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ACTA – Accordo commerciale anticontraffazione tra l’Unione europea e i suoi Stati

Pubblicato il 08 febbraio 2012 by redazione

COSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA – Bruxelles, 23 agosto 2011

(OR. en), Fascicolo interistituzionale: 2011/0166, 12196/11, WTO 256, PI 82, UD 168, DROIPEN 76, JUSTCIV 189, COPEN 174, MI 344

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo commerciale anticontraffazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, l’Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d’America ACTA/it 1

ACCORDO COMMERCIALE ANTICONTRAFFAZIONE TRA L’UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, L’AUSTRALIA, IL CANADA, IL GIAPPONE, LA REPUBBLICA DI COREA, GLI STATI UNITI MESSICANI, IL REGNO DEL MAROCCO, LA NUOVA ZELANDA, LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E GLI STATI UNITI D’AMERICA

LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO,

CONSIDERANDO che l’applicazione efficace dei diritti di proprietà intellettuale è indispensabile per sostenere la crescita economica in tutti i settori industriali a livello globale;

CONSIDERANDO inoltre che la proliferazione di merci contraffatte e usurpative, nonché di servizi che distribuiscono materiale contraffatto, minaccia il commercio legittimo e lo sviluppo sostenibile dell’economia mondiale, causa perdite finanziarie significative per i titolari di diritti e per le imprese legittime costituisce, in qualche caso, una fonte di reddito per il crimine organizzato e presenta altri rischi per il pubblico;

DESIDEROSI di combattere tale proliferazione mediante una maggiore cooperazione internazionale e un’applicazione delle norme più efficace a livello internazionale;

NELL’INTENTO di fornire strumenti efficaci e adeguati di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale che completino l’accordo TRIPS, tenendo conto delle diversità nei rispettivi sistemi giuridici e procedure delle parti;

DESIDEROSI di fare in modo che le misure e le procedure intese a tutelare i diritti di proprietà intellettuale non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi;

DESIDEROSI di affrontare il problema della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, incluse le violazioni che si verificano in ambito digitale, in particolare per quanto riguarda i diritti d’autore o diritti simili, in modo da stabilire un equilibrio tra i diritti e gli interessi dei titolari di diritti, dei fornitori di servizi e degli utenti;

DESIDEROSI di promuovere la cooperazione tra fornitori di servizi e titolari di diritti per far fronte alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale in ambito digitale;

DESIDEROSI che il presente accordo funzioni in modo da concorrere al lavoro di applicazione delle norme a livello internazionale e alla cooperazione all’interno delle pertinenti organizzazioni internazionali;

RICONOSCENDO i principi della dichiarazione di Doha concernente l’accordo TRIPS e la sanità pubblica adottata il 14 novembre 2001 alla quarta conferenza ministeriale dell’OMC;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

CAPO I

DISPOSIZIONI INIZIALI E DEFINIZIONI GENERALI SEZIONE 1

DISPOSIZIONI INIZIALI

ARTICOLO 1

Relazioni con altri accordi.

Nessuna disposizione del presente accordo deroga a un obbligo di una parte nei confronti di un’altra parte ai sensi di accordi esistenti, incluso l’accordo TRIPS.

ARTICOLO 2

Natura e ambito di applicazione degli obblighi.

1. Le parti danno esecuzione alle disposizioni del presente accordo. Le parti hanno la facoltà di attuare nella propria legislazione disposizioni di esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale più ampie di quanto richiesto dal presente accordo, purché tali disposizioni non contravvengano alle disposizioni dello stesso. Esse hanno inoltre la facoltà di determinare le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni del presente accordo nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure.

2. Nessuna disposizione del presente accordo crea alcun obbligo riguardo alla distribuzione delle risorse tra gli strumenti per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e gli strumenti per l’applicazione della legge in generale.

3. Gli obiettivi e i principi di cui alla parte I dell’accordo TRIPS, in particolare di cui agli articoli 7 e 8, si applicano, mutatis mutandis, al presente accordo.

ARTICOLO 3

Relazione con le norme concernenti la disponibilità e l’ambito di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

1. Il presente accordo non pregiudica le disposizioni contenute nella legislazione delle parti che disciplinano la disponibilità, l’acquisizione, la portata e il mantenimento di diritti di proprietà intellettuale.

2. Il presente accordo non impone alcun obbligo alle parti di applicare misure se un diritto di proprietà intellettuale non è tutelato dalle normative e regolamentazioni nazionali.

ARTICOLO 4

Privacy e divulgazione di informazioni.

1. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle parti di divulgare:

a) informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria alla propria legislazione, incluse le leggi sulla tutela della privacy o gli accordi internazionali che essi hanno sottoscritto;

b) informazioni riservate la cui divulgazione impedirebbe l’applicazione della legge o sarebbe in altro modo contraria agli interessi pubblici; oppure

c) informazioni riservate la cui divulgazione pregiudicherebbe gli interessi commerciali legittimi di particolari imprese, sia pubbliche che private.

2. Se una parte fornisce informazioni scritte a norma delle disposizioni del presente accordo, la parte che riceve le informazioni si astiene, conformemente alle proprie normative e regolamentazioni, dal divulgare o utilizzare tali informazioni per fini diversi da quelli per cui sono state fornite, salvo previa autorizzazione della parte che ha fornito le informazioni.

SEZIONE 2

DEFINIZIONI GENERALI

ARTICOLO 5

Definizioni generali.

Ai fini del presente accordo, salvo disposizione contraria, si applicano le seguenti definizioni:

a) ACTA, accordo commerciale anticontraffazione;

b) comitato, il comitato ACTA istituito ai sensi del capo V (Dispositivi istituzionali);

c) autorità competenti, include le autorità giuridiche, amministrative o di polizia a norma delle rispettive legislazioni delle parti;

d) merci contraffatte, le merci, compreso il loro imballaggio, su cui è stato apposto senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio validamente registrato per dette merci, o che non ne può essere distinto nei suoi aspetti essenziali, e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della normativa del paese in cui sono invocate le procedure di cui al capo II (Quadro normativo per l’esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale);

e) paese, si intende avere lo stesso significato di quello stabilito nelle noti esplicative dell’accordo OMC;

f) transito doganale, la procedura doganale applicabile alle merci trasportate sotto controllo doganale da un ufficio doganale all’altro;

g) giorni, i giorni di calendario;

h) proprietà intellettuale, si riferisce a tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell’accordo TRIPS;

i) merci in transito, merci in fase di transito doganale o di trasbordo;

j) persona, qualsiasi persona fisica o giuridica;

k) merci usurpative, le merci costituite da riproduzioni realizzate senza il consenso del titolare del diritto o di una persona da questi validamente autorizzata nel paese di produzione e ottenute direttamente o indirettamente da un articolo la cui riproduzione costituisce una violazione del diritto d’autore o di un diritto connesso ai sensi della legislazione del paese in cui vengono invocate le procedure descritte al capo II (Quadro normativo per l’esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale);

l) titolare del diritto, chi è legittimato a far valere diritti di proprietà intellettuale, incluse le federazioni e le associazioni;

m) territorio¸ ai fini della sezione 3 (Misure alle frontiere) del capo II (Quadro normativo per l’esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale), il territorio

doganale e tutte le zone franche1 delle parti;

n) trasbordo, la procedura doganale con cui le merci vengono trasferite sotto controllo doganale dal mezzo di trasporto utilizzato per l’importazione al mezzo di trasporto utilizzato all’interno dell’area di un ufficio doganale che è l’ufficio competente sia per l’importazione che per l’esportazione;

o) accordo TRIPS, l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, oggetto dell’allegato 1C dell’accordo OMC;

p) OMC, Organizzazione mondiale del commercio; e

q) accordo OMC, l’accordo di Marrakech, del 15 aprile 1994, che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio. 1 Per motivi di maggiore certezza, le parti riconoscono che le zone franche sono una parte del territorio di un partecipante in cui le merci introdotte sono di solito considerate, per quanto riguarda imposte e dazi all’importazione, come poste al di fuori del territorio doganale.

CAPO II

QUADRO NORMATIVO PER L’ESECUZIONE

DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SEZIONE 1

OBBLIGHI GENERALI

ARTICOLO 6

Obblighi generali relativi all’esecuzione.

1. Le parti garantiscono che nella propria legislazione siano previste procedure di esecuzione atte a consentire un’azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente accordo, ivi compresi rimedi rapidi per impedire violazioni e strumenti che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni. Le procedure in questione si applicano con modalità che evitano la creazione di ostacoli ai legittimi scambi e forniscono salvaguardie contro eventuali abusi.

2. Le procedure adottate, mantenute o applicate per attuare le disposizioni del presente capo sono giuste ed eque e consentono una tutela appropriata dei diritti di tutte le parti coinvolte nelle procedure. Esse non sono indebitamente complicate o costose, né comportano termini irragionevoli o ritardi ingiustificati.

3. Nel quadro dell’attuazione delle disposizioni del presente capo, ogni parte tiene conto della necessità di proporzionalità tra la gravità della violazione, gli interessi di terzi e le misure, i rimedi e le sanzioni applicabili.

4. Nessuna delle disposizioni del presente capo può essere interpretata in modo da obbligare una parte a prevedere la responsabilità dei propri dipendenti pubblici per gli atti compiuti durante l’esercizio delle loro funzioni.

SEZIONE 2

ESECUZIONE IN AMBITO CIVILE

ARTICOLO 7

Disponibilità delle procedure civili.

1. Le parti assicurano ai titolari di diritti la possibilità di ricorrere a procedure giudiziarie civili per l’esecuzione dei diritti di proprietà  intellettuale conformemente alle disposizioni della presente sezione.

1 Una parte può escludere i brevetti e la tutela di informazioni non divulgabili dal campo di applicazione della presente sezione.

2. Nella misura in cui un provvedimento civile può essere disposto in seguito a procedure amministrative concernenti il merito di una controversia, le parti dispongono che tali procedure siano conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nella presente sezione.

ARTICOLO 8

Ingiunzioni.

1. Le parti dispongono che, nei procedimenti giudiziari civili relativi all’esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie abbiano la facoltà di emanare un’ordinanza per imporre a una parte di desistere dalla violazione di un diritto e, tra l’altro, per impedire a tale parte, o se del caso a un terzo sottoposto alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria in questione, di introdurre nei circuiti commerciali merci oggetto di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

2. In deroga alle altre disposizioni della presente sezione, una parte può limitare al pagamento di un’indennità i rimedi ammessi a fronte di un utilizzo senza il consenso del titolare da parte delle amministrazioni pubbliche, o di terzi autorizzati da un’amministrazione pubblica, purché la parte si conformi alle disposizioni della parte II dell’accordo TRIPS che trattano specificamente tale uso. Negli altri casi si applicano i rimedi previsti nella presente sezione oppure, qualora essi siano incompatibili con la legislazione di una parte, sono ammesse sentenze dichiarative e un adeguato risarcimento.

ARTICOLO 9

Risarcimento del danno.

1. Le parti dispongono che, nei procedimenti civili riguardanti l’esecuzione di diritti di proprietà intellettuale, le rispettive autorità giudiziarie abbiano la facoltà di ordinare all’autore della violazione, che ha proceduto a detta violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole, dipagare al titolare del dirit to una somma adeguata per risarcire il danno che quest’ultimo ha subito a causa della violazione. Per determinare l’importo del risarcimento per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale le autorità giudiziarie delle parti hanno la facoltà di considerare, tra l’altro, qualsiasi misura di valore legittima presentata dal titolare del diritto, che può includere la perdita di profitti, il valore delle merci o dei servizi oggetto della violazione in terminii prezzo di mercato oppure il prezzo al dettaglio raccomandato.

2. Almeno nei casi di violazione dei diritti d’autore o di diritti simili e di contraffazione del marchio, le parti dispongono che nei procedimenti giudiziari civili le rispettive autorità giudiziarie abbiano la facoltà di ordinare all’autore della violazione di pagare al titolare del diritto l’importo dei profitti realizzati dall’autore della violazione attribuibili a detta violazione. Le parti possono presumere che tali profitti corrispondano all’importo del risarcimento di cui al paragrafo 1.

3. Almeno per quanto riguarda la violazione dei diritti d’autore o di diritti simili che tutelano opere, fonogrammi e spettacoli e nei casi di contraffazione dei marchi le parti istituiscono o mantengono un sistema che prevede almeno uno dei punti seguenti:

a) un risarcimento prestabilito del danno; oppure

b) le presunzioni1 per determinare un importo di risarcimento sufficiente a compensare il titolare del diritto del dannocausato dalla violazione; oppure

c) almeno per i diritti d’autore, un risarcimento supplementare del danno subito.

4. Se una parte prevede i provvedimenti di cui al paragrafo 3, lettera a) oppure le presunzioni di cui al paragrafo 3, lettera b), essa garantisce che le sue autorità giudiziarie o il titolare del diritto abbiano il diritto di scegliere tali provvedimenti o presunzioni in alternativa ai provvedimenti previsti dai paragrafi 1 e 2.

5. Le parti dispongono che le proprie autorità giudiziarie abbiano, all’occorrenza, la facoltà di condannare, alla conclusione di procedimenti giudiziari civili riguardanti almeno la violazione di diritti d’autore, diritti simili o marchi, la parte soccombente a rimborsare le spese di giudizio e le spese legali della parte vittoriosa oppure eventuali altre spese previste dalla normativa vigente delle parti.

1 Le presunzioni di cui al paragrafo 3, lettera b), possono includere la presunzione che l’importo dei danni corrisponda a: i) la quantità delle merci che violano i diritti di proprietà intellettuale in questione del titolare e che sono state effettivamente assegnate a terzi, moltiplicata per l’importo dei profitti per unità delle merci che sarebbero state vendute dal titolare del diritto se non vi fosse stata violazione; oppure ii) una royalty equa; oppure iii) un importo forfettario basato su elementi che comprendono almeno l’importo delle royalty o dei diritti che avrebbe dovuto pagare l’autore della violazione se avesse richiesto l’autorizzazione di utilizzare la proprietà intellettuale in questione.

ARTICOLO 10

Altri rimedi.

1. Almeno per quanto riguarda le merci usurpative e le merci contraffatte, le parti dispongono che nei procedimenti giudiziari civili, su richiesta del titolare dei diritti, le proprie autorità giudiziarie abbiano la facoltà di ordinare la distruzione delle merci oggetto di violazione, tranne in casi eccezionali, senza risarcimento di alcun genere.

2. Le parti dispongono inoltre che le proprie autorità giudiziarie abbiano altresì la facoltà di ordinare che i materiali e gli strumenti principalmente usati  nellacreazione delle merci costituenti violazione di un diritto siano, senza indebito ritardo e senza risarcimento di alcun genere, distrutti o rimossi dai circuiti commerciali in modo da ridurre al minimo i rischi di ulteriori violazioni.

3. Le parti possono prevedere che i rimedi di cui al presente articolo siano eseguiti a spese dell’autore della violazione.

ARTICOLO 11

Informazioni relative alla violazione.

Fatte salve le loro normative in materia di privilegi, tutela della riservatezza delle fonti di informazione o trattamento dei dati personali, le parti dispongono che, nei procedimenti giudiziari civili riguardanti l’esecuzione di diritti di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie abbiano la facoltà, su richiestamotiva ta del titolare dei diritti, di ordinare all’autore o al presunto autore della violazione di fornire al titolare o alle autorità giudiziarie, almeno ai fini della raccolta degli elementi di prova, informazioni pertinenti in possesso o sotto il controllo dell’autore o del presunto autore della violazione conformemente alle normative e regolamentazioni vigenti. Tali informazioni possono includere informazioni concernenti qualsiasi persona coinvolta in qualsiasi aspetto della violazione o della presunta violazione e i mezzi di produzione o i canali di distribuzione delle merci o dei servizi contraffatti o presumibilmente contraffatti, inclusa l’identificazione di terzi presumibilmente coinvolti nella produzione e nella distribuzione di tali merci o servizi e dei loro canali di distribuzione.

ARTICOLO 12

Misure provvisorie.

1. Le parti dispongono che le proprie autorità giudiziarie abbiano la facoltà di ordinare misure provvisorie immediate ed efficaci:

a) contro una parte o, se del caso, un terzo sotto la giurisdizione dell’autorità giudiziaria in questione, per prevenire la violazione di diritti di proprietà intellettuale, in particolare per impedire l’accesso ai circuiti commerciali di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale;

b) per preservare gli elementi di prova pertinenti riguardo alla presunta violazione.

2. Le parti dispongono che le proprie autorità giudiziarie abbiano la facoltà di adottare misure provvisorie inaudita altera parte nei casi in cui se ne  ravvisi l’opportunità, in particolare quando un ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o quando esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova possano essere distrutti. Per i procedimenti eseguiti inaudita altera parte le parti autorizzano le proprie autorità giudiziarie a reagire rapidamente alle richieste di misure provvisorie e a prendere una decisione senza indebito ritardo.

3. Almeno per quanto riguarda i casi di violazione di diritti d’autore o diritti simili e la contraffazione di marchi, le parti dispongono che nei procedimenti giudiziari civili le proprie autorità giudiziarie abbiano la facoltà di ordinare il sequestro o altri tipi di custodia delle merci sospette, dei materiali e strumenti utilizzati per commettere il presunto reato e, almeno per quanto riguarda la contraffazione di marchi, delle prove documentali riguardanti la violazione, in originale o in copia.

4. Le parti dispongono che le proprie autorità giudiziarie abbiano la facoltà di obbligare l’attore, per quanto riguarda le misure provvisorie, a fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare, con un sufficiente grado di certezza, che sia in atto o sia imminente una violazione di diritti dell’attore, nonché di ordinare all’attore di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente a proteggere il convenuto e a impedire abusi. Tale cauzione o garanzia equivalente non può tuttavia indebitamente dissuadere dal ricorso alle procedure in questione.

5. Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un’azione o omissione dell’attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie hanno la facoltà di ordinare all’attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest’ultimo un adeguato risarcimento del pregiudizio eventualmente arrecato dalle misure in questione.

SEZIONE 3

MISURE ALLA FRONTIERA

ARTICOLO 13

Ambito di applicazione delle misure alla frontiera.

Se, all’occorrenza, le parti prevedono misure efficaci di esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale alla frontiera, compatibili con il proprio sistema nazionale di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e che non pregiudicano le prescrizioni dell’accordo TRIPS, tali misure non devono essere fonte di discriminazioni ingiustificate tra diritti di proprietà intellettuale od ostacoli per il commercio legittimo.

1 Qualora una parte abbia sostanzialmente eliminato tutti i controlli sulla circolazione delle merci attraverso la sua frontiera con un’altra parte con cui forma parte di un’unione doganale, non è tenuta ad applicare le disposizioni della presente sezione alla frontiera in questione.

2 È inteso che non vi è alcun obbligo di applicare le procedure stabilite dalla presente sezione alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese dal titolare del diritto o con il suo consenso.

3 Le parti concordano che i brevetti e la tutela di informazioni non divulgabili non rientrano nell’ambito di applicazione della presente sezione.

ARTICOLO 14

Piccole spedizioni e bagaglio personale.

1. Le parti includono nell’applicazione della presente sezione le piccole spedizioni di merci di natura commerciale.

2. Le parti possono escludere dall’applicazione della presente sezione i piccoli quantitativi dibeni a carattere non commerciale contenuti nel bagaglio personale dei viaggiatori.

ARTICOLO 15

Messa a disposizione di informazioni da parte del titolare del diritto.

Le parti consentono alle proprie autorità competenti di chiedere a un titolare di un diritto di fornire informazioni pertinenti in modo da assistere le autorità competenti nell’applicazione delle misure alla frontiera di cui alla presente sezione. Le parti possono inoltre consentire al titolare del diritto di  fornire informazioni pertinenti alle proprie autorità competenti.

ARTICOLO 16

Misure alla frontiera.

1. Le parti adottano o mantengono procedure relative a importazioni ed esportazioni in base alle quali:

a) le autorità doganali possano agire di propria iniziativa per sospendere l’immissione in liberapratica di merci sospette; e

b) se del caso, il titolare del diritto possa chiedere alle autorità competenti di sospendere l’immissione in libera pratica di merci sospette.

2. Le parti possono adottare o mantenere procedure riguardanti merci sospette che sono in transito o si trovano in altre situazioni di controllo doganale, in modo che:

a) le autorità doganali possano agire di propria iniziativa per sospendere l’immissione in libera pratica o per detenere le merci sospette; e

b) se del caso, il titolare del diritto possa chiedere alle autorità competenti la sospensione dell’immissione in libera pratica o la detenzione di merci sospette.

ARTICOLO 17

Domanda del titolare del diritto.

1. Le parti prevedono che le proprie autorità competenti impongano al titolare del diritto che richiede le procedure di cui al paragrafo 1, lettera b) e alpara grafo 2, lettera b) dell’articolo 16 (Misure alla frontiera) di fornire elementi di prova sufficienti a convincere le autorità competenti che, a norma delle leggi della parte che mette a disposizione le procedure, vi sia una violazione prima facie del diritto di proprietà intellettuale del titolare, nonché informazioni sufficienti, che sipossano ragionevolmente ritenere in suo possesso, per consentire il riconoscimento da parte delle autorità competenti delle merci sospette. L’obbligo di fornire informazioni sufficienti non deve indebitamente dissuadere dal ricorso alle procedure di cui al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2, lettera b) dell’articolo 16 (Misure alla frontiera).

2. Le parti prevedono la possibilità di presentare una domanda di sospensione dell’immissione in libera pratica o di detenzione di merci sospette1 sotto controllo doganale nel proprio territorio. Esse possono prevedere che tali domande siano applicabili a spedizioni multiple. Le parti possono disporre che, su richiesta del titolare del diritto, la domanda di sospensione dell’immissione in liberapratica o di detenzione delle merci sospette sia applicabile a determinati punti di ingresso e uscita sotto il controllo delle autorità doganali.

3. Le parti garantiscono che le proprie autorità competenti informino il richiedente dell’esito della sua domanda entro un periodo ragionevole. Se le autorità competenti hanno accettato la domanda, esse informano il richiedente del periodo di validità di quest’ultima.

1 L’obbligo di prevedere tali domande è sottoposto agli obblighi di mettere a disposizione le procedure di cui al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2, lettera b) dell’articolo 16 (Misure alla frontiera).

4. Le parti possono prevedere che le proprie autorità competenti abbiano la facoltà di respingere, sospendere o annullare una domanda, qualora il richiedente abbia abusato delle procedure di cui al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2, lettera b) dell’articolo 16 (Misure alla frontiera) o perualunque motivo giustificabile.

ARTICOLO 18

Cauzione o garanzia equivalente.

Le parti prevedono che le proprie autorità competenti abbiano la facoltà di imporre al titolare del diritto che richiede le procedure di cui al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2, lettera b) dell’articolo 16 (Misure alla frontiera) di fornire una cauzione o garanzia equivalente sufficiente per tutelare il convenuto e le autorità competenti, nonché per prevenire eventuali abusi. Le arti dispongono che tale cauzione o garanzia equivalente non possa indebitamente dissuadere dal ricorsoalle procedure in questione. Le parti possono disporre che tale garanzia s ia presentata sotto forma diuna cauzione per tutelare il convenuto da eventuali perdite o danni risultanti dalla sospensione dell’immissione in libera pratica o dalla detenzione dei beni qualora le autorità competenti concludano che i beni non costituiscono alcuna violazione. Solo in circostanze eccezionali o in seguito a un ordine giudiziario le parti possono consentire al convenuto di entrare in possesso delle merci sospette depositando una cauzione o un altro tipo di garanzia.

ARTICOLO 19

Determinazione della violazione.

Le parti adottano o mantengono procedure in base alle quali le proprie autorità competenti possano determinare, entro un periodo ragionevole dopo l’inizio delle procedure di cui all’articolo 16 (Misure alla frontiera), se le merci sospette costituiscono una violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 20

Rimedi.

1. Le parti dispongono che le proprie autorità competenti abbiano la facoltà di ordinare la distruzione delle merci in seguito alla determinazione della violazione di cui all’articolo 19 (Determinazione della violazione). Nei casi in cui tali merci non vengano distrutte, le parti garantiscono che, tranne in casi eccezionali, esse siano smaltite al di fuori dai circuiti commerciali in modo tale da evitare pregiudizi per il titolare del diritto.

2. Per quanto riguarda le merci contraddistinte da marchi contraffatti, la semplice rimozione del marchio apposto illegalmente non è sufficiente, tranne in casi eccezionali, per consentire l’immissione delle merci nei circuiti commerciali.

3. Le parti dispongono che le proprie autorità competenti abbiano la facoltà di imporre sanzioni amministrative in seguito alla determinazione della violazione di cui all’articolo 19 (Determinazione della violazione).

ARTICOLO 21

Pagamento di diritti.

Le parti dispongono che gli eventuali diritti esigibili per la presentazione di una domanda, per l’immagazzinamento o la distruzione di merci, valutati dalle autorità competenti in connessione alle procedure descritte nella presente sezione, non siano applicati in modo tale da indebitamente dissuadere dal ricorso a dette procedure.

ARTICOLO 22

Divulgazione di informazioni.

Fatta salva la normativa delle parti in materia di privacy o riservatezza delle informazioni:

a) le parti possono autorizzare le proprie autorità competenti a fornire al titolare del diritto informazioni su spedizioni specifiche di merci, inclusa la descrizione e la quantità delle merci, in modo da assistere nell’individuazione di merci costituenti violazione;

b) per assistere nella determinazione di cui all’articolo 19 (Determinazione della violazione) una parte può autorizzare le proprie autorità competenti a comunicare al titolare del diritto informazioni che comprendono, in via non esclusiva, i dati seguenti: descrizione e quantità delle merci, nome e l’indirizzo dello speditore, dell’importatore, dell’esportatore o deldestinatario e, se noto, paese di origine delle merci e nome e indirizzo del produttore delle merci;

c) purché le parti non abbiano concesso alle proprie autorità competenti la facoltà di cui alla lettera b), almeno nei casi di merci importate, qualora le autorità competenti abbiano sequestrato merci sospette oppure, in alternativa, abbiano determinato una violazione a norma dell’articolo 19 (Determin azione di una violazione), le parti autorizzano le proprie autorità competenti a comunicare al titolare del diritto, entro trenta giorni1 dal sequestro o dalladeterminazione di violazione, informazioni su tali merci che comprendono, in via non esclusiva, i dati seguenti: descrizione e quantità delle merci, nome e l’indirizzo dellospeditore, dell’importatore, dell’esportatore o del destinatario e, se noto, paese di origine delle merci e nome e indirizzo del produttore delle merci.

1 Ai fini del presente articolo, con l’espressione “giorni” s’intende “giorni lavorativi”.

SEZIONE 4

ESECUZIONE IN AMBITO PENALE

ARTICOLO 23

Reati penali.

1. Le parti prevedono procedimenti e sanzioni penali da applicare almeno nei casi di contraffazione deliberata dei marchi e di usurpazione del diritto d’autore e dei diritti connessi su scala commerciale1. Ai fini della presente sezione, tra le attività svolte su scala commerciale rientrano quanto meno quelle effettuate come attività commerciali con l’intento di ottenere vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti.

2. Le parti prevedono procedimenti e sanzioni penali da applicare almeno nei casi di importazione2 deliberata e uso su scala nazionale e commerciale nel corso di normali operazioni commerciali di etichette o imballaggi3:

a) a cui è stato applicato un marchio senza autorizzazione che è identico a o non può essere distinto da un marchio registrato nel suo territorio; e

1 Le parti contraenti considerano attività illecite soggette a sanzioni penali ai sensi dell’articolo in questione l’importazione o l’esportazione deliberata di merci contraffatte o di merci usurpative, su scala commerciale. Le parti contraenti possono adempiere ai propri obblighi in materia di esportazione e importazione di merci contraffate o merci usurpative disponendo che la distribuzione, la vendita o l’offerta di vendita su scala commerciale di merci contraffatte o di merci usurpative siano considerate alla stregua di attività illecite soggette a sanzioni penali.

2 Una parte può adempiere all’obbligo riguardante l’importazione di etichette o imballaggi mediante le misure applicate alla distribuzione.

3 Una parte può adempiere agli obblighi di cui al presente paragrafo prevedendo le procedure e sanzioni penali da applicare ai tentativi di commettere un reato concernente la violazione di un marchio.

b) che sono destinati ad essere utilizzati nel corso di operazioni commerciali su merci o in relazione a servizi che sono identici alle merci o ai servizi per i quali tale marchio è registrato.

3. Le parti possono prevedere procedimenti e sanzioni penali, nei casi appropriati, per la copia non autorizzata di opere cinematografiche da uno spettacolo in una struttura adibita alla proiezione di pellicole generalmente aperta al pubblico.

4. Per quanto riguarda i reati specificati nel presente articolo per i quali le parti prevedono procedimenti e sanzioni penali, esse garantiscono di trattare come reato la complicità e il favoreggiamento.

5. All’occorrenza le parti adottano tali misure, in modo coerente con i propri principi giuridici, per stabilire la responsabilità, che può essere penale, delle persone giuridiche per i reati specificati nel presente articolo per i quali le parti prevedono procedimenti e sanzioni penali. Tale responsabilità è senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

ARTICOLO 24

Sanzioni.

Per i reati di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 dell’articolo 23 (Reati penali) le parti prevedono sanzioni che includono pene detentive e pecuniarie sufficientemente severe per costituire un mezzo di dissuasione, coerentemente con il livello delle sanzioni applicate per reati di corrispondente gravità.

ARTICOLO 25

Sequestro, confisca e distruzione.

1. Per quanto riguarda i reati di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 23 (Reati penali) per i quali le parti prevedono procedimenti e sanzioni penali, le parti dispongono che le rispettive autorità competenti abbiano la facoltà di ordinare il sequestro delle merci per le quali esista il sospetto di contraffazione del marchio o di usurpazione del diritto d’autore, dei materiali e degli strumenti utilizzati prevalentemente per commettere il presunto reato, delle prove documentali relative al presunto reato e di qualsiasi bene patrimoniale derivato od ottenuto direttamente o indirettamente dall’attività che viola i diritti di proprietà intellettuale.

2. Se le parti richiedono l’identificazione degli oggetti sottoposti a sequestro come requisito per l’ordinanza di cui al paragrafo 1, non richiedono che le merci siano descritte ad un livello di dettaglio maggiore di quello sufficiente per consentire l’identificazione ai fini del sequestro. 1 È inteso che non è obbligatorio per le parti di prevedere l’applicazione simultanea di pene detentive e pecuniarie.

3. Per quanto riguarda i reati di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 23 (Reati penali) per i quali le parti prevedono procedimenti e sanzioni penali, le parti dispongono che le proprie autorità competenti abbiano l’autorità di ordinare la confisca o la distruzione di tutte le merci contraffatte o usurpative dei diritti d’autore. Nei casi in cui tali merci non vengano distrutte, le autorità competenti garantiscono che, tranne in casi eccezionali, esse siano smaltite al di fuori dai circuiti commerciali in modo tale da evitare pregiudizi per il titolare del diritto. Le parti garantiscono che la confisca o distruzione di tali merci avvenga senza alcuna compensazione per l’autore della violazione.

4. Per quanto riguarda i reati di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 23 (Reati penali) per i quali le parti prevedono procedimenti e sanzioni penali, le parti dispongono che le rispettive autorità competenti abbiano la facoltà di ordinare la confisca o la distruzione dei materiali e degli strumenti utilizzati prevalentemente per la creazione di merci contraffatte o usurpative del diritto d’autore e, almeno nel caso di reati gravi, di qualsiasi bene patrimoniale derivato od ottenuto direttamente oindirettamente dall’attività che viola i diritti di proprietà intellettuale. Le parti garantiscono che la confisca o distruzione di tali materiali, strumenti o beni patrimoniali avvenga senza alcuna compensazione per l’autore della violazione.

5. Per quanto riguarda i reati di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 23 (Reati penali) per i quali le parti prevedono procedimenti e sanzioni penali, le parti dispongono che le proprie autorità giudiziarie abbiano l’autorità di ordinare:

a) il sequestro dei beni patrimoniali il cui valore corrisponda al valore dei beni patrimoniali derivati od ottenuti direttamente o indirettamente dall’attività che viola i diritti di proprietàintellettuale; e

b) la confisca dei beni patrimoniali il cui valore corrisponda al valore dei beni patrimoniali derivati od ottenuti direttamente o indirettamente dall’attività che viola i diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 26

Procedimento penale ex officio.

Le parti dispongono che, all’occorrenza, le proprie autorità competenti possano avviare di propria iniziativa le indagini o altre procedure legali riguardanti i reati penali di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 23 (Reati penali) per i quali sono previsti procedimenti e sanzioni penali.

SEZIONE 5

ESECUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ

INTELLETTUALE NELL’AMBIENTE DIGITALE

 ARTICOLO 27

Esecuzione nell’ambiente digitale.

1. Le parti assicurano che la propria normativa preveda le procedure di esecuzione di cui alle sezioni 2 (Esecuzione in ambito civile) e 4 (Esecuzione in ambito penale) in modo da consentire un’azione efficace contro la violazione dei diritti di proprietà intellettuale nell’ambiente digitale, ivi compresi rimedi rapidi per impedire violazioni e strumenti che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni.

2. Oltre a quanto disposto dal paragrafo 1, le misure di esecuzione delle parti si applicano alle violazioni dei diritti d’autore o diritti simili mediante le reti digitali, che possono comprendere anchel’impiego illegittimo dei mezzi di distribuzione di massa. Tali misure sono applicate in modo tale daevitare la creazione di barriere per le attività legittime, tra cui il commercio elettronico, e da tutelare i principi fondamentali quali libertà di espressione, equo trattamento e privacy conformemente alla normativa delle parti1.

1 Ad esempio, fatta salva la normativa delle parti, adottando o mantenendo un regime che dispone limitazioni sulla responsabilità di o sui rimedi disponibili contro fornitori di servizi on-line, pur tutelando gli interessi legittimi del titolare del diritto.

3. Le parti si adoperano per promuovere gli sforzi di cooperazione tre le imprese per affrontare in modo appropriato la violazione di marchi, diritti d’autore o diritti simili, pur tutelando,conformemente alla normativa delle parti, la concorrenza legittima e i principi fondamentali qualilibertà di espressione, equo trattamento e privacy.

4. Le parti possono disporre, conformemente alle proprie normative e regolamentazioni, che le proprie autorità competenti abbiano la facoltà di ordinare a un fornitore di servizi on-line di comunicare rapidamente a un titolare di diritti informazioni sufficienti per identificare un utente il cui conto sarebbe stato utilizzato per una presunta violazione, purché tale titolare di diritti abbia già presentato una denuncia, sufficiente a livello giuridico, di violazione di un marchio, di diritti d’autore o di diritti simili e tali informazioni siano ricercate ai fini della tutela o dell’applicazione di tali diritti. Tali procedere sono applicate in modo da evitare la creazione di ostacoli alle attività legittime, incluso il commercio elettronico, pur tutelando, conformemente alla normativa delle parti, la concorrenza legittima e i principi fondamentali quali libertà di espressione, equo trattamento e privacy.

5. Le parti prevedono una tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci contro l’elusione di efficaci misure tecnologiche1 che sono impiegate da parte di autori, artisti o produttori di fonogrammi nell’esercizio dei loro diritti e che limitano le azioni riguardanti i loro lavori, spettacoli e fonogrammi che non siano autorizzate da questi ultimi o consentite per legge.

1 Ai fini del presente articolo con “misure tecnologiche” s’intende qualsiasi tecnologia, dispositivo o componente che, nel normale corso di funzionamento, è destinato a prevenire o limitare azioni riguardanti opere, spettacoli o fonogrammi, che non sono autorizzate dagli autori, artisti o produttori di fonogrammi, conformemente alla normativa delle parti. Fatto salvo il campo di applicazione dei diritti d’autore o dei diritti simili nella normativa delle parti, le  misure tecnologiche saranno considerate efficaci se l’uso di opere, spettacoli o fonogrammi protetti è controllato dagli autori, artisti o produttori di fonogrammi mediante l’applicazione di un controllo o di una protezione dell’accesso, quali codifica, scrambling o meccanismi dicontrollo delle copie, che raggiunge l’obiettivo di tutela.

6. Per fornire una tutela giuridica adeguata e i rimedi giuridici efficaci di cui al paragrafo 5 le parti dispongono una protezione almeno contro:

a) nella misura prevista dalla propria normativa:

i) l’elusione non autorizzata di una misura tecnologica efficace da parte di persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli; e ii) l’offerta al pubblico, mediante la commercializzazione, di un dispositivo o prodotto, inclusi i programmi per computer, o di un servizio quale mezzo per eludere misure tecnologiche efficaci; e

b) la fabbricazione, importazione o distribuzione di un dispositivo o prodotto, inclusi i programmi per computer, o l’offerta di un servizio che:

i) è prevalentemente progettato o prodotto ai fini dell’elusione di una misura tecnologica efficace; oppure ii) ha un limitato fine commerciale significativo oltre l’elusione di una misura tecnologica efficace1.

1 Nell’applicazione dei paragrafi 5 e 6 nessuna parte sarà obbligata a imporre che la progettazione di o la progettazione e la selezione di parti e componenti per prodotti elettronici di consumo, prodotti di telecomunicazione o prodotti informatici prevedano una risposta a qualsiasi misura tecnologica particolare, purché il prodotto non violi altrimenti le misure di attuazione dei suddetti paragrafi.

7. Per tutelare le informazioni elettroniche sul regime di diritti1 le parti dispongono una tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci contro ogni persona che esegue intenzionalmente una qualsiasi delle azioni seguenti, senza averne il diritto ed essendo consapevole oppure, per quanto riguarda i rimedi giuridici civili, avendo ragionevoli motivi per essere consapevole che tali azioni avrebbero indotto, consentito, facilitato o celato una violazione di diritti d’autore o di diritti simili:

a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;

b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico copie di opere, spettacoli o fonogrammi consapevole del fatto che le informazioni elettroniche sul regime dei diritti sono state rimosse o alterate senza autorizzazione.

8. Nel disporre una tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci a norma delle disposizioni dei paragrafi 5 e 7 le parti possono adottare o mantenere appropriate limitazioni o deroghe alle misure di attuazione delle disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7. Gli obblighi di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 non pregiudicano i diritti, le limitazioni, le deroghe o i mezzi di difesa contro la violazione di diritti d’autore o di diritti simili sanciti dalla normativa delle parti.

1 Ai fini del presente articolo, con l’espressione “informazione sul regime dei diritti” s’intende:

a) informazioni che identificano l’opera, lo spettacolo o il fonogramma; l’autore dell’opera, l’artista dello spettacolo o il produttore del fonogramma; oppure il titolare di qualsiasi diritto attinente all’opera, allo spettacolo o al fonogramma;

b) informazioni sui termini e sulle condizioni di utilizzo dell’opera, dello spettacolo o del fonogramma; oppure

c) eventuali numeri o codici che rappresentano le informazioni descritte nelle lettere a) e

b); quando una delle informazioni di cui sopra è allegata a una copia di un’opera, uno spettacolo o fonogramma oppure appare in collegamento con la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di un’opera, uno spettacolo o fonogramma.

CAPO III

PRATICHE

ARTICOLO 28

Competenze di esecuzione, informazioni e coordinamento nazionale.

1. Le parti promuovono lo sviluppo di competenze specializzate all’interno delle proprie autorità responsabili per l’esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale.

2. Le parti promuovono la raccolta e l’analisi di dati statistici e di altre informazioni pertinenti riguardanti le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, nonché la raccolta di informazioni sulle pratiche migliori per prevenire e contrastare tali violazioni.

3. Le parti promuovono, se del caso, il coordinamento interno e agevolano le azioni comuni da parte delle proprie autorità responsabili per l’esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale.

4. Le parti si adoperano per promuovere, all’occorrenza, l’istituzione e il mantenimento di meccanismi formali o informali, ad esempio gruppi consultivi, mediante i quali le proprie autorità competenti possano conoscere i pareri dei titolari di diritti e di altri interessati.

ARTICOLO 29

Gestione dei rischi alla frontiera.

1. Per migliorare l’efficacia dell’esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale alla frontiera le autorità competenti delle parti possono:

a) consultare gli interessati e le autorità competenti delle altre parti responsabili dell’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale al fine di identificare e affrontare rischi significativi e promuovere azioni per mitigare tali rischi; e b) condividere informazioni con le autorità competenti delle altre parti sull’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale alla frontiera, comprese le informazioni pertinenti per consentire una migliore identificazione e individuazione a fini d’ispezione delle spedizioni sospettate di contenere merci contraffatte.

2. Se le parti sequestrano merci usurpative importate, le proprie autorità competenti possono fornire alla parte di esportazione le informazioni necessarie per l’identificazione dei soggetti e delle merci coinvolte nell’esportazione delle merci sequestrate. Le autorità competenti della parte di esportazione possono procedere contro tali soggetti e future spedizioni conformemente alla normativa della parte in questione.

ARTICOLO 30

Trasparenza.

Per promuovere la trasparenza nell’amministrazione del proprio sistema di esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale, le parti adottano le misure appropriate, conformemente alla legislazione e alle politiche vigenti, per pubblicare o mettere a disposizione del pubblico informazioni riguardanti:

a) le procedure disponibili a norma di legge per l’esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità competenti responsabili di tale esecuzione e i punti di contatto disponibili per l’assistenza;

b) le pertinenti leggi, regolamentazioni, sentenze giudiziarie definitive e sentenze amministrative generalmente applicate nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale; e

c) i propri sforzi per garantire un sistema efficace di esecuzione e tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 31

Sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

Le parti, se del caso, promuovono l’adozione di misure per sensibilizzare il pubblico in merito all’importanza del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e agli effetti nocivi della violazione di tali diritti.

ARTICOLO 32

Considerazioni ambientali nella distruzione delle merci contraffatte.

La distruzione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale è effettuata a norma delle leggi e regolamentazioni ambientali della parte in cui tale distruzione è eseguita.

CAPO IV

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

ARTICOLO 33

Cooperazione internazionale.

1. Le parti riconoscono che la cooperazione internazionale è fondamentale per realizzare un’efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale e che essa deve essere incoraggiata indipendentemente dall’origine delle merci che violano i diritti di proprietà intellettuale o dell’ubicazione o nazionalità del titolare del diritto.

2. Per contrastare la violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la contraffazione di marchi o l’usurpazione dei diritti d’autore o di diritti simili, le parti promuovono la cooperazione, se del caso, tra le proprie autorità competenti responsabili dell’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale. Tale cooperazione può includere la cooperazione tra servizi di polizia per quanto riguarda il settore penale e le misure alle frontiere di cui al presente accordo.

3. La cooperazione di cui al presente capo è effettuata conformemente ai pertinenti accordi internazionali ed è sottoposta alle leggi, politiche, allocazione di risorse e priorità in materia di contrasto di ogni parte.

ARTICOLO 34

Condivisione delle informazioni.

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 29 (Gestione dei rischi alla frontiera), ogni parte si adopera per scambiare con le altre parti:

a) informazioni che la parte raccoglie a norma delle disposizioni del capo III (Pratiche di esecuzione), inclusi i dati statistici e le informazioni sulle pratiche migliori;

b) informazioni sulle proprie misure legislative e regolamentari riguardanti la protezione e l’esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale; e

c) altre informazioni, se del caso e di comune accordo.

ARTICOLO 35

Sviluppo di capacità e assistenza tecnica.

1. Le parti si adoperano per fornire, su richiesta e in base a termini e condizioni reciprocamente concordate, assistenza nell’ambito dello sviluppo di capacità e assistenza tecnica per migliorare l’esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale alle altri parti del presente accordo e, se del caso, alle parti potenziali dell’accordo. Lo sviluppo di capacità e l’assistenza tecnica possono comprendere, ad esempio:

a) la sensibilizzazione del pubblico in merito ai diritti di proprietà intellettuale;

b) lo sviluppo e l’attuazione di leggi nazionali relative all’esecuzione di diritti di proprietà intellettuale;

c) la formazione di funzionari in materia di esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale; e

d) le operazioni coordinate condotte a livello regionale e multilaterale.

2. Le parti si adoperano per una stretta cooperazione con le altre parti e, se del caso, con gli stati non parte del presente accordo al fine di applicare le disposizioni del paragrafo 1.

3. Le parti possono intraprendere le attività descritte nel presente articolo insieme alle pertinenti organizzazioni private o internazionali. Le parti si adoperano per evitare la duplicazione inutile delle attività descritte nel presente articolo e delle altre attività di cooperazione internazionale.

CAPO V

DISPOSITIVI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 36

Il comitato ACTA.

1. Le parti istituiscono il comitato ACTA. Tutte le parti sono rappresentate nel comitato.

2. Il comitato:

a) esamina l’attuazione e il funzionamento del presente accordo;

b) esamina le questioni riguardanti lo sviluppo del presente accordo;

c) esamina eventuali proposte di modifica del presente accordo a norma dell’articolo 42 (Modifiche);

d) decide, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 43 (Adesione), in merito ai termini di adesione al presente accordo di qualsiasi membro dell’OMC; e

e) esamina ogni altra questione che possa interessare l’applicazione e il funzionamento del presente accordo.

3. Il comitato può decidere di:

a) istituire comitati o gruppi di lavoro ad hoc per assistere il comitato nell’esecuzione delle proprie responsabilità a norma del paragrafo 2 o per assistere una parte potenziale dell’accordo nella sua richiesta di adesione al presente accordo a norma dell’articolo 43 (Adesione);

b) richiedere la consulenza di persone o gruppi non governativi;

c) esprimere raccomandazioni riguardanti l’attuazione e il funzionamento del presente accordo, anche mediante la promozione di linee guida sulle pratiche migliori;

d) condividere con terzi informazioni e migliori pratiche di contrasto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, incluse le tecniche di identificazione e di monitoraggio della contraffazione e delle attività usurpative; e

e) adottare altre iniziative nell’esercizio delle proprie funzioni.

4. Tutte le decisioni del comitato vengono adottate per consenso, se il comitato non decide altrimenti per consenso. Si considera che il comitato abbia deciso per consenso su una questione sottoposta alla sua attenzione qualora nessuna parte presente alla riunione in cui viene adottata la decisione si opponga formalmente alla decisione proposta. La lingua di lavoro del comitato è l’inglese e i documenti di lavoro saranno redatti in lingua inglese.

5. Il comitato adotta le proprie regole e procedure entro un periodo ragionevole dopo l’entrata in vigore del presente accordo e invita i firmatari che non sono parte del presente accordo a partecipare alle deliberazioni del comitato in materia. Le regole e procedure:

a) disciplinano questioni quali la presidenza e l’organizzazione di riunioni e l’esecuzione dei compiti organizzativi connessi al presente accordo e il suo funzionamento; e

b) possono anche disciplinare altre questioni come la concessione dello status di osservatore e qualsiasi altra questione considerata necessaria da parte del comitato per il suo funzionamento corretto.

6. Il comitato ha la facoltà di modificare le regole e procedure.

7. Nonostante le disposizioni del paragrafo 4, nei primi cinque anni successivi all’entrata in vigore del presente accordo le decisioni del comitato di adottare o modificare le regole e procedure saranno prese per consenso delle parti e dei firmatari che non sono parte del presente accordo.

8. Dopo il periodo di cui al paragrafo 7 il comitato può adottare o modificare le regole e procedure per consenso delle parti del presente accordo.

9. Nonostante le disposizioni del paragrafo 8 il comitato può decidere che l’adozione o la modifica di una regola o procedura particolare richieda il consenso delle parti e dei firmatari chenon sono parte del presente accordo.

10. Il comitato si riunisce almeno una volta all’anno, purché non decida altrimenti. La prima riunione del comitato si terrà entro un periodo ragionevole dopo l’entrata in vigore del presente accordo.

11. Per maggiore certezza il comitato non sorveglia e non segue l’esecuzione delle norme a livello internazionale o nazionale o le indagini penali riguardanti casi specifici di diritti di proprietà intellettuale.

12. Il comitato si adopera per evitare la duplicazione inutile delle sue attività e degli altri sforzi internazionali riguardanti l’esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 37

Punti di contatto.

1. Le parti designano un punto di contatto al fine di agevolare le comunicazioni tra le parti su qualsiasi questione trattata dal presente accordo.

2. Su richiesta di un’altra parte, il punto di contatto delle parti indica un ufficio o funzionario competente a cui rivolgere la richiesta di informazione della parte richiedente e all’occorrenza agevola le comunicazioni tra l’ufficio o funzionario competente e la parte richiedente.

ARTICOLO 38

Consultazioni.

1. Una parte può richiedere per iscritto consultazioni con un’altra parte in merito a questioni concernenti il funzionamento del presente accordo. La parte cui è rivolta la richiesta accorda la dovuta considerazione a tale richiesta, fornisce una risposta e offre un’adeguata opportunità di consultazione.

2. Le consultazioni, comprese le posizioni particolari prese dalle parti impegnate nelle consultazioni, sono riservate e non pregiudicano i diritti o le posizioni delle parti in qualsiasi altro procedimento, inclusi i procedimenti a norma dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui all’allegato 2 dell’accordo OMC.

3. Le parti impegnate nelle consultazioni possono, di concerto, notificare al comitato il risultato delle loro consultazioni a norma del presente articolo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 39

Firma.

Il presente accordo rimane aperto per la firma da parte dei partecipanti ai negoziati1 e da parte di altri membri dell’OMC, la cui adesione può essere approvata per consenso dei partecipanti, dal 31 maggio 2011 al 31 maggio 2013.

1 Australia, Repubblica d’Austria, Regno del Belgio, Repubblica di Bulgaria, Canada, Repubblica di Cipro, Repubblica ceca, Regno di Danimarca, Repubblica di Estonia, Unione europea, Repubblica di Finlandia, Repubblica francese, Repubblica federale di Germania, Repubblica ellenica, Repubblica di Ungheria, Irlanda, Repubblica italiana, Giappone, Repubblica di Corea, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Granducato di Lussemburgo, Repubblica di Malta, Stati Uniti messicani, Regno del Marocco, Regno dei Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Repubblica di Polonia, Repubblica portoghese, Romania, Repubblica di Singapore, Repubblica slovacca, Repubblica di Slovenia, Regno di Spagna, Regno di Svezia, Confederazione svizzera, RegnoUnito di  Gran Bretagna e Irlanda del Norde Stati Uniti d’America.

ARTICOLO 40

Entrata in vigore.

1. Il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data di deposito del suo sesto strumento di ratifica, accettazione o approvazione tra i firmatari che hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

2. Il presente accordo entra in vigore per ogni firmatario che deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione successivamente al deposito del sesto strumento di ratifica, accettazione o approvazione, trenta giorni dopo la data di deposito da parte di tale firmatario del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

ARTICOLO 41

Recesso.

Le parti possono recedere dal presente accordo mediante una notifica scritta al depositario. Il recesso ha effetto decorsi 180 giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica.

ARTICOLO 42

Modifiche.

1. Le parti possono proporre modifiche del presente accordo al comitato. Il comitato decide se presentare una proposta di modifica alle parti per la ratifica, l’accettazione o l’approvazione.

2. Le modifiche entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tutte le parti hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il depositario.

ARTICOLO 43

Adesione.

1. Dopo la scadenza del periodo di cui all’articolo 39 (Firma), ogni membro dell’OMC può presentare domanda di adesione al presente accordo.

2. Il comitato decide i termini di adesione per ogni richiedente.

3. Il presente accordo entra in vigore per il richiedente il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del proprio strumento di adesione in base ai termini di adesione di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 44

Testi dell’accordo.

Il presente accordo è firmato in un unico originale in lingua inglese, francese e spagnolo, ciascun testo facente ugualmente fede.

ARTICOLO 45

Depositario.

Il governo del Giappone è il depositario del presente accordo.

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