo tale data sulla
stessa base per cui sono state inizialmente approvate.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/78 12.11.2019
Capo 5
Fondo europeo di sviluppo e garanzia del Regno Unito nell’ambito degli accordi interni del FES
Articolo 152
Partecipazione al Fondo europeo di sviluppo
1.Il Regno Unito resta parte del Fondo europeo di sviluppo (“FES”) fino alla chiusura dell’11o FES e di tutti i FES non
ancora chiusi, assume a tale riguardo gli stessi obblighi degli Stati membri previsti dall’accordo interno che lo ha istituito
(“accordo interno dell’11o FES”) (159), e assume gli obblighi risultanti dai FES precedenti fino alla loro chiusura, compresi gli
obblighi previsti dai regolamenti (UE) 2015/322 (160) e (UE) 2015/323 (161) del Consiglio, ferme restando le condizioni
stabilite nel presente accordo. Il Regno Unito è vincolato dalle decisioni del Consiglio che stabiliscono i contributi annuali
degli Stati membri adottate a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2015/323. I beneficiari del Regno Unito restano
ammissibili a partecipare a progetti nell’ambito dell’11o FES e dei FES precedenti, alle stesse condizioni vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente accordo.
2.In deroga all’articolo 7 del presente accordo, il Regno Unito può partecipare in qualità di osservatore senza diritto di
voto al comitato del FES istituito in conformità dell’articolo 8 dell’accordo interno dell’11o FES e al comitato del Fondo
investimenti istituito in conformità dell’articolo 9 dell’accordo interno dell’11° FES.
3.I paesi e territori d’oltremare di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), beneficiano dell’11o FES e dei FES precedenti
fino alla rispettiva chiusura.
4.La quota del Regno Unito del Fondo investimenti del FES per i periodi successivi del FES è rimborsata al Regno Unito
in funzione della maturazione dell’investimento. Il metodo di rimborso è lo stesso di cui all’articolo 144. Salvo
diversamente convenuto, la quota di capitale del Regno Unito non è reimpegnata dopo la fine del periodo d’impegno
dell’11o FES né è riportata su periodi successivi.
Articolo 153
Riutilizzo dei disimpegni
Se gli importi relativi ai progetti del 10o FES o gli importi dei FES precedenti non sono stati impegnati a norma dell’articolo
1, paragrafo 3, dell’accordo interno dell’11o FES, o sono stati disimpegnati a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, dell’accordo
interno dell’11o FES alla data di entrata in vigore del presente accordo, la quota del Regno Unito di detti importi non è
riutilizzata.
Il primo comma si applica alla quota del Regno Unito dei fondi non impegnati o disimpegnati a titolo dell’11o FES dopo il
31 dicembre 2020.
Articolo 154
Garanzia del Regno Unito a norma dei successivi accordi interni del FES
Il Regno Unito resta responsabile delle proprie garanzie a norma dell’articolo 9 dell’accordo interno del quarto FES (162),
dell’articolo 8 dell’accordo interno del quinto (163), sesto (164), settimo (165) e ottavo FES (166), dell’articolo 6 dell’accordo
interno del nono FES (167) e dell’articolo 4 dell’accordo interno del 10° (168) e dell’11° FES.
(159)Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al
finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in
applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si
applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1).
(160)Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all’esecuzione dell’11° Fondo europeo di sviluppo (GU L 58
del 3.3.2015, pag. 1).
(161)Regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di
sviluppo (GU L 58, 3.3.2015, pag. 17).
(162)GU L 25 del 30.1.1976, pag. 168.
(163)GU L 347 del 22.12.1980, pag. 210.
(164)GU L 86 del 31.3.1986, pag. 210.
(165)GU L 229 del 17.8.1991, pag. 288.
(166)GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.
(167)GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.
(168)GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/79
Il Regno Unito conserva il diritto sia alla propria quota degli importi recuperati nell’ambito delle garanzie degli Stati
membri, sia al saldo del proprio conto di chiamata (call account) in quanto Stato membro. La quota del Regno Unito di cui
al presente comma è proporzionale alla sua partecipazione rispettiva a ciascun accordo di garanzia.
Capo 6
Fondi fiduciari e strumento per i rifugiati in Turchia
Articolo 155
Impegni nei confronti dei fondi fiduciari e dello strumento per i rifugiati in Turchia
1.Il Regno Unito onora gli impegni assunti prima della data di entrata in vigore del presente accordo nei confronti del
Fondo fiduciario di emergenza dell’Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione
irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa, istituito con decisione della Commissione del 20 ottobre 2015 (169), di
eventuali fondi fiduciari futuri dell’Unione europea creati prima della data di entrata in vigore del presente accordo e dello
strumento per i rifugiati in Turchia istituito con decisione della Commissione del 24 novembre 2015 (170) e relative
modifiche adottate prima della data di entrata in vigore del presente accordo.
2.Il Regno Unito può partecipare agli organi pertinenti dello strumento per i rifugiati in Turchia secondo le norme
stabilite per i donatori conformemente all’articolo 234, paragrafo 4, del regolamento finanziario.
Capo 7
Agenzie del Consiglio e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune
Articolo 156
Obblighi del Regno Unito dalla data di entrata in vigore del presente accordo
Fino al 31 dicembre 2020 il Regno Unito contribuisce al finanziamento dell’Agenzia europea per la difesa, dell’Istituto
dell’Unione europea per gli studi sulla sicurezza e del Centro satellitare dell’Unione europea e ai costi delle operazioni di
politica di sicurezza e di difesa comune, in base ai criteri di ripartizione di cui rispettivamente all’articolo 14, paragrafo 9,
lettera a), della decisione (UE) 2016/1353 del Consiglio (171), all’articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2014/75/PESC del
Consiglio (172), all’articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2014/401/PESC del Consiglio (173) e all’articolo 41, paragrafo 2,
secondo comma, del trattato sull’Unione europea, conformemente all’articolo 5 del presente accordo.
(169)Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2015, sull’istituzione di un fondo fiduciario di emergenza dell’Unione europea per la
stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa (C (2015) 7293).
(170)Decisione della Commissione, del 24 novembre 2015, relativa al coordinamento delle iniziative dell’Unione e degli Stati membri
tramite un meccanismo di coordinamento — lo strumento per la Turchia a favore dei rifugiati (GU C 407 dell’8.12.2015, pag. 8).
(171)Decisione (UE) 2016/1353 del Consiglio, del 4 agosto 2016, sulle norme finanziarie dell’Agenzia europea per la difesa e che abroga la
decisione 2007/643/PESC (GU L 219 del 12.8.2016, pag. 98).
(172)Decisione 2014/75/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, sull’Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla sicurezza (GU L 41
del 12.2.2014, pag. 13).
(173)Decisione 2014/401/PESC del Consiglio, del 26 giugno 2014, sul centro satellitare dell’Unione europea e che abroga l’azione comune
2001/555/PESC che istituisce un centro satellitare dell’Unione europea (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 73).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/80 12.11.2019
Articolo 157
Obblighi del Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020
1.Se dai conti delle agenzie risulta che al 31 dicembre 2020 non sono state appianate le passività pertinenti, il Regno
Unito paga la sua quota delle passività seguenti secondo il proprio criterio di ripartizione per ciascuna delle agenzie, in
base ai rispettivi conti sottoposti a revisione il 31 dicembre 2020:
a) le passività per pensioni del personale dell’Agenzia europea per la difesa, dell’Istituto dell’Unione europea per gli studi
sulla sicurezza e del Centro satellitare dell’Unione europea;
b) eventuali passività derivanti dalla liquidazione dell’Unione dell’Europa occidentale.
2.Il pagamento delle passività di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 30 giugno 2021.
PARTE SESTA
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINALI
TITOLO I
Coerenza d’interpretazione e applicazione
Articolo 158
Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione europea riguardo alla parte seconda
1.Quando, in una causa avviata in primo grado dinanzi ad un giudice del Regno Unito entro otto anni dalla fine del
periodo di transizione, è sollevata una questione sull’interpretazione della parte seconda del presente accordo, tale giudice
può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale questione, domandare alla Corte di
giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale.
Tuttavia, se l’oggetto della causa dinanzi al giudice del Regno Unito è una decisione su una domanda presentata a norma
dell’articolo 18, paragrafo 1 o 4, o a norma dell’articolo 19, la domanda di pronuncia pregiudiziale può essere presentata
solo se la causa è stata avviata in primo grado nell’arco di otto anni successivi alla data in cui l’articolo 19 diventa
applicabile.
2.La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle domande di cui al
paragrafo 1. Gli effetti giuridici di tali pronunce pregiudiziali nel Regno Unito sono gli stessi delle pronunce pregiudiziali a
norma dell’articolo 267 TFUE nell’Unione e negli Stati membri.
3.Se il comitato misto adotta una decisione ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, il periodo di otto anni di cui al
paragrafo 1, secondo comma, è automaticamente prorogato del corrispondente numero di mesi di cui è prorogato il
periodo di transizione.
Articolo 159
Controllo dell’attuazione e dell’applicazione della parte seconda
1.Nel Regno Unito l’attuazione e l’applicazione della parte seconda sono soggette al controllo di un’autorità
indipendente (“autorità”) dotata di poteri equivalenti a quelli della Commissione europea che agisce in forza dei trattati, per
svolgere indagini di propria iniziativa in relazione a presunte violazioni della parte seconda da parte delle autorità
amministrative del Regno Unito e ricevere denunce dai cittadini dell’Unione e dai loro familiari ai fini della conduzione
d’indagini. L’autorità ha anche il diritto di avviare sulla scorta di tali denunce un’azione legale dinanzi a un giudice
competente nel Regno Unito in una procedura giudiziaria appropriata al fine di ottenere un rimedio adeguato.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/81
2.La Commissione europea e l’autorità informano ogni anno il comitato specializzato dei diritti dei cittadini di cui
all’articolo 165, paragrafo 1, lettera a), dell’attuazione e dell’applicazione nell’Unione e nel Regno Unito, rispettivamente,
della parte seconda. Le informazioni riguardano in particolare le misure adottate per attuare o rispettare la parte seconda e
il numero e il tipo di denunce ricevute.
3.Il comitato misto valuta il funzionamento dell’autorità non prima di otto anni dopo la fine del periodo di transizione.
Sulla scorta di tale valutazione, il comitato può decidere in buona fede, a norma dell’articolo 164, paragrafo 4, lettera f), e
dell’articolo 166, che il Regno Unito può abolire l’autorità.
Articolo 160
Competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea riguardo a determinate disposizioni della parte quinta
Fatto salvo l’articolo 87 del presente accordo, all’interpretazione e all’applicazione del diritto dell’Unione applicabile di cui
all’articolo 136 e all’articolo 138, paragrafo 1 o 2, del presente accordo si applicano gli articoli 258, 260 e 267 TFUE.
Pertanto i riferimenti di cui agli articoli 258, 260 e 267 TFUE fatti a uno Stato membro si intendono fatti al Regno Unito.
Articolo 161
Procedura dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea
1.Quando il giudice di uno Stato membro adisce la Corte di giustizia dell’Unione europea perché si pronunci in via
pregiudiziale su una questione relativa all’interpretazione del presente accordo, la decisione del giudice nazionale
contenente la questione è notificata al Regno Unito.
2.Alle domande di pronuncia pregiudiziale presentate alla Corte di giustizia dell’Unione europea a norma
dell’articolo 158 del presente accordo si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del diritto dell’Unione che disciplinano
la procedura dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
Ai procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea e alle domande di pronuncia pregiudiziale presentate a
norma dell’articolo 160 del presente accordo si applicano le disposizioni del diritto dell’Unione che disciplinano la
procedura dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
3.Nei casi in cui la Corte di giustizia dell’Unione europea è adita in conformità del paragrafo 1 e degli articoli 158 e 160
del presente accordo e dell’articolo 12 del protocollo sulle zone di sovranità:
a) il Regno Unito ha diritto di partecipare al procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea allo stesso
titolo di uno Stato membro;
b) gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito sono autorizzati a rappresentare o assistere le parti
nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea; in detti casi tali avvocati sono equiparati a avvocati
abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici degli Stati membri, che rappresentano o assistono una parte dinanzi alla Corte di
giustizia dell’Unione europea.
Articolo 162
Partecipazione della Commissione europea in cause pendenti nel Regno Unito
Se la coerenza d’interpretazione e applicazione del presente accordo lo richiede, la Commissione europea può presentare
osservazioni scritte ai giudici del Regno Unito nelle cause pendenti in cui è in questione l’interpretazione dell’accordo. La
Commissione europea può anche, previa autorizzazione del giudice in questione, formulare osservazioni orali. Prima di
procedere formalmente, la Commissione informa il Regno Unito dell’intenzione di presentare tali osservazioni.
Articolo 163
Dialogo regolare e scambio d’informazioni
Al fine di agevolare la coerenza d’interpretazione del presente accordo e nel pieno rispetto dell’indipendenza dei giudici, la
Corte di giustizia dell’Unione europea e le più alte giurisdizioni del Regno Unito avviano un dialogo regolare, analogo a
quello che la Corte di giustizia dell’Unione europea intrattiene con le più alte giurisdizioni degli Stati membri.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/82 12.11.2019
TITOLO II
Disposizioni istituzionali
Articolo 164
Comitato misto
1.È istituito un comitato misto composto da rappresentanti dell’Unione e del Regno Unito. Il comitato misto è
copresieduto dall’Unione e dal Regno Unito.
2.Il comitato misto si riunisce su richiesta dell’Unione o del Regno Unito e, in ogni caso, almeno una volta l’anno. Il
comitato misto stabilisce il calendario e l’ordine del giorno delle riunioni di comune accordo. I lavori del comitato misto
sono disciplinati dal regolamento interno di cui all’allegato VIII del presente accordo.
3.Il comitato misto è responsabile dell’attuazione e dell’applicazione del presente accordo. L’Unione e il Regno Unito
possono rispettivamente sottoporre al comitato misto tutte le questioni relative all’attuazione, all’applicazione e
all’interpretazione del presente accordo.
4.Il comitato misto:
a) sorveglia e facilita l’attuazione e l’applicazione del presente accordo;
b) decide in merito ai compiti dei comitati specializzati e sovrintende ai loro lavori;
c) cerca i modi e i metodi più appropriati per prevenire i problemi che possano insorgere nei settori disciplinati dal
presente accordo o per risolvere le controversie che possano derivare dall’interpretazione e dall’applicazione del
presente accordo;
d) esamina ogni questione d’interesse riguardante un settore oggetto del presente accordo;
e) adotta le decisioni e formula le raccomandazioni di cui all’articolo 166; e
f) adotta le modifiche del presente accordo nei casi ivi previsti.
5.Il comitato misto può:
a) delegare responsabilità ai comitati specializzati, tranne quelle di cui al paragrafo 4, lettere b), e) e f);
b) istituire comitati specializzati diversi da quelli di cui all’articolo 165 per assistere il comitato misto nell’assolvimento dei
propri compiti;
c) modificare i compiti assegnati ai comitati specializzati e sciogliere tali comitati;
d) salvo in relazione alle parti prima, quarta e sesta e sino alla fine del quarto anno dopo la fine del periodo di transizione,
adottare decisioni che modificano il presente accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori,
omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma del presente accordo, e purché
siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali del presente accordo;
e) adottare le modifiche del regolamento interno di cui all’allegato VIII; e
f) adottare, nell’esercizio delle sue funzioni, ogni altro provvedimento che l’Unione e il Regno Unito possano decidere.
6.Il comitato misto redige una relazione annuale sul funzionamento del presente accordo.
Articolo 165
Comitati specializzati
1.Sono istituiti i comitati specializzati seguenti:
a) comitato dei diritti dei cittadini;
b) comitato delle altre disposizioni relative alla separazione;
c) comitato delle questioni relative all’attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord;
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/83
d) comitato delle questioni relative all’attuazione del protocollo sulle zone di sovranità a Cipro;
e) comitato delle questioni relative all’attuazione del protocollo su Gibilterra; e
f) comitato delle disposizioni finanziarie.
I comitati specializzati comprendono rappresentanti dell’Unione e rappresentanti del Regno Unito.
2.I lavori dei comitati specializzati sono disciplinati dal regolamento interno di cui all’allegato VIII del presente accordo.
Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, o salvo decisione contraria dei copresidenti, i comitati
specializzati si riuniscono una volta l’anno. Ulteriori riunioni possono tenersi su richiesta dell’Unione, del Regno Unito o
del comitato misto. I comitati specializzati sono copresieduti da rappresentanti dell’Unione e del Regno Unito. I comitati
specializzati stabiliscono il calendario e l’ordine del giorno delle riunioni di comune accordo. I comitati specializzati
possono predisporre progetti di decisione e raccomandazione e sottoporli al comitato misto per adozione.
3.L’Unione e il Regno Unito fanno sì che i rispettivi rappresentanti presso i comitati specializzati possiedano
competenze adeguate nelle questioni oggetto dei lavori.
4.I comitati specializzati informano il comitato misto del calendario e dell’ordine del giorno delle loro riunioni con
sufficiente anticipo e riferiscono al comitato misto sui risultati e sulle conclusioni di ciascuna riunione. L’istituzione o
l’esistenza di un comitato specializzato non impedisce all’Unione né al Regno Unito di sottoporre qualsiasi questione
direttamente al comitato misto.
Articolo 166
Decisioni e raccomandazioni
1.Ai fini del presente accordo, il comitato misto ha il potere di adottare decisioni su qualunque questione nei casi
previsti dal presente accordo e di rivolgere all’Unione e al Regno Unito opportune raccomandazioni.
2.Le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l’Unione e il Regno Unito, e l’Unione e il Regno Unito
provvedono ad attuarle. Esse producono gli stessi effetti giuridici del presente accordo.
3.Il comitato misto adotta le proprie decisioni e raccomandazioni di comune accordo.
TITOLO III
Risoluzione delle controversie
Articolo 167
Cooperazione
L’Unione e il Regno Unito si adoperano costantemente per concordare l’interpretazione e l’applicazione del presente
accordo e compiono ogni sforzo per giungere, attraverso la cooperazione e le consultazioni, a soluzioni reciprocamente
soddisfacenti alle questioni che potrebbero comprometterne il funzionamento.
Articolo 168
Esclusiva
Per le controversie tra l’Unione e il Regno Unito derivanti dal presente accordo, l’Unione e il Regno Unito si avvalgono
unicamente delle procedure ivi previste.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/84 12.11.2019
Articolo 169
Consultazioni e comunicazioni in sede di comitato misto
1.L’Unione e il Regno Unito si adoperano per risolvere le controversie riguardanti l’interpretazione e l’applicazione delle
disposizioni del presente accordo avviando consultazioni in buona fede in sede di comitato misto per pervenire a una
soluzione concordata. La parte che desidera avviare consultazioni lo comunica per iscritto al comitato misto.
2.Le comunicazioni o notifiche tra l’Unione e il Regno Unito di cui al presente titolo si svolgono in sede di comitato
misto.
Articolo 170
Avvio della procedura di arbitrato
1.Fatto salvo l’articolo 160, in mancanza di una soluzione concordata entro tre mesi dall’invio di una comunicazione
scritta al comitato misto conformemente all’articolo 169, paragrafo 1, l’Unione o il Regno Unito può chiedere la
costituzione di un collegio arbitrale. La domanda è presentata per iscritto all’altra parte e all’Ufficio internazionale della
Corte permanente di arbitrato. La domanda contiene l’oggetto della controversia sottoposta al collegio arbitrale e una
sintesi degli argomenti giuridici a sostegno della domanda.
2.L’Unione e il Regno Unito possono convenire che la domanda di costituzione di un collegio arbitrale possa essere
presentata prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 1.
Articolo 171
Costituzione del collegio arbitrale
1.Entro la fine del periodo di transizione, il comitato misto stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a
esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale. A tal fine l’Unione e il Regno Unito propongono ciascuna dieci
nominativi. L’Unione e il Regno Unito propongono di comune accordo anche cinque candidati per l’incarico di presidente
del collegio arbitrale. Il comitato misto assicura che l’elenco sia conforme a tali requisiti in qualsiasi momento.
2.L’elenco stabilito a norma del paragrafo 1 comprende solo personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e
che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che
siano giureconsulti di notoria competenza con conoscenze o esperienze specialistiche di diritto dell’Unione e di diritto
internazionale pubblico. L’elenco non comprende personalità che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni
dell’Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito.
3.Il collegio arbitrale si compone di cinque membri.
4.Il collegio è costituito entro 15 giorni dalla data della domanda presentata a norma dell’articolo 170, in conformità
dei paragrafi 5 e 6.
5.L’Unione e il Regno Unito nominano ciascuno due membri tra le personalità che figurano nell’elenco stabilito a
norma del paragrafo 1. Il presidente è scelto di comune accordo dai membri del collegio tra le personalità nominate
congiuntamente dall’Unione e dal Regno Unito per tale incarico.
Nel caso in cui i membri del collegio non riescano a trovare un accordo sulla scelta del presidente entro il termine di cui al
paragrafo 4, l’Unione o il Regno Unito può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di selezionare
il presidente estraendo a sorte tra le personalità proposte dall’Unione e dal Regno Unito di comune accordo per tale
incarico.
6.Il Segretario generale della Corte permanente di arbitrato procede alla selezione di cui al paragrafo 5, secondo
comma, entro cinque giorni dalla data della domanda di cui al paragrafo 5. I rappresentanti dell’Unione europea e del
Regno Unito hanno il diritto di presenziare alla selezione.
7.La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui è completata la procedura di selezione.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/85
8.Nel caso in cui l’elenco di cui al paragrafo 1 non sia stato stabilito entro la scadenza del termine di cui al paragrafo 4,
l’Unione e il Regno Unito, entro cinque giorni, nominano ciascuno due personalità alla funzione di membri del collegio. Se
sono state proposte personalità a norma del paragrafo 1, le nomine sono decise tra dette personalità. Il presidente è
nominato secondo la procedura di cui al paragrafo 5. Nel caso in cui l’Unione e il Regno Unito non abbiano proposto di
comune accordo almeno una personalità alla funzione di presidente entro l’ulteriore termine di cinque giorni, il Segretario
generale della Corte permanente di arbitrato, entro cinque giorni e previa consultazione dell’Unione e del Regno Unito,
propone un presidente che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2. Salvo obiezione dell’Unione o del Regno Unito entro
cinque giorni, è nominata la persona proposta dal Segretario generale della Corte permanente di arbitrato.
9.Nel caso in cui non si riesca a costituire un collegio arbitrale entro tre mesi dalla data della domanda presentata a
norma dell’articolo 170, il Segretario generale della Corte permanente di arbitrato, su richiesta dell’Unione o del Regno
Unito entro 15 giorni da detta richiesta e previa consultazione dell’Unione e del Regno Unito, nomina a membri del
collegio arbitrale le personalità che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 172
Regolamento interno
Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente titolo sono disciplinate dal regolamento interno di cui alla
parte A dell’allegato IX (“regolamento interno”) e il comitato misto procede all’esame permanente del funzionamento di
dette procedure e può modificare il regolamento interno.
Articolo 173
Tempi della procedura dinanzi al collegio arbitrale
1.Il collegio arbitrale notifica il lodo all’Unione europea, al Regno Unito e al comitato misto entro 12 mesi dalla
costituzione del collegio stesso. Se il collegio arbitrale ritiene di non poter rispettare questo termine, il presidente ne
informa per iscritto l’Unione e il Regno Unito indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di
concludere i lavori.
2.Entro dieci giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale l’Unione o il Regno Unito può presentare una
domanda motivando l’urgenza del caso. In tal caso il collegio arbitrale si pronuncia sull’urgenza entro 15 giorni dal
ricevimento della domanda. Se ha confermato l’urgenza del caso, il collegio arbitrale si adopera per notificare il lodo
all’Unione e al Regno Unito entro sei mesi dalla data di costituzione del collegio stesso.
Articolo 174
Controversie che sollevano questioni di diritto dell’Unione
1.Se una controversia sottoposta ad arbitrato conformemente al presente titolo solleva una questione d’interpretazione
di un concetto di diritto dell’Unione, d’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione di cui al presente accordo
o sull’eventuale conformità del Regno Unito agli obblighi di cui all’articolo 89, paragrafo 2, il collegio arbitrale non decide
su una tale questione. In tal caso esso chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi sulla questione. La
Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi e la sua decisione è vincolante per il collegio arbitrale.
Il collegio arbitrale presenta la richiesta di cui al primo comma dopo aver sentito le parti.
2.Fatto salvo il paragrafo 1, primo comma, prima frase, l’Unione o il Regno Unito, se ritiene necessaria una richiesta in
conformità del paragrafo 1, può presentare al collegio arbitrale osservazioni a tal fine. In tal caso il collegio arbitrale
trasmette la richiesta in conformità del paragrafo 1, tranne se la questione non riguarda l’interpretazione di un concetto di
diritto dell’Unione, l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione di cui al presente accordo o l’eventuale
conformità del Regno Unito agli obblighi di cui all’articolo 89, paragrafo 2. Il collegio arbitrale motiva la propria
valutazione. Entro dieci giorni dalla valutazione ciascuna parte può chiedere al collegio arbitrale di riesaminare la propria
valutazione ed entro 15 giorni dalla richiesta è convocata un’udienza per sentire le parti. Il collegio arbitrale motiva la
propria valutazione.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/86 12.11.2019
3.Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, i termini stabiliti all’articolo 173 sono sospesi finché la Corte di giustizia dell’Unione
europea non si sia pronunciata. Il collegio arbitrale non è tenuto a pronunciarsi prima di 60 giorni dalla data in cui si è
pronunciata la Corte di giustizia dell’Unione.
4.Ai procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea conformemente al presente articolo si applicano,
mutatis mutandis, l’articolo 161, paragrafo 2, primo comma, e l’articolo 161, paragrafo 3.
Articolo 175
Esecuzione del lodo del collegio arbitrale
Il lodo del collegio arbitrale è vincolante per l’Unione e il Regno Unito. L’Unione e il Regno Unito adottano le misure
necessarie per conformarsi in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare i termini per dare
esecuzione al lodo secondo la procedura di cui all’articolo 176.
Articolo 176
Periodo ragionevole per l’esecuzione
1.Entro 30 giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale all’Unione e al Regno Unito, il convenuto, se il collegio si è
pronunciato a favore dell’attore, notifica all’attore il periodo di cui avrà bisogno per conformarsi (“periodo ragionevole”).
2.In caso di disaccordo tra l’Unione e il Regno Unito sul periodo ragionevole necessario per dare esecuzione al lodo del
collegio arbitrale, l’attore, entro 40 giorni dalla notifica trasmessa dal convenuto a norma del paragrafo 1, chiede per iscritto
al collegio arbitrale originario di stabilire la durata del periodo ragionevole. La richiesta è notificata contemporaneamente al
convenuto. Il collegio arbitrale notifica all’Unione e al Regno Unito la decisione sul periodo di esecuzione entro 40 giorni
dalla data di presentazione della richiesta.
3.Se il collegio arbitrale originario o parte dei suoi membri non riesce a riunirsi nuovamente per esaminare una
richiesta a norma del paragrafo 2, è costituito un nuovo collegio arbitrale conformemente all’articolo 171. Il termine per la
notifica della decisione è di 60 giorni dalla data di costituzione del nuovo collegio arbitrale.
4.Il convenuto informa per iscritto l’attore dei progressi compiuti nell’esecuzione del lodo del collegio arbitrale di cui
all’articolo 173 almeno un mese prima della scadenza del periodo ragionevole.
5.Il periodo ragionevole può essere prorogato di comune accordo tra l’Unione e il Regno Unito.
Articolo 177
Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale
1.Il convenuto informa l’attore delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale prima della fine del
periodo ragionevole.
2.L’attore, se alla fine del periodo ragionevole ritiene che il convenuto non abbia rispettato il lodo del collegio arbitrale
di cui all’articolo 173, può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Il collegio arbitrale
notifica la decisione all’Unione e al Regno Unito entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.
3.Se il collegio arbitrale originario o parte dei suoi membri non riesce a riunirsi nuovamente per esaminare una
richiesta a norma del paragrafo 2, è costituito un nuovo collegio arbitrale conformemente all’articolo 171. Il termine per la
notifica della decisione è di 60 giorni dalla data di costituzione del nuovo collegio arbitrale.
4.Se un caso sottoposto al collegio arbitrale a norma del paragrafo 2 solleva una questione d’interpretazione di un
concetto di diritto dell’Unione o d’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione di cui al presente accordo, si
applica mutatis mutandis l’articolo 174.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/87
Articolo 178
Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione
1.Il collegio arbitrale, se decide in conformità dell’articolo 177, paragrafo 2, che il convenuto non ha rispettato il lodo
del collegio arbitrale di cui all’articolo 173, su richiesta dell’attore può comminare il pagamento di una somma forfettaria o
di una penalità a favore dell’attore. Nel determinare la somma forfettaria o la penalità, il collegio arbitrale tiene conto della
gravità e della durata della mancata esecuzione e della violazione dell’obbligo.
2.Se un mese dopo la decisione del collegio arbitrale di cui al paragrafo 1 il convenuto non ha pagato la somma
forfettaria o la penalità, o se sei mesi dopo la decisione del collegio arbitrale di cui all’articolo 177, paragrafo 2, il
convenuto persiste a non rispettare il lodo del collegio arbitrale di cui all’articolo 173, l’attore ha il diritto, previa notifica al
convenuto, di sospendere gli obblighi derivanti:
a) dalle disposizioni del presente accordo tranne quelle contenute nella parte seconda; o
b) dalle parti di altri accordi tra l’Unione e il Regno Unito alle condizioni stabilite in tali accordi.
La notifica specifica le disposizioni che l’attore intende sospendere. Prima di decidere di sospendere parti di un accordo di
cui alla lettera b), l’attore valuta se la sospensione della disposizione del presente accordo in conformità della lettera a) sia
una risposta adeguata alla violazione. Le sospensioni sono proporzionate alla violazione dell’obbligo in quanto tengono
conto della gravità della violazione e dei diritti lesi e, ove si basino sulla persistenza del convenuto a non rispettare il lodo
del collegio arbitrale di cui all’articolo 173, dell’eventuale penalità comminatagli, che sia stata versata o meno.
L’attore può procedere alla sospensione in qualsiasi momento, ma non prima di dieci giorni dalla data della notifica, salvo
che il convenuto non abbia chiesto l’arbitrato a norma del paragrafo 3.
3.Il convenuto, se ritiene che la portata della sospensione indicata nella notifica di cui al paragrafo 2 non sia
proporzionata, può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta è notificata
all’attore prima della scadenza del periodo di dieci giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale notifica la decisione
all’Unione e al Regno Unito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Gli obblighi non sono sospesi fino a che il
collegio arbitrale non ha notificato la propria decisione e qualunque sospensione deve essere compatibile con la decisione
del collegio arbitrale.
4.Se il collegio arbitrale originario o parte dei suoi membri non riesce a riunirsi nuovamente per esaminare una
richiesta a norma del paragrafo 2, è costituito un nuovo collegio arbitrale conformemente all’articolo 171. In questi casi il
periodo per la notifica della decisione è di 90 giorni dalla data di costituzione del nuovo collegio arbitrale.
5.La sospensione degli obblighi è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con le
disposizioni del presente accordo non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a tali disposizioni, o fino a
quando l’Unione e il Regno Unito non abbiano deciso di risolvere altrimenti la controversia.
Articolo 179
Riesame delle misure prese a seguito di misure correttive temporanee
1.Se l’attore ha sospeso gli obblighi in conformità dell’articolo 178 o se il collegio arbitrale ha comminato al convenuto
il pagamento di una penalità in conformità dell’articolo 178, paragrafo 1, questi notifica all’attore la misura che ha preso
per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e la sua richiesta di porre fine alla sospensione degli obblighi messa in atto
dall’attore o al pagamento della penalità.
2.Se entro 45 giorni dalla data della notifica l’Unione e il Regno Unito non giungono a un accordo sul fatto che la
misura notificata ha permesso al convenuto di conformarsi al presente accordo, ciascuna parte può chiedere per iscritto al
collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta è notificata contemporaneamente all’altra parte. Il lodo
del collegio arbitrale è notificato all’Unione, al Regno Unito e al comitato misto entro 75 giorni dalla data di presentazione
della richiesta.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/88 12.11.2019
Se il collegio arbitrale decide che il convenuto si è conformato al presente accordo o se l’attore non chiede al collegio
arbitrale originale di pronunciarsi in merito entro 45 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1:
a) la sospensione degli obblighi è revocata entro 15 giorni dalla data della decisione del collegio arbitrale o dalla fine del
periodo di 45 giorni;
b) il pagamento della penalità è revocato il giorno successivo alla data della decisione del collegio arbitrale o alla fine del
periodo di 45 giorni.
3.Se il collegio arbitrale originario o parte dei suoi membri non riesce a riunirsi nuovamente per esaminare una
richiesta a norma del paragrafo 2, è costituito un nuovo collegio arbitrale conformemente all’articolo 171. Il periodo per la
notifica della decisione è di 90 giorni dalla data di costituzione del nuovo collegio arbitrale.
4.Se un caso sottoposto al collegio arbitrale a norma del paragrafo 2 solleva una questione d’interpretazione di un
concetto di diritto dell’Unione o d’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione di cui al presente accordo, si
applica mutatis mutandis l’articolo 174.
Articolo 180
Lodi e decisioni del collegio arbitrale
1.Il collegio arbitrale si adopera al massimo per adottare le decisioni per consenso. Se nondimeno risulta impossibile
prevenire a una decisione per consenso, la questione è decisa con votazione a maggioranza. Tuttavia in nessun caso sono
rese pubbliche le opinioni dissenzienti dei membri del collegio arbitrale.
2.Il lodo del collegio arbitrale è vincolante per l’Unione e il Regno Unito. Il lodo espone le constatazioni di fatto,
l’applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo e le motivazioni in fatto e in diritto. L’Unione e il Regno
Unito rendono pubblici i lodi e le decisioni del collegio arbitrale nella loro integralità, fatta salva la tutela delle
informazioni riservate.
Articolo 181
Membri del collegio arbitrale
1.I membri del collegio arbitrale sono indipendenti, esercitano le loro funzioni a titolo personale, non accettano
istruzioni da alcuna organizzazione o governo e sono tenuti al rispetto del codice di condotta di cui alla parte B
dell’allegato X. Il comitato misto può modificare il codice di condotta.
2.I membri del collegio arbitrale, a partire dalla sua costituzione, godono dell’immunità di giurisdizione nell’Unione e
nel Regno Unito per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni nel collegio stesso.
TITOLO IV
Disposizioni finali
Articolo 182
Protocolli e allegati
Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, il protocollo sulle zone di sovranità a Cipro, il protocollo su Gibilterra e gli allegati
da I a IX sono parte integrante del presente accordo.
Articolo 183
Testi facenti fede e depositario
Il presente accordo è redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese,
greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena,
spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/89
Il Segretario generale del Consiglio è il depositario del presente accordo.
Articolo 184
Negoziati sulle relazioni future
L’Unione e il Regno Unito si adoperano al meglio, in buona fede e nel pieno rispetto dei rispettivi ordinamenti giuridici, per
prendere le misure necessarie per negoziare sollecitamente gli accordi che disciplinano le loro relazioni future di cui alla
dichiarazione politica del 17 ottobre 2019 e a espletare le procedure pertinenti per la ratifica o la conclusione di tali
accordi al fine di assicurarne l’applicazione, nella misura del possibile, a decorrere dalla fine del periodo di transizione.
Articolo 185
Entrata in vigore e applicazione
Il presente accordo entra in vigore alla prima delle date seguenti:
a) il giorno dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE, prorogato dal Consiglio europeo
d’intesa con il Regno Unito, purché prima di tale data il depositario del presente accordo abbia ricevuto dall’Unione e
dal Regno Unito la notifica scritta del completamento delle necessarie procedure interne;
b) il primo giorno del mese che segue il ricevimento, presso il depositario del presente accordo, dell’ultima delle notifiche
scritte di cui alla lettera a).
Il presente accordo non entra in vigore se prima che scada il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE, prorogato
dal Consiglio europeo d’intesa con il Regno Unito, il depositario del presente accordo non ha ricevuto le notifiche scritte di
cui alla lettera a).
Al momento della notifica scritta di cui al primo comma, l’Unione può dichiarare, in relazione allo Stato membro che abbia
sollevato eccezioni inerenti ai principi fondamentali del proprio diritto nazionale, che durante il periodo di transizione,
oltre ai motivi di non -esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI, le autorità
giudiziarie dell’esecuzione di detto Stato membro possono rifiutare di consegnare i propri cittadini al Regno Unito in forza
di un mandato d’arresto europeo. In tal caso il Regno Unito può dichiarare, entro un mese dal ricevimento della
dichiarazione dell’Unione, che le sue autorità giudiziarie dell’esecuzione possono rifiutare di consegnare i propri cittadini a
detto Stato membro.
Dalla fine del periodo di transizione si applicano la parte seconda e la parte terza, tranne l’articolo 19, l’articolo 34,
paragrafo 1, l’articolo 44 e l’articolo 96, paragrafo 1, nonché la parte sesta, titolo I, e gli articoli da 169 a 181.
Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord si applica dalla fine del periodo di transizione, tranne le disposizioni seguenti di
detto protocollo che si applicano dall’entrata in vigore del presente accordo:
— articolo 1;
— articolo 5, paragrafo 2, terzo, quarto e sesto comma;
— articolo 5, paragrafo 3, seconda frase;
— articolo 10, paragrafo 2, ultima frase;
— articolo 12, paragrafo 3;
— articolo 13, paragrafo 8;
— articolo 14;
— articolo 15, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 6;
— articolo 19;
— allegato 6, primo capoverso.
Il protocollo sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, tranne il suo articolo 11,
si applica dalla fine del periodo di transizione.
Il protocollo su Gibilterra, tranne il suo articolo 1, cessa di applicarsi alla fine del periodo di transizione.
Fatto a…
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/90 12.11.2019
PROTOCOLLI
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/91
PROTOCOLLO SU IRLANDA/IRLANDA DEL NORD
L’Unione e il Regno Unito,
VISTI i legami storici e il carattere durevole dei rapporti bilaterali tra l’Irlanda e il Regno Unito,
RAMMENTANDO che il recesso del Regno Unito dall’Unione pone una sfida notevole e unica per l’isola d’Irlanda, e
riaffermando che i risultati, i benefici e gli impegni del processo di pace continueranno a rivestire un’importanza
fondamentale per la pace, la stabilità e la riconciliazione nell’isola,
RICONOSCENDO che è necessario trovare una soluzione particolare per la situazione peculiare dell’isola d’Irlanda al fine di
garantire il recesso ordinato del Regno Unito dall’Unione,
AFFERMANDO che è opportuno tutelare in tutte le sue parti l’accordo del Venerdì santo o accordo di Belfast del 10 aprile
1998 tra il governo del Regno Unito, il governo dell’Irlanda e gli altri partecipanti ai negoziati multilaterali (“accordo del
1998”), allegato all’accordo britannico-irlandese della stessa data (“accordo britannico-irlandese”), compresi i successivi
accordi e modalità di attuazione,
RICONOSCENDO che la cooperazione tra l’Irlanda del Nord e l’Irlanda è un elemento centrale dell’accordo del 1998 e che è
essenziale per la riconciliazione e la normalizzazione delle relazioni sull’isola d’Irlanda, e rammentando i ruoli, le funzioni
e le salvaguardie che competono all’Esecutivo dell’Irlanda del Nord, all’Assemblea dell’Irlanda del Nord e al Consiglio
ministeriale nord-sud (comprese le disposizioni intercomunitarie), come indicato nell’accordo del 1998,
RILEVANDO che il diritto dell’Unione ha fornito un quadro di sostegno per le disposizioni dell’accordo del 1998 in materia
di diritti, salvaguardie e parità di opportunità,
RICONOSCENDO che i cittadini irlandesi nell’Irlanda del Nord, per effetto del loro status di cittadini dell’Unione,
continueranno a godere di diritti, opportunità e vantaggi, a esercitarli e ad avervi accesso, e che il presente protocollo
dovrebbe rispettare e fare salvi i diritti, le opportunità e l’identità che discendono dalla cittadinanza dell’Unione per i
cittadini dell’Irlanda del Nord che scelgono di far valere il diritto alla cittadinanza irlandese definito nell’allegato 2
“Dichiarazione relativa alle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo vi), in relazione alla cittadinanza” dell’accordo britannico-
irlandese,
SOTTOLINEANDO che, per assicurare la legittimità democratica, è opportuno prevedere un processo mediante il quale
l’Irlanda del Nord possa esprimere democraticamente il suo consenso all’applicazione del diritto dell’Unione in virtù del
presente protocollo,
RAMMENTANDO l’impegno del Regno Unito di proteggere la cooperazione nord-sud e la garanzia di evitare una frontiera
fisica, comprese le infrastrutture fisiche o le verifiche e i controlli connessi,
CONSTATANDO che nulla osta nel presente protocollo a che il Regno Unito assicuri l’accesso incondizionato al mercato
delle merci che circolano dall’Irlanda del Nord verso il resto del mercato interno del Regno Unito,
SOTTOLINEANDO l’obiettivo condiviso dell’Unione e del Regno Unito di evitare controlli nei porti e negli aeroporti
dell’Irlanda del Nord, per quanto possibile secondo la legislazione applicabile e tenendo conto dei rispettivi regimi
normativi e della loro attuazione,
RAMMENTANDO gli impegni assunti dall’Unione e dal Regno Unito che trovano riscontro nella relazione congiunta dei
negoziatori dell’Unione europea e del governo del Regno Unito sui progressi compiuti durante la prima fase dei negoziati a
norma dell’articolo 50 TUE sul recesso ordinato del Regno Unito dall’Unione europea, dell’8 dicembre 2017,
RAMMENTANDO che l’Unione e il Regno Unito hanno svolto un esercizio di mappatura da cui si evince che la cooperazione
nord-sud si basa in misura significativa sul quadro giuridico e politico comune dell’Unione,
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/92 12.11.2019
CONSTATANDO che pertanto il recesso del Regno Unito dall’Unione comporta sfide sostanziali per il mantenimento e lo
sviluppo della cooperazione nord-sud,
RAMMENTANDO che il Regno Unito resta impegnato a tutelare e a sostenere il proseguimento della cooperazione nord-sud
ed est-ovest in tutti i contesti e quadri politici, economici, di sicurezza, sociali e agricoli per la cooperazione, compreso il
proseguimento delle attività degli organi di attuazione nord-sud,
RICONOSCENDO la necessità che il presente protocollo sia attuato in modo da mantenere le condizioni necessarie per il
proseguimento della cooperazione nord-sud, anche per quanto riguarda eventuali nuove intese in conformità dell’accordo
del 1998,
RAMMENTANDO l’impegno dell’Unione e del Regno Unito nei confronti dei programmi di finanziamento nord-sud PEACE e
INTERREG nell’ambito dell’attuale quadro finanziario pluriennale, e del mantenimento delle attuali proporzioni di
finanziamento per i programmi futuri,
AFFERMANDO l’impegno del Regno Unito a agevolare il transito efficiente e tempestivo dal suo territorio di merci che
circolano dall’Irlanda verso un altro Stato membro o verso un paese terzo, o viceversa,
DETERMINATI a fare in modo che l’applicazione del presente protocollo si ripercuota il meno possibile sulla vita quotidiana
delle comunità sia in Irlanda che in Irlanda del Nord,
SOTTOLINEANDO il fermo impegno comune a evitare qualsiasi tipo di controlli o verifiche doganali e normativi, e la relativa
infrastruttura fisica, al confine fra Irlanda e Irlanda del Nord,
RAMMENTANDO che l’Irlanda del Nord è parte del territorio doganale del Regno Unito e godrà dei benefici derivanti dalla
sua partecipazione alla politica commerciale indipendente del Regno Unito,
VISTA l’importanza che l’Irlanda del Nord rimanga parte integrante del mercato interno del Regno Unito,
CONSAPEVOLI che i diritti e gli obblighi dell’Irlanda ai sensi delle norme del mercato interno dell’Unione e dell’Unione
doganale devono essere pienamente rispettati,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, allegate all’accordo di recesso:
Articolo 1
Obiettivi
1.Il presente protocollo fa salve le disposizioni dell’accordo del 1998 per quanto riguarda lo status costituzionale
dell’Irlanda del Nord e il principio del consenso, secondo il quale la modifica di detto status può avvenire solo con il
consenso della maggioranza dei suoi cittadini.
2.Il presente protocollo rispetta le funzioni essenziali dello Stato e l’integrità territoriale del Regno Unito.
3.Il presente protocollo definisce le modalità necessarie per trovare una soluzione alla situazione peculiare dell’isola
d’Irlanda, mantenere le condizioni necessarie al proseguimento della cooperazione nord-sud, evitare una frontiera fisica e
tutelare l’accordo del 1998 in tutte le sue dimensioni.
Articolo 2
Diritti della persona
1.Il Regno Unito provvede affinché dal suo recesso dall’Unione non derivi alcun indebolimento dei diritti, delle
salvaguardie o della parità di opportunità di cui alla parte dell’accordo del 1998 intitolata “Diritti, salvaguardie e parità di
opportunità”, anche nel settore della tutela contro la discriminazione, sancita dalle disposizioni del diritto dell’Unione
elencate nell’allegato 1 del presente protocollo, e attua il presente paragrafo attraverso appositi meccanismi.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/93
2.Il Regno Unito continua ad agevolare il lavoro delle istituzioni e degli organi istituiti a norma dell’accordo del 1998,
tra cui la commissione per i diritti umani dell’Irlanda del Nord, la commissione per le pari opportunità dell’Irlanda del
Nord e il comitato misto dei rappresentanti delle commissioni per i diritti umani dell’Irlanda del Nord e dell’Irlanda, a
difesa dei diritti umani e della parità.
Articolo 3
Zona di libero spostamento
1.Il Regno Unito e l’Irlanda possono continuare a concludere intese reciproche in relazione alla circolazione delle
persone tra i loro territori (“zona di libero spostamento”), nel pieno rispetto dei diritti delle persone fisiche conferiti dal
diritto dell’Unione.
2.Il Regno Unito provvede affinché la zona di libero spostamento e i diritti e privilegi ad essa associati possano
continuare ad applicarsi senza pregiudicare gli obblighi dell’Irlanda ai sensi del diritto dell’Unione, in particolare per
quanto riguarda la libera circolazione da e verso l’Irlanda e all’interno dell’Irlanda dei cittadini dell’Unione e dei loro
familiari, a prescindere dalla cittadinanza.
Articolo 4
Territorio doganale del Regno Unito
L’Irlanda del Nord è parte del territorio doganale del Regno Unito.
Nulla nel presente protocollo osta pertanto a che il Regno Unito includa l’Irlanda del Nord nell’ambito di applicazione
territoriale degli accordi eventualmente conclusi con paesi terzi, purché tali accordi lascino impregiudicata l’applicazione
del presente protocollo.
Nulla nel presente protocollo osta, in particolare, a che il Regno Unito concluda con un paese terzo accordi che diano alle
merci prodotte nell’Irlanda del Nord accesso preferenziale al mercato di tale paese alle stesse condizioni applicabili alle
merci prodotte in altre parti del Regno Unito.
Nulla nel presente protocollo osta a che il Regno Unito includa l’Irlanda del Nord nell’ambito di applicazione territoriale
dell’elenco delle concessioni che lo riguarda allegato all’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994.
Articolo 5
Dogane, circolazione delle merci
1.Non sono imposti dazi doganali sulla merce trasportata direttamente in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno
Unito, nonostante il paragrafo 3, salvo se vi è il rischio che la merce sia successivamente trasferita nell’Unione nella sua
forma oppure come parte di altra merce a seguito di trasformazione.
Sulla merce trasportata direttamente in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova né nell’Unione né in un’altra parte del
Regno Unito sono imposti i dazi doganali applicabili nel Regno Unito, nonostante il paragrafo 3, salvo se vi è il rischio che
la merce sia successivamente trasferita nell’Unione nella sua forma oppure come parte di altra merce a seguito di
trasformazione.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/94 12.11.2019
In virtù della franchigia concessa ai residenti del Regno Unito, non sono imposti dazi doganali sui beni personali, quali
definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (1), trasportati in Irlanda del
Nord da un’altra parte del Regno Unito.
2.Ai fini del paragrafo 1, primo e secondo comma, la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova
nell’Unione è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell’Unione salvo se è accertato che essa:
a) non subirà trasformazioni commerciali in Irlanda del Nord; e
b) soddisfa i criteri stabiliti dal comitato misto a norma del quarto comma del presente paragrafo.
Ai fini del presente paragrafo, per “trasformazione” s’intende qualsiasi forma di alterazione o lavorazione della merce
ovvero qualsiasi operazione compiuta su di essa con finalità diverse dalla sua conservazione in buono stato o dall’aggiunta
o apposizione di marchi, etichette, sigilli o altra documentazione volta a assicurare la conformità a requisiti specifici.
Prima della fine del periodo di transizione il comitato misto stabilisce, mediante decisione, le condizioni alle quali la
trasformazione non è considerata ricadere nel primo comma, lettera a), tenendo conto in particolare della natura,
dell’entità e del risultato della trasformazione.
Prima della fine del periodo di transizione il comitato misto stabilisce, mediante decisione, i criteri in base ai quali la merce
trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell’Unione non è considerata a rischio di essere
successivamente trasferita nell’Unione. Il comitato misto tiene conto, fra l’altro, dei fattori seguenti:
a) destinazione e uso finali della merce;
b) natura e valore della merce;
c) natura dello spostamento; e
d) incentivo a effettuare un successivo spostamento non dichiarato nell’Unione, in particolare incentivi risultanti dai dazi
imponibili a norma del paragrafo 1.
Il comitato misto può modificare in qualsiasi momento le decisioni adottate a norma del presente paragrafo.
Il comitato misto adotta le decisioni a norma del presente paragrafo tenendo conto delle circostanze specifiche dell’Irlanda
del Nord.
3.La normativa definita all’articolo 5, punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013 si applica nel e al Regno Unito nei
confronti dell’Irlanda del Nord (escluse le acque territoriali del Regno Unito). Tuttavia il comitato misto stabilisce le
condizioni, anche in termini quantitativi, alle quali sono esentati dai dazi taluni prodotti della pesca e dell’acquacoltura,
elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), introdotti nel
territorio doganale dell’Unione, definito all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, da navi battenti bandiera del
Regno Unito e il cui porto di immatricolazione è nell’Irlanda del Nord.
4.Nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord si applicano ugualmente le disposizioni del diritto dell’Unione
elencate nell’allegato 2 del presente protocollo, alle condizioni ivi stabilite.
5.Gli articoli 30 e 110 TFUE si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. È vietata ogni
restrizione quantitativa all’esportazione e all’importazione tra l’Unione e l’Irlanda del Nord.
6.I dazi doganali riscossi dal Regno Unito a norma del paragrafo 3 non sono versati all’Unione.
Fatto salvo l’articolo 10, il Regno Unito può in particolare:
a) rimborsare i dazi riscossi a norma delle disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili in virtù del paragrafo 3 in
relazione alle merci trasportate in Irlanda del Nord;
(1)Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie
doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).
(2)Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE)
n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/95
b) prevedere situazioni in cui si deroga all’obbligazione doganale sorta in relazione a merci trasportate in Irlanda del Nord;
c) prevedere situazioni in cui devono essere rimborsati i dazi doganali in relazione a merci di cui si può dimostrare che non
sono entrate nell’Unione; e
d) corrispondere un indennizzo alle imprese per compensare l’effetto dell’applicazione del paragrafo 3.
La Commissione europea adotta le decisioni a norma dell’articolo 10 tenendo conto come opportuno delle circostanze dell’
Irlanda del Nord.
7.Non sono imposti dazi sulle spedizioni di valore trascurabile, sulle spedizioni tra persone fisiche né sulle merci
contenute nel bagaglio personale dei viaggiatori, alle condizioni stabilite nella normativa di cui al paragrafo 3.
Articolo 6
Tutela del mercato interno del Regno Unito
1.Nulla osta nel presente protocollo a che il Regno Unito assicuri l’accesso incondizionato al mercato delle merci che
circolano dall’Irlanda del Nord verso altre parti del mercato interno del Regno Unito. Le disposizioni del diritto dell’Unione
rese applicabili dal presente protocollo che vietano o limitano l’esportazione di merci si applicano soltanto agli scambi tra
l’Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito per quanto strettamente necessario ai sensi degli obblighi internazionali
dell’Unione. Il Regno Unito garantisce la piena tutela in forza degli obblighi e degli impegni internazionali pertinenti ai
divieti e alle restrizioni all’esportazione di merci dall’Unione verso paesi terzi, stabiliti dal diritto dell’Unione.
2.Visto che l’Irlanda del Nord è parte integrante del mercato interno del Regno Unito, l’Unione e il Regno Unito si
adoperano per agevolare gli scambi tra l’Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito, in conformità della legislazione
applicabile e tenendo conto dei rispettivi regimi normativi e della loro attuazione. Il comitato misto procede all’esame
permanente dell’applicazione del presente paragrafo e adotta le opportune raccomandazioni al fine di evitare i controlli nei
porti e negli aeroporti dell’Irlanda del Nord, per quanto possibile.
3.Nulla nel presente protocollo osta a che un prodotto originario dell’Irlanda del Nord sia presentato come originario
del Regno Unito al momento dell’immissione sul mercato in Gran Bretagna.
4.Nulla nel presente protocollo pregiudica la legislazione del Regno Unito che disciplina l’immissione sul mercato in
altre parti del Regno Unito di merci in provenienza dall’Irlanda del Nord che sono in conformità o beneficiano di regole
tecniche, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni o autorizzazioni governate da disposizioni del diritto
dell’Unione di cui all’allegato 2 del presente protocollo.
Articolo 7
Regolamentazioni tecniche, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni
1.Fatte salve le disposizioni del diritto dell’Unione di cui all’allegato 2 del presente protocollo, la liceità dell’immissione
di merci sul mercato nell’Irlanda del Nord è disciplinata dal diritto del Regno Unito nonché, per quanto riguarda le merci
importate dall’Unione, dagli articoli 34 e 36 TFUE.
2.Se le disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal presente protocollo prevedono l’indicazione di uno Stato
membro, anche in forma abbreviata, in etichettature, contrassegni, marchi o altro mezzo, il Regno Unito nei confronti
dell’Irlanda del Nord è indicato come “UK (NI)” o “Regno Unito (Irlanda del Nord)”. Qualora le disposizioni del diritto
dell’Unione rese applicabili dal presente protocollo prevedano l’indicazione sotto forma di codice numerico, il Regno Unito
nei confronti dell’Irlanda del Nord è indicato con un codice numerico riconoscibile.
3.In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del presente protocollo e all’articolo 7 dell’accordo di recesso, per quanto
riguarda il riconoscimento in uno Stato membro di regole tecniche, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e
autorizzazioni rilasciate o effettuate dalle autorità di un altro Stato membro, o da un organo stabilito in un altro Stato
membro, i riferimenti agli Stati membri nelle disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal presente protocollo
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/96 12.11.2019
non si intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord in relazione a regole tecniche, valutazioni,
registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dalle autorità del Regno Unito o da organismi
stabiliti nel Regno Unito.
Il primo comma non si applica a registrazioni, certificazioni, approvazioni e autorizzazioni di siti, impianti o locali ubicati
nell’Irlanda del Nord rilasciate o effettuate da autorità competenti del Regno Unito, se detta registrazione, certificazione,
approvazione o autorizzazione può richiedere un’ispezione di tali siti, impianti o locali.
Il primo comma non si applica ai certificati veterinari o alle etichette ufficiali per materiale riproduttivo vegetale prescritti
da disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal presente protocollo.
Il primo comma fa salva la validità nell’Irlanda del Nord di valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e
autorizzazioni rilasciate o effettuate in base a disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal presente protocollo da
autorità competenti del Regno Unito o da organi stabiliti nel Regno Unito. Ogni marcatura di conformità, logo o segno
analogo prescritto dalle disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal presente protocollo e apposto da operatori
economici in base alla valutazione, alla registrazione, al certificato, all’approvazione o all’autorizzazione rilasciate dalle
autorità competenti del Regno Unito o da organi stabiliti nel Regno Unito, è accompagnato dall’indicazione “UK (NI)”.
Il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord non può avviare procedure di opposizione, di salvaguardia o di arbitrato
previste dalle disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal presente protocollo, se e in quanto dette procedure
riguardano regole tecniche, norme, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o
effettuate da autorità competenti degli Stati membri o da organi stabiliti negli Stati membri.
Il primo comma non osta ai test e al rilascio nell’Irlanda del Nord da parte di una persona qualificata di un lotto di un
medicinale importato nell’Irlanda del Nord o ivi fabbricato.
Articolo 8
IVA e accise
Le disposizioni del diritto dell’Unione elencate nell’allegato 3 del presente protocollo relative alle merci si applicano nel e al
Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
Nei confronti dell’Irlanda del Nord le autorità del Regno Unito sono responsabili dell’applicazione e dell’attuazione delle
disposizioni elencate nell’allegato 3 del presente protocollo, compresa la riscossione dell’IVA e delle accise. Alle condizioni
stabilite in dette disposizioni, non sono versate all’Unione le entrate risultanti da operazioni imponibili in Irlanda del Nord.
In deroga al primo comma il Regno Unito può applicare alle cessioni di merci imponibili in Irlanda del Nord le esenzioni
dall’IVA e le aliquote ridotte dell’IVA applicabili in Irlanda in conformità delle disposizioni elencate nell’allegato 3 del
presente protocollo.
Il comitato misto discute regolarmente dell’attuazione del presente articolo, comprese le riduzioni e le esenzioni previste
dalle disposizioni di cui al primo comma e, se del caso, adotta ove necessario misure per la sua corretta applicazione.
Il comitato misto può riesaminare l’applicazione del presente articolo, tenendo presente che l’Irlanda del Nord forma parte
integrante del mercato interno del Regno Unito, e può adottare, ove necessario, misure opportune.
Articolo 9
Mercato unico dell’elettricità
Le disposizioni del diritto dell’Unione che disciplinano i mercati all’ingrosso dell’energia elettrica elencate nell’allegato 7 del
presente protocollo si applicano, alle condizioni ivi stabilite, nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/97
Articolo 10
Aiuti di Stato
1.Le disposizioni del diritto dell’Unione elencate nell’allegato 5 del presente protocollo si applicano al Regno Unito,
anche per quanto riguarda le misure a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli nell’Irlanda del
Nord, in relazione alle misure che incidono su tali scambi tra l’Irlanda del Nord e l’Unione che sono soggetti al presente
protocollo.
2.Nonostante il paragrafo 1, le disposizioni del diritto dell’Unione di cui a detto paragrafo non si applicano alle misure
delle autorità del Regno Unito a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli nell’Irlanda del Nord fino a
un livello massimo annuo complessivo del sostegno e purché una percentuale minima del sostegno esentato soddisfi le
disposizioni dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC. La determinazione del livello massimo annuo
complessivo del sostegno esentato e della percentuale minima è disciplinata dalle procedure di cui all’allegato 6.
3.La Commissione europea, nell’esaminare le informazioni relative a una misura adottata dalle autorità del Regno Unito
che potrebbe costituire un aiuto illegale oggetto del paragrafo 1, provvede a che il Regno Unito sia pienamente e
regolarmente informato in merito ai progressi e ai risultati dell’esame di tale misura.
Articolo 11
Altri settori di cooperazione nord-sud
1.In linea con le modalità definite agli articoli da 5 a 10 e nel pieno rispetto del diritto dell’Unione, il presente
protocollo è attuato e applicato in modo da mantenere le condizioni necessarie alla continuità della cooperazione nord-
sud, anche nei settori dell’ambiente, della salute, dell’agricoltura, dei trasporti, dell’istruzione e del turismo, nonché
dell’energia, delle telecomunicazioni, della radiodiffusione, della pesca nelle acque interne, della giustizia e sicurezza,
dell’istruzione superiore e dello sport.
Nel pieno rispetto del diritto dell’Unione il Regno Unito e l’Irlanda possono continuare a concludere nuove intese sulla base
delle disposizioni dell’accordo del 1998 in altri settori della cooperazione nord-sud nell’isola d’Irlanda.
2.Il comitato misto esamina costantemente in qual misura l’attuazione e l’applicazione del presente protocollo
mantengono le condizioni necessarie alla cooperazione nord-sud. Il comitato misto può rivolgere opportune
raccomandazioni all’Unione e al Regno Unito in proposito, anche su raccomandazione del comitato specializzato.
Articolo 12
Attuazione, applicazione, sorveglianza ed esecuzione
1.Fatto salvo il paragrafo 4, le autorità del Regno Unito sono responsabili dell’attuazione e dell’applicazione nel e al
Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord delle disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal presente
protocollo.
2.Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, i rappresentanti dell’Unione hanno il diritto di presenziare alle attività
delle autorità del Regno Unito connesse all’attuazione e all’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione rese
applicabili dal presente protocollo, così come alle attività connesse all’attuazione e all’applicazione dell’articolo 5, e il
Regno Unito trasmette, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti relative a tali attività. Il Regno Unito agevola detta
presenza dei rappresentanti dell’Unione e fornisce loro le informazioni richieste. Se il rappresentante dell’Unione chiede
alle autorità del Regno Unito di effettuare misure di controllo in casi specifici per motivi debitamente giustificati, le
autorità del Regno Unito procedono ai controlli.
L’Unione e il Regno Unito si scambiano mensilmente informazioni sull’applicazione dell’articolo 5, paragrafi 1e 2.
3.Le modalità di lavoro pratiche relative all’esercizio dei diritti dei rappresentanti dell’Unione di cui al paragrafo 2 sono
determinate dal comitato misto su proposta del comitato specializzato.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/98 12.11.2019
4.Riguardo al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo, all’articolo 5 e agli articoli da 7 a 10, le istituzioni,
organi e organismi dell’Unione hanno i poteri loro conferiti dal diritto dell’Unione nei confronti del Regno Unito e delle
persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite sul territorio del Regno Unito. In particolare la Corte di giustizia
dell’Unione europea ha a tale riguardo la competenza giurisdizionale prevista dai trattati. L’articolo 267, secondo e terzo
comma, TFUE si applica a tale riguardo al Regno Unito e nel Regno Unito.
5.Gli atti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione adottati in conformità del paragrafo 4 producono nei
confronti del Regno Unito e nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che producono nell’Unione e nei suoi Stati membri.
6.Quando rappresentano o assistono una parte in un procedimento o procedura amministrativa derivante dall’esercizio
dei poteri delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione di cui al paragrafo 4, gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai
giudici del Regno Unito sono equiparati a avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici degli Stati membri, che
rappresentano o assistono una parte in siffatti procedimenti o procedure amministrative.
7.Nei casi in cui la Corte di giustizia dell’Unione europea è adita in conformità del paragrafo 4:
a) il Regno Unito ha diritto di partecipare al procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea allo stesso
titolo di uno Stato membro;
b) gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito possono rappresentare o assistere una parte dinanzi
alla Corte di giustizia dell’Unione europea in siffatti procedimenti e sono equiparati a avvocati abilitati al patrocinio
dinanzi ai giudici degli Stati membri che rappresentano o assistono una parte dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione
europea.
Articolo 13
Disposizioni comuni
1.Ai fini del presente protocollo i riferimenti al Regno Unito contenuti nelle disposizioni applicabili dell’accordo di
recesso si intendono fatti al Regno Unito o, secondo il caso, al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
Nonostante altre disposizioni del presente protocollo, i riferimenti al territorio definito all’articolo 4 del regolamento (UE)
n. 952/2013 contenuti nelle disposizioni applicabili dell’accordo di recesso e del presente protocollo, nonché nelle
disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal presente protocollo nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti
dell’Irlanda del Nord, si intendono fatti anche alla parte del territorio del Regno Unito cui si applica il regolamento (UE)
n. 952/2013 in virtù dell’articolo 5, paragrafo 3, del presente protocollo
I titoli I e III della parte terza e la parte sesta dell’accordo di recesso si applicano fatte salve le disposizioni del presente
protocollo.
2.Nonostante l’articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell’accordo di recesso, le disposizioni del presente protocollo che rimandano
al diritto dell’Unione o a sue nozioni o disposizioni sono interpretate ai fini della loro attuazione e applicazione
conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
3.Nonostante l’articolo 6, paragrafo 1, dell’accordo di recesso, e salvo se diversamente disposto, quando il presente
protocollo fa riferimento a un atto dell’Unione, il riferimento si intende fatto all’atto dell’Unione come modificato o
sostituito.
4.L’Unione, quando adotta un nuovo atto che rientra nell’ambito di applicazione del presente protocollo ma che non
modifica né sostituisce un atto dell’Unione elencato negli allegati del presente protocollo, ne informa il Regno Unito in
sede di comitato misto. Su richiesta dell’Unione o del Regno Unito il comitato misto procede a uno scambio di pareri sulle
implicazioni dell’atto di recente adozione per il corretto funzionamento del presente protocollo, entro sei settimane dalla
richiesta.
Non appena ragionevolmente possibile dopo che l’Unione ha informato il Regno Unito in sede di comitato misto, il
comitato misto:
a) adotta una decisione che aggiunge l’atto di recente adozione nell’allegato pertinente del presente protocollo; oppure
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/99
b) qualora non sia possibile raggiungere un accordo sull’aggiunta dell’atto di recente adozione nell’allegato pertinente del
presente protocollo, esamina ulteriori possibilità di preservare il buon funzionamento del presente protocollo e decide
a tal fine.
Se il comitato misto non adotta la decisione di cui al secondo comma entro un termine ragionevole, l’Unione ha il diritto di
prendere adeguate misure correttive, previa comunicazione al Regno Unito. Tali misure non hanno effetto prima di sei mesi
dopo che l’Unione ha informato il Regno Unito in conformità del primo comma, e comunque non hanno effetto prima
della data in cui l’atto di recente adozione è attuato nell’Unione.
5.In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 7 dell’accordo di recesso, salvo che l’Unione ritenga che
l’accesso parziale o integrale del Regno Unito o, secondo il caso, del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, sia
strettamente necessario per permettere al Regno Unito di adempiere agli obblighi che gli incombono in virtù del presente
protocollo, anche laddove tale accesso sia necessario perché non è possibile agevolare l’accesso alle informazioni pertinenti
tramite il gruppo di lavoro di cui all’articolo 15 del presente protocollo o con altri mezzi pratici, i riferimenti agli Stati
membri e alle autorità competenti degli Stati membri nelle disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal presente
protocollo non si intendono fatti al Regno Unito o, secondo il caso, al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, in
relazione all’accesso a qualsiasi rete, sistema di informazione o banca dati istituita ai sensi del diritto dell’Unione.
6.Le autorità del Regno Unito non fungono da autorità di riferimento ai fini della valutazione del rischio, degli esami,
delle procedure di approvazione e autorizzazione previste dal diritto dell’Unione reso applicabile dal presente protocollo.
7.Gli articoli 346 e 347 TFUE si applicano al presente protocollo per quanto riguarda le misure prese da uno Stato
membro o dal Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
8.Qualsiasi accordo successivo tra l’Unione e il Regno Unito indica le parti del presente protocollo che sostituisce. Una
volta divenuto applicabile un accordo successivo tra l’Unione e il Regno Unito dopo l’entrata in vigore dell’accordo di
recesso, il presente protocollo non si applica o cessa di applicarsi, secondo il caso, in tutto o in parte, dalla data di
applicazione di tale accordo successivo e in conformità delle disposizioni ivi previste che ne stabiliscono l’effetto sul
presente protocollo.
Articolo 14
Comitato specializzato
Il comitato delle questioni relative all’attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord istituito dall’articolo 165
dell’accordo di recesso (“comitato specializzato”):
a) agevola l’attuazione e l’applicazione del presente protocollo;
b) esamina le proposte del consiglio ministeriale nord-sud e degli organi di attuazione nord-sud istituiti a norma
dell’accordo del 1998 relative all’attuazione e all’applicazione del presente protocollo;
c) valuta le materie rilevanti per l’articolo 2 del presente protocollo poste alla sua attenzione dalla commissione per i diritti
umani dell’Irlanda del Nord, dalla commissione per le pari opportunità dell’Irlanda del Nord e dal comitato misto dei
rappresentanti delle commissioni per i diritti umani dell’Irlanda del Nord e dell’Irlanda;
d) discute le questioni rilevanti per il presente protocollo poste dall’Unione o dal Regno Unito e che diano luogo a
difficoltà; e
e) rivolge raccomandazioni al comitato misto sul funzionamento del presente protocollo.
Articolo 15
Gruppo di lavoro consultivo misto
1.È istituito un gruppo di lavoro consultivo misto sull’attuazione del presente protocollo (“gruppo di lavoro”). Esso
funge da sede per lo scambio di informazioni e la consultazione reciproca.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/100 12.11.2019
2.Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti dell’Unione e del Regno Unito e svolge le sue funzioni sotto la
sorveglianza del comitato specializzato, cui riferisce. Il gruppo di lavoro non facoltà di adottare decisioni vincolanti, salva
la facoltà di adottare il proprio regolamento interno di cui al paragrafo 6.
3.In sede di gruppo di lavoro:
a) l’Unione e il Regno Unito si scambiano tempestivamente informazioni su misure di attuazione previste, in corso e
definitive rilevanti per gli atti dell’Unione elencati negli allegati del presente protocollo;
b) l’Unione informa il Regno Unito degli atti dell’Unione previsti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente
protocollo, compresi quelli che modificano o sostituiscono gli atti dell’Unione elencati negli allegati del presente
protocollo;
c) l’Unione fornisce al Regno Unito tutte le informazioni che essa ritiene pertinenti per consentire al Regno Unito di
rispettare pienamente gli obblighi che gli incombono in virtù del protocollo; e
d) il Regno Unito fornisce all’Unione tutte le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettersi reciprocamente o
a trasmettere alle istituzioni, organi o organismi dell’Unione in forza degli atti dell’Unione elencati negli allegati del
presente protocollo.
4.Il gruppo di lavoro è copresieduto dall’Unione e dal Regno Unito.
5.Il gruppo di lavoro si riunisce almeno una volta al mese, salvo che l’Unione e il Regno Unito decidano diversamente
per consenso. Ove necessario, l’Unione e il Regno Unito possono scambiarsi tra una riunione e l’altra le informazioni di
cui al paragrafo 3, lettere c) e d).
6.Il gruppo di lavoro adotta il proprio regolamento interno per consenso.
7.L’Unione provvede affinché tutti pareri espressi dal Regno Unito nel gruppo di lavoro e tutte le informazioni fornite
dal Regno Unito nel gruppo di lavoro, compresi i dati tecnici e scientifici, siano comunicati senza ritardo alle istituzioni,
organi e organismi competenti dell’Unione.
Articolo 16
Salvaguardie
1.Se dall’applicazione del presente protocollo derivano gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali che rischiano di
protrarsi nel tempo, o una diversione degli scambi, l’Unione o il Regno Unito può prendere opportune misure di
salvaguardia unilateralmente. Tali misure di salvaguardia sono di portata e durata limitata a quanto strettamente necessario
per porre rimedio alla situazione. Sono prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel
funzionamento del presente protocollo.
2.Se una misura di salvaguardia presa dall’Unione o, secondo il caso, dal Regno Unito conformemente al paragrafo 1
crea uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi ai sensi del presente protocollo, l’Unione o, secondo il caso, il Regno Unito
può prendere misure di riequilibrio proporzionate, purché strettamente necessarie a correggere tale squilibrio. Sono
prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente protocollo.
3.Le misure di salvaguardia e di riequilibrio prese conformemente ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle procedure di
cui all’allegato 7 del presente protocollo.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/101
Articolo 17
Tutela degli interessi finanziari
L’Unione e il Regno Unito combattono contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione o
gli interessi finanziari del Regno Unito.
Articolo 18
Espressione democratica del consenso in Irlanda del Nord
1.Entro due mesi dalla fine del periodo iniziale e di ciascun eventuale periodo successivo il Regno Unito dà modo
all’Irlanda del Nord di esprimere democraticamente il suo consenso al proseguimento dell’applicazione degli articoli da 5 a
10.
2.Ai fini del paragrafo 1 il Regno Unito si adopera per ottenere l’espressione democratica del consenso in Irlanda del
Nord con modalità conformi all’accordo del 1998. La decisione che dà espressione democratica del consenso è assunta nel
rigoroso rispetto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito del 17 ottobre 2019 sul funzionamento della disposizione
sull'”Espressione democratica del consenso in Irlanda del Nord” del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, anche per
quanto riguarda il ruolo dell’Esecutivo e dell’Assemblea dell’Irlanda del Nord.
3.Il Regno Unito comunica all’Unione l’esito del processo di cui al paragrafo 1 prima della fine del pertinente periodo di
cui al paragrafo 5.
4.Laddove, intrapreso il processo di cui al paragrafo 1 e assunta una decisione a norma del paragrafo 2, il Regno Unito
comunichi all’Unione che il processo di cui al paragrafo 1 non è sfociato nella decisione di continuare ad applicare in
Irlanda del Nord gli articoli del presente protocollo ai quali rimanda detto paragrafo, detti articoli e le altre disposizioni del
presente protocollo la cui applicazione dipende da essi cessano di applicarsi due anni dopo la fine del pertinente periodo di
cui al paragrafo 5. In tal caso il comitato misto rivolge raccomandazioni all’Unione e al Regno Unito sulle misure necessarie,
tenendo conto degli obblighi delle parti dell’accordo del 1998. Prima di procedere in tal senso il comitato misto può
chiedere il parere delle istituzioni create dall’accordo del 1998.
5.Ai fini del presente articolo, il periodo iniziale è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di
transizione. Laddove la decisione assunta in un dato periodo si sia basata sulla maggioranza dei membri presenti e votanti
dell’Assemblea dell’Irlanda del Nord, il periodo successivo consiste in quattro anni a partire dal termine di detto periodo,
sempreché continuino ad applicarsi gli articoli da 5 a 10. Laddove la decisione assunta in un dato periodo abbia ottenuto
l’appoggio transcomunitario, il periodo successivo consiste in otto anni a partire dal termine di detto periodo, sempreché
continuino ad applicarsi gli articoli da 5 a 10.
6.Ai fini del paragrafo 5, l’appoggio transcomunitario implica:
a) una maggioranza dei membri presenti e votanti dell’Assemblea legislativa che comprenda una maggioranza delle forze
unioniste e nazionaliste presenti e votanti; o
b) una maggioranza ponderata (60%) dei membri presenti e votanti dell’Assemblea legislativa che comprenda almeno il
40% di ciascuna delle forze unioniste e nazionaliste presenti e votanti.
Articolo 19
Allegati
Gli allegati da 1 a 7 costituiscono parte integrante del presente protocollo.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/102 12.11.2019
ALLEGATO 1
DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1
— Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini
e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura (1)
— Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio
delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (2)
— Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (3)
— Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (4)
— Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull’applicazione del principio della
parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva
86/613/CEE del Consiglio (5)
— Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di
trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (6)
(1)GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(2)GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(3)GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(4)GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(5)GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1.
(6)GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/103
ALLEGATO 2
DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4
1. Aspetti doganali generali (1)
— Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice
doganale dell’Unione (2)
— Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità
amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta
applicazione delle normative doganale e agricola (3)
— Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti
risultanti da dazi, imposte ed altre misure (4)
2. Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
Ai fini dell’applicazione degli atti elencati nella presente sezione, l’esatta riscossione dei dazi doganali da parte del
Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord è considerata rientrare nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
— Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo
alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE)
n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (5)
— Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità (6)
3. Statistiche del commercio
— Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche
comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (7)
— Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche
comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (8)
4. Aspetti generali del commercio
— Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo
all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008
del Consiglio (9)
— Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo a un regime
comune applicabile alle esportazioni (10)
— Regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime
comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali,
da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell’Unione specifico in materia di importazioni (11)
— Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi
in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di stagno,
tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (12)
(1)Rubriche e sottorubriche del presente allegato puramente indicative.
(2)GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(3)GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.
(4)GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.
(5)GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.
(6)GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(7)GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.
(8)GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.
(9)GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.
(10)GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34.
(11)GU L 160 del 25.6.2015, pag. 1.
(12)GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/104 12.11.2019
— Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali
applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione
dell’Unione europea (Balcani occidentali) (13)
— Regolamento (UE) 2017/1566 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, concernente
l’introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l’Ucraina che integrano le concessioni
commerciali disponibili nel quadro dell’accordo di associazione (14)
— Obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dall’Unione, dagli Stati membri a nome dell’Unione o
dall’Unione e dagli Stati membri congiuntamente, per quanto riguardino gli scambi di merci tra l’Unione e paesi
terzi
5. Strumenti di difesa commerciale
— Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa
contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (15)
— Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa
contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (16)
— Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime
comune applicabile alle importazioni (17)
— Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime
comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (18)
— Regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo ai
provvedimenti che l’Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione
dell’OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (19)
— Regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo alle misure che
l’Unione può adottare in merito all’effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di
salvaguardia (20)
6. Regolamenti relativi alle misure di salvaguardia bilaterali
— Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all’esercizio
dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del
regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica
commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali
internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (21)
— Regolamento (UE) 2015/1145 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 luglio 2015, relativo alle misure di
salvaguardia previste nell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (22)
— Regolamento (UE) 2015/475 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo alle misure di
salvaguardia previste nell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda (23)
— Regolamento (UE) 2015/938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, relativo alle misure di
salvaguardia previste nell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (24)
(13)GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1.
(14)GU L 254 del 30.9.2017, pag. 1.
(15)GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(16)GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(17)GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.
(18)GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.
(19)GU L 83 del 27.3.2015, pag. 6.
(20)GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11.
(21)GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50.
(22)GU L 191 del 17.7.2015, pag. 1.
(23)GU L 83 del 27.3.2015, pag. 1.
(24)GU L 160 del 25.6.2015, pag. 57.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/105
— Regolamento (UE) n. 332/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, relativo ad alcune
procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (25)
— Regolamento (UE) 2015/752 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo a determinate
procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (26)
— Regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione
della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo
commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (27)
— Regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione
della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che
istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (28)
— Regolamento (UE) 2016/400 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, recante attuazione della
clausola di salvaguardia e del meccanismo antielusione di cui all’accordo di associazione tra l’Unione europea e la
Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova,
dall’altra (29)
— Regolamento (UE) 2016/401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, recante attuazione del
meccanismo antielusione di cui all’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea
dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra (30)
— Regolamento (UE) 2015/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, relativo ad alcune
procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (31)
— Regolamento (UE) 2015/940 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, relativo ad alcune
procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, e dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni
commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (32)
— Regolamento (UE) 2015/939 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, relativo ad alcune
procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (33)
— Regolamento (UE) n. 511/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, recante
applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (34)
— Regolamento (UE) 2017/355 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, relativo a determinate
procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità
europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo (35), dall’altra (36)
— Regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, recante applicazione
dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del
Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (37)
(25)GU L 103 del 5.4.2014, pag. 10.
(26)GU L 123 del 19.5.2015, pag. 16.
(27)GU L 17 del 19.1.2013, pag. 1.
(28)GU L 17 del 19.1.2013, pag. 13.
(29)GU L 77 del 23.3.2016, pag. 53.
(30)GU L 77 del 23.3.2016, pag. 62.
(31)GU L 160 del 25.6.2015, pag. 76.
(32)GU L 160 del 25.6.2015, pag. 69.
(33)GU L 160 del 25.6.2015, pag. 62.
(34)GU L 145 del 31.5.2011, pag. 19.
(35)Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il
parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(36)GU L 57 del 3.3.2017, pag. 59.
(37)GU L 185 dell’8.7.2016, pag. 1.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/106 12.11.2019
7. Altro
— Regolamento (CE) n. 816/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, concernente la
concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati
all’esportazione verso paesi con problemi di salute pubblica (38)
8. Merci – disposizioni generali
— Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una
procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società
dell’informazione (39) – escluse le disposizioni riguardanti le regole relative ai servizi della società dell’informazione
— Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione
europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE,
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (40)
— Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio2008, che pone norme in
materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (41)
— Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune
per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (42)
— Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure
relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro
Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (43)
— Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale
dei prodotti (44)
— Regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in
relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri (45)
— Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (46)
9. Veicoli a motore, compresi i trattori agricoli o forestali
— Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (47)
— Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello
sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che
abroga la direttiva 70/157/CEE (48)
— Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull’omologazione dei veicoli a
motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la
direttiva 70/156/CEE del Consiglio (49)
— Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli
impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (50)
(38)GU L 157 del 9.6.2006, pag. 1.
(39)GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1.
(40)GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(41)GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.
(42)GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.
(43)GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21.
(44)GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(45)GU L 337 del 12.12.1998, pag. 8.
(46)GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29.
(47)GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16.
(48)GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131.
(49)GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10.
(50)GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/107
— Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo
all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5
ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (51)
— Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per
l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche
destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (52)
— Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo
all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei
componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE)
n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (53)
— Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente
l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada
vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE (54)
— Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti
dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità
tecniche ad essi destinati (55)
— Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo
all’omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (56)
— Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo
all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso
alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE)
n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (57)
— Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo
all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (58)
— Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di
omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva
2007/46/CE (59)
— Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di
prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato
finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (60)
— Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli
di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato
dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (61)
— Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo
all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (62)
10. Apparecchi di sollevamento e di movimentazione
— Direttiva 73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative all’attestazione e al contrassegno di funi
metalliche, catene e ganci (63)
— Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (64)
(51)GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.
(52)GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(53)GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1.
(54)GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1.
(55)GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.
(56)GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32.
(57)GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.
(58)GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.
(59)GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77.
(60)GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.
(61)GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.
(62)GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.
(63)GU L 335 del 5.12.1973, pag. 51.
(64)GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/108 12.11.2019
11. Apparecchi a gas
— Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie
ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (65)
— Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che
bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (66)
12. Recipienti a pressione
— Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
Membri relative agli aerosol (67)
— Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a
pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE
e 1999/36/CE (68)
— Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (69)
— Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti
semplici a pressione (70)
13. Strumenti di misura
— Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni
agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (71)
— Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura (72)
— Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
Membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (73)
— Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
Membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE (74)
— Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle
quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e
modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (75)
— Direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le
direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e
86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia (76)
— Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti
per pesare a funzionamento non automatico (77)
— Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (78)
14. Prodotti da costruzione, macchine, impianti a fune, dispositivi di protezione individuale
— Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del
Consiglio (79)
— Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di
protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (80)
(65)GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17.
(66)GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99.
(67)GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.
(68)GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1.
(69)GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164.
(70)GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45.
(71)GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7.
(72)GU L 42 del 15.2.1975, pag. 14.
(73)GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1.
(74)GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40.
(75)GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17.
(76)GU L 71 del 18.3.2011, pag. 1.
(77)GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107.
(78)GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149.
(79)GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.
(80)GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/109
— Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a
fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (81)
— Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che
modifica la direttiva 95/16/CE (82)
— Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle
prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i
motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE)
n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (83)
— Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate a funzionare all’aperto (84)
15. Materiale elettrico e apparecchiature radio
— Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (85)
— Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (86)
— Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale
elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (87)
— Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE (88)
16. Tessili e calzature
— Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle
denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili
e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e
2008/121/CE (89)
— Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’etichettatura dei materiali
usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore (90)
17. Cosmetici e giocattoli
— Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti
cosmetici (91)
— Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (92)
18. Imbarcazioni da diporto
— Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni
da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (93)
(81)GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1.
(82)GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.
(83)GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53.
(84)GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1.
(85)GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79.
(86)GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309.
(87)GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.
(88)GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.
(89)GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1.
(90)GU L 100 del 19.4.1994, pag. 37.
(91)GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
(92)GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.
(93)GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/110 12.11.2019
19. Esplosivi e articoli pirotecnici
— Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo
degli esplosivi per uso civile (94)
— Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (95)
— Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo
all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi (96)
20. Medicinali
— Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che
istituisce l’agenzia europea per i medicinali (97)
Il riferimento alla “Comunità” nell’articolo 2, secondo comma, e nell’articolo 48, secondo comma, di detto
regolamento non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
— Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano (98)
Il riferimento alla “Comunità” nell’articolo 8, paragrafo 2, e nell’articolo 16 ter, paragrafo 1, di detta direttiva, così
come il riferimento alla “Unione” nell’articolo 104, paragrafo 3, secondo comma, della medesima direttiva non si
intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, tranne per le autorizzazioni rilasciate dal Regno
Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
Il medicinale autorizzato nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord non è considerato medicinale di
riferimento nell’Unione.
— Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai
medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva
2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (99) – escluso l’articolo 36
— Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i
medicinali orfani (100)
— Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali
per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (101)
— Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali veterinari (102)
Il riferimento alla “Comunità” nell’articolo 12, paragrafo 2, e nell’articolo 74, secondo comma, di detta direttiva
non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, tranne per le autorizzazioni rilasciate dal
Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
Il medicinale veterinario autorizzato nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord non è considerato
medicinale di riferimento nell’Unione.
— Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce
procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli
alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva
2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio (103)
(94)GU L 96 del 29.3.2014, pag. 1.
(95)GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27.
(96)GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1.
(97)GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
(98)GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
(99)GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1.
(100)GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1.
(101)GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121.
(102)GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.
(103)GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/111
— Articolo 13 della direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative
all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso
umano (104)
— Capo IX del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla
sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (105)
— Direttiva 2009/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle sostanze che
possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione (106)
— Regolamento (UE) 2016/793 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, inteso a evitare la
diversione verso l’Unione europea di taluni medicinali essenziali (107)
21. Dispositivi medici
— Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (108)
— Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-
diagnostici in vitro (109)
— Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri
relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (110)
— Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi
medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE)
n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (111)
— Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi
medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (112)
22. Sostanze di origine umana
— Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità
e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei
suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (113)
— Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di
qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo
stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (114)
— Direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e
sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (115)
23. Sostanze chimiche e ambiti collegati
— Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai
concimi (116)
— Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’applicazione dei principi
di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (117)
— Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente l’ispezione e la
verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (118)
(104)GU L 121 dell’1.5.2001, pag. 34.
(105)GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1.
(106)GU L 109 del 30.4.2009, pag. 10.
(107)GU L 135 del 24.5.2016, pag. 39.
(108)GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.
(109)GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.
(110)GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.
(111)GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1.
(112)GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176.
(113)GU L 33 dell’8.2.2003, pag. 30.
(114)GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48.
(115)GU L 207 del 6.8.2010, pag. 14.
(116)GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.
(117)GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44.
(118)GU L 50 del 20.2.2004, pag. 28.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/112 12.11.2019
— Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (119)
— Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai
detergenti (120)
— Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti
organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (121)
— Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e
importazione di sostanze chimiche pericolose (122)
— Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che
abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (123)
— Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori
e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (124)
— Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la
direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e
2000/21/CE (125)
— Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (126)
— Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai
precursori di droghe (127)
24. Antiparassitari e biocidi
— Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e
91/414/CEE (128)
— Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (129)
Il riferimento agli Stati membri nell’articolo 43 di detto regolamento non si intende fatto al Regno Unito nei
confronti dell’Irlanda del Nord.
— Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a
disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (130)
Il riferimento allo Stato membro nell’articolo 3, paragrafo 3, nell’articolo 15, paragrafo 1, e nell’articolo 28,
paragrafo 4, di detto regolamento, così come il riferimento agli Stati membri nell’articolo 75, paragrafo 1, lettera
g), di detto regolamento, non si intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
25. Rifiuti
— Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle
spedizioni di rifiuti (131)
— Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio (132)
(119)GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.
(120)GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 1.
(121)GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.
(122)GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.
(123)GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1.
(124)GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.
(125)GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(126)GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(127)GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.
(128)GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(129)GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(130)GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(131)GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.
(132)GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/113
— Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al
riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (133)
— Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle
spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (134)
26. Ambiente e efficienza energetica
— Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante
disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (135)
— Regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, relativo all’impiego in acquacoltura di specie
esotiche e di specie localmente assenti (136)
— Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio
di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (137)
— Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e
del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (138)
— Direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di
comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della
benzina e del combustibile diesel (139)
— Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle
emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni
prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (140)
— Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli
obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (141)
— Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di
licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (142)
— Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a
effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (143)
— Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze
che riducono lo strato di ozono (144)
— Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che
abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (145)
— Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della
fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (146)
— Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l’uso di tagliole nella Comunità e
l’introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari
di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello
internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà (147)
— Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio
dei prodotti derivati dalla foca (148)
(133)GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.
(134)GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21.
(135)GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35.
(136)GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1.
(137)GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.
(138)GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.
(139)GU L 107 del 25.4.2015, pag. 26.
(140)GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.
(141)GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.
(142)GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.
(143)GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.
(144)GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.
(145)GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1.
(146)GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
(147)GU L 308 del 9.11.1991, pag. 1.
(148)GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/114 12.11.2019
— Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che vieta la
commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di
gatto e di prodotti che le contengono (149)
— Direttiva 83/129/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa all’importazione negli Stati Membri di pelli di
taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati (150)
— Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un
programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per
ufficio (151)
— Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura
dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (152)
— Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un
quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (153)
— Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro
per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (154)
27. Equipaggiamento marittimo
— Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo
e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (155)
28. Trasporto ferroviario
— Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità
del sistema ferroviario dell’Unione europea (156), limitatamente alle condizioni e alle specifiche tecniche per
l’immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti ferroviari
29. Alimenti – aspetti generali
— Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e
fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (157)
Il riferimento allo Stato membro nell’articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento non si
intende fatto al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
— Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE)
n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la
direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento
(CE) n. 608/2004 della Commissione (158)
— Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (159)
30. Alimenti – igiene
— Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (160)
— Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti
alimentari (161)
(149)GU L 343 del 27.12.2007, pag. 1.
(150)GU L 91 del 9.4.1983, pag. 30.
(151)GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1.
(152)GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46.
(153)GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
(154)GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.
(155)GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146.
(156)GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.
(157)GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
(158)GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
(159)GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
(160)GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(161)GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/115
— Direttiva 89/108/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
Membri sugli alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana (162)
31. Alimenti – ingredienti, tracce, residui, norme di commercializzazione
— Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una
procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (163)
Il riferimento allo “Stato membro” nell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento non si intende fatto al Regno
Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
— Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli
enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del
Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (164)
— Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli
additivi alimentari (165)
— Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli
aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli
alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE)
n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (166)
— Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (167)
— Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di
vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (168)
— Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli
aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (169)
Il riferimento allo Stato membro nell’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento non si intende fatto al Regno
Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
— Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai
contaminanti nei prodotti alimentari (170)
— Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi
alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il
regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della
Commissione (171)
— Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti
destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera
razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le
direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (172)
— Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa agli estratti di caffè e agli
estratti di cicoria (173)
— Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di
cioccolato destinati all’alimentazione umana (174)
— Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (175)
(162)GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 34.
(163)GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(164)GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7.
(165)GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(166)GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.
(167)GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.
(168)GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.
(169)GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1.
(170)GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.
(171)GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
(172)GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.
(173)GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26.
(174)GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19.
(175)GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/116 12.11.2019
— Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati
all’alimentazione umana (176)
— Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli
trasformati (177)
— Regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all’importazione di luppolo
in provenienza dai paesi terzi (178)
— Regolamento (CE) n. 1375/2007 della Commissione, del 23 novembre 2007, relativo alle importazioni dagli Stati
Uniti d’America di residui della fabbricazione dell’amido di granturco (179)
— Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi
destinati all’alimentazione umana (180)
— Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta
e alla crema di marroni destinate all’alimentazione umana (181)
— Direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente
o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana (182)
— Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all’alimentazione umana e che
abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio (183)
— Titolo V, capo IV, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE)
n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (184)
— Parte II, titolo II, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (185)
32. Materiali che entrano in contatto con gli alimenti
— Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i
materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE (186)
Il riferimento allo Stato membro nell’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento non si intende fatto al Regno
Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
— Direttiva 84/500/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1984 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
Membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (187).
33. Alimenti – altro
— Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (188)
(176)GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53.
(177)GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
(178)GU L 340 del 19.12.2008, pag. 45.
(179)GU L 307 del 24.11.2007, pag. 5.
(180)GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.
(181)GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67.
(182)GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19.
(183)GU L 314 dell’1.12.2015, pag. 1.
(184)GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(185)GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(186)GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.
(187)GU L 277 del 20.10.1984, pag. 12.
(188)GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/117
— Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco
comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (189)
— Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti
alimentari e dei loro ingredienti (190)
— Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la
commercializzazione delle acque minerali naturali (191)
— Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (192)
— Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del
Consiglio (193)
— Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di
radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi
altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i
regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (194)
— Regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alle condizioni d’importazione di
prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (195)
34. Mangimi – prodotti e igiene
— Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul
mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le
direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del
Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la
decisione 2004/217/CE della Commissione (196)
— Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze
indesiderabili nell’alimentazione degli animali (197)
— Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi
destinati all’alimentazione animale (198)
Il riferimento ai laboratori nazionali di riferimento nell’allegato II, punto 6, di detto regolamento non si intende
fatto al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Questo non osta a che un laboratorio nazionale di
riferimento ubicato in uno Stato membro svolga le funzioni di laboratorio nazionale di riferimento nei confronti
dell’Irlanda del Nord. Le informazioni e il materiale scambiati a tal fine tra le autorità competenti dell’Irlanda del
Nord e un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro non sono soggette a ulteriore
divulgazione da parte di detto laboratorio nazionale di riferimento senza previo consenso di dette autorità
competenti.
— Direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione
sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (199)
— Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce
requisiti per l’igiene dei mangimi (200)
(189)GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24.
(190)GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3.
(191)GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.
(192)GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(193)GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.
(194)GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2.
(195)GU L 201 del 30.7.2008, pag. 1.
(196)GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1.
(197)GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.
(198)GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(199)GU L 92 del 7.4.1990, pag. 42.
(200)GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/118 12.11.2019
35. OGM
— Regolamento (CE) n. 1829/20063 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli
alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (201) – escluso l’articolo 32, secondo comma
Questo non osta a che un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro svolga le funzioni di
laboratorio nazionale di riferimento nei confronti dell’Irlanda del Nord. Le informazioni e il materiale scambiati a
tal fine tra le autorità competenti dell’Irlanda del Nord e un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno
Stato membro non sono soggette a ulteriore divulgazione da parte di detto laboratorio nazionale di riferimento
senza previo consenso di dette autorità competenti.
Il riferimento allo Stato membro nell’articolo 10, paragrafo 1, e nell’articolo 22, paragrafo 1, di detto regolamento
non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
— Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la
tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti
da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (202)
— Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti
transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (203)
— Parte C della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione
deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del
Consiglio (204)
36. Animali vivi, materiale germinale e prodotti di origine animale
I riferimenti ai laboratori nazionali di riferimento contenuti negli atti elencati nella presente sezione non si intendono
fatti al laboratorio di riferimento ubicato nel Regno Unito. Questo non osta a che un laboratorio nazionale di
riferimento ubicato in uno Stato membro svolga le funzioni di laboratorio nazionale di riferimento nei confronti
dell’Irlanda del Nord. Le informazioni e il materiale scambiati a tal fine tra le autorità competenti dell’Irlanda del Nord
e un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro non sono soggette a ulteriore divulgazione da
parte di detto laboratorio nazionale di riferimento senza previo consenso di dette autorità competenti.
— Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie
animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di
sanità animale») (205)
— Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di
scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (206)
— Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare
negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (207)
— Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che
disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (208)
— Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (209)
— Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le
importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni
di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della
direttiva 90/425/CEE (210)
— Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili
agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (211)
— Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli
scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (212)
(201)GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(202)GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.
(203)GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.
(204)GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.
(205)GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(206)GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977.
(207)GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.
(208)GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.
(209)GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(210)GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(211)GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.
(212)GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/119
— Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili
agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (213)
— Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia
sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali
condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per
quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (214)
— Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle
specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali
acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (215)
— Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le
importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e
92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (216)
— Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, direttiva del Consiglio che stabilisce norme di polizia
sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale
destinati al consumo umano (217)
— Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a
carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (218)
— Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che
abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (219)
37. Lotta contro le malattie animali, controllo della zoonosi
I riferimenti ai laboratori nazionali di riferimento contenuti negli atti elencati nella presente sezione non si intendono
fatti al laboratorio di riferimento ubicato nel Regno Unito. Questo non osta a che un laboratorio nazionale di
riferimento ubicato in uno Stato membro svolga le funzioni di laboratorio nazionale di riferimento nei confronti
dell’Irlanda del Nord. Le informazioni e il materiale scambiati a tal fine tra le autorità competenti dell’Irlanda del Nord
e un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro non sono soggette a ulteriore divulgazione da
parte di detto laboratorio nazionale di riferimento senza previo consenso di dette autorità competenti.
— Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni
per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (220)
— Direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un’azione della Comunità per l’eradicazione
della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (221)
— Direttiva 78/52/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977, che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di
accelerazione dell’eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini (222)
— Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta
epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della
direttiva 92/46/CEE (223)
— Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro
l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (224)
— Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste
suina classica (225)
(213)GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.
(214)GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
(215)GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.
(216)GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.
(217)GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(218)GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.
(219)GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
(220)GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(221)GU L 145 del 13.6.1977, pag. 44.
(222)GU L 15 del 19.1.1978, pag. 34.
(223)GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.
(224)GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(225)GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/120 12.11.2019
— Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la
peste equina (226)
— Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste
suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste
suina africana (227)
— Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo
della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (228)
— Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia
di Newcastle (229)
— Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune
malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (230)
— Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza
delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la
direttiva 92/117/CEE del Consiglio (231)
— Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle
misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (232)
38. Identificazione degli animali
— Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di
registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le
direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (233)
— Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un
sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a
base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (234)
— Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini (235)
39. Riproduzione animale
— Articolo 37 e articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi
commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro
materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del
Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli
animali») (236)
40. Benessere degli animali
— Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il
trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE)
n. 1255/97 (237)
— Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali
durante l’abbattimento (238)
41. Salute dei vegetali
— Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro
l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella
Comunità (239)
(226)GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19.
(227)GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.
(228)GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.
(229)GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.
(230)GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.
(231)GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.
(232)GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.
(233)GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.
(234)GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.
(235)GU L 213 dell’8.8.2008, pag. 31.
(236)GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66.
(237)GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.
(238)GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.
(239)GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/121
— Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di
protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE)
n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (240)
42. Materiale riproduttivo vegetale
— Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di
cereali (241)
— Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione vegetativa della vite (242)
— Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali
forestali di moltiplicazione (243)
— Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di
piante agricole (244)
— Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di
barbabietole (245)
— Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di
ortaggi (246)
— Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di
patate (247)
— Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante
oleaginose e da fibra (248)
— Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (249)
43. Controlli ufficiali, controlli veterinari
I riferimenti ai laboratori nazionali di riferimento contenuti negli atti elencati nella presente sezione non si intendono
fatti al laboratorio di riferimento ubicato nel Regno Unito. Questo non osta a che un laboratorio nazionale di
riferimento ubicato in uno Stato membro svolga le funzioni di laboratorio nazionale di riferimento nei confronti
dell’Irlanda del Nord. Le informazioni e il materiale scambiati a tal fine tra le autorità competenti dell’Irlanda del Nord
e un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro non sono soggette a ulteriore divulgazione da
parte di detto laboratorio nazionale di riferimento senza previo consenso di dette autorità competenti.
— Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui
mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti
fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)
n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)
n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,
90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali) (250)
— Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali (251)
(240)GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(241)GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309.
(242)GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15.
(243)GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.
(244)GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.
(245)GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.
(246)GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.
(247)GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.
(248)GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.
(249)GU L 267 dell’8.10.2008, pag. 8.
(250)GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(251)GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/122 12.11.2019
— Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme
specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (252)
— Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli
veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le
direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (253)
— Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli
veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (254)
— Direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli
scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del
mercato interno (255)
— Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi
intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (256)
44. Regolamentazione sanitaria e fitosanitaria – altro
— Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad
azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive
81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (257)
— Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui
loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni
89/187/CEE e 91/664/CEE (258)
45. Proprietà intellettuale
— Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla
definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche
delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (259)
— Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari (260)
— Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la
definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei
prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (261)
— Parte II, titolo II, capo I, sezioni 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (262)
— Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei
diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del
Consiglio (263)
46. Pesca e acquacoltura
— Regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione, del 23 dicembre 1985, che stabilisce le modalità
d’applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati (264)
—Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercia-
lizzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti
affini (265)
(252)GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(253)GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(254)GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(255)GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(256)GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(257)GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.
(258)GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.
(259)GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.
(260)GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(261)GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14.
(262)GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(263)GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15.
(264)GU L 351 del 28.12.1985, pag. 63.
(265)GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/123
—Regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercia-
lizzazione per le conserve di tonno e di palamita (266)
—Regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio del 26 novembre 1996 che stabilisce norme comuni di commercia-
lizzazione per taluni prodotti della pesca (267)
— Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca
attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (268), limitatamente alle disposizioni sulla taglia minima
degli organismi marini
— Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti
(CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005,
(CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE)
n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (269),
limitatamente alle disposizioni relative alle norme di commercializzazione
— Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai
regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000
del Consiglio (270), limitatamente alle disposizioni relative alle norme di commercializzazione e all’informazione
dei consumatori
— Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla
politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e
che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE
del Consiglio (271), limitatamente alle disposizioni relative alle norme di commercializzazione per i prodotti della
pesca e dell’acquacoltura
— Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94
e (CE) n. 1447/1999 (272)
— Regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione
delle catture per il Dissostichus spp. (273)
— Regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un
programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE)
n. 1984/2003 del Consiglio (274)
— Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione
dello stock di anguilla europea (275)
47. Altro
— Parte III del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (276) – escluso il capo VI
— Regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio, del 20 dicembre 1995, che introduce nella Comunità la registrazione
delle importazioni e delle forniture di petrolio greggio (277)
— Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle
monete metalliche in euro (278)
(266)GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1.
(267)GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1.
(268)GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.
(269)GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(270)GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1.
(271)GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(272)GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(273)GU L 145 del 31.5.2001, pag. 1.
(274)GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1.
(275)GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17.
(276)GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(277)GU L 310 del 22.12.1995, pag. 5.
(278)GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/124 12.11.2019
— Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli
sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (279)
— Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla
presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la
direttiva 2001/37/CE (280)
— Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all’esportazione di beni culturali (281)
— Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei
beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE)
n. 1024/2012 (282)
— Direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri
relative al vetro cristallo (283)
— Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di
controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (284)
— Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di
armi (285)
— Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l’articolo 10
del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e
componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale
organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure
di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (286)
— Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le
condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa (287)
— Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci
che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani
o degradanti (288)
— Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all’attuazione del sistema di
certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (289)
— Misure restrittive in vigore basate sull’articolo 215 TFUE, limitatamente agli scambi di merci tra l’Unione e i paesi
terzi
(279)GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9.
(280)GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1.
(281)GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1.
(282)GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1.
(283)GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36.
(284)GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.
(285)GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51.
(286)GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1.
(287)GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.
(288)GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.
(289)GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/125
ALLEGATO 3
DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 8
1. Imposta sul valore aggiunto (1)
— Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore
aggiunto (2)
— Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso
dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato
membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (3)
— Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla
lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (4)
— Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti
risultanti da dazi, imposte ed altre misure (5)
— Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità di rimborso dell’imposta sul valore
aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (6)
— Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle
accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi (7)
— Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143,
lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune
importazioni definitive di beni (8)
— Direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativa alle franchigie fiscali applicabili all’importazione di
merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (9)
— Obblighi derivanti dall’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione
amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (10)
— Obblighi derivanti dall’accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la
Confederazione Svizzera dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi
finanziari (11)
2. Accise
— Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la
direttiva 92/12/CEE (12)
— Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in
materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (13)
— Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti
risultanti da dazi, imposte ed altre misure (14)
— Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise
sull’alcole e sulle bevande alcoliche (15)
— Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole
e sulle bevande alcoliche (16)
(1)Rubriche e sottorubriche del presente allegato puramente indicative.
(2)GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(3)GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23.
(4)GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.
(5)GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.
(6)GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40.
(7)GU L 346 del 29.12.2007, pag. 6.
(8)GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5.
(9)GU L 286 del 17.10.2006, pag. 15.
(10)GU L 195 dell’1.8.2018, pag. 1.
(11)GU L 46 del 17.2.2009, pag. 8.
(12)GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.
(13)GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1.
(14)GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.
(15)GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.
(16)GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/126 12.11.2019
— Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al
tabacco lavorato (17)
— Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell’elettricità (18)
— Direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio
lampante (19)
—Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all’informa-
tizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (20)
— Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle
accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi (21)
— Direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativa alle franchigie fiscali applicabili all’importazione di
merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (22)
(17)GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24.
(18)GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.
(19)GU L 291 del 6.12.1995, pag. 46.
(20)GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 5.
(21)GU L 346 del 29.12.2007, pag. 6.
(22)GU L 286 del 17.10.2006, pag. 15.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/127
ALLEGATO 4
DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 9
Gli atti seguenti si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord per quanto riguardino la produzione,
trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, la negoziazione di energia elettrica all’ingrosso o gli scambi
transfrontalieri di energia elettrica.
Non si applicano le disposizioni relative ai mercati al dettaglio e alla protezione dei consumatori. La presenza negli atti
elencati nel presente allegato di rimandi a disposizioni di altri atti dell’Unione non comporta l’applicabilità della
disposizione richiamata se questa non si applica altrimenti al e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, salvo
se si tratta di una disposizione di disciplina dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica che si applica in Irlanda e che è
necessaria per l’esercizio congiunto del mercato unico dell’energia elettrica all’ingrosso in Irlanda e Irlanda del Nord.
— Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il
mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (1)
— Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di
accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (2)
— Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia
per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (3)
— Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la
sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (4)
— Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e
la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (5)
— Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (6)
— Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (7)
(1)GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.
(2)GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.
(3)GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.
(4)GU L 33 del 4.2.2006, pag. 22.
(5)GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1.
(6)GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.
(7)GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/128 12.11.2019
ALLEGATO 5
DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1
1. Norme sugli aiuti di Stato nel TFUE (1)
— Articoli 107, 108 e 109 TFUE
— Articolo 106 TFUE limitatamente agli aiuti di Stato
— Articolo 93 TFUE
2. Atti che richiamano la nozione di aiuto di Stato
— Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2)
— Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di
Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (3)
— Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato
concessi sotto forma di garanzie (4)
3. Regolamenti di esenzione per categoria
3.1. Regolamenti di abilitazione
— Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato
orizzontali (5)
3.2. Regolamento generale di esenzione per categoria
— Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (6)
3.3. Regolamenti settoriali di esenzione per categoria
— Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con
il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (7)
— Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (8)
— Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo
ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (9)
— Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE)
n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (10)
(1)Rubriche e sottorubriche del presente allegato puramente indicative.
(2)GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1.
(3)GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 4.
(4)GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.
(5)GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.
(6)GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1.
(7)GU L 193 dell’1.7.2014, pag. 1.
(8)GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37.
(9)GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.
(10)GU C 92 del 29.3.2014, pag. 1.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/129
— Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni
dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato
sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese
incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (11)
3.4. Regolamenti relativi agli aiuti de minimis
— Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (12)
— Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore
(«de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (13)
— Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel
settore agricolo (14)
— Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel
settore della pesca e dell’acquacoltura (15)
4. Norme di procedura
— Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (16)
— Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del
regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato
CE (17)
— Comunicazione della Commissione — Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che
ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili (18)
— Comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli
aiuti di Stato illegalmente concessi (19)
— Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte
dei giudici nazionali (20)
— Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di
attualizzazione (21)
— Comunicazione della Commissione – Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo
degli aiuti di Stato (22)
— Comunicazione della Commissione C(2003) 4582 del 1° dicembre 2003 relativa al segreto d’ufficio nelle
decisioni in materia di aiuti di Stato (23)
5. Norme di compatibilità
5.1. Importanti progetti di comune interesse europeo
— Comunicazione della Commissione — Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno
degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse
europeo (24)
(11)GU L 7 dell’11.1.2012, pag. 3.
(12)GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1.
(13)GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8.
(14)GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9.
(15)GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45.
(16)GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9.
(17)GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.
(18)GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4.
(19)GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.
(20)GU C 85 del 9.4.2009, pag. 1.
(21)GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.
(22)GU C 253 del 19.7.2018, pag. 14.
(23)GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6.
(24)GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/130 12.11.2019
5.2. Aiuti all’agricoltura
— Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
2014–2020 (25)
5.3. Aiuti alla pesca e acquacoltura
— Comunicazione della Commissione — Orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della
pesca e dell’acquacoltura (26)
5.4. Aiuti regionali
— Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (27)
5.5. Aiuti alla ricerca e sviluppo e innovazione
— Comunicazione della Commissione — Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione (28)
5.6. Aiuti al capitale di rischio
— Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli
investimenti per il finanziamento del rischio (29)
5.7. Aiuti al salvataggio e ristrutturazione
— Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (30)
5.8. Aiuti alla formazione
— Comunicazione della Commissione — Criteri per l’analisi della compatibilità di aiuti di stato alla
formazione soggetti a notifica individuale (31)
5.9. Aiuti all’occupazione
— Comunicazione della Commissione — Criteri per l’analisi della compatibilità degli aiuti di stato a
favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale (32)
5.10. Norme temporanee in risposta alla crisi economica e finanziaria
— Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in
materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (33)
— Comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di
valore nel settore bancario comunitario (34)
— Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di
ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli
aiuti di Stato (35)
5.11. Assicurazione del credito all’esportazione
— Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve
termine (36)
(25)GU C 204 dell’1.7.2014, pag. 1.
(26)GU C 217 del 2.7.2015, pag. 1.
(27)GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1.
(28)GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1.
(29)GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4.
(30)GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.
(31)GU C 188 dell’11.8.2009, pag. 1.
(32)GU C 188 dell’11.8.2009, pag. 6.
(33)GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1.
(34)GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.
(35)GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9.
(36)GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/131
5.12. Energia e ambiente
5.12.1. Ambiente ed energia
— Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore
dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (37)
— Comunicazione della Commissione — Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato
nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il
2012 (38)
5.12.2. Energia elettrica (costi non recuperabili)
— Comunicazione della Commissione relativa al metodo per l’analisi degli aiuti di Stato connessi
a taluni costi non recuperabili (39)
5.12.3. Carbone
— Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di
miniere di carbone non competitive (40)
5.13. Industrie di base e settore manifatturiero (siderurgia)
— Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di
concorrenza a seguito della scadenza del trattato CECA (41)
5.14. Servizi postali
— Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e
sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali (42)
5.15. Servizi audiovisivi, emittenza radiotelevisiva e banda larga
5.15.1. Produzioni audiovisive
— Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere
cinematografiche e di altre opere audiovisive (43)
5.15.2. Emittenza radiotelevisiva
— Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al
servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva (44)
5.15.3. Rete a banda larga
— Comunicazione della Commissione — Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione
delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (45)
5.16. Trasporti e infrastrutture
— Comunicazione della Commissione — Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese
ferroviarie (46)
— Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (47)
(37)GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1.
(38)GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4.
(39)http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/stranded_costs_it.pdf
(40)GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24.
(41)GU C 152 del 26.6.2002, pag. 5.
(42)GU C 39 del 6.2.1998, pag. 2.
(43)GU C 332 del 15.11.2013, pag. 1.
(44)GU C 257 del 27.10.2009, pag. 1.
(45)GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1.
(46)GU C 184 del 22.7.2008, pag. 13.
(47)GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3.
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— Comunicazione della Commissione che stabilisce orientamenti relativi ad aiuti di Stato integrativi del
finanziamento comunitario per l’apertura delle autostrade del mare (48)
— Comunicazione della Commissione che fornisce orientamenti in merito agli aiuti di Stato alle società di
gestione navale (49)
— Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie
aeree (50)
5.17. Servizi di interesse economico generale
— Comunicazione della Commissione — Disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato
concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (51)
6. Trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stati membri e imprese pubbliche
— Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni
finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune
imprese (52)
(48)GU C 317 del 12.12.2008, pag. 10.
(49)GU C 132 dell’11.6.2009, pag. 6.
(50)GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3.
(51)GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 15.
(52)GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/133
ALLEGATO 6
PROCEDURE DI CUI ALL’ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2
Il comitato misto determina il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato e la percentuale iniziale
minima di cui all’articolo 10, paragrafo 2, tenendo conto delle informazioni più recenti disponibili. Il livello massimo
iniziale annuo complessivo del sostegno esentato discende dall’impostazione del futuro regime di sostegno all’agricoltura
del Regno Unito e dalla media annua del totale delle spese sostenute nell’Irlanda del Nord in virtù della politica agricola
comune nell’ambito dell’attuale quadro finanziario pluriennale 2014-2020. La percentuale minima iniziale discende
dall’impostazione del regime di sostegno all’agricoltura del Regno Unito e dalla percentuale alla quale la spesa complessiva
sostenuta nell’Unione in virtù della politica agricola comune soddisfa le disposizioni dell’allegato 2 dell’accordo
sull’agricoltura dell’OMC, in base a quanto notificato per il periodo in questione.
Il comitato misto adegua il livello del sostegno e la percentuale che discendono dall’impostazione del regime di sostegno
all’agricoltura del Regno Unito, di cui al primo comma, a ogni variazione dell’importo complessivo del sostegno
disponibile nell’Unione in virtù della politica agricola comune nell’ambito di ciascun quadro finanziario pluriennale futuro.
Se entro la fine del periodo di transizione o, secondo il caso, entro un anno dall’entrata in vigore di un quadro finanziario
pluriennale futuro, il comitato misto non determina il livello iniziale del sostegno e la percentuale a norma del primo
comma, o non adegua il livello del sostegno e la percentuale a norma del secondo comma, l’applicazione dell’articolo 10,
paragrafo 2, è sospesa fino a quando il comitato misto non determina o adegua il livello del sostegno e la percentuale.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/134 12.11.2019
ALLEGATO 7
PROCEDURE DI CUI ALL’ARTICOLO 16, PARAGRAFO 3
1. Se intende adottare misure di salvaguardia a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del presente protocollo, l’Unione o il
Regno Unito notifica senza ritardo tale intenzione all’Unione o, secondo il caso, al Regno Unito per il tramite del
comitato misto e fornisce tutte le informazioni pertinenti.
2. L’Unione e il Regno Unito avviano immediatamente consultazioni in sede di comitato misto per trovare una soluzione
accettabile per entrambi.
3. L’Unione o, secondo il caso, il Regno Unito non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese
dalla data della notifica di cui al punto 1, a meno che la procedura di consultazione prevista al punto 2 non sia
conclusa prima del termine fissato. Se circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato precludono un
esame preliminare, l’Unione o, secondo il caso, il Regno Unito può applicare immediatamente le misure di salvaguardia
strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione.
4. L’Unione o, secondo il caso, il Regno Unito notifica senza ritardo le misure adottate al comitato misto e fornisce tutte le
informazioni pertinenti.
5. Le misure di salvaguardia adottate sono oggetto di consultazione in sede di comitato misto ogni tre mesi a decorrere
dalla data di adozione, ai fini di una loro revoca prima della data di scadenza prevista o di una limitazione del loro
ambito di applicazione. L’Unione o, secondo il caso, il Regno Unito può chiedere in qualsiasi momento al comitato
misto di riesaminare tali misure.
6. I punti da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis alle misure di riequilibrio di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del presente
protocollo.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/135
PROTOCOLLO SULLE ZONE DI SOVRANITÀ DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD A CIPRO
L’Unione e il Regno Unito,
RAMMENTANDO che la dichiarazione comune concernente le zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord a Cipro allegata all’atto finale del trattato relativo all’adesione del Regno Unito alle Comunità europee prevede che
il regime applicabile alle relazioni tra la Comunità economica europea e le zone di sovranità sarà determinato nel contesto
di un eventuale accordo tra la Comunità e la Repubblica di Cipro,
CONFERMANDO che il regime applicabile alle relazioni tra l’Unione e le zone di sovranità dopo il recesso del Regno Unito
dall’Unione dovrebbe continuare a essere definito nel quadro dell’appartenenza della Repubblica di Cipro all’Unione,
TENENDO CONTO delle disposizioni relative alle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia (“zone di
sovranità”) figuranti nel trattato relativo all’istituzione della Repubblica di Cipro (“trattato istitutivo”) e gli scambi di note
connessi del 16 agosto 1960,
CONFERMANDO che il recesso del Regno Unito dall’Unione non dovrebbe pregiudicare i diritti e gli obblighi della
Repubblica di Cipro in forza del diritto dell’Unione, né i diritti e gli obblighi delle parti del trattato istitutivo,
RAMMENTANDO che, dalla data di adesione della Repubblica di Cipro all’Unione, il diritto dell’Unione si applica alle zone di
sovranità del Regno Unito solo per quanto necessario ad assicurare l’attuazione del regime definito nel protocollo n. 3 sulle
zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato all’atto relativo alle condizioni di
adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della
Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della
Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea
(“protocollo n. 3”),
PRENDENDO ATTO dello scambio di note tra il governo del Regno Unito e il governo della Repubblica di Cipro riguardante
l’amministrazione delle zone di sovranità, in data 16 agosto 1960, nonché dell’allegata dichiarazione del governo del Regno
Unito secondo la quale uno dei principali obiettivi da conseguire è la tutela degli interessi di coloro che risiedono o lavorano
nelle zone di sovranità, e considerando in tale contesto che le suddette persone dovrebbero godere, per quanto possibile, di
un trattamento identico a quello di cui godono le persone residenti o che lavorano nella Repubblica di Cipro,
PRENDENDO ATTO dell’impegno del Regno Unito a preservare l’applicazione del regime instaurato in virtù del trattato
istitutivo, secondo il quale le autorità della Repubblica di Cipro gestiscono un’ampia gamma di servizi pubblici nelle zone
di sovranità, ivi compreso nei settori agricolo, doganale e fiscale,
CONSIDERANDO che le zone di sovranità dovrebbero rimanere parte del territorio doganale dell’Unione dopo il recesso del
Regno Unito dall’Unione,
PRENDENDO ATTO delle disposizioni del trattato istitutivo relative al regime doganale tra le zone di sovranità e la
Repubblica di Cipro, in particolare quelle di cui alla parte I dell’allegato F del summenzionato trattato,
PRENDENDO ATTO dell’impegno del Regno Unito a non creare posti di controllo doganale o altri sbarramenti di frontiera tra
le zone di sovranità e la Repubblica di Cipro e a non stabilire porti marittimi o aeroporti civili o commerciali,
DESIDERANDO definire modalità opportune per conseguire gli obiettivi del regime definito nel protocollo n. 3 dopo il
recesso del Regno Unito dall’Unione,
CONSIDERANDO che il regime definito nel presente protocollo dovrebbe assicurare la corretta attuazione ed esecuzione
delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione in relazione alle zone di sovranità dopo il recesso del Regno Unito
dall’Unione,
CONSIDERANDO che è necessario definire un regime appropriato per quanto riguarda le franchigie ed esenzioni da diritti e
tasse che le forze armate del Regno Unito e il personale connesso possono mantenere dopo il recesso del Regno Unito
dall’Unione.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/136 12.11.2019
RICONOSCENDO la necessità di prevedere un regime specifico per i controlli su merci e persone che attraversano le frontiere
esterne delle zone di sovranità, e di definire i termini in cui le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione si applichino alla
linea tra le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo e la zona di sovranità di
Dhekelia, come attualmente previsto in base al protocollo n. 10 su Cipro allegato all’atto relativo alle condizioni di adesione
della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica
di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di
Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (“protocollo n. 10”),
RICONOSCENDO che la cooperazione tra la Repubblica di Cipro e il Regno Unito è essenziale per garantire l’effettiva
attuazione del regime definito nel presente protocollo,
CONSIDERANDO che, in base al regime definito nel presente protocollo, il diritto dell’Unione si applica alle zone di sovranità
in taluni settori delle politiche dell’Unione in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione,
RICONOSCENDO l’unicità del regime applicabile alle persone che vivono e lavorano nelle zone di sovranità in virtù del
trattato istitutivo e della dichiarazione del 1960, e l’obiettivo di un’applicazione uniforme del pertinente diritto dell’Unione
sia nella Repubblica di Cipro che nelle zone di sovranità, che vada a sostegno tale regime,
RILEVANDO in proposito che con il presente protocollo il Regno Unito affida alla Repubblica di Cipro, in quanto Stato
membro dell’Unione, la responsabilità di dare attuazione ed esecuzione alle disposizioni del diritto dell’Unione nelle zone
di sovranità, conformemente al presente protocollo,
RAMMENTANDO che la Repubblica di Cipro è responsabile dell’attuazione ed esecuzione del diritto dell’Unione in relazione
alle merci destinate alle o provenienti dalle zone di sovranità che entrano o escono dai porti marittimi o aeroporti situati
nella Repubblica di Cipro,
SOTTOLINEANDO che il regime definito nel presente protocollo fa salvi gli articoli 1 e 2 del trattato istitutivo e le posizioni
della Repubblica di Cipro e del Regno Unito in merito,
CONSIDERANDO che il regime definito nel presente protocollo dovrebbe essere inteso unicamente a regolamentare la
situazione particolare delle zone di sovranità del Regno Unito a Cipro e non dovrebbe essere applicato a nessun altro
territorio né servire come precedente,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, allegate all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (“accordo di recesso”):
Articolo 1
Disposizioni generali
1.Ai fini del presente protocollo, i riferimenti al Regno Unito contenuti nelle disposizioni applicabili dell’accordo di
recesso si intendono fatti al Regno Unito rispetto alle zone di sovranità. I titoli I, II e III della parte terza e la parte sesta si
applicano fatte salve le disposizioni del presente protocollo.
2.In deroga all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del protocollo di recesso, le disposizioni del presente protocollo che si
riferiscono al diritto dell’Unione o a sue nozioni o disposizioni sono interpretati, ai fini della loro attuazione e
applicazione, secondo la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
3.In deroga all’articolo 71 dell’accordo di recesso, ai dati personali trattati nelle zone di sovranità in virtù del presente
protocollo si applicano, oltre alle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali applicabili
alle zone di sovranità e nelle zone di sovranità a norma del presente protocollo, il regolamento (UE) 2016/679 e la
direttiva (UE) 2016/680.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/137
4.In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, dell’accordo di recesso, quando il presente protocollo fa riferimento a un atto
dell’Unione, il riferimento si intende fatto all’atto come modificato o sostituito. Il presente paragrafo non si applica
all’articolo 4, paragrafi 3 e 10, del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio (1), cui si applica l’articolo 10, paragrafo 2.
5.Se, in deroga agli articoli 7 e 8 dell’accordo di recesso, l’Unione ritiene che l’accesso parziale o integrale del Regno
Unito o, secondo i casi, del Regno Unito nei confronti delle zone di sovranità, sia strettamente necessario per permettere al
Regno Unito di adempiere agli obblighi che gli incombono in virtù del presente protocollo, anche laddove tale accesso sia
necessario perché non è possibile agevolare l’accesso alle informazioni pertinenti con altri mezzi pratici, i riferimenti agli
Stati membri e alle autorità competenti degli Stati membri contenuti nelle disposizioni del diritto dell’Unione rese
applicabili dal presente protocollo si intendono fatti al Regno Unito o, secondo i casi, al Regno Unito nei confronti delle
zone di sovranità, in relazione all’accesso a qualsiasi rete, sistema di informazione o banca dati istituita ai sensi del diritto
dell’Unione.
Articolo 2
Territorio doganale dell’Unione
1.Visto il trattato istitutivo, le zone di sovranità fanno parte del territorio doganale dell’Unione. A tal fine alle zone di
sovranità e nelle zone di sovranità si applicano le disposizioni del diritto dell’Unione sulle dogane e sulla politica
commerciale comune, comprese le disposizioni del diritto dell’Unione che prevedono controlli doganali di merci specifiche
o per scopi specifici.
2.Le merci prodotte dai produttori nelle zone di sovranità e immesse sul mercato nel territorio doganale dell’Unione
sono considerate merci in libera pratica.
3.Tutte le merci destinate all’uso nelle zone di sovranità entrano nell’isola di Cipro dagli aeroporti e dai porti marittimi
civili della Repubblica di Cipro, e tutte le formalità doganali, i controlli doganali e la riscossione dei dazi all’importazione
relativi a tali merci sono eseguiti dalle autorità della Repubblica di Cipro.
4.Tutte le merci destinate all’esportazione escono dall’isola di Cipro dagli aeroporti e dai porti marittimi civili della
Repubblica di Cipro, e tutte le formalità doganali di esportazione e i controlli doganali relativi a tali merci sono eseguiti
dalle autorità della Repubblica di Cipro.
5.I controlli doganali sui documenti e sulle attrezzature di cui all’allegato C, sezione 11, punto 3, del trattato istitutivo
sono eseguiti conformemente alle disposizioni di detta sezione.
6.In deroga ai paragrafi 3 e 4 e al solo scopo di sostenere il funzionamento delle zone di sovranità come basi militari,
visto il trattato istitutivo, si applicano le disposizioni seguenti:
a) le merci seguenti possono entrare o uscire dall’isola di Cipro da porti marittimi o aeroporti ubicati nelle zone di
sovranità, a condizione che tutte le formalità doganali, i controlli doganali e la riscossione dei dazi relativi a tali merci
siano eseguiti dalle autorità delle zone di sovranità:
i) merci importate o esportate a fini ufficiali o militari;
ii) merci importate o esportate come bagaglio personale e per uso esclusivamente personale, da personale del Regno
Unito o per suo conto, e da altre persone che viaggiano in missione di difesa o ufficiale;
b) i pacchi inviati o ricevuti da personale del Regno Unito o relative persone a carico, trasportati dal British Forces Post
Office possono entrare o uscire dall’isola di Cipro da porti marittimi o aeroporti ubicati nelle zone di sovranità, purché
siano rispettate le condizioni seguenti:
i) i pacchi in arrivo indirizzati al personale del Regno Unito o relative persone a carico sono trasportati in un
contenitore sigillato e inviati all’arrivo a un posto di frontiera nella Repubblica di Cipro in modo che le formalità
doganali, i controlli e la riscossione dei dazi all’importazione relativi a tali prodotti possano essere eseguiti dalle
autorità della Repubblica di Cipro;
ii) i pacchi in uscita spediti dal personale del Regno Unito o relative persone a carico sono sottoposti al controllo
doganale delle autorità delle zone di sovranità.
(1)Regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10
all’atto di adesione (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/138 12.11.2019
Ai fini del presente paragrafo, per “personale del Regno Unito o relative persone a carico”, si intendono le persone di cui
all’allegato B, parte prima, punto 1, del trattato istitutivo.
Il Regno Unito condivide le informazioni pertinenti con la Repubblica di Cipro ai fini di una stretta cooperazione volta a
prevenire l’evasione di diritti e tasse e il contrabbando.
7.Alle zone di sovranità e alla zone di sovranità si applicano gli articoli 34, 35 e 36 TFUE e le altre disposizioni del
diritto dell’Unione in materia di merci, in particolare le misure adottate ai sensi dell’articolo 114 TFUE.
8.Le merci provenienti dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita
un controllo effettivo attraversano la linea tra le summenzionate zone e la zona orientale di sovranità in conformità del
regolamento (CE) n. 866/2004.
Fatto salvo l’articolo 6 del presente protocollo, il Regno Unito è responsabile dell’attuazione ed esecuzione del regolamento
(CE) n. 866/2004 in relazione alle zone di sovranità in conformità delle disposizioni di tale regolamento. Il Regno Unito
invita le autorità della Repubblica di Cipro a effettuare i controlli sotto il profilo veterinario, fitosanitario e della sicurezza
alimentare prescritti da detto regolamento.
9.Il Regno Unito è responsabile dell’attuazione ed esecuzione delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui al
paragrafo 1 in relazione alle merci in arrivo o in uscita dalle zone di sovranità a norma del paragrafo 6.
Il Regno Unito è altresì competente per il rilascio di licenze, autorizzazioni o certificati prescritti per le merci di cui
all’allegato F, sezione 5, punto,1 del trattato istitutivo.
10.La Repubblica di Cipro è responsabile dell’attuazione ed esecuzione nelle zone di sovranità delle disposizioni del
diritto dell’Unione di cui al paragrafo 7.
Articolo 3
Fiscalità
1.Alle zone di sovranità e nelle zone di sovranità si applicano le disposizioni del diritto dell’Unione relative alle imposte
sulla cifra d’affari, alle accise e ad altre forme di imposizione indiretta adottate a norma dell’articolo 113 TFUE.
2.Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), delle accise e di altre forme di fiscalità indiretta, le operazioni in
provenienza o a destinazione delle zone di sovranità sono equiparate a operazioni in provenienza o a destinazione della
Repubblica di Cipro.
3.La Repubblica di Cipro è responsabile dell’attuazione ed esecuzione nelle zone di sovranità delle disposizioni del
diritto dell’Unione di cui al presente articolo, anche per quanto riguarda la riscossione di diritti e tasse dovuti dalle persone
fisiche o giuridiche residenti o stabilite nelle zone di sovranità.
Articolo 4
Franchigie
1.Le merci o servizi ricevuti, acquistati o importati dalle forze armate del Regno Unito o dal personale civile che le
accompagna, per uso personale o per l’approvvigionamento delle loro mense, sono esenti da dazi doganali, IVA e accise, a
condizione che le persone interessate siano ammissibili a tali esenzioni a norma del trattato istitutivo. A tal fine il Regno
Unito, previa approvazione della Repubblica di Cipro, rilascia certificati di esenzione in relazione ai prodotti di cui
all’articolo 2, paragrafo 3.
2.I dazi eventualmente riscossi dalle autorità del Regno Unito nelle zone di sovranità in seguito alla vendita delle merci
di cui al paragrafo 1 sono rimessi alle autorità della Repubblica di Cipro.
Articolo 5
Sicurezza sociale
Ai fini della continuità della tutela dei diritti delle persone che risiedono o lavorano nel territorio delle zone di sovranità, il
Regno Unito e la Repubblica di Cipro concludono ulteriori intese, ove necessario, per assicurare la corretta attuazione
dell’articolo 4 del protocollo n. 3 dopo la fine del periodo di transizione.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/139
Articolo 6
Agricoltura, pesca e normativa veterinaria e fitosanitaria
Alle zone di sovranità e nelle zone di sovranità si applicano le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di agricoltura e
pesca di cui alla parte terza, titolo III, del TFUE e gli atti dell’Unione adottati in virtù di tali disposizioni, nonché la normativa
veterinaria e fitosanitaria adottata in particolare in virtù dell’articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE.
La Repubblica di Cipro è responsabile dell’attuazione ed esecuzione nelle zone di sovranità delle disposizioni del diritto
dell’Unione di cui al paragrafo 1.
Articolo 7
Controllo delle persone che attraversano le frontiere esterne delle zone di sovranità.
1.Ai fini del presente articolo, per “frontiere esterne delle zone di sovranità” si intendono i confini marittimi e gli
aeroporti e porti marittimi delle zone di sovranità, ma non le frontiere terrestri e marittime con la Repubblica di Cipro.
Fatto salvo il paragrafo 6, ai fini dei paragrafi 2 e 7 per “punti di attraversamento” si intende qualsiasi punto di
attraversamento autorizzato dalle autorità del Regno Unito per l’attraversamento delle frontiere esterne delle zone di
sovranità.
2.Il Regno Unito effettua controlli sulle persone che attraversano le frontiere esterne delle zone di sovranità. Tali
controlli comprendono la verifica dei documenti di viaggio. Tutte le persone sono soggette ad almeno un controllo di
questo tipo inteso a stabilirne l’identità. Il Regno Unito permette l’attraversamento delle frontiere esterne delle zone di
sovranità soltanto nei punti di attraversamento.
3.Ai cittadini di paesi terzi e ai cittadini del Regno Unito è consentito attraversare le frontiere esterne delle zone di
sovranità soltanto se:
a) sono in possesso di un documento di viaggio valido;
b) sono in possesso di un visto valido per la Repubblica di Cipro, allorché necessario;
c) esercitano attività connesse con la difesa o sono familiari di una persona che esercita siffatte attività; e
d) non rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale.
Ai cittadini del Regno Unito che attraversano il confine di cui al paragrafo 6 non si applica la condizione di cui alla lettera c).
Il Regno Unito può derogare alle condizioni di cui al primo comma soltanto per motivi umanitari, per motivi di interesse
nazionale o al fine di assolvere ai suoi obblighi internazionali.
I membri delle forze armate, del personale civile e le relative persone a carico quali definiti all’allegato C del trattato
istitutivo, sono esentati dall’obbligo di visto per la Repubblica di Cipro.
4.Un richiedente asilo entrato in primo luogo nell’isola di Cipro in provenienza dal territorio esterno all’Unione
attraverso una delle zone di sovranità è rinviato o riammesso nelle zone di sovranità a richiesta dello Stato membro
dell’Unione nel cui territorio il richiedente si trova.
La Repubblica di Cipro continua a cooperare con il Regno Unito al fine di mettere a punto modalità e mezzi pratici per
rispettare i diritti e soddisfare le esigenze dei richiedenti asilo e dei migranti illegali nelle zone di sovranità, tenendo
presente considerazioni di ordine umanitario e in conformità della pertinente normativa relativa all’amministrazione delle
zone stesse.
5.Fatto salvo il paragrafo 6, non sono effettuati controlli sulle persone alle frontiere terrestri e marittime tra le zone di
sovranità e la Repubblica di Cipro.
6.I confini tra la zona orientale di sovranità e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di
Cipro non esercita un controllo effettivo sono considerati parte delle frontiere esterne delle zone di sovranità ai fini del
presente articolo per tutta la durata della sospensione dell’applicazione dell’acquis ai sensi dell’articolo 1
del protocollo n. 10. Tali confini possono essere attraversati solo ai punti di attraversamento di Strovilia e Pergamos.
Previo accordo e in cooperazione con le autorità del Regno Unito, la Repubblica di Cipro può adottare ulteriori misure per
combattere la migrazione illegale in relazione alle persone che hanno attraversato tale confine.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/140 12.11.2019
7.Le autorità del Regno Unito si avvalgono di unità mobili per attuare la sorveglianza delle frontiere esterne tra i punti
di attraversamento frontalieri e nei punti di attraversamento al di fuori dell’orario normale di apertura alle frontiere esterne
delle zone di sovranità e al confine tra la zona di sovranità di Dhekelia e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il
governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. Tale sorveglianza è attuata in modo tale da
dissuadere le persone dall’eludere i controlli nei punti di attraversamento. Le autorità del Regno Unito impiegano
funzionari opportunamente qualificati per effettuare i controlli e la sorveglianza.
8.Le autorità del Regno Unito mantengono una stretta e costante cooperazione con le autorità della Repubblica di
Cipro ai fini dell’effettiva attuazione dei controlli e della sorveglianza di cui ai paragrafi 6 e 7.
Articolo 8
Cooperazione
La Repubblica di Cipro e il Regno Unito cooperano per garantire l’effettiva attuazione del presente protocollo, in particolare
al fine di combattere la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione o del Regno Unito. La
Repubblica di Cipro e il Regno Unito possono concludere ulteriori intese per quanto riguarda l’attuazione delle
disposizioni del presente protocollo. La Repubblica di Cipro informa la Commissione europea di tali intese prima della
loro entrata in vigore.
Articolo 9
Comitato specializzato
1.Il comitato specializzato delle questioni relative all’attuazione del protocollo sulle zone di sovranità a Cipro istituito
dall’articolo 165 dell’accordo di recesso (“comitato specializzato”):
a) facilita l’attuazione e l’applicazione del presente protocollo;
b) discute i punti di rilievo per il presente protocollo che danno luogo a difficoltà e sollevati dall’Unione o dal Regno Unito;
e
c) formula raccomandazioni al comitato misto per quanto riguarda il funzionamento del presente protocollo, in
particolare proposte di modifica dei riferimenti al diritto dell’Unione nel presente protocollo.
2.La Commissione europea informa il comitato specializzato delle relazioni presentate a norma dell’articolo 11 del
regolamento (CE) n. 866/2004 e consulta il Regno Unito in merito a eventuali proposte della Commissione di adottare un
atto che modifica o sostituisce detto regolamento, se sono interessate le zone di sovranità.
Articolo 10
Comitato misto
1.Il comitato misto modifica i riferimenti al diritto dell’Unione nel presente protocollo su raccomandazione del
comitato specializzato.
2.Il comitato misto può adottare, su raccomandazione del comitato specializzato e se lo ritiene necessario per
mantenere il buon funzionamento del presente protocollo, qualsiasi decisione necessaria a sostituire le disposizioni di cui
all’articolo 1, paragrafo 4, in relazione al presente protocollo.
3.Il comitato misto può modificare, su raccomandazione del comitato specializzato, l’articolo 7, paragrafo 6, in
relazione ai punti di attraversamento ivi indicati.
Articolo 11
Operatività dell’articolo 6 del protocollo n. 3 durante il periodo di transizione
Nonostante l’articolo 127, paragrafo 1, dell’accordo di recesso, alle zone di sovranità o nelle zone di sovranità non si
applicano le misure adottate durante il periodo di transizione a norma dell’articolo 6 del protocollo n. 3.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/141
Articolo 12
Sorveglianza ed esecuzione
1.Nei confronti delle zone di sovranità e in relazione alle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite nel territorio di
tali zone, le istituzioni, organi e organismi dell’Unione dispongono dei poteri loro conferiti dal diritto dell’Unione in virtù
del presente protocollo e delle disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal presente protocollo. In particolare, la
Corte di giustizia dell’Unione europea ha giurisdizione a tale riguardo in forza dei trattati.
2.Gli atti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione adottati in conformità del paragrafo 1 producono rispetto alle
zone di sovranità e nelle zone di sovranità gli stessi effetti giuridici che producono nell’Unione e negli Stati membri.
Articolo 13
Competenza per l’attuazione
1.Salvo che il presente protocollo non disponga diversamente, il Regno Unito è responsabile dell’attuazione ed
esecuzione del presente protocollo nelle zone di sovranità. Nonostante il paragrafo 3, le autorità competenti del Regno
Unito adottano la legislazione nazionale necessaria per dare attuazione al presente protocollo nelle zone di sovranità.
2.Il Regno Unito conserva il diritto esclusivo di attuare ed eseguire il presente protocollo nei confronti delle proprie
autorità o su beni immobili posseduti o occupati dal Ministero della Difesa del Regno Unito, nonché i poteri coercitivi di
esecuzione necessari per poter accedere a un’abitazione o eseguire un mandato di arresto. Salvo che la legislazione di cui al
paragrafo 1 non disponga diversamente, il Regno Unito conserva gli altri poteri coercitivi di esecuzione.
3.Alla Repubblica di Cipro è affidata la responsabilità dell’attuazione ed esecuzione del presente protocollo nelle zone di
sovranità a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, e degli articoli 3 e 6.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/142 12.11.2019
PROTOCOLLO SU GIBILTERRA
L’Unione e il Regno Unito,
RAMMENTANDO che il Regno Unito assume la rappresentanza di Gibilterra nei rapporti con l’estero e che il diritto
dell’Unione si applica a Gibilterra nella misura prevista nell’atto di adesione del 1972 a norma dell’articolo 355,
paragrafo 3, TFUE,
RAMMENTANDO che il presente protocollo deve essere attuato conformemente ai rispettivi ordinamenti costituzionali del
Regno di Spagna e del Regno Unito,
RAMMENTANDO che, a norma dell’articolo 50 TUE in combinato disposto con l’articolo 106 bis del trattato Euratom e
secondo le modalità previste dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione
europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (“accordo di recesso”), il diritto dell’Unione europea e dell’Euratom
cessa di applicarsi nella sua interezza al Regno Unito, e di conseguenza a Gibilterra, a decorrere dalla data di entrata in
vigore dell’accordo di recesso,
CONSIDERANDO che è necessario garantire un recesso ordinato dall’Unione in relazione a Gibilterra,
SOTTOLINEANDO che il recesso ordinato del Regno Unito dall’Unione in relazione a Gibilterra implica che sia tenuto
adeguatamente conto di ogni potenziale effetto negativo sulle strette relazioni economiche e sociali tra Gibilterra e la zona
circostante, in particolare il territorio dei comuni che compongono la Mancomunidad de Municipios del Campo de
Gibraltar nel Regno di Spagna,
PRENDENDO ATTO dell’impegno del Regno Unito nei confronti di Gibilterra di far fronte al pagamento delle prestazioni in
modo soddisfacente entro il 31 dicembre 2020,
AL FINE di continuare a promuovere uno sviluppo economico e sociale equilibrato nella zona, in particolare in termini di
condizioni di lavoro, e di continuare ad assicurare i più elevati livelli di tutela ambientale in conformità del diritto
dell’Unione, nonché di continuare a rafforzare la sicurezza per gli abitanti della zona, in particolare mediante la
cooperazione di polizia e doganale,
RICONOSCENDO i benefici per lo sviluppo economico della zona che derivano dalla libera circolazione delle persone ai sensi
del diritto dell’Unione, che continuerà ad applicarsi durante il periodo di transizione,
RIAFFERMANDO in particolare l’ambizione alla tutela della sanità pubblica, e sottolineando la necessità di combattere le
conseguenze del fumo sotto il profilo sanitario, sociale ed economico,
EVIDENZIANDO inoltre la necessità di lottare contro la frode e il contrabbando e di tutelare gli interessi finanziari di tutte le
parti interessate,
SOTTOLINEANDO che il presente protocollo fa salve le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito
rispetto alla sovranità e alla giurisdizione,
PRENDENDO ATTO dei memorandum d’intesa conclusi tra il Regno di Spagna e il Regno Unito in data 29 novembre 2018
relativi ai diritti dei cittadini, al tabacco e altri prodotti, alla cooperazione in materia di ambiente e alla cooperazione di
polizia e doganale, come pure dell’intesa raggiunta in data 29 novembre 2018 relativamente alla conclusione di un
accordo sulla fiscalità e la tutela degli interessi finanziari,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, allegate all’accordo di recesso:
Articolo 1
Diritti dei cittadini
1.Il Regno di Spagna (“Spagna”) e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra cooperano strettamente al fine di preparare
e sostenere l’effettiva attuazione della parte seconda dell’accordo di recesso relativa ai diritti dei cittadini, che si applica
integralmente, tra l’altro, ai lavoratori frontalieri residenti a Gibilterra o in Spagna, in particolare nel territorio dei comuni
che compongono la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, e che prevede diritti specifici per i lavoratori
frontalieri agli articoli 24 e 25.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/143
2.A tal fine, le autorità competenti si scambiano, su base trimestrale, informazioni aggiornate sulle persone cui si
applica la parte seconda dell’accordo di recesso che risiedono a Gibilterra o nel territorio dei comuni che compongono la
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibilterra, tra cui, in particolare, i lavoratori frontalieri.
3.La Spagna e il Regno Unito istituiscono un comitato di coordinamento come sede di discussione periodica tra le
autorità competenti per monitorare le questioni relative all’occupazione e alle condizioni di lavoro. Il comitato di
coordinamento riferisce regolarmente al comitato specializzato delle questioni relative all’attuazione del protocollo su
Gibilterra istituito dall’articolo 165 dell’accordo di recesso (“comitato specializzato”).
Articolo 2
Normativa sui trasporti aerei
Il diritto dell’Unione sui trasporti aerei che non si applicava all’aeroporto di Gibilterra prima della data di entrata in vigore
dell’accordo di recesso diventa applicabile all’aeroporto di Gibilterra soltanto dalla data fissata dal comitato misto. Il
comitato misto adotta tale decisione previa notifica dal Regno Unito e dalla Spagna del raggiungimento di un accordo
soddisfacente sull’uso dell’aeroporto di Gibilterra.
Articolo 3
Fiscalità e tutela degli interessi finanziari
1.La Spagna e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra stabiliscono le forme di cooperazione necessarie a conseguire la
piena trasparenza nella fiscalità e nella tutela degli interessi finanziari di tutte le parti interessate, in particolare istituendo un
sistema rafforzato di cooperazione amministrativa per lottare contro la frode, il contrabbando e il riciclaggio e per risolvere
i conflitti sulla residenza fiscale.
2.A Gibilterra sono rispettate le norme internazionali del Gruppo dei Venti (G20) e dell’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) in materia di buona governance fiscale, trasparenza, scambio d’informazioni
e prevenzione delle pratiche fiscali dannose, in particolare i criteri di sostanza economica stabiliti dal forum dell’OCSE sulle
pratiche fiscali dannose, nella prospettiva della partecipazione di Gibilterra al quadro inclusivo dell’OCSE sull’erosione della
base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS).
3.Il Regno Unito provvede a che sia estesa a Gibilterra dal 30 giugno 2020 la propria ratifica della convenzione quadro
per la lotta al tabagismo adottata a Ginevra il 21 maggio 2003, e del protocollo sull’eliminazione del commercio illegale dei
prodotti del tabacco adottato a Seoul il 12 novembre 2012.
Fatto salvo il primo comma, il Regno Unito provvede a che sia in vigore a Gibilterra dal 30 giugno 2020 un sistema di
tracciabilità e di misure di sicurezza per i prodotti del tabacco equivalente ai requisiti e alle norme del diritto dell’Unione.
Tale sistema assicura l’accesso reciproco alle informazioni sulla tracciabilità delle sigarette in Spagna e a Gibilterra.
4.Per prevenire e scoraggiare il contrabbando di prodotti soggetti ad accise o tasse speciali, il Regno Unito assicura che
sia in vigore a Gibilterra un sistema fiscale per gli alcolici e la benzina inteso a prevenire attività fraudolente che
coinvolgono tali prodotti.
Articolo 4
Tutela dell’ambiente e pesca
La Spagna e il Regno Unito istituiscono un comitato di coordinamento come sede di discussione periodica tra le autorità
competenti su questioni riguardanti in particolare la gestione dei rifiuti, la qualità dell’aria, la ricerca scientifica e la pesca.
L’Unione è invitata a partecipare alle riunioni del comitato di coordinamento. Il comitato di coordinamento riferisce
regolarmente al comitato specializzato.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/144 12.11.2019
Articolo 5
Cooperazione di polizia e doganale
La Spagna e il Regno Unito istituiscono un comitato di coordinamento come sede di monitoraggio e coordinamento tra le
autorità competenti sulle questioni di cooperazione di polizia e doganale. L’Unione è invitata a partecipare alle riunioni del
comitato di coordinamento. Il comitato di coordinamento riferisce regolarmente al comitato specializzato.
Articolo 6
Compiti del comitato specializzato
Il comitato specializzato:
a) facilita l’attuazione e l’applicazione del presente protocollo;
b) discute i punti di rilievo per il presente protocollo che danno luogo a difficoltà e sollevati dall’Unione o dal Regno Unito;
c) esamina le relazioni dei comitati di coordinamento di cui al presente protocollo; e
d) rivolge raccomandazioni al comitato misto in merito al funzionamento del presente protocollo.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/145
ALLEGATI
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/146 12.11.2019
ALLEGATO I
COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
PARTE I
DECISIONI E RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA
Legislazione applicabile (serie A):
— decisione A1, del 12 giugno 2009, relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la
validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE)
n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
— decisione A2, del 12 giugno 2009, riguardante l’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che
lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza (2);
— decisione A3, del 17 dicembre 2009, relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma dei
regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio (3).
Scambio elettronico di dati (serie E):
— decisione n. E2, del 3 marzo 2010, relativa all’instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche applicabile alle
coordinate degli organismi quali definiti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio e figuranti nell’elenco elettronico che è parte integrante del sistema EESSI (4);
— decisione n. E4, del 13 marzo 2014, concernente il periodo transitorio quale definito all’articolo 95 del regolamento
(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
— decisione E5, del 16 marzo 2017, riguardante le modalità pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio di
dati per via elettronica di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 (6).
Prestazioni familiari (serie F):
— decisione F1, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari (7);
— decisione n. F2, del 23 giugno 2015, in materia di scambi di dati tra le istituzioni per la concessione delle prestazioni
familiari (8).
Questioni trasversali (serie H):
— decisione H1, del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE)
n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché
l’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di
sistemi di sicurezza sociale (9);
— decisione H3, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio
di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);
— decisione n. H4, del 22 dicembre 2009, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo
dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (11);
— decisione n. H5, del 18 marzo 2010, concernente la cooperazione nella lotta alla frode ed agli errori nel quadro del
regolamento (CE) n. 883/2004 del Consiglio e regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (12);
(1)GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1.
(2)GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5.
(3)GU C 149 dell’8.6.2010, pag. 3.
(4)GU C 187 del 10.7.2010, pag. 5.
(5)GU C 152 del 20.5.2014, pag. 21.
(6)GU C 233 del 19.7.2017, pag. 3.
(7)GU C 106 del 24.4.2010, pag. 11.
(8)GU C 52 dell’11.2.2016, pag. 11.
(9)GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13.
(10)GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56.
(11)GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3.
(12)GU C 149 dell’8.6.2010, pag. 5.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/147
— decisione n. H6, del 16 dicembre 2010, concernente l’applicazione dei principi riguardanti la totalizzazione dei periodi
a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (13);
— decisione n. H7, del 25 giugno 2015, relativa alla decisione n. H3 riguardante la data da prendere in considerazione per
determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio (14);
— decisione n. H8, del 17 dicembre 2015, (aggiornata con lievi precisazioni tecniche al 9 marzo 2016) relativa alle
modalità di funzionamento e alla composizione della Commissione Tecnica per l’Elaborazione Elettronica dei Dati
presso la Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale (15);
— raccomandazione n. H1, del 19 giugno 2013, riguardante la sentenza Gottardo secondo la quale i vantaggi di cui
beneficiano i cittadini di uno Stato in virtù di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra tale Stato e un paese
terzo devono essere concessi anche ai lavoratori, cittadini di altri Stati membri (16).
Pensioni (serie P):
— decisione P1, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 4, dell’articolo 58 e dell’articolo
87, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni
di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti (17).
Recupero (R):
— decisione n. R1, del 20 giugno 2013, riguardante l’interpretazione dell’articolo 85 del regolamento (CE)
n. 987/2009 (18).
Assistenza malattia (serie S):
— decisione S1, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (19);
— decisione S2, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (20);
— decisione S3, del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 27,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all’articolo 25, lettera
A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 (21);
— decisione n. S5, del 2 ottobre 2009, relativa all’interpretazione della nozione di prestazioni in natura definita all’articolo
1, lettera v bis), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o
maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all’articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all’articolo 27, paragrafi
1, 3, 4 e 5, agli articoli 28 e 34 e all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla
determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio (22);
— decisione n. S6, del 22 dicembre 2009, concernente l’iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell’articolo 24
del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 987/2009 (23);
— decisione n. S8, del 15 giugno 2011, relativa alla concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in
natura di notevole importanza di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (24);
— decisione n. S9, del 20 giugno 2013, riguardante le procedure di rimborso relative all’applicazione degli articoli 35 e 41
del regolamento (CE) n. 883/2004 (25);
— decisione n. S10, del 19 dicembre 2013, relativa alla transizione dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 ai
regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e all’applicazione delle procedure di rimborso (26);
(13)GU C 45 del 12.2.2011, pag. 5.
(14)GU C 52 dell’11.2.2016, pag. 13.
(15)GU C 263 del 20.7.2016, pag. 3.
(16)GU C 279 del 27.9.2013, pag. 13.
(17)GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21.
(18)GU C 279 del 27.9.2013, pag. 11.
(19)GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23.
(20)GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26.
(21)GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40.
(22)GU C 106 del 24.4.2010, pag. 54.
(23)GU C 107 del 27.4.2010, pag. 6.
(24)GU C 262 del 06.9.2011, pag. 6.
(25)GU C 279 del 27.9.2013, pag. 8.
(26)GU C 152 del 20.5.2014, pag. 16.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/148 12.11.2019
— raccomandazione n. S1, del 15 marzo 2012, concernente gli aspetti finanziari delle donazioni transfrontaliere di organi
da viventi (27);
— raccomandazione n. S2, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto a prestazioni in natura per gli assicurati e i loro familiari
durante il soggiorno in un paese terzo in forza di una convenzione bilaterale tra lo Stato membro competente e il paese
terzo (28).
Disoccupazione (serie U):
— decisione U1, del 12 giugno 2009, riguardante l’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico (29);
— decisione U2, del 12 giugno 2009, riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all’indennità di disoccupazione per
persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività
subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente (30);
— decisione U3, del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di disoccupazione parziale applicabile ai
disoccupati di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio (31);
— decisione n. U4, del 13 dicembre 2011, relativa alle procedure di rimborso di cui all’articolo 65, paragrafi 6 e 7, del
regolamento (CE) n. 883/2004 e all’articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 (CE) n. 987/2009 (32);
— raccomandazione U1, del 12 giugno 2009, riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano
un’attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (33);
— raccomandazione U2, del 12 giugno 2009, riguardante l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il
coniuge o il partner che esercita un’attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato
competente (34).
PARTE II
ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO
Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (35), modificato da:
— regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (36);
— regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010 (37);
— regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (38);
— regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012 (39);
— regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (40);
— regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2013 (41), modificato dal regolamento (UE)
n. 1368/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 (42);
— regolamento (UE) 2017/492 della Commissione, del 21 marzo 2017 (43).
Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (44), modificato
da:
— regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010 (45);
(27)GU C 240 del 10.8.2012, pag. 3.
(28)GU C 46 del 18.2.2014, pag. 8.
(29)GU C 106 del 24.4.2010, pag. 42.
(30)GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43.
(31)GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45.
(32)GU C 57 del 25.2.2012, pag. 4.
(33)GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49.
(34)GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51.
(35)GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(36)GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.
(37)GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35.
(38)GU L 149 dell’8.6.2012, pag. 4.
(39)GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45.
(40)GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1.
(41)GU L 346 del 20.12.2013, pag. 27.
(42)GU L 366 del 20.12.2014, pag. 15.
(43)GU L 76 del 22.3.2017, pag. 13.
(44)GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
(45)GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/149
— regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (46);
— regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012 (47);
— regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2013 (48);
— regolamento (UE) n. 1368/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014 (49);
— regolamento (UE) 2017/492 della Commissione, del 21 marzo 2017 (50).
PARTE III
ADATTAMENTI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 987/2009
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 sono così adattate:
a) nell’allegato II è aggiunto quanto segue:
“REGNO UNITO-GERMANIA
a) Articolo 7, paragrafi 5 e 6, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai
dipendenti civili delle forze armate);
b) articolo 5, paragrafi 5 e 6, della convenzione sull’assicurazione contro la disoccupazione del 20 aprile 1960
(legislazione applicabile ai dipendenti civili delle forze armate).
REGNO UNITO-IRLANDA
Articolo 19, paragrafo 2, dell’accordo del 14 dicembre 2004 sulla sicurezza sociale (concernente il trasferimento e il
calcolo di taluni crediti maturati per invalidità).”;
b) nell’allegato III è aggiunto quanto segue:
“REGNO UNITO”;
c) nell’allegato VI è aggiunto quanto segue:
“REGNO UNITO
Indennità di integrazione salariale e di sostegno (Employment and Support Allowance ESA)
a) Per le prestazioni concesse prima del 1° aprile 2016 l’ESA è una prestazione di malattia in contanti per i primi 91
giorni (fase di valutazione). Dal 92° giorno l’ESA diventa una prestazione d’invalidità (fase principale).
b) Per le prestazioni concesse il 1° aprile 2016 o successivamente l’ESA è una prestazione di malattia in contanti per i
primi 365 giorni (fase di valutazione). Dal 366° giorno l’ESA diventa una prestazione d’invalidità (gruppo di
sostegno).
Legislazione della Gran Bretagna: parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare 2007.
Legislazione dell’Irlanda del Nord: parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007.”;
d) nell’allegato VIII, parte 1, è aggiunto quanto segue:
“REGNO UNITO
Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione statale a norma della parte 1 della legge sulle pensioni del 2014,
di prestazioni per vedove e per lutto familiare, ad eccezione di quelle per le quali, durante un esercizio fiscale con inizio
il 6 aprile 1975 o successivo:
i) l’interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza ai sensi della legislazione del Regno
Unito e di un altro Stato membro; e uno (o più di uno) degli esercizi fiscali non è considerato come un anno di
qualifica a norma della legislazione del Regno Unito;
ii) i periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio
1948 sarebbero presi in considerazione ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento mediante
l’applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato
membro.
(46)GU L 149 dell’8.6.2012, pag. 4.
(47)GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45.
(48)GU L 346 del 20.12.2013, pag. 27.
(49)GU L 366 del 20.12.2014, pag. 15.
(50)GU L 76 del 22.3.2017, pag. 13.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/150 12.11.2019
Tutte le richieste di pensione complementare ai sensi dell’articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits Act
1992, e dell’articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits (Irlanda del Nord) Act 1992.”;
e) nell’allegato VIII, parte 2, è aggiunto quanto segue:
“REGNO UNITO
Prestazioni proporzionali di vecchiaia versate conformemente agli articoli 36 e 37 del National Insurance Act del 1965
e agli articoli 35 e 36 del National Insurance Act (Irlanda del Nord) del 1966.”
f) nell’allegato X è aggiunto quanto segue:
“REGNO UNITO
a) Credito di pensione statale (legge del 2002 sul credito di pensione statale e legge del 2002 (Irlanda del nord) sul
credito di pensione statale);
b) assegni per persone in cerca di impiego basati sul reddito (legge del 1995 sulle persone in cerca di impiego e legge
del 1995 (Irlanda del nord) sulle persone in cerca di impiego);
d) componente mobilità dell’assegno di sussistenza per disabili (legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di
sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del nord) sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale);
e) indennità di integrazione salariale e di sostegno collegata al reddito (legge di riforma del sistema di welfare 2007 e
legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007).”;
g) nell’allegato XI è aggiunto quanto segue:
“REGNO UNITO
1. Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona possa pretendere il beneficio di una pensione di
anzianità, se:
a) i contributi dell’ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali; o
b) le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall’ex coniuge, purché in entrambi i casi il coniuge o
l’ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più
Stati membri, si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo 5, del presente regolamento per determinare i
suoi diritti a pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento nel suddetto
capitolo 5 a “periodi di assicurazione” è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione maturato
da:
i) il coniuge o l’ex coniuge se la richiesta è presentata da:
— una donna coniugata, o
— una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge; o
ii) l’ex coniuge, se la richiesta è presentata da:
— un vedovo che, immediatamente prima dell’età pensionabile, non può avere diritto ad una prestazione di
superstite, o
— una vedova che, immediatamente prima dell’età pensionabile, non ha diritto ad una prestazione di madre
vedova, prestazione di genitore vedovo o pensione di vedova o che ha soltanto diritto a una pensione di
vedova connessa con l’età, calcolata in applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente
regolamento, e per “pensione di vedova connessa con l’età” s’intende una pensione di vedova erogabile a
una percentuale ridotta in conformità all’articolo 39, paragrafo 4, del Social Security Contributions and
Benefits Act 1992 (legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/151
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del presente regolamento alle disposizioni che regolamentano il diritto al
sussidio di accompagnamento, al sussidio per assistenti ed al sussidio di sussistenza in caso di disabilità, è preso in
considerazione un periodo di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturato nel territorio di uno
Stato membro diverso dal Regno Unito nella misura in cui ciò sia necessario per soddisfare le condizioni relative ai
periodi richiesti di presenza nel Regno Unito, prima della data in cui scatta il diritto al sussidio in questione.
3. Ai fini dell’articolo 7 del presente regolamento, in caso di prestazioni d’invalidità, di anzianità o al superstite in
contanti, di pensioni per infortuni sul lavoro o malattia professionale e di indennità di morte, qualsiasi beneficiario
ai sensi della legislazione del Regno Unito, che soggiorna nel territorio di un altro Stato membro è considerato,
durante tale soggiorno, come residente nel territorio di detto altro Stato membro.
4. Nei casi in cui si applica l’articolo 46 del presente regolamento, quando l’interessato è colpito da inabilità al lavoro
seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, il Regno Unito, ai sensi
dell’articolo 30A, paragrafo 5, della legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social Security
contributions and Benefits Act) del 1992, tiene conto di tutti i periodi durante i quali l’interessato ha percepito per
questa inabilità al lavoro:
i) prestazioni di malattia in contanti, un salario o una retribuzione; o
ii) prestazioni analoghe a quelle di cui al titolo III, capitoli 4 e 5 del presente regolamento, concesse per l’invalidità
seguita a detta inabilità al lavoro, ai sensi della legislazione dell’altro Stato membro, come se si trattasse di
periodi di prestazioni d’inabilità di breve durata versate a norma dell’articolo 30A, paragrafi 1-4 della legge del
1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992).
Nell’applicare la presente disposizione si tiene conto esclusivamente dei periodi durante i quali l’interessato era
inabile al lavoro ai sensi della legislazione del Regno Unito.
5. 1) Ai fini del calcolo del fattore di reddito per determinare il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del
Regno Unito, per ogni settimana d’occupazione in qualità di lavoratore subordinato in base alla legislazione di
un altro Stato membro, iniziata nel corso dell’anno fiscale di riferimento ai sensi della legislazione del Regno
Unito, si considera che l’interessato abbia versato contributi come lavoratore dipendente o abbia percepito
redditi che hanno dato luogo al pagamento di contributi, sulla base di redditi equivalenti a due terzi del limite
più elevato dei redditi relativi all’anno fiscale.
2) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente regolamento:
a) qualora, in un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975, un lavoratore subordinato abbia maturato periodi di
assicurazione, occupazione o residenza esclusivamente in uno Stato membro che non sia il Regno Unito e, a
norma del precedente punto 5, 1), quell’anno risulti conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito
per l’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, l’interessato è
considerato assicurato per 52 settimane in quell’anno nell’altro Stato membro;
b) qualora un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975 non sia conteggiato ai sensi della legislazione del Regno
Unito per l’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, non si
tiene conto dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza maturati in quell’anno.
3) Ai fini della conversione di un fattore di reddito in periodi di assicurazione, il fattore di reddito ottenuto durante
l’anno fiscale in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di reddito inferiore
fissato per tale anno fiscale. Il risultato è espresso con un numero intero, tralasciando i decimali. La cifra così
ottenuta è considerata rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate ai sensi della legislazione
del Regno Unito durante tale anno, restando inteso che tale cifra non può superare il numero di settimane
durante le quali, nel corso di tale anno, l’interessato è stato soggetto a detta legislazione.”.
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 sono così adattate:
a) nell’allegato 1 è aggiunto quanto segue:
“REGNO UNITO-BELGIO
a) Lo scambio di lettere del 4 maggio e del 14 giugno 1976 relativo all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE)
n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
b) Lo scambio di lettere del 18 gennaio e del 14 marzo 1977 relativo all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE)
n. 1408/71 (accordo relativo al rimborso o alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte
in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento (CEE) n. 1408/71), quale modificato dallo scambio di
lettere del 4 maggio e del 23 luglio 1982 (accordo relativo al rimborso delle spese sostenute ai sensi dell’articolo 22,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/152 12.11.2019
REGNO UNITO-DANIMARCA
Lo scambio di lettere del 30 marzo e del 19 aprile 1977, modificato da uno scambio di lettere dell’8 novembre 1989 e
del 10 gennaio 1990 relativo a un accordo di rinuncia al rimborso delle spese per le prestazioni in natura e per il
controllo amministrativo e gli esami medici.
REGNO UNITO-ESTONIA
L’accordo concluso il 29 marzo 2006 tra le autorità competenti della Repubblica di Estonia e il Regno Unito a norma
dell’articolo 36, paragrafo 3 e dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di
rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a
decorrere dal 1° maggio 2004.
REGNO UNITO-IRLANDA
Lo scambio di lettere del 9 luglio 1975 relativo all’articolo 36, paragrafo 3 e all’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento
(CEE) n. 1408/71 (accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura
corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento (CEE) n. 1408/71) ed all’articolo 105,
paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli
esami medici).
REGNO UNITO-SPAGNA
L’accordo del 18 giugno 1999 sul rimborso delle prestazioni in natura concessi conformemente ai regolamenti (CEE)
n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
REGNO UNITO-FRANCIA
a) Lo scambio di lettere del 25 marzo e del 28 aprile 1997 relativo all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE)
n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
b) L’accordo dell’8 dicembre 1998 sui metodi specifici per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in
natura in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
REGNO UNITO-ITALIA
L’accordo concluso il 15 dicembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica italiana e il Regno Unito a norma
dell’articolo 36, paragrafo 3 e dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di
rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a
decorrere dal 1° gennaio 2005.
REGNO UNITO-LUSSEMBURGO
Lo scambio di lettere del 18 dicembre 1975 e del 20 gennaio 1976 riguardante l’articolo 105, paragrafo 2, del
regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici di cui
all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72).
REGNO UNITO-UNGHERIA
L’accordo concluso il 1° novembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica di Ungheria e del Regno Unito a
norma dell’articolo 35, paragrafo 3 e dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri
metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i
paesi a decorrere dal 1° maggio 2004.
REGNO UNITO-MALTA
L’accordo concluso il 17 gennaio 2007 tra le autorità competenti di Malta e del Regno Unito a norma dell’articolo 35,
paragrafo 3 e dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle
spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1°
maggio 2004.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/153
REGNO UNITO-PAESI BASSI
L’articolo 3, seconda frase dell’accordo amministrativo del 12 giugno 1956 per l’applicazione della convenzione dell’11
agosto 1954.
REGNO UNITO-PORTOGALLO
L’accordo dell’8 giugno 2004 che stabilisce altri metodi di rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in
ambo i paesi con effetto dal 1° gennaio 2003.
REGNO UNITO-FINLANDIA
Lo scambio di lettere del 1° e del 20 giugno 1995 in merito all’articolo 36, paragrafo 3, e all’articolo 63, paragrafo 3, del
regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e all’articolo 105,
paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli
esami medici).
REGNO UNITO-SVEZIA
L’accordo del 15 aprile 1997 riguardante l’articolo 36, paragrafo 3 e l’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE)
n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese delle prestazioni in natura) e l’articolo 105, paragrafo 2, del
regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia alle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).”;
b) nell’allegato 3 è aggiunto quanto segue:
“REGNO UNITO”.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/154 12.11.2019
ALLEGATO II
DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 41, PARAGRAFO 4
1. Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1).
2. Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli
scambi intracomunitari di ovini e caprini (2).
3. Capo II della direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria
che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (3).
4. Capo II della direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per
gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (4).
5. Capo II della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le
importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di
polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (5).
6. Capo II della direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria
per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (6).
7. Capo II della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria
applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (7).
8. Capo II della direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria
applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (8).
9. Capo III della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria
applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli
animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (9).
10. Capo II del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti
a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (10).
(1)GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977.
(2)GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.
(3)GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.
(4)GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(5)GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(6)GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.
(7)GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.
(8)GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.
(9)GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.
(10)GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/155
ALLEGATO III
TERMINI PER LE SITUAZIONI O PER I REGIMI DOGANALI DI CUI ALL’ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1
I termini stabiliti nel presente allegato sono le date ultime per l’applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013.
Situazione/procedura Termine
1. Custodia temporanea 90 giorni articolo 149 del regolamento (UE) n. 952/2013
2. Immissione in libera pratica 1 mese + 10 giorni dopo l’accettazione della dichiarazione,
articolo 146, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE)
2015/2446 (1) per quanto riguarda la dichiarazione complementare;
“termine ragionevole” per quanto riguarda la verifica,
articolo 194 del regolamento (UE) n. 952/2013
Massimo: 60 giorni
3. Regimi speciali
Periodo per l’appuramento obbligatorio per il perfezionamento attivo, il perfezionamento passivo, l’uso finale e
l’ammissione temporanea (allegato A, dato 4/17, del regolamento delegato (UE) 2015/2446). Appuramento mediante
vincolo a un regime successivo, uscita dal territorio doganale o distruzione, articolo 215, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 952/2013
a) Transito unionale Massimo: 12 mesi dopo lo svincolo
b) Deposito doganale Massimo: 12 mesi dopo la fine del periodo di transizione
c) Zone franche Alla fine del periodo di transizione
d) Ammissione temporanea Massimo: 12 mesi dopo lo svincolo
e) Uso finale Massimo: 12 mesi dopo lo svincolo
f) Perfezionamento attivo Massimo: 12 mesi dopo lo svincolo
g) Perfezionamento passivo Massimo: 12 mesi dopo lo svincolo
4. Esportazione 150 giorni dopo lo svincolo
5. Riesportazione 150 giorni dopo lo svincolo
(1) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione
(GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/156 12.11.2019
ALLEGATO IV
ELENCO DELLE RETI, DEI SISTEMI DI INFORMAZIONE E DELLE BANCHE DATI DI CUI AGLI ARTICOLI 50, 53, 99 E
100
1. È istituita la retrocompatibilità per il Regno Unito e l’Unione, intesa ad assicurare che nelle modifiche apportate a reti,
sistemi di informazione e banche dati e nelle modifiche dei formati per lo scambio d’informazioni gli Stati membri e il
Regno Unito possano continuare ad accettare reciprocamente le informazioni nel formato attuale, salvo che l’Unione e
il Regno Unito non dispongano diversamente.
2. L’accesso del Regno Unito a una rete, un sistema di informazione o una banca dati determinati è limitato nel tempo. Per
ogni rete, sistema di informazione o banca dati è indicato il corrispondente periodo di tempo. Qualora siano necessari
scambi d’informazioni tra autorità doganali per applicare le procedure conformemente all’articolo 49 quando non sarà
più possibile trattare i dati elettronicamente in conformità del presente allegato, sono utilizzati mezzi alternativi per lo
scambio e l’archiviazione delle informazioni.
Parte I: Dogane
Sistema informatico doganale Tipo di accesso Termine
ICS
(Sistema di controllo delle importazioni)
Presentazione della dichiarazione precedente l’arrivo limitata a:
— ricezione e trasmissione di dati relativi a dichiarazioni
sommarie di entrata (ENS) per dichiarazioni presentate prima
della fine del periodo di transizione (nel caso di porti successivi
o deviazioni);
— ricezione e trasmissione di dati relativi ai rischi per
dichiarazioni presentate prima della fine del periodo di
transizione.
31 luglio 2021
NCTS
(Nuovo sistema di transito informatizzato)
Tutte le funzionalità applicate alle operazioni di transito in corso,
ossia movimenti svincolati per il transito prima della fine del
periodo di transizione. [Nessun rilascio di nuove operazioni di
transito dopo la fine del periodo di transizione.]
31 gennaio 2021
ECS
(Sistema di controllo delle esportazioni)
Conferma dell’uscita per le operazioni di esportazione in
corso, ossia merci svincolate per l’esportazione prima della fine
del periodo di transizione:
— per operazioni con gli uffici doganali di uscita nel Regno Unito,
per confermare l’uscita delle merci nell’ECS;
— per operazioni con gli uffici doganali di uscita negli Stati
membri, ossia gli uffici doganali di esportazione nel Regno
Unito, per ricevere conferma dell’uscita dagli uffici doganali
di uscita degli Stati membri.
31 gennaio 2021
INF
(Bollettino d’informazione)
— Accesso in sola lettura all’INF del portale commerciale
specifico per gli operatori del Regno Unito.
— Accesso lettura/scrittura agli INF attivi nel sistema INF per gli
uffici doganali.
31 dicembre 2021
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/157
Sistema informatico doganale Tipo di accesso Termine
SURV-RECAPP
(sistema di sorveglianza tariffaria
– applicazione ricevente)
Trasmissione di dati a opera delle autorità doganali del Regno
Unito per immissione in libera pratica o regimi di
esportazione:
— dichiarazioni di controllo (Surveillance Declaration Records –
SDR) non ancora trasmesse per l’immissione in libera pratica o
i regimi di esportazione cui sono state vincolate le merci prima
della fine del periodo di transizione;
— elementi di dichiarazioni di controllo per immissione in libera
pratica che pongono termine o appurano un regime o una
situazione in corso.
28 febbraio 2021
EBTI3
(informazioni tariffarie vincolanti
europee)
Dati per il calcolo dell’obbligazione doganale:
accesso a informazioni relative alle decisioni connesse alle
informazioni tariffarie vincolanti o a eventi successivi che
possano influenzare la domanda o la decisione originaria [pieno
accesso per consultazione].
8 gennaio 2021
TARIC3
(Tariffa doganale comune)
Dati per il calcolo dell’obbligazione doganale:
trasmissione di aggiornamenti quotidiani al Regno Unito dopo la
fine del periodo di transizione, tranne dati riservati (dati di
sorveglianza statistica).
31 dicembre 2021
QUOTA2
(sistema di gestione dei contingenti
tariffari, massimali tariffari
e altri tipi di sorveglianza)
Dati per il calcolo dell’obbligazione doganale:
Gestione dei contingenti, cancellazione delle richieste di
contingenti e restituzione dei quantitativi assegnati non utilizzati.
6 gennaio 2021
SMS TRA, EXP
(Sistema di gestione dei modelli)
Accesso in sola lettura alla banca dati dei modelli di timbri, sigilli e
certificati.
31 gennaio 2021
SMS QUOTA
(Sistema di gestione dei modelli)
Accesso in sola lettura alla banca dati dei certificati di autenticità
necessari per fruire dei contingenti.
6 gennaio 2021
OWNRES
(comunicazione dei casi di frodi
e irregolarità riguardanti le risorse
proprie tradizionali superiori
a 10 000 EUR, articolo 5, paragrafo
1, del regolamento (UE,
Euratom) n. 608/2014)
Accesso limitato ai casi che coinvolgono il Regno Unito (nessun
accesso all’analisi globale).
20 febbraio 2026
WOMIS
(sistema d’informazione e gestione
dei casi di inesigibilità riguardanti
le risorse proprie tradizionali
di cui all’articolo 13,
paragrafo 3, del regolamento
(UE, Euratom) n. 609/2014)
Accesso completo, limitato per impostazione predefinita alle
comunicazioni nazionali di inesigibilità (accesso in sola lettura dal
1o luglio 2025 nell’ambito della liquidazione della contabilità
separata entro il 31 dicembre 2025).
30 giugno 2025
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/158 12.11.2019
Sistema di supporto Tipo di accesso Termine
EOS/EORI
(sistema degli operatori economici – registrazione
e identificazione degli operatori
economici)
Accesso in sola lettura ai sistemi in questione. 31 dicembre 2021
CDS
(sistema di decisioni doganali)
Accesso in sola lettura per gli operatori commerciali
nel Regno Unito e per gli uffici doganali nel Regno
Unito.
31 gennaio 2021
CS/RD2
(servizi centrali/dati di riferimento)
Accesso in sola lettura ai dati di riferimento.
Accesso in scrittura solo per gli uffici doganali delle
autorità nazionali del Regno Unito.
31 dicembre 2021
CS/MIS
(servizi centrali/sistema d’informazione
e gestione)
Accesso in sola scrittura per caricare le indisponibilità
e le statistiche sulle imprese.
31 luglio 2021
GTP
(portale commerciale generico)
Accesso alle funzioni generiche del portale commerciale
nel Regno Unito fino alla disattivazione dell’ultimo
portale commerciale specifico per gli operatori
nel Regno Unito.
31 dicembre 2021
Reti e infrastrutture Tipo di accesso Termine
CCN
(rete comune di comunicazione)
Collegata all’accesso per i sistemi in
questione.
31 dicembre 2021 (od oltre se necessa-
rio per accise o imposte)
UUM&DS
(gestione uniforme degli utenti e firme
digitali)
Collegata all’accesso per i sistemi in
questione.
31 dicembre 2021 (od oltre se necessa-
rio per accise o imposte)
CCN2
(rete comune di comunicazione 2)
Collegata all’accesso per i sistemi in
questione.
31 dicembre 2021 (od oltre se necessa-
rio per accise o imposte)
Parte II: Accise
Sistema informatico sulle accise Tipo di accesso Termine
EMCS Core
(sistema d’informatizzazione dei movimenti
e dei controlli dei prodotti soggetti
ad accisa)
Sospensione dall’accisa: trasmissione da e verso il Regno
Unito delle note di ricevimento/note di esportazione
(IE818).
31 maggio 2021
EMCS Admin Coop
(cooperazione amministrativa sul sistema
d’informatizzazione dei movimenti
e dei controlli dei prodotti soggetti ad
accisa)
– Trasmissione da e verso il Regno Unito di messaggi
relativi ai movimenti in corso (relazioni sull’evento,
relazioni di controllo, cooperazione amministrativa,
indagini sui movimenti EMCS in corso);
31 maggio 2021
– gli Stati membri e il Regno Unito mantengono la
cooperazione amministrativa EMCS on line per
consentire richieste e audit sui movimenti fino alla
fine del periodo di transizione.
31 dicembre 2024
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/159
Sistema di supporto Tipo di accesso Termine
SEED
(sistema di scambio di dati sulle accise)
In sola lettura; gli operatori economici del Regno
Unito sono invalidati.
31 maggio 2021
CS/MISE
(servizi centrali/sistema d’informazione
e gestione dell’EMCS)
Filtrato per limitarlo ai movimenti cui partecipa il
Regno Unito
31 maggio 2021
Reti e infrastrutture Tipo di accesso Termine
CCN
(rete comune di comunicazione)
Collegata all’accesso per i sistemi in questione. 31 maggio 2021 (od ol-
tre se necessario per ac-
cise o imposte)
Parte III: IVA
Sistema informatico
dell’IVA Tipo di accesso Termine
VAT-VIES
(sistema di scambio di informazioni
sull’IVA)
Dati sulla registrazione dei soggetti passivi:
Accesso reciproco ai sistemi informatici del Regno Unito e degli
Stati membri (1) per scambiare, fino al 31 dicembre 2024,
informazioni relative alla registrazione storica dell’altra parte (2)
(dati di registrazione inseriti nel sistema prima della fine del
periodo di transizione), nonché informazioni relative alla
registrazione dell’altra parte aggiornate dopo il periodo di
transizione (ad esempio, fine della registrazione di un soggetto
passivo).
31 dicembre 2024 (3)
Operazioni – informazioni sul fatturato:
Accesso del Regno Unito e degli Stati membri ai sistemi
informatici con accesso reciproco allo scambio d’informazioni
contenute negli elenchi riepilogativi trasmessi all’altra parte per le
operazioni eseguite (4) prima della fine del periodo di transizione e
in cui sono coinvolti soggetti passivi della parte ricevente;
il Regno Unito e gli Stati membri non hanno reciprocamente
accesso alle informazioni sul fatturato delle operazioni che
hanno luogo dopo il 31 dicembre 2020.
31 dicembre 2024
Rimborso dell’IVA Accesso al sistema informatico per:
— inoltrare agli Stati membri le richieste di rimborso dell’IVA
presentate da soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito
conformemente alla direttiva 2008/9/CE e ricevere dagli Stati
membri le richieste di rimborso dell’IVA presentate da soggetti
passivi stabiliti in uno Stato membro;
30 aprile 2021
– trattare (5) le richieste di rimborso dell’IVA ricevute dal Regno
Unito e presentate dai soggetti passivi stabiliti in uno Stato
membro e le richieste di rimborso dell’IVA ricevute dagli Stati
membri e presentate da soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito.
31 gennaio 2022
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/160 12.11.2019
Sistema informatico
dell’IVA Tipo di accesso Termine
MOSS
(mini sportello unico)
Informazioni relative alla registrazione:
accesso del Regno Unito e degli Stati membri ai sistemi informatici
con accesso reciproco per:
– scambiare informazioni relative alla registrazione e alla
registrazione storica;
31 dicembre 2024
– diffondere le informazioni relative alle nuove registrazioni via
MOSS, per le registrazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020.
20 febbraio 2021
Dichiarazioni IVA:
accesso del Regno Unito e degli Stati membri ai sistemi informatici
con accesso reciproco per:
– scambiare informazioni relative alle dichiarazioni via MOSS, per
le dichiarazioni presentate entro il 31 gennaio 2021;
20 febbraio 2021
– scambiare le modifiche relative alle dichiarazioni IVA via MOSS
presentate entro il 20 gennaio 2021;
20 gennaio 2022
– scambiare informazioni relative alle dichiarazioni IVA per le
operazioni in cui è coinvolta l’altra parte.
31 dicembre 2024
– Il Regno Unito e gli Stati membri non hanno reciprocamente
accesso alle informazioni sulle dichiarazioni IVA di operazioni
che hanno luogo dopo il 31 dicembre 2020.
Informazioni sul pagamento:
accesso del Regno Unito e degli Stati membri ai sistemi informatici
con accesso reciproco per:
– scambiare informazioni relative ai pagamenti di imprese iscritte
al MOSS, ricevuti entro il 31 gennaio 2021;
20 febbraio 2021
– per le operazioni imponibili nell’altra parte, scambiare
informazioni relative ai rimborsi o ai pagamenti per le
modifiche relative alle dichiarazioni IVA via MOSS presentate
entro il 31 dicembre 2021.
20 gennaio 2022
(1) Ai fini del presente allegato, per “accesso reciproco” s’intende che il Regno Unito deve provvedere affinché gli Stati membri abbiano
accesso nel Regno Unito agli stessi dati ai quali il Regno Unito e gli Stati membri hanno accesso negli Stati membri.
(2) Ai fini del presente allegato, per “altra parte” s’intende uno Stato membro per il Regno Unito e il Regno Unito per uno Stato membro.
(3) I dati relativi al numero d’identificazione IVA dei soggetti passivi del Regno Unito devono essere aggiornati fino al 31 dicembre 2024.
(4) Comprese le operazioni di cui all’articolo 51, paragrafo 1.
(5) Ai fini del presente trattino, per “trattare” s’intende completare tutte le azioni relative a una richiesta per consentirne la conclusione, tra
cui la notifica degli eventuali importi rifiutati con modalità dettagliate per presentare ricorso, il rimborso degli importi ammissibili
nonché lo scambio di messaggi pertinenti con il sistema di rimborso dell’IVA.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/161
Sistema di supporto Tipo di accesso Termine
CCN/eFCA
Cooperazione amministrativa per
l’IVA
(rete comune di comunicazione/(applicazione
centrale via modulo elettronico)
Trasmissione tra il Regno Unito e gli
Stati membri di richieste di cooperazione
amministrativa ai fini dell’IVA e
follow-up di tali richieste
31 dicembre 2024
Preferenze per il rimborso dell’IVA
in base al codice d’identificazione
fiscale
Accesso del Regno Unito al fine di aggiornare
le preferenze del Regno Unito
in materia di rimborso dell’IVA
31 marzo 2021
Parte IV: Assistenza in materia di recupero di dazi e imposte
Sistema di supporto Tipo di accesso Termine
CCN/eFCA
Assistenza alla riscossione
Trasmissione tra il Regno Unito e gli
Stati membri di richieste di assistenza
in materia di recupero e follow-up di
tali richieste.
31 dicembre 2025
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/162 12.11.2019
ALLEGATO V
EURATOM
Il presente allegato definisce le categorie delle attrezzature e altri beni della Comunità connessi al controllo di sicurezza, che
si trovano nel Regno Unito in virtù del trattato Euratom e che diventano proprietà del Regno Unito alla fine del periodo di
transizione.
Alla fine del periodo di transizione la Commissione europea trasmette al Regno Unito l’inventario definitivo delle
attrezzature Euratom e altri beni trasferiti.
In conformità dell’articolo 84, paragrafo 1, e dell’articolo 148, il Regno Unito rimborsa all’Unione il valore di tali
attrezzature e altri beni, calcolato in base al valore ad essi assegnato nei conti consolidati per l’esercizio 2020. La
Commissione europea comunica al Regno Unito tale valore al momento dell’approvazione regolamentare definitiva.
Le attrezzature Euratom si trovano a:
— Sellafield (1), sito del Regno Unito di ritrattamento del combustibile nucleare;
— Dounreay (2), ex centro di ricerca e sviluppo del Regno Unito sui reattori veloci;
— Sizewell (3), sito composto da due centrali nucleari, Sizewell A (non operativo) e Sizewell B, un reattore ad acqua
pressurizzata tuttora operativo;
— Capenhurst (4), impianto di arricchimento dell’uranio;
— Springfields (5), impianto di fabbricazione di combustibile;
— Altri reattori, strutture di ricerca, mediche e di altro tipo in cui sono in uso attrezzature per il controllo di sicurezza.
Le attrezzature Euratom comprendono vari elementi costituiti da installazioni fisse e relativi rivelatori associati necessari
per l’uso di tali installazioni e che sono parte integrante dell’intero sistema installato:
1. Sigilli:
— sigilli in metallo monouso;
— sigilli in fibra ottica monouso e multiuso; e
— lettori di sigilli.
2. Strumentazione per la sorveglianza:
— sistemi di sorveglianza per la sicurezza a componenti digitali e analogici singoli e multipli.
3. Strumentazione di misura (test non distruttivi):
— vari tipi di rivelatori gamma con preamplificatori e elettronica di conteggio per misure gamma;
— vari tipi di rivelatori per neutroni con preamplificatori e elettronica di conteggio per misure di neutroni; e
— strumentazione per l’assemblaggio di combustibile nuovo e esaurito, fusti di uranio e plutonio, compresi scanner
per l’assemblaggio di barre di combustibile, bilance e celle di carico.
4. Strumentazione di laboratorio (facenti parte del laboratorio in loco a Sellafield):
— spettrometro di massa (TIMS);
— strumenti per la misura gamma e raggi X (es. K-edge densitometro e XRF); e
— scatole a guanti con apparecchiatura analitica compresi densitometro e bilance analitiche.
(1)Sellafield Ltd, SELLAFIELD CA20 1PG, UNITED KINGDOM
(2)Dounreay Site Restoration Ltd, KW14 7TZ THURSO CAITHNESS, UNITED KINGDOM
(3)EDF Energy Nuclear Generation Limited – Sizewell B Power Station, SUFFOLK, IP16 4UR LEISTON
(4)Urenco UK Limited, Capenhurst Works, CHESTER CH1 6ER, UNITED KINGDOM
(5)Westinghouse Springfields Fuels Ltd, SALWICK PRESTON PR4 OXJ, UNITED KINGDOM
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/163
Per agevolare il passaggio di proprietà di tali attrezzature, il Regno Unito e la Comunità concludono le intese giuridiche
necessarie per liberare la Comunità dagli obblighi e dalle responsabilità che le incombono a norma dell’accordo del
25 marzo 1994 con la British Nuclear Fuels PLC (ora Sellafield Ltd).
5. Computer e apparecchi connessi (in uffici e sistemi di misura):
— personal computer e apparecchi connessi tra cui infrastrutture di trasmissione remota dei dati (gruppi batterie e
alimentatori, dispositivi hardware per il controllo di più computer, apparecchiature di rete comprese fibre ottiche,
cavi Ethernet e convertitori, interruttori, router VPN, time controller e domain controller, cabinet); e
— server, schermi e stampanti.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/164 12.11.2019
ALLEGATO VI
ELENCO DELLE PROCEDURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL’ARTICOLO 98
1. Cooperazione amministrativa fra gli Stati membri relativamente alle dichiarazioni del fornitore sull’origine delle merci,
istituita ai fini degli scambi preferenziali tra l’Unione e alcuni paesi (articoli da 61 a 66 del regolamento di esecuzione
(UE) 2015/2447).
2. Per il controllo delle prove dell’origine rilasciate da autorità di paesi terzi o organismi da queste autorizzati (regimi
speciali d’importazione non preferenziali) (articolo 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447) e per il
controllo delle prove dell’origine rilasciate o compilate da autorità del paese terzo o esportatori (regimi preferenziali)
(articoli da 108 a 111 e 125 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447; articolo 32 dell’allegato II del
regolamento 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio; articolo 55 dell’allegato VI della decisione
2013/755/UE del Consiglio e disposizioni equivalenti negli accordi preferenziali).
3. Assistenza reciproca nell’ambito della riscossione di un’obbligazione doganale (articolo 101, paragrafo 1, e articolo
102, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013; articolo 165 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447).
4. Assistenza reciproca nell’ambito del trasferimento dell’importo dell’obbligazione doganale dallo Stato membro che ha
accettato una garanzia allo Stato membro in cui è sorta l’obbligazione doganale (articolo 92, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 153 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447).
5. Verifica delle prove della posizione doganale delle merci unionali (e assistenza amministrativa) (articolo 153 del
regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 212 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447).
6. Comunicazione tra autorità in relazione alle merci in reintroduzione (articolo 203 del regolamento (UE) n. 952/2013,
articolo 256 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447).
7. Cooperazione amministrativa nell’ambito della riscossione di altri oneri per le merci vincolate al regime di ammissione
temporanea conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul (articolo 226, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 170 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447).
8. Assistenza reciproca per ottenere informazioni supplementari ai fini di una decisione su una domanda di rimborso o
di sgravio (articolo 22 e articolo 116, paragrafo1, del regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 175 del regolamento di
esecuzione (UE) 2015/2447.
9. Verifica e assistenza amministrativa per controlli a posteriori delle informazioni relative all’operazione di transito
unionale (articolo 48 del regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 292 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
10. Cooperazione amministrativa nell’ambito della riscossione di altri oneri nel quadro del regime di transito
(articolo 226, paragrafo 3, lettere a), (b) e (c), del regolamento (UE) n. 952/2013, articoli 167 e 169 del regolamento
di esecuzione (UE) 2015/2447).
11. Notifica della riscossione di dazi e altri oneri nel quadro del regime di transito unionale e di transito in conformità della
convenzione TIR (articolo 226, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 168 del
regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447).
12. Cooperazione diretta e scambio di informazioni tra Stati membri in relazione al controllo delle esportazioni di
prodotti a duplice uso (articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/165
ALLEGATO VII
ELENCO DEGLI ATTI/DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 128, PARAGRAFO 6
1. Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati
vegetali (fatto salvo l’articolo 96, paragrafo 1, del presente accordo) (1).
2. Titoli III e IX della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un
codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (2); regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico (3); regolamento (CE) n. 1394/2007del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate (4); regolamento (CE)
n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (5); titoli
III e VII della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali veterinari (6); regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di
sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale (7); regolamento (CE) n. 726/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e
la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (8);
regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, relativo allo svolgimento delle
attività di farmacovigilanza previste dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla
direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9); regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione,
del 24 novembre 2008, concernente l’esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (10).
3. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (11).
4. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (12).
5. Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione
sul mercato dei prodotti fitosanitari (13), e regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale (14).
6. Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a
disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (15).
7. Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione
clinica di medicinali per uso umano (16).
(1)GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1.
(2)GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
(3)GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1.
(4)GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121.
(5)GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1.
(6)GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.
(7)GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(8)GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
(9)GU L 159 del 20.6.2012, pag. 5.
(10)GU L 334 del 12.12.2008, pag. 7.
(11)GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(12)GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(13)GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(14)GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(15)GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(16)GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/166 12.11.2019
8. Articolo 16 del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di
prodotti biologici dai paesi terzi (17).
9. Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni
ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (18).
10. Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata
nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (19) e articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE)
n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati (20).
11. Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (21).
12. Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni
volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (22).
13. Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul
mercato e sull’uso dei mangimi (23).
(17)GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.
(18)GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.
(19)GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.
(20)GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(21)GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
(22)GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35.
(23)GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/167
ALLEGATO VIII
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO E DEI COMITATI SPECIALIZZATI
Articolo 1
Presidenza
1. Il comitato misto è copresieduto da un membro della Commissione europea e da un rappresentante del governo del
Regno Unito a livello ministeriale, o da funzionari di alto livello nominati come supplenti. L’Unione europea e il Regno
Unito si comunicano reciprocamente per iscritto le nomine dei copresidenti e relativi supplenti.
2. Le decisioni dei copresidenti previste dal presente regolamento interno sono adottate di comune accordo.
3. Il copresidente che non sia in grado di partecipare a una riunione può essere sostituito da un delegato. Il copresidente o
suo delegato informa della delega, per iscritto e quanto prima, l’altro copresidente e il segretariato del comitato misto.
4. Il delegato del copresidente esercita i diritti del copresidente nei limiti della delega. Nel presente regolamento i
riferimenti ai copresidenti si intendono fatti anche ai delegati.
Articolo 2
Segretariato
Il segretariato del comitato misto (“segretariato”) è composto di un funzionario della Commissione europea e un
funzionario del governo del Regno Unito. Il segretariato, sotto l’autorità dei copresidenti, assolve i compiti ad esso
attribuiti dal presente regolamento interno.
Articolo 3
Partecipazione alle riunioni
1. Prima di ciascuna riunione, l’Unione e il Regno Unito si informano a vicenda tramite il segretariato della composizione
prevista delle delegazioni.
2. Ove opportuno e su decisione dei copresidenti, possono essere invitati ad assistere alle riunioni del comitato misto
esperti o altre persone che non sono membri delle delegazioni, per fornire informazioni su un determinato argomento.
Articolo 4
Riunioni
1. Il comitato misto si riunisce alternatamente a Bruxelles e a Londra, salvo che i copresidenti non decidano diversamente.
2. In deroga al paragrafo 1 i copresidenti possono decidere che una riunione del comitato misto si tenga in
videoconferenza o teleconferenza.
3. A convocare le riunioni del comitato misto è il segretariato, in data e luogo decisi dai copresidenti. Se l’Unione europea o
il Regno Unito ha presentato una richiesta di riunione, il comitato misto si adopera per riunirsi entro 30 giorni dalla
richiesta. In casi d’urgenza il comitato si adopera per riunirsi prima.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/168 12.11.2019
Articolo 5
Documenti
Il segretariato numera e distribuisce all’Unione e al Regno Unito, come documenti del comitato misto, i documenti
scritti su cui sono basate le deliberazioni di detto comitato.
Articolo 6
Corrispondenza
1. L’Unione e il Regno Unito trasmettono al segretariato la corrispondenza indirizzata al comitato misto. La
corrispondenza può essere trasmessa in qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche per posta elettronica.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato misto sia inoltrata ai copresidenti e
distribuita, ove opportuno, in conformità dell’articolo 5.
3. Tutta la corrispondenza inviata dai copresidenti o a questi direttamente indirizzata è inoltrata al segretariato e
distribuita, ove opportuno, in conformità dell’articolo 5.
Articolo 7
Ordine del giorno delle riunioni
1. Per ciascuna riunione il segretariato redige un progetto di ordine del giorno provvisorio. L’ordine del giorno provvisorio
è trasmesso con la documentazione pertinente ai copresidenti almeno15 giorni prima della data della riunione.
2. L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti di cui l’Unione o il Regno Unito ha chiesto l’iscrizione. I punti
richiesti sono trasmessi con la documentazione pertinente al segretariato almeno 21 giorni prima dell’inizio della
riunione.
3. Almeno dieci giorni prima della data della riunione, i copresidenti decidono l’ordine del giorno provvisorio. Essi
possono decidere di rendere pubblico l’ordine del giorno provvisorio, in tutto o in parte, prima dell’inizio della riunione.
4. Il comitato misto adotta l’ordine del giorno all’inizio di ciascuna riunione. Su richiesta dell’Unione o del Regno Unito,
con decisione del comitato misto può essere iscritto all’ordine del giorno un punto diverso da quelli già contemplati
dall’ordine del giorno provvisorio.
5. In casi eccezionali i copresidenti possono decidere di derogare ai termini di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 8
Verbale
1. Il segretariato redige un progetto di verbale per ciascuna riunione entro 21 giorni dalla fine della riunione, salvo che i
copresidenti non decidano diversamente.
2. Di norma il verbale riepiloga ciascun punto dell’ordine del giorno, precisando all’occorrenza:
a) i documenti presentati al comitato misto;
b) le dichiarazioni che uno dei copresidenti abbia chiesto di mettere a verbale; e
c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni comuni concordate e le conclusioni operative
adottate su punti specifici.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/169
3. Il verbale contiene l’elenco dei nomi, i titoli e le funzioni di tutte le persone che hanno partecipato alla riunione.
4. Il verbale è approvato per iscritto dai copresidenti entro 28 giorni dalla data della riunione o entro altra data decisa dai
copresidenti. Approvato il verbale, i membri del segretariato ne firmano due esemplari autentici. L’Unione e il Regno
Unito ricevono ciascuno un esemplare autentico. I copresidenti possono decidere che la firma e lo scambio di copie per
via elettronica soddisfano tale prescrizione.
5. Il segretariato prepara anche una sintesi del verbale. Approvata la sintesi, i copresidenti possono decidere di renderla
pubblica.
Articolo 9
Decisioni e raccomandazioni
1. Tra una riunione e l’altra il comitato misto può adottare decisioni o raccomandazioni con procedura scritta se i
copresidenti decidono di avvalersi di tale procedura. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i
copresidenti.
2. Nei casi in cui il comitato misto adotta decisioni o raccomandazioni, nel titolo di tali atti sono inseriti i termini
“decisione” o “raccomandazione” rispettivamente. Il segretariato protocolla ogni decisione o raccomandazione con un
numero d’ordine e un riferimento alla data di adozione.
3. Le decisioni adottate dal comitato misto specificano la data da cui hanno effetto.
4. I copresidenti firmano le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato misto e il segretario le trasmette alle parti
immediatamente dopo la firma.
Articolo 10
Pubblicità e riservatezza
1. Salvo che i copresidenti non decidano diversamente, le riunioni del comitato misto sono riservate.
2. Se l’Unione o il Regno Unito presenta al comitato misto o a un comitato specializzato informazioni considerate riservate
o protette dalla divulgazione in base alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, l’altra parte tratta le
informazioni ricevute come riservate.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, l’Unione e il Regno Unito possono decidere individualmente se pubblicare le decisioni e le
raccomandazioni adottate dal comitato misto nelle rispettive gazzette ufficiali.
Articolo 11
Lingue
1. Le lingue ufficiali del comitato misto sono le lingue ufficiali dell’Unione e del Regno Unito.
2. La lingua di lavoro del comitato misto è l’inglese. Salvo che i copresidenti non decidano diversamente, il comitato misto
delibera in base a documenti redatti in inglese.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/170 12.11.2019
Articolo 12
Spese
1. L’Unione e il Regno Unito si assumono rispettivamente l’onere delle spese sostenute per partecipare alle riunioni del
comitato misto.
2. Le spese relative all’organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico dell’Unione per le
riunioni che si tengono a Bruxelles, e a carico del Regno Unito per le riunioni che si tengono a Londra.
3. Le spese relative all’interpretazione nelle o dalle lingue di lavoro del comitato misto durante le riunioni sono a carico
della parte che chiede l’interpretazione.
Articolo 13
Comitati specializzati
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ai comitati specializzati si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 1 a
12, salvo che il comitato misto non decida diversamente.
2. I comitati specializzati sono copresieduti da rappresentanti nominati dalla Commissione europea e dal governo del
Regno Unito. L’Unione europea e il Regno Unito si comunicano reciprocamente le nomine dei rappresentanti.
3. Tutte le informazioni e relazioni che un comitato specializzato deve fornire a norma dell’articolo 165, paragrafo 4,
dell’accordo sono sottoposte al comitato misto senza indebito ritardo.
Articolo 14
Relazione annuale
Per ogni anno civile il segretariato redige entro il 1o maggio dell’anno successivo la relazione annuale di cui
all’articolo 164, paragrafo 6, dell’accordo relativa al funzionamento dell’accordo stesso. La relazione annuale è adottata
e firmata dai copresidenti.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/171
ALLEGATO IX
REGOLAMENTO DI PROCEDURA
PARTE A
REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
I. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento di procedura si applicano le definizioni seguenti:
a) “parte”: l’Unione o il Regno Unito;
b) “attore”: la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 170 dell’accordo;
c) “convenuto”: la parte chiamata a rispondere della violazione di una disposizione del presente accordo;
d) “rappresentante di una parte”: un funzionario o altra persona fisica designata da una parte a rappresentarla ai fini
di una controversia a norma del presente accordo;
e) “esperto”: la persona incaricata da una parte di prestarle consulenza o assistenza in relazione ai procedimenti
dinanzi a un collegio arbitrale;
f) “assistente”: la persona fisica che, su mandato di nomina, svolge ricerche o presta assistenza al membro di un
collegio arbitrale sotto la direzione e il controllo del membro stesso;
II. Notifiche
2. Le regole seguenti si applicano alle notifiche tra le parti e il collegio arbitrale:
a) il collegio arbitrale trasmette contestualmente a entrambe le parti tutte le richieste, le comunicazioni, le
osservazioni scritte e altri documenti;
b) la parte che rivolge al collegio arbitrale una richiesta, una comunicazione, osservazioni scritte o altro documento
ne invia contemporaneamente copia all’altra parte; e
c) la parte che rivolge all’altra parte una richiesta, una comunicazione, osservazioni scritte o altro documento in
relazione alla controversia, ne invia contemporaneamente copia al collegio arbitrale.
3. Le notifiche di cui al punto 2 sono effettuate per posta elettronica o, ove opportuno, con altro mezzo di
telecomunicazione che ne comprovi l’invio. Salvo prova contraria, la notifica si considera consegnata nel giorno in
cui è stata inviata. Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente al servizio giuridico della Commissione europea
e al giureconsulto del ministero degli Affari esteri e del Commonwealth del Regno Unito.
4. Su richiesta scritta delle parti o del collegio arbitrale, l’Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato funge
da canale di comunicazione tra le parti e il collegio arbitrale.
5. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, comunicazioni, osservazioni scritte o altri documenti
relativi al procedimento arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano
chiaramente indicate le modifiche.
6. Se il termine ultimo per la presentazione di un documento coincide con un fine settimana o un giorno festivo per la
Commissione europea o per il ministero degli Affari esteri e del Commonwealth del Regno Unito, secondo i casi, il
documento può essere consegnato il giorno lavorativo successivo. Entro il 30 settembre di ogni anno l’Unione e il
Regno Unito si informano reciprocamente e, nel caso di cui al punto 4, informano l’Ufficio internazionale della Corte
permanente di arbitrato, dei giorni festivi per la Commissione europea e per il ministero degli Affari esteri e del
Commonwealth del Regno Unito rispettivamente.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/172 12.11.2019
III. Nomina e sostituzione dei membri del collego arbitrale
7. Se, conformemente all’articolo 171, paragrafo 5, dell’accordo, sono estratti a sorte uno o più membri del collegio
arbitrale, l’Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato informa tempestivamente le parti della data, ora
e luogo della selezione. Le parti possono scegliere di essere presenti durante la selezione. Tuttavia l’assenza di una o
entrambe le parti non osta allo svolgimento della selezione.
8. L’Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato informa per iscritto ogni personalità selezionata della sua
nomina a membro di un collegio arbitrale. Entro cinque giorni da tale comunicazione, ogni persona selezionata
conferma la propria disponibilità all’Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato e a entrambe le parti.
9. La parte che ritenga che un membro del collegio arbitrale non rispetti il codice di condotta di cui alla parte B e debba
pertanto essere sostituito, ne informa l’altra parte entro 15 giorni da quando ha acquisito elementi di prova sufficienti
delle inosservanze presunte.
10. Le parti si consultano entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al punto 9. Esse informano il membro del collegio
arbitrale delle inosservanze presunte e possono chiedergli di prendere le opportune misure correttive. Possono anche
decidere di comune accordo di sollevare il membro dall’incarico e selezionare un nuovo membro conformemente
all’articolo 171 dell’accordo.
Qualora le parti non convengano sulla necessità di sostituire un membro del collegio arbitrale diverso dal presidente,
ciascuna parte può chiedere che la questione sia sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è
definitiva.
Se il presidente del collegio arbitrale riconosce che il membro del collegio arbitrale non rispetta il codice di condotta, è
selezionato un nuovo membro in conformità dell’articolo 171 dell’accordo.
11. Qualora le parti non convengano sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la
questione sia sottoposta a una delle restanti personalità proposte dall’Unione e dal Regno Unito di comune accordo
per l’incarico di presidente a norma dell’articolo 171, paragrafo 1, dell’accordo (“personalità selezionata”). Il nome
della personalità selezionata è estratto a sorte dal segretario generale della Corte permanente di arbitrato.
Se la personalità selezionata riconosce che il presidente non rispetta il codice di condotta, è selezionato un nuovo
presidente in conformità dell’articolo 171 dell’accordo tra le personalità proposte dall’Unione e dal Regno Unito di
comune accordo per l’incarico di presidente, ad eccezione della personalità selezionata.
IV. Questioni finanziarie
12. Le parti partecipano in egual misura alle spese sostenute per la costituzione e il funzionamento del collegio arbitrale,
compresi i compensi e il rimborso delle spese dei membri del collegio arbitrale.
13. Entro sette giorni dalla costituzione del collegio arbitrale le parti concordano con il collegio quanto segue:
a) i compensi e il rimborso delle spese dei membri del collegio arbitrale, che devono essere ragionevoli e in linea con
le norme dell’OMC;
b) il compenso degli assistenti; per ciascun membro del collegio arbitrale, l’importo totale del compenso degli
assistenti deve essere ragionevole e in ogni caso non superare un terzo del compenso del membro stesso.
Tale accordo può essere raggiunto con qualsiasi mezzo di comunicazione.
V. Calendario e comunicazioni scritte
14. Entro sette giorni dalla sua costituzione il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, fissa un calendario
indicativo dei lavori.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/173
15. L’attore trasmette al collegio arbitrale le proprie osservazioni scritte entro 20 giorni dalla data in cui è stato fissato
calendario indicativo. Il convenuto trasmette al collegio arbitrale le proprie osservazioni scritte entro 20 giorni dalla
data in cui ha ricevuto copia delle osservazioni scritte dell’attore.
VI. Funzionamento del collegio arbitrale
16. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Il collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni
di carattere amministrativo e procedurale.
17. Salvo che il presente accordo o il presente regolamento di procedura non disponga diversamente, il collegio arbitrale
può celebrare i procedimenti e deliberare con qualsiasi mezzo di comunicazione.
18. Solo i membri del collegio arbitrale possono partecipare alle deliberazioni, ma il collegio arbitrale può autorizzare la
presenza alle deliberazioni degli assistenti dei suoi membri.
19. È competenza esclusiva dei membri del collegio arbitrale redigere il lodo o altra decisione, che non può essere delegata
ad altri.
20. L’Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato provvede ai servizi di segreteria e ad altro sostegno
logistico del collegio arbitrale.
21. Se sorge una questione procedurale non contemplata dal presente accordo o dal presente regolamento di procedura, il
collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, decidere la procedura da seguire, purché sia compatibile con il
presente accordo e con il presente regolamento di procedura.
22. Il collegio arbitrale, se ritiene necessario modificare i termini per i procedimenti di cui al presente regolamento di
procedura o procedere ad altro adeguamento procedurale o amministrativo, informa per iscritto le parti, dopo averle
consultate, dei motivi della modifica o dell’adeguamento, nonché dei termini o dell’adeguamento necessari.
VII. Udienze
23. In base al calendario indicativo stabilito conformemente al punto 14, consultate le parti e gli altri membri del collegio
arbitrale, il presidente comunica alle parti la data, l’ora e il luogo dell’udienza. Tali informazioni sono rese accessibili al
pubblico, a meno che l’udienza si svolga a porte chiuse.
Il collegio arbitrale può decidere, d’accordo con le parti, di non celebrare l’udienza.
24. Salvo diverso accordo tra le parti, l’udienza si svolge all’Aia presso la Corte permanente di arbitrato.
25. Il collegio arbitrale può indire udienze supplementari con l’accordo delle parti.
26. Tutti i membri del collegio arbitrale sono presenti per l’intera durata dell’udienza.
27. Salvo diverso accordo tra le parti, indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, possono presenziare
all’udienza:
a) i rappresentanti delle parti;
b) i consulenti;
c) gli assistenti:
d) gli interpreti, i traduttori e gli stenografi del collegio arbitrale; e
e) gli esperti, secondo quanto deciso dal collegio arbitrale.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/174 12.11.2019
28. Al più tardi cinque giorni prima della data di udienza ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale e all’altra parte
l’elenco dei nominativi delle persone fisiche che nel corso dell’udienza interverranno oralmente per conto di quella
parte, e degli altri rappresentanti o consulenti che presenzieranno all’udienza.
29. Il collegio arbitrale celebra l’udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente all’attore e al convenuto,
sia nell’argomentazione che nella replica:
a) argomentazione:
i) argomentazione dell’attore;
ii) argomentazione del convenuto;
b) replica:
i) replica dell’attore;
ii) controreplica del convenuto.
30. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell’udienza.
31. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di udienza, che è redatto e trasmesso quanto prima alle parti. Le
parti possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto.
32. Entro dieci giorni dalla data di udienza ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale osservazioni scritte
complementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l’udienza.
VIII. Domande scritte
33. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento.
34. A ciascuna parte è data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alla risposta dell’altra parte alle domande
rivolte dal collegio arbitrale, entro cinque giorni dalla data in cui ha ricevuto copia di tale risposta.
IX. Riservatezza
35. Le informazioni che una parte presenta al collegio arbitrale in via riservata sono considerate riservate dall’altra parte e
dal collegio. La parte che trasmette al collegio arbitrale un’osservazione scritta contenente informazioni riservate
trasmette anche, entro 15 giorni, un’osservazione epurata da tali informazioni riservate che può essere resa pubblica.
36. Nel presente regolamento di procedura nulla osta a che una parte divulghi le proprie osservazioni scritte, risposte alle
domande rivolte dal collegio arbitrale o il verbale delle argomentazioni orali, purché nel fare riferimento a
informazioni presentate dall’altra parte non divulghi quelle che l’altra parte considera riservate.
37. Le udienze dinanzi al collegio arbitrale sono pubbliche, salvo se le osservazioni e le argomentazioni di una parte
contengono informazioni riservate o se le parti convengono che l’udienza debba essere a porte chiuse. In tal caso le
parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale.
X. Contatti unilaterali
38. Il collegio arbitrale non si incontra né altrimenti comunica oralmente con una parte in assenza dell’altra parte.
XI. Casi urgenti
39. Nei casi urgenti di cui all’articolo 173, paragrafo 2, dell’accordo il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti,
adegua ove opportuno i termini fissati nel presente regolamento di procedura. Il collegio arbitrale comunica tali
adeguamenti alle parti.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/175
XII. Traduzione e interpretazione
40. La lingua del procedimento dinanzi al collegio arbitrale è l’inglese. Le decisioni del collegio arbitrale sono emanate in
inglese.
41. Ciascuna parte sostiene le proprie spese di traduzione dei documenti che presenta al collegio arbitrale e che sono
redatti in originale in lingua diversa dall’inglese, nonché le eventuali spese d’interpretazione durante l’udienza per i
propri rappresentanti o consulenti.
PARTE B
CODICE DI CONDOTTA DEI MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI
Definizioni
1. Ai fini del presente codice di condotta si applica la definizione di “assistente” di cui al regolamento di procedura.
Inoltre per “candidato” si intende la personalità il cui nome figura nell’elenco di cui all’articolo 171, paragrafo 1, del
presente accordo, proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale a norma di tale articolo.
Responsabilità nel procedimento
2. I candidati e i membri di un collegio arbitrale evitano qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità, sono
indipendenti e imparziali, evitano i conflitti d’interesse diretti e indiretti e osservano norme di condotta rigorose, in
modo da garantire l’integrità e l’imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie. Gli ex candidati o
membri di un collegio arbitrale ottemperano agli obblighi di cui ai punti 8, 9 e 10.
Obblighi di dichiarazione
3. Prima di essere confermati membri di un collegio arbitrale a norma del presente accordo, i candidati dichiarano per
iscritto alle parti qualsiasi interesse, relazione o fatto di cui siano a conoscenza che possa influire sulla loro
indipendenza o sulla loro imparzialità o dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarità o di parzialità nel
procedimento dinanzi al collegio arbitrale.
4. I candidati e i membri di un collegio arbitrale comunicano solo al comitato misto le questioni attinenti a violazioni
effettive o potenziali del presente codice di condotta, affinché siano esaminate dall’Unione e dal Regno Unito.
5. I membri di un collegio arbitrale dichiarano per iscritto alle parti, in qualsiasi fase del procedimento dinanzi al
collegio arbitrale, gli interessi, le relazioni o i fatti di cui al punto 3 di cui siano o vengano a conoscenza.
Dovere di diligenza dei membri di un collegio arbitrale
6. Dopo la nomina i membri di un collegio arbitrale esercitano le loro funzioni interamente e sollecitamente nel corso
dell’intero procedimento dinanzi al collegio arbitrale, con equità e diligenza. In particolare:
a) esaminano soltanto le questioni sollevate nell’ambito del procedimento dinanzi al collegio arbitrale e necessarie
per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale compito;
b) prendono tutti gli opportuni provvedimenti per garantire che i loro assistenti siano a conoscenza delle
disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 9 e 10 e le rispettino.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 384 I/176 12.11.2019
Indipendenza e imparzialità dei membri del collego arbitrale
7. I membri del collegio arbitrale:
a) sono indipendenti e imparziali, evitano di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità, non sono influenzati
da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall’opinione pubblica, dalla lealtà
verso l’Unione o il Regno Unito o dal timore di critiche;
b) non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi né accettare vantaggi che potrebbero in
qualunque modo ostacolare o apparire d’ostacolo a una corretta esecuzione delle loro funzioni;
c) non si servono della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati ed evitano qualsiasi
atto che possa dare l’impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare;
d) si adoperano affinché il loro comportamento e giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di
ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale;
e) evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari che potrebbero influire sulla loro indipendenza o
dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarità o di parzialità;
f) non discutono alcun aspetto della questione oggetto del procedimento né lo svolgimento del procedimento
dinanzi al collegio arbitrale con una o entrambe le parti in assenza degli altri membri del collegio arbitrale.
Obblighi degli ex membri di un collego arbitrale
8. Gli ex membri di un collego arbitrale evitano qualsiasi atto che possa dare l’impressione che siano stati parziali
nell’esercizio delle proprie funzioni o abbiano tratto vantaggio da una decisione o un lodo del collegio arbitrale.
Riservatezza
9. I membri o ex membri di un collegio arbitrale:
a) non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento
dinanzi al collegio arbitrale o acquisite nel corso di tale procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in
nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere
agli interessi altrui;
b) non divulgano in alcun momento, né integralmente né in parte, le discussioni del collegio arbitrale o l’opinione di
un membro.
10. I membri di un collegio arbitrale non divulgano in alcun momento, né integralmente né in parte, il lodo del collegio
arbitrale prima della pubblicazione conformemente al presente accordo.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.2019 C 384 I/177

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