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Infrazione del mese di aprile: principali decisioni UE

Pubblicato il 16 aprile 2014 da redazione

EU

Bruxelles, 16 aprile 2014

Con le decisioni su casi di infrazione assunte questo mese la Commissione europea avvia azioni legali nei confronti di alcuni Stati membri per inadempimento degli obblighi previsti dalla legislazione dell’UE. Le decisioni qui esposte, riguardanti molteplici settori, si propongono di garantire la corretta applicazione della legislazione dell’Unione a favore dei cittadini e delle imprese.
La Commissione ha adottato 135 decisioni, compresi 31 pareri motivati e 4 deferimenti alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Si riporta di seguito una sintesi delle principali decisioni adottate. Per maggiori informazioni sulla procedura di infrazione si rinvia al MEMO/12/12.

1. Casi principali che coinvolgono gli Stati membri

· Cielo unico europeo: la Commissione invita la Germania, il Belgio, la Francia, i Paesi Bassi e il Lussemburgo a compiere un decisivo passo avanti verso uno spazio aereo comune

Oggi la Commissione ha chiesto formalmente alla Germania, al Belgio, alla Francia, ai Paesi Bassi e al Lussemburgo di migliorare il loro blocco funzionale di spazio aereo (FAB), creando uno spazio aereo comune che sia organizzato in base ai flussi di traffico anziché nel rispetto dei confini nazionali. I blocchi funzionali di spazio aereo costituiscono un passo fondamentale verso un sistema di trasporto aereo più efficace, meno costoso e meno inquinante in Europa.

(per ulteriori informazioni: IP/14/446 – H. Kearns – telefono: +32 229 87638 – cellulare: +32 498 98 7638)

2. Deferimenti alla Corte di giustizia 

·  Efficienza energetica nell’edilizia: la Commissione deferisce il Belgio e la Finlandia alla Corte per recepimento incompleto delle norme dell’UE

La Commissione europea deferisce il Belgio e la Finlandia alla Corte di giustizia dell’Unione europea per mancato recepimento della direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia. A norma di tale direttiva, gli Stati membri devono stabilire e applicare requisiti minimi di prestazione energetica nell’edilizia, assicurare la certificazione della prestazione energetica degli edifici e prescrivere l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria. La direttiva fa obbligo inoltre agli Stati membri di assicurare che, entro il 2021, tutti i nuovi edifici siano del tipo denominato “a energia quasi zero”. La direttiva doveva essere recepita nella legislazione nazionale entro il 9 luglio 2012.
La Commissione propone una penalità di mora giornaliera di 19 178.25 € nei confronti della Finlandia e una di 42 178.50 € nei confronti del Belgio. L’entità di tale ammenda è determinata in base alla durata e alla gravità dell’infrazione. In caso di sentenza affermativa della Corte, la penalità di mora giornaliera, il cui importo definitivo sarà deciso dalla Corte, dovrà essere pagata a decorrere dal giorno della sentenza fino al completo recepimento della direttiva.

(per ulteriori informazioni: IP/14/447 – E. Traynor – telefono: +32 229 92 – cellulare: +32 460 792 792)

·  Ambiente: la Commissione deferisce l’Austria alla Corte per mancata tutela della qualità dell’acqua del fiume Schwarze Sulm

La Commissione europea deferisce l’Austria alla Corte per la sua incapacità di assicurare un’adeguata tutela del fiume Schwarze Sulm in Stiria. Secondo la Commissione, la proposta per la costruzione di una centrale elettrica causerebbe un grave deterioramento della qualità del fiume, noto per essere uno dei più lunghi fiumi incontaminati della regione. La Commissione ritiene che l’autorità regionale non abbia rispettato i requisiti di qualità dell’acqua previsti dalla direttiva quadro sulle acque quando ha autorizzato il progetto idroelettrico nel 2007. Infatti, l’autorizzazione in questione è stata revocata dal Ministero federale austriaco dell’ambiente nel 2009, ma la Corte costituzionale austriaca ha poi respinto tale revoca per motivi puramente formali nel 2012. L’autorizzazione è pertanto rientrata in vigore e non può più essere impugnata dinanzi ad un giudice nazionale. Ciò ha indotto la Commissione ad avviare procedimenti di infrazione nel 2013, sostenendo che l’autorizzazione per la centrale elettrica non è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva quadro sulle acque. Dal momento che i lavori di costruzione sembrano essere già avviati, la Commissione ha deciso di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE, su raccomandazione del Commissario per l’ambiente Janez Potočnik.

(per ulteriori informazioni: IP/14/448 – J. Hennon – telefono: +32 229 53593 – cellulare: +32 498 95 3593)

·  Cambiamenti climatici: la Commissione deferisce la Polonia alla Corte per mancata osservanza delle norme dell’UE in materia di gas fluorurati ad effetto serra

La Commissione europea ha deciso di deferire la Polonia alla Corte di giustizia dell’UE per non aver notificato alla Commissione le sanzioni previste in caso di mancata osservanza delle norme dell’UE riguardanti le imprese e il personale addetti a determinate attività che coinvolgono gas fluorurati. Inoltre la Polonia non ha finora notificato gli organismi nazionali incaricati della formazione e della certificazione delle società e del personale interessato.
La Commissione ha inviato alla Polonia un parere motivato relativo a tale questione nel novembre 2012. Da allora, le attese notifiche non le sono ancora pervenute. La Commissione europea ha pertanto deciso di deferire il caso alla Corte di giustizia.

(per ulteriori informazioni: IP/14/449 – J. Todd – telefono: +32 229 64971 – cellulare: +32 498 96 4971)

3.  Pareri motivati

·  Qualifiche professionali: la Commissione sollecita cinque Stati membri a dare piena attuazione alle norme UE

In data odierna la Commissione ha chiesto formalmente a Cipro, all’Irlanda, all’Italia, al Lussemburgo e alla Romania di dare piena attuazione, nei rispettivi ordinamenti nazionali, alla direttiva 2013/25/UE, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia. Le direttive modificate dalla direttiva 2013/25/UE sono le seguenti: la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, la direttiva 77/249/CEE intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati e la direttiva 74/557/CEE relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici. Gli Stati membri erano chiamati ad adottare e a pubblicare, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2013/25/UE. Erano altresì tenuti a comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. I suddetti Stati membri non hanno affatto recepito nel loro diritto nazionale tale direttiva o lo hanno fatto solo in parte. Le richieste della Commissione si configurano come pareri motivati, che costituiscono la seconda fase di un procedimento di infrazione. Se i cinque Stati membri interessati non forniscano entro due mesi una risposta soddisfacente, la Commissione può deferirli alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm.

(per ulteriori informazioni: C. Hughes – telefono: +32 229 64450 – cellulare: +32 498 96 4450)

·  Diritti elettorali dei cittadini dell’UE: la Commissione porta avanti i procedimenti nei confronti della Repubblica Ceca, della lettonia e della Polonia

Oggi la Commissione ha deciso di portare avanti i procedimenti di infrazione contro la Repubblica ceca, la Lettonia e la Polonia per le restrizioni all’esercizio dei diritti politici applicate ai cittadini di altri paesi dell’UE. Mentre la Lettonia limita il diritto di fondare un partito ai suoi cittadini, la Repubblica ceca e la Polonia limitano ai loro cittadini il diritto di fondare un partito politico o di aderirvi. Queste restrizioni impediscono ai cittadini di altri Stati membri dell’UE che risiedono in uno dei tre paesi suddetti di esercitare il loro diritto di votare e di candidarsi alle elezioni locali ed europee alla stesse condizioni dei cittadini nazionali. I cittadini di altri paesi UE che intendono candidarsi alle elezioni rischiano quindi di essere svantaggiati in quanto non possono né fondare il proprio partito né aderire a un partito esistente. Questo è contrario al diritto dell’Unione (articolo 22 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e al principio di non discriminazione in base alla cittadinanza, secondo il quale i cittadini dell’UE devono poter esercitare i propri diritti alle stesse condizioni dei cittadini del paese in cui si trovano. Questo è uno dei problemi che la Commissione si è impegnata ad affrontare nella relazione sulla cittadinanza del 2013 (MEMO/13/409). Mentre per alcuni Stati membri (Germania, Malta, Bulgaria, Finlandia e Grecia) si è potuta trovare una soluzione, ciò non è stato possibile per la Repubblica ceca, la Lettonia e la Polonia. La Commissione invia quindi un parere motivato a tutti e tre i paesi.

(per ulteriori informazioni: M. Andreeva – telefono: +32 229 91382 – cellulare: +32 498 99 1382)

·  Sicurezza dei medicinali: la Commissione sollecita quattro Stati membri a notificare il recepimento di norme UE in materia di farmacovigilanza

In data odierna la Commissione europea ha chiesto formalmente alla Danimarca, all’Italia, ai Paesi Bassi e alla Slovenia di provvedere al pieno recepimento della direttiva in materia di farmacovigilanza (direttiva 2012/26/UE). Tale direttiva stabilisce le disposizioni per il monitoraggio della sicurezza dei medicinali sul mercato europeo e detta norme per la prevenzione, l’individuazione e la valutazione degli effetti collaterali negativi dei medicinali. Il suddetto atto normativo si inserisce nel quadro degli sforzi intrapresi dall’UE per rendere il sistema di farmacovigilanza europeo uno dei più avanzati e completi al mondo e tale da garantire il più elevato livello di protezione della salute pubblica e di sicurezza dei pazienti.
Finora, tuttavia, i suddetti Stati membri, che avrebbero dovuto recepire la citata direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il 28 ottobre 2013, non hanno adempiuto a tale obbligo. Questi paesi dispongono di due mesi di tempo per informare la Commissione in merito alle misure adottate per dare piena attuazione alla direttiva 2012/26/UE. La mancata notifica di misure adeguate potrebbe portare la Commissione a deferire i casi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

(per ulteriori informazioni: F. Vincent – telefono: +32 229 87166 – cellulare: +32 498 98 7166)

·  Allargamento: la Commissione chiede all’Austria di modificare la sua legge sullo stabilimento e sul soggiorno

La Commissione europea chiede all’Austria di rivedere alcune disposizioni della sua legge sullo stabilimento e sul soggiorno per rispettare i diritti dei cittadini turchi e dei loro familiari a norma dell’accordo di associazione UE-Turchia e delle sue clausole di standstill. In risposta alla lettera di costituzione in mora ricevuta lo scorso novembre, l’Austria ha informato la Commissione che non riteneva necessario modificare la sua legislazione nazionale in quanto il ministero dell’Interno aveva emanato circolari in cui chiedeva alle autorità competenti di primo grado di non applicare ai cittadini turchi le disposizioni della legge sullo stabilimento e sul soggiorno che ne hanno peggiorato la situazione giuridica dopo l’adesione dell’Austria all’UE. La Commissione ritiene tuttavia che questo non sia sufficiente, perché i cittadini turchi non possono fare affidamento su circolari che non sono state pubblicate e che l’amministrazione potrebbe modificare in qualsiasi momento. Se l’Austria non agisce entro due mesi, la Commissione ha facoltà di deferire la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

(per ulteriori informazioni: P. Stano – telefono: +32 229 57484 – cellulare: +32 460 75 7484)

·  La Commissione sollecita il Belgio a conformarsi al diritto dell’UE in materia di telecomunicazioni

Oggi la Commissione ha invitato il Belgio ad adeguare la normativa belga relativa all’indipendenza dell’Istituto belga delle poste e telecomunicazioni (BIPT) — l’autorità nazionale di regolamentazione — per garantirne la compatibilità con la legislazione dell’UE in materia di telecomunicazioni. Ai sensi della vigente normativa belga il Consiglio dei ministri belga ha il potere di sospendere o modificare alcune decisioni del BIPT e deve approvarne il piano di lavoro strategico a 3 anni. Secondo la Commissione la normativa in base alla quale il Consiglio dei ministri belga può intervenire nelle decisioni o nei piani del BIPT è in contrasto con l’articolo 3, paragrafo 3 bis, e con l’articolo 4 della direttiva quadro, che sanciscono l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione responsabili della regolamentazione del mercato e della risoluzione delle controversie relativamente a tutte le funzioni in materia di telecomunicazioni di cui sono incaricate.
La richiesta è formulata attraverso un parere motivato nell’ambito dei procedimenti di infrazione dell’UE. L’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione è un principio fondamentale del quadro normativo europeo per le comunicazioni elettroniche, per conseguire mercati competitivi a vantaggio dei consumatori, e ne garantisce la stabilità delle azioni e la prevedibilità delle decisioni per il resto del settore.

(per ulteriori informazioni: R. Heath – telefono: +32 229 61716 – cellulare: +32 460 75 0221)

·  Trasporti: la Commissione invita il Belgio a modificare la legislazione sul trasporto di merci pericolose

La Commissione ha invitato il Belgio a modificare la normativa nazionale in materia di trasporto terrestre di merci pericolose (ad esempio prodotti chimici, gas, prodotti petroliferi o esplosivi). Poiché il Belgio non ha notificato tutte le nuove norme entrate in applicazione il 1° luglio 2013, la Commissione gli invia oggi un parere motivato. La direttiva relativa al trasporto interno di merci pericolose (direttiva 2008/68/CE) è stata adottata nel 2008 ed è soggetta a revisione biennale per aggiornamento. La direttiva stabilisce condizioni uniformi per il trasporto sicuro di merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili nell’UE. L’inosservanza delle disposizioni comuni può creare rischi durante il trasporto e ostacolare il trasporto di tali merci nell’UE.

(per ulteriori informazioni: H. Kearns, telefono: +32 229 87638, cellulare: +32 498 98 7638)

·  Cambiamento climatico: la Commissione chiede alla Germania di adeguarsi alle norme dell’Unione sul sistema dell’UE per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (EU ETS)

Oggi la Commissione ha invitato la Germania a recepire appieno la direttiva 2003/87/CE relativa al sistema UE per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (EU ETS). L’EU ETS è una delle pietre angolari su cui si fonda la politica dell’Unione europea di lotta ai cambiamenti climatici e uno strumento essenziale per ridurre in maniera economicamente efficiente le emissioni industriali di gas a effetto serra. Ad oggi, la normativa tedesca non recepisce tutti i requisiti della direttiva per quanto riguarda il campo di applicazione. Oggi la Commissione chiede dunque a tale Stato membro, con un parere motivato (seconda fase dei procedimenti di infrazione dell’UE), di conformarsi alla normativa dell’UE.

(per ulteriori informazioni: I. Valero Ladron – telefono: +32 2 229 64971 – cellulare: +32 498 96 4971)

·  Diritti a pensione: discriminazione fondata sull’età – La Commissione prosegue un’azione legale nei confronti della Grecia

La Commissione ha trasmesso un parere motivato alla Grecia ritenendo che le condizioni applicate nel paese per quanto riguarda l’età pensionabile dei membri del corpo diplomatico configurino una forma di discriminazione fondata sull’età e siano pertanto in contrasto con la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (direttiva 2000/78/CE). Secondo la legislazione greca, per i diplomatici il pensionamento obbligatorio per raggiunti limiti di età scatta all’età di 65 anni, anche nel caso in cui essi non abbiano potuto maturare 35 anni di servizio. I dipendenti del ministero degli Affari esteri greco, invece, possono continuare a lavorare fino all’età di 67 anni per raggiungere i 35 anni di contributi che danno accesso al trattamento pensionistico completo.

(per ulteriori informazioni: M. Andreeva, telefono: +32 229 91382, cellulare: +32 498 99 1382)

·  Pallacanestro: la Commissione chiede alla Spagna di porre fine alla discriminazione indiretta nei confronti dei giocatori provenienti da altri Stati membri

La Commissione europea ha chiesto alla Spagna di modificare le proprie norme sulla composizione delle squadre di pallacanestro poiché le attuali quote di giocatori formati sul posto comportano una discriminazione indiretta nei confronti dei giocatori di altri Stati membri. La federazione spagnola di pallacanestro e l’associazione spagnola delle società di pallacanestro richiedono che le squadre partecipanti alle loro gare comprendano un numero minimo di giocatori formati sul posto, ovvero giocatori dell’UE che fra i 13 e i 19 anni sono stati iscritti per tre stagioni a una società membro della federazione spagnola di pallacanestro. Poiché è più facile che tale condizione sia soddisfatta dai giocatori spagnoli, i giocatori di altri Stati membri potrebbero essere svantaggiati. Il diritto dell’UE vieta la discriminazione indiretta, eccetto se le misure perseguono un obiettivo legittimo, sono adeguate e non vanno oltre quanto necessario per il suo conseguimento. Pur riconoscendo come legittimi gli obiettivi addotti dalla Spagna per giustificare tali norme (favorire il reclutamento e la formazione di giovani giocatori e salvaguardare l’equilibrio delle gare), la Commissione ritiene che la Spagna non abbia dimostrato l’adeguatezza e la proporzionalità delle quote effettive per ciascuna gara. Infatti, solo le quote per le squadre di 11 giocatori della Liga Endesa e della Liga Femenina (36% del totale dei giocatori) potrebbero essere comparabili, in termini di effetti restrittivi, alla regola UEFA relativa agli “home grown player” (il 32% dei posti in ciascuna squadra), per la quale la Commissione non ha sollevato obiezioni finora. Le quote per altre gare e/o configurazioni di squadre, al contrario, riservano ai giocatori formati in loco tra il 40% e l’88% dei posti delle squadre di pallacanestro. La richiesta della Commissione si configura quale parere motivato nell’ambito dei procedimenti di infrazione dell’UE. La Spagna ha ora due mesi per notificare le misure adottate per porre rimedio a tale situazione. In caso contrario, la Commissione potrà decidere di deferire la Spagna alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

(per ulteriori informazioni: J. Todd, telefono: +32 229 94107, cellulare: +32 498 99 4107)

·  Pensioni: la Commissione chiede alla Finlandia di tutelare le pensioni dei lavoratori in caso di fallimento del datore di lavoro

La Commissione europea ha chiesto alla Finlandia di assicurare la tutela delle pensioni dei lavoratori subordinati finanziate da riserve contabili (ossia da dotazioni iscritte nel bilancio di un’impresa). La direttiva 2008/94/CE relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie a tutela di tali pensioni. Tuttavia, nessuna norma specifica del diritto finlandese impone ai datori di lavori di provvedere con fondi propri al pagamento di pensioni complementari. L’unica misura prevista dall’ordinamento finlandese a tutela di questo tipo di regimi è la normativa in materia di garanzia dei salari. Tuttavia, il diritto nazionale finlandese non garantisce l’applicazione di questa normativa ai regimi basati su riserve contabili. Ciò costituisce quindi una violazione della direttiva. La richiesta della Commissione è formulata attraverso un parere motivato nell’ambito dei procedimenti di infrazione dell’UE. La Finlandia dispone di due mesi di tempo per notificare alla Commissione le misure adottate al fine di adeguare la propria legislazione nazionale alla normativa dell’UE. In caso contrario la Commissione potrà decidere di deferire la Finlandia alla Corte di giustizia dell’UE.

(per ulteriori informazioni: J. Todd, telefono: +32 229 94107, cellulare: +32 498 99 4107)

· Antitrust: la Commissione invita l’Ungheria a garantire un’applicazione efficace del diritto della concorrenza in materia di prodotti agricoli

La Commissione europea ha formalmente invitato l’Ungheria a rispettare gli obblighi che le incombono ai sensi del diritto dell’UE, dopo che l’Ungheria ha adottato una legge che sostanzialmente impedisce all’autorità ungherese garante della concorrenza di sanzionare i cartelli sui prodotti agricoli. L’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) vieta i cartelli e le pratiche commerciali restrittive. L’effettiva applicazione dell’articolo 101 del TFUE richiede l’imposizione di ammende efficaci e dissuasive alle imprese che partecipano a cartelli a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 relativo all’antitrust, nonché il rispetto del dovere di cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato UE e del principio generale di effettività del diritto dell’UE. La richiesta assume la forma di un parere motivato (seconda fase del procedimento di infrazione dell’UE). L’Ungheria dispone ora di due mesi per rendere la propria legislazione conforme al diritto dell’Unione; in caso contrario la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE. Dall’entrata in vigore del regolamento antitrust, nel maggio 2004, la Commissione e le autorità di concorrenza nazionali condividono competenze parallele per l’applicazione della normativa UE sulla concorrenza. Esse collaborano nell’ambito della rete europea della concorrenza per scambiarsi informazioni e informarsi reciprocamente sulle decisioni proposte al fine di garantire un’applicazione efficace e coerente delle norme UE in materia di concorrenza.

(per ulteriori informazioni: A. Colombani – telefono: +32 229 74513 – cellulare: +32 460 75 2063)

·  Accise: la Commissione chiede all’Ungheria di applicare un’aliquota unica per gli alcolici

La Commissione europea ha sollecitato l’Ungheria a modificare la sua legislazione che prevede due diverse aliquote di accisa per le bevande alcoliche. L’Ungheria applica due diverse aliquote di accisa alle bevande alcoliche in funzione della composizione del prodotto e del metodo di produzione, una notevolmente più elevata dell’altra. Le accise per l’alcol sono armonizzate in virtù della direttiva dell’Unione europea sulla struttura delle accise. A norma di tale direttiva, gli Stati membri devono applicare un’unica aliquota di accisa a tutte le bevande alcoliche in base al loro contenuto alcolico. L’obiettivo della normativa UE in materia di accise è prevenire distorsioni della concorrenza nel mercato unico. La richiesta della Commissione si configura quale parere motivato. Se l’Ungheria non si adeguerà entro due mesi, la Commissione potrà adire la Corte di giustizia dell’Unione europea.

(per ulteriori informazioni: E. Traynor, telefono: +32 229 21548, cellulare: +32 498 98 3871)

·  Fiscalità: la Commissione invita l’Ungheria a porre fine alle misure che limitano il commercio dei prodotti del tabacco

La Commissione europea ha chiesto all’Ungheria di modificare la sua legislazione che limita le vendite dei prodotti del tabacco già immessi in consumo. L’Ungheria riscuote le accise sul tabacco per mezzo di contrassegni fiscali applicati sui prodotti. Quando l’aliquota fiscale (IVA, accisa) cambia, i prodotti del tabacco muniti di contrassegni fiscali recanti la vecchia aliquota non possono essere venduti dai grossisti e dagli importatori dopo il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova aliquota. Le accise sono armonizzate in forza di una direttiva dell’UE che non consente di limitare il commercio di prodotti del tabacco una volta che sono immessi in consumo. La richiesta assume la forma di un parere motivato (seconda fase del procedimento di infrazione). Se la legislazione non sarà resa conforme al diritto dell’UE entro due mesi, la Commissione potrà adire al riguardo la Corte di giustizia dell’Unione europea.

(per ulteriori informazioni: E. Traynor, telefono: +32 229 21548, cellulare: +32 498 98 3871)

·  Fiscalità: la Commissione chiede all’Irlanda di garantire che le imbarcazioni private non utilizzino carburante a tassazione ridotta

La Commissione europea ha formalmente sollecitato l’Irlanda a modificare la propria legislazione per assicurare che le imbarcazioni private da diporto non possano più rifornirsi di carburante a tassazione ridotta destinato ai pescherecci. In base alla normativa UE sulla marcatura fiscale dei carburanti, il carburante che può beneficiare di un’aliquota ridotta deve essere caratterizzato da una colorazione diversa. I pescherecci, ad esempio, sono autorizzati a utilizzare carburante soggetto ad aliquota fiscale ridotta, mentre le imbarcazioni private devono usare carburante soggetto all’aliquota standard. Attualmente l’Irlanda viola il diritto dell’Unione consentendo l’utilizzo di carburante contrassegnato per la propulsione di imbarcazioni private da diporto. Ne consegue che le imbarcazioni da diporto private non soltanto utilizzano il carburante destinato ai pescherecci, soggetto ad aliquota fiscale ridotta, ma rischiano sanzioni pesanti se, navigando nelle acque di un altro Stato membro, vengono controllate dalle autorità locali. La richiesta della Commissione assume la forma di un parere motivato: in mancanza di risposta soddisfacente entro due mesi, la Commissione potrà deferire l’Irlanda alla Corte di giustizia dell’UE.

(per ulteriori informazioni: E. Traynor, telefono: +32 229 21548, cellulare: +32 498 98 3871)

·  Ambiente: la Commissione chiede all’ITALIA di rafforzare la protezione dei siti Natura 2000 in Lombardia

La Commissione europea chiede all’Italia di rafforzare la protezione di una vasta foresta di querce che fa parte di Natura 2000, la rete di aree naturali protette dell’UE. La foresta, presso la località varesina di Cascina Tre Pini, versa notoriamente in condizioni deplorevoli, già nel 2008 il proprietario ha ricevuto un risarcimento per il suo deterioramento e da allora le condizioni sono ulteriormente peggiorate. La foresta si trova inoltre in una zona cui l’Italia ha accettato di dare una maggiore protezione, classificandola come zona speciale di conservazione. Nel 2012 è stato avviato un procedimento di infrazione in merito e, anche se l’Italia ha presentato un progetto di piano di gestione per il sito, non sono stati adottati piani né misure per rafforzare lo stato di protezione dell’area. La Commissione non è convinta che le misure suggerite nel progetto di piano siano idonee a risolvere alla radice i problemi in essere, in particolare le emissioni atmosferiche provenienti dal vicino aeroporto milanese della Malpensa. L’azione di oggi, sotto il profilo tecnico un parere motivato, fa seguito alla costituzione in mora inviata nel 2012 e dà all’Italia due mesi per rispondere. Qualora l’Italia non dovesse agire, la Commissione ha facoltà di deferire la questione alla Corte di giustizia dell’UE.

(per ulteriori informazioni: J. Hennon, telefono: +32 229 53593, cellulare: +32 498 95 3593)

·  Fiscalità: La Commissione chiede ai Paesi Bassi di mettere fine a un’imposizione discriminatoria dei dividendi di origine nazionale versati alle compagnie d’assicurazione dell’UE e del SEE

La Commissione ha chiesto ai Paesi Bassi di mettere fine a un’imposizione discriminatoria dei dividendi sulle azioni detenute da compagnie d’assicurazione stabilite altrove nell’UE o nel SEE (Norvegia, Liechtenstein e Islanda).
In effetti le compagnie d’assicurazione nazionali non sono tassate sui dividendi delle azioni detenute nell’ambito delle assicurazioni unit-linked. Esse possono dedurre l’incremento dell’obbligo di versare i dividendi ai propri assicurati dai dividendi ricevuti, il che consente di azzerare la base di imposizione di questi dividendi, senza credito d’imposta. Tuttavia i Paesi Bassi tassano le compagnie di assicurazione stabilite nell’UE o nel SEE che ricevono dividendi su azioni detenute nell’abito delle assicurazioni unit‑linked sui dividendi lordi, senza possibilità di credito d’imposta.
In linea con la causa C-342/10, Commissione europea contro la Repubblica di Finlandia, la Commissione considera incompatibile con la libertà di movimento dei capitali a norma dell’articolo 63 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 40 dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE) la maggiore tassazione cui sono soggette le compagnie di assicurazione stabilite altrove nell’UE o nel SEE.

La richiesta assume la forma di un parere motivato. In mancanza di risposta soddisfacente entro due mesi, la Commissione ha facoltà di deferire i Paesi Bassi alla Corte di giustizia dell’UE.

(per ulteriori informazioni: E. Traynor, telefono: +32 229 21548, cellulare: +32 498 98 3871)

·  Cambiamento climatico: la Commissione chiede alla Polonia di garantire uno stoccaggio geologico del diossido di carbonio sicuro sotto il profilo ambientale

Oggi la Commissione ha chiesto alla Polonia di adottare le misure necessarie a recepire integralmente la direttiva 2009/31/CE sullo stoccaggio geologico di CO2 (la cosiddetta “direttiva CCS”). Ad oggi, la Polonia non ha notificato le misure per un recepimento completo. La Commissione chiede dunque oggi a tale Stato membro, con un parere motivato (seconda fase del procedimento di infrazione dell’UE), di conformarsi alla normativa dell’UE.
La direttiva CCS è stata adottata nel 2009 come parte del pacchetto clima-energia. La direttiva istituisce un quadro giuridico per lo stoccaggio geologico del CO2 sicuro sotto il profilo ambientale, elimina gli ostacoli giuridici allo stoccaggio geologico di CO2 e stabilisce prescrizioni che coprono l’intera durata di vita di un sito di stoccaggio. Si ritiene che la tecnologia di cattura e di stoccaggio del carbonio, se commercializzata, possa dare un contributo fondamentale alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio nell’UE.

(per ulteriori informazioni: I. Valero Ladron – telefono: +32 2 229 64971 – cellulare: +32 498 96 4971)

·  Cambiamento climatico: la Commissione chiede alla Polonia di conformarsi alle norme dell’UE sulla qualità dei carburanti

La direttiva 2009/30/CE impone agli Stati membri, per ragioni di tutela della salute e dell’ambiente, di stabilire le specifiche tecniche relative ai carburanti e di ridurre, in tali carburanti, l’intensità dei gas a effetto serra di una percentuale fino al 10% entro il 2020. Grazie a tali misure si otterranno altresì una riduzione ottimale delle emissioni inquinanti nell’atmosfera prodotte dai veicoli, l’istituzione di un mercato unico dei carburanti e il funzionamento corretto dei veicoli in tutta l’Unione. Manca ancora il recepimento completo di queste norme da parte della Polonia. La Commissione chiede pertanto oggi alla Polonia, con un parere motivato (seconda fase del procedimento di infrazione dell’UE), di conformarsi a detto regolamento.

(per ulteriori informazioni: I. Valero Ladron – telefono: +32 2 229 64971 – cellulare: +32 498 96 4971)

· Appalti pubblici: la Commissione chiede alla SVEZIA di uniformarsi alle norme dell’UE

Oggi la Commissione europea ha chiesto alla Svezia di dotarsi di procedure efficaci per il riesame dei contratti di concessione di servizi pubblici aggiudicati illegalmente. La Commissione ritiene nella fattispecie che il sistema giuridico svedese non metta a disposizione i mezzi necessari per ripristinare la trasparenza delle procedure di aggiudicazione, prevedendo eventualmente una nuova procedura di appalto. Finché non saranno messe in opera procedure di riesame efficaci, la Svezia violerà le norme dell’UE sul diritto di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi nonché il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli sancito dal diritto dell’Unione. La Commissione osserva che, anche se a termine la violazione sarebbe risolta mediante una corretta attuazione della nuova direttiva sulle concessioni che deve essere recepita dal diritto nazionale entro il 18 aprile 2016, questa data è troppo lontana per garantire una soluzione abbastanza rapida ed efficace della violazione attuale. La richiesta della Commissione assume la forma di un parere motivato, che costituisce la seconda fase del procedimento di infrazione. Se le autorità svedesi non risponderanno in maniera soddisfacente entro due mesi, la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals/index_en.htm

(per ulteriori informazioni: C. Hughes – telefono: +32 229 64450 – cellulare: +32 498 96 4450)

· Diritto del lavoro: nuova richiesta alla Svezia finalizzata a prevenire il ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato

Alla luce delle ultime informazioni ricevute, la Commissione europea ha deciso di inviare alla Svezia un’ulteriore richiesta al fine di garantire il rispetto della direttiva sul lavoro a tempo determinato (direttiva 1999/70/CE). Tale richiesta, che integra quella precedente del febbraio 2013 (MEMO/13/122), tiene conto dell’ampia documentazione presentata nel frattempo dal governo e dalle diverse parti interessate, sindacati e organizzazioni svedesi dei datori di lavoro compresi. Anche la Corte di giustizia dell’UE si è ripetutamente pronunciata. La legislazione svedese consente la conclusione e il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato in una serie di situazioni: per motivi di sostituzione, per lavoro stagionale e per i lavoratori di età pari o superiore a 67 anni. La Commissione conviene con la Svezia che tali contratti sono tutti compatibili con la direttiva nell’interpretazione datane dalla Corte, giacché esistono “ragioni obiettive” che giustificano tali contratti. La Svezia prevede, però, anche i cosiddetti “contratti generali di lavoro a tempo determinato” per i quali non sono richieste ragioni obiettive. In tal caso la direttiva impone agli Stati membri di tutelare i lavoratori contro il ricorso abusivo ai rinnovi mediante una limitazione del loro numero o la fissazione della “durata massima totale dei contratti di lavoro a tempo determinato successivi”. La legislazione svedese non garantisce efficacemente né l’una né l’altra tutela e non offre neppure una protezione equivalente. Ne consegue che i lavoratori possono trovarsi ad accedere a una serie infinita di contratti di lavoro a tempo determinato, senza ragioni obiettive. La Svezia ha ora due mesi di tempo per rispondere a questa nuova richiesta, che si configura come “parere motivato complementare”, e per notificare alla Commissione le misure adottate per dare piena attuazione alla direttiva. In caso contrario la Commissione potrà decidere di deferire la Svezia alla Corte di giustizia.

(per ulteriori informazioni: J. Todd, telefono: +32 229 94107, cellulare: +32 498 99 4107)

·  La Commissione sollecita la Slovenia ad assicurare una maggiore trasparenza dei finanziamenti alle ferrovie

La Commissione esprime preoccupazione per il fatto che la Slovenia non ha applicato correttamente le norme europee in materia di separazione contabile fra i gestori delle infrastrutture e gli operatori ferroviari (direttiva 2012/34/UE). Uno degli obiettivi principali di tale separazione è garantire la trasparenza nell’uso dei fondi pubblici in modo che i fornitori di servizi di trasporto possano competere su un piano di parità, a vantaggio degli utenti finali. La tenuta di conti trasparenti è l’unico modo per accertare in quale modo è speso il denaro pubblico e se sia usato a fini diversi da quelli previsti dalle disposizioni dell’UE. A causa della mancanza di trasparenza, gli accordi vigenti in Slovenia non escludono l’uso scorretto dei fondi pubblici, conferendo in tal modo un indebito vantaggio competitivo a chi riceve sovvenzioni pubbliche. Poiché ciò è contrario alle norme vigenti dell’UE, che mirano a creare un mercato interno dei servizi ferroviari efficiente, competitivo e privo di distorsioni, la Commissione ha inviato un parere motivato alla Slovenia. In mancanza di una risposta soddisfacente entro due mesi, la Commissione potrà deferire la Slovenia alla Corte di giustizia dell’UE.

(per ulteriori informazioni: H. Kearns, telefono: +32 229 87638, cellulare: +32 498 98 7638)

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