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Adozione: il diritto di avere una famiglia

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Adozione: il diritto di avere una famiglia

Pubblicato il 18 dicembre 2012 by redazione

adozioneIl verbo “adottare” = “ad”+“optare” deriva dal latino “adoptio”, che significa “innesto”, ovvero: “introdurre una parte viva in un’altra, in modo che si congiungano armonicamente”.

La pratica dell’adozione ha origini molto lontane, è inscritta nei meccanismi delle dinamiche umane interattive da sempre, fa parte di quelle modalità di adattamento e capacità di “autoaiuto” che l’uomo con l’organizzarsi civile ha saputo trovare per far fronte ai problemi che la vita associata comporta; perché essa ha una precisa funzione sociale ed è la modalità che la società ha trovato per risolvere la questione dell’abbandono dell’infanzia, rispondendo a un bisogno di cura e necessità di educazione e protezione per quelli che saranno futuri cittadini, anche in un’ottica di lungimiranza, preventiva e di benessere per la società stessa.

Storicamente troviamo già una prima traccia di essa nel II millennio a.C. nel codice Hammurabi; successivamente se ne fa menzione nella Roma antica, laddove però il focus è totalmente sugli adulti, il figlio adottivo risponde quindi all’esigenza di assicurare a chi non può avere figli, un’eredità nel culto degli antenati, inoltre c’è totale assimilazione dell’adottato alla nuova famiglia, della quale assume il nome completo del padre adottivo, più il suo nome di famiglia, con la completa cancellazione di tutto ciò che è precedente. Inizialmente essa ha quindi una funzione patrimoniale, successivamente sarà riparativo/affettiva.

La ritroviamo poi nel Codice Napoleonico, ma senza la possibilità di adozione per i minori.

Se poi restringiamo il focus all’Italia: il primo Codice Civile italiano risale al 1865 e prevede l’adozione di maggiorenni, specialmente per motivi di merito, mentre per i minorenni è regolamento l’istituto della tutela, da parte di adulti “caritatevoli”, nei confronti dei bambini ritenuti “meritevoli”.

In seguito l’adozione è così normata nel Codice Civile del 1943: “L’adozione è permessa alle persone che non hanno figli legittimi o legittimati, che hanno compiuto i 50 anni e che superano di almeno 18 l’età di coloro che intendono adottare.” (art. 291); “L’adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia d’origine. L’adozione non induce nessun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante..” (art. 300)

Arriviamo poi al 1967 quando si verifica un notevole cambiamento legislativo: la tutela viene trasformata in vera e propria adozione, la questione del merito viene accantonata e centrale diventa la figura del bambino; focus infatti è il minore abbandonato e la sua necessità/diritto di trovare una famiglia idonea, non più gli adulti e il loro bisogno di un figlio, ma questi ultimi che si mettono al servizio della comunità e rendono “disponibile” il loro amore, nei confronti di un bambino che si viene a trovare, suo malgrado, in difficoltà; non più “un bambino per una famiglia” ma “una famiglia per un bambino”. Qui “l’adottato cessa ogni rapporto con la famiglia d’origine e diviene figlio legittimo degli adottanti, stabilendo un legame di parentela con tutti gli ascendenti e discendenti”.

Infatti sempre nello stesso periodo, nel Concilio Vaticano II (18 novembre1965), il decreto Apostolicam Actuositatem (apostolato dei laici), cita “fra le varie opere di apostolato familiare ci sia concesso enumerare: adottare come figli propri i bambini abbandonati” valorizzando l’adozione anche all’interno della dottrina cattolica.

Diritto di avere una famiglia

Il 29 maggio 1993 viene per la prima volta normata a livello sovranazionale, l’adozione internazionale, con la stesura della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale nota come Convenzione dell’Aja, ratificata dal Parlamento italiano il 31 dicembre1998 con la L. 476 (che pone anche normative più chiare in merito all’adozione internazionale, fino a quel momento lasciata molto al “fai da te”, da ora in poi viene stabilita la funzione di mediazione degli Enti locali, dei quali viene redatto un album degli Enti autorizzati e istituita la Commissione per le adozioni internazionali). Essa pone al centro il minore ed i suoi diritti fondamentali, fra i quali quello di avere una famiglia, anche se prescrive che nei vari Stati, ci sia un impegno legislativo affinché prioritariamente il minore sia portato a rimanere, dove possibile, con la famiglia d’origine e solo in ultima analisi si faccia ricorso all’adozione. Non tutti gli Stati aderiscono, laddove questo non avviene ci sono però accordi bilaterali tra Paesi ratificanti e non. Per quanto riguarda l’Italia, adozione nazionale e internazionale (fra i Paesi aderenti la Convenzione oppure con Paesi coi quali l’Italia ha accordi bilaterali) sono normate dalla legge del 4 maggio 1983 n. 184, art. 27, che dispone che “l’adozione fa assumere, al minore adottato, lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali porta anche il cognome”. La stessa definisce anche quali devono essere i requisiti fondamentali degli adottanti (uniti in matrimonio da almeno 3 anni oppure sposati da un periodo minore, ma che raggiunga i tre anni con l’aggiunta di una convivenza prematrimoniale; con una differenza d’età che vada da un minimo di 18 anni ad un massimo di 45, eventualmente maggiore, ma sempre non più di 55 anni; in grado di educare, istruire e mantenere i minori).

Per quanto riguarda la conoscenza delle proprie origini e le informazioni per tutto ciò che riguarda il “prima”, la suddetta legge n. 184 del 1983, nella versione originaria dell’art. 28 non ammetteva la possibilità di conoscere le generalità dei genitori naturali, vedendo l’adozione come una vera e propria “nuova nascita”, rispetto alla quale perdeva d’importanza tutto ciò che l’aveva preceduta, volendo prevenire rispetto ai rischi di una doppia genitorialità ed in questo modo proteggere gli interessi di tutte le parti in gioco, figli, genitori adottivi e genitori naturali, apportando come unica soluzione una cesura netta di qualsiasi rapporto. Era quindi vietata la visione dei documenti contenenti informazioni sui genitori naturali ai sensi dell’art. 24, comma 1, legge 241/90, che esclude l’accesso “nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge”.

2001: diritto all’informazione dell’adottato.

Nel 2001 avviene un notevole cambio di rotta, sulla spinta del diritto convenzionale (art. 20 della Convenzione europea di Strasburgo sull’adozione dei minori; art. 7 e 8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, del 1989; art. 30 della Convenzione dell’Aja del 1993, sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia con legge 476/1998, la quale impone alle autorità competenti di ciascuno Stato contraente di conservare con cura le informazioni relative ai minori adottati, assicurandovi l’accesso nella misura e con le modalità previste dalla legge interna dello Stato) la novella di quell’anno, l. 28 marzo 2001, n. 149, cambia totalmente registro e consente all’adottato di sapere chi sono i propri genitori naturali, ma soltanto raggiunta l’età di 25 anni, ritenuta psicologicamente idonea, con un’identità sufficientemente stabile, equilibrata e matura, affinché la scoperta di queste informazioni non produca pericolose ripercussioni a livello psicologico; questa legge sancisce quindi per la prima volta il diritto all’informazione dell’adottato.Si parla di diritto incondizionato: riconoscere un diritto incondizionato significa che con il raggiungimento dei venticinque anni cessa la segretezza sul rapporto genitoriale biologico, forma di tutela per i genitori naturali (salvo quanto disposto dal comma 7) e per i genitori adottivi, e l’unica situazione giuridica rilevante per l’ordinamento diventa il diritto all’informazione dell’adottato che può presentare al Tribunale per i Minorenni un’istanza per essere autorizzato ad avere accesso alle informazioni sulla propria origine. L’adottato maggiorenne, ma di età inferiore ai 25 anni può presentare l’istanza solo se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica; in entrambi i casi, l’accesso è autorizzato se il Tribunale valuta che esso “non comporti grave turbamento all’equilibrio psico-fisico del richiedente” ascoltando le persone del contesto intorno al minore, come i genitori adottivi, dalle quali può assumere tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, e, ove possibile, può accadere che il giudice ascolti i genitori biologici, in quanto l’adottato potrebbe eventualmente decidere di relazionarsi con essi nel caso di accoglimento dell’istanza. Laddove invece, in età adulta, i genitori adottivi siano entrambi deceduti o divenuti irreperibili l’accesso alle informazioni deve essere concesso senza necessità di autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.

Negli altri casi l’autorizzazione deve essere richiesta al Tribunale per i minorenni con ricorso, con il necessario parere del Pubblico Ministero, e la ragione di ciò è la necessità di tutela del minore adottato affinché si realizzi il pieno inserimento all’interno della nuova famiglia e nella società senza interferenze e continui riferimenti al suo passato. La divulgazione delle informazioni da parte di chi ne è a conoscenza, senza l’autorizzazione del Tribunale, comporta una violazione penalmente sanzionata, così come previsto dall’art. 73 della legge n. 184/1983.

Oggi il minore ha diritto ad essere sempre informato della sua condizione di adottato, tale informazione è prescritta per legge, i genitori adottivi hanno quindi il dovere di rivelarlo, alla loro sensibilità sono lasciati i termini e i modi, che dovrebbero essere commisurati all’età del bambino, ma affinché dal bambino non sia vissuta come rivelazione shockante, magari ad un’età troppo elevata, essa deve essere preparata nel tempo e i genitori devono cominciare a parlarne, con il linguaggio giusto, già dalla tenera età e continuare a farlo, cosicché tutto possa essere accompagnato ed inscritto in un’ottica di senso e di “contenitore” delle emozioni, nell’ambito del rapporto genitore/figlio.

Questo cambiamento di prospettiva è in linea con una attenzione più “psicologica” nel redare le leggi che, infatti, devono regolare rapporti molto intimi e trattare una materia assai delicata. Col passare degli anni si è cercato di trattare la questione con sempre più sensibilità, principalmente per la tutela delle figure più deboli ed indifese, che sono sempre i minori, e ci si è sempre più avvalsi di competenze multidisciplinari e consulenze che derivavano da più campi. Il mondo della psicologia si è espresso in merito a questa questione tramite molte ricerche e lavori, che hanno evidenziato come il segreto rispetto alle origini fosse quanto mai dannoso, il non detto pesava più dell’esplicito del quale si poteva avere tanto paura, le persone erano più portate a trattare l’adottato con modalità diverse e tutte le misure protettive in merito alla questione spesso davano vita ad aspetti del legame disfunzionali e contraddittori che da parte del soggetto interessato potevano essere letti in modo incomprensibile e dar vita a confusione. Era pur sempre presente il rischio di una rivelazione in età adulta da parte di esterni o scoperta traumatica, suscitando così reazioni emotive dalle pesanti ripercussioni psicologiche e in ultima analisi il tenere all’oscuro la persona di un tale aspetto potrebbe avere importanti implicazioni mediche, anche a danno della vita stessa, si pensi ad esempio all’influenza dei geni nell’insorgenza di determinate malattie, anche croniche, dell’importanza dell’ereditarietà per lo sviluppo di determinati quadri patologici e la necessità quindi di svolgere un lavoro preventivo e analisi di controllo medico mirate.

Al giorno d’oggi la possibilità che una persona cresca ignara totalmente di una realtà così consistente che la riguarda e viva esente da rischi di rivelazioni, è quantomai irrealistica. Nell’”era 2.0.”reperire informazioni, anche su noi stessi e sulle persone a noi vicine e collegate, può essere molto facile, vi si può incappare, anche intenzionalmente e può essere molto facile essere a propria volta contattati e raggiunti. Il Web rende tutti un po’ più vicini e il passato un po’ più presente. Per questo motivo persino tutte le più recenti legislazioni sopra descritte e le più delicate misure preventive del bambino perché “le informazioni non facciano male” e possa crescere nel modo più sereno possibile e nel pieno sviluppo delle proprie potenzialità, potrebbero essere ormai desuete e insufficienti, dato che nonostante si voglia vigilare il più possibile, molti aspetti possono fuggire al controllo. Ma prima di spiegare perché, soffermiamoci ancora sulla ragione per cui è così importante per lo sviluppo del bambino che si possa trovare una risposta alla domanda riguardo le proprie origini.

L’importanza delle proprie origini

L’aspetto delle proprie origini è strettamente correlato con quella che è la percezione della propria identità da parte della nostra persona, le radicidella nostra storia (e il significato che vi diamo) ci aiutano a dirci chi siamo e questo ha molto a che fare con la nostra autostima.

“L’identità è un processo attivo, affettivo e cognitivo della rappresentazione di sé nel proprio ambiente associato a un sentimento soggettivo della propria continuità.”(Daron, R., Parot F., Del Miglio C., “Nuovo Dizionario di Psicologia”, 2001).

E’ importante quindi percepire un senso di coerenza generale del sé e questo è inevitabilmente legato a ciò che sappiamo di noi (aspetti cognitivi), a ciò che sappiamo delle nostre radici, di come è iniziata ed è proseguita la nostra storia e a come ci “valutiamo” (parte affettiva), se ci reputiamo esseri degni d’amore e persone di valore. Ora, sostanzialmente, a livello più o meno consapevole, la maggior parte degli interrogativi del bambino prima, ma soprattutto dell’adolescente poi, ruotano attorno alla domanda sul “perché” dell’abbandono e il “da dove” vengo. Questa domanda ha molte implicazioni emotive e si riattiva con tutta la sua forza soprattutto in adolescenza, quando la questione del “chi sono io” e la costruzione della propria identità, si fanno centrali. Al di là di quelle che poi sono le scelte di ogni persona adottata, sulle quali non vi è da entrare nel merito e ciascuna di esse è ovviamente legittima, era però evidente fosse giuridicamente importante dare la possibilità di riprendersi questo collegamento con le origini, qualora si voglia farlo, proprio per non recedere o eliminare nulla, ma dare quel senso di continuità, anche con l’aspetto biologico della persona, che fa comunque parte del processo identitario, dato che esso si compone di più dimensioni ed è interpersonale; ovvero legato indissolubilmente agli Altri per noi importanti, ai significati che si costruiscono nelle relazioni con loro, oppure, come in questo caso, il fatto che non vi siamo entrati in relazione, che fa si, a volte, che essi siano una pesante assenza, perché l’autostima deriva da come percepiamo le nostre “appartenenze”.

Omettere l’adozione sarebbe quindi per il figlio adottivo, un ostacolo al raggiungimento di un’identità integrata e sana, per cui la conoscenza delle proprie radici costituisce un presupposto indefettibile per la costruzione dell’identità personale e la sua mancanza potrebbe creare una sorta di scissioni interiori e/o portare ad una idealizzazione o demonizzazione dei genitori biologici, sconosciuti illustri che diventano oggetto di proiezioni di paure e angosce. La conoscenza delle proprie origini è un passaggio fondamentale quindi nella crescita dell’adottato e allo stesso tempo un aggancio, un momento di contatto con le vicende che hanno preceduto e accompagnato l’adozione se vi è la possibilità di conoscerle. Dato che si tratta di una vera e propria storia, la storia della persona, una modalità molto efficace con la quale i genitori adottivi possono scegliere di presentarla è proprio la forma della narrazione (sempre rapportandosi all’età del soggetto adottato, introducendo via via nuovi particolari con l’aumentare dell’età) proprio per rendere la verità “narrabile”, qualcosa di cui si può parlare, qualcosa di simbolizzabile e quindi elaborabile.

Per quanto riguarda la grande domanda, che continua a circolare, del perché, è necessario altresì fornire, se conosciute, le ragioni dell’abbandono, affinché il bambino possa comprendere i motivi che hanno determinato il bisogno di fargli avere dei nuovi genitori, ma sempre con una certa attenzione a non traumatizzare, dato che l’obiettivo sarebbe salvare del passato (e quindi di quei genitori), qualcosa di buono, per permettere una sorta di riconciliazione della persona con la propria storia (non significa negare gli aspetti negativi, ma inserirli in un certo quadro complessivo).

E’ necessario però ricordare che la conoscenza dell’identità dei genitori biologici e delle informazioni che li riguardano è sicuramente un’esperienza emotiva di grande impatto che potrebbe causare anche dolorose delusioni; perciò la legge italiana disciplina l’accesso alle informazioni dei genitori biologici, riconoscendo, però, unicamente ai figli adottivi, la possibilità di ricercare i genitori naturali e non diversamente, ai genitori naturali di rintracciare i figli adottivi.

Fin qui tutto chiaro, il problema è che spesso le cose non procedono in modo così lineare. Infatti, qualora la persona adottata adulta voglia andare alla ricerca di informazioni (e a volte conoscere direttamente) sui propri genitori biologici, questo processo è comunque sottoposto a limitazioni date dal fatto che la madre naturale abbia riconosciuto il figlio e che nessuno dei due genitori abbia espresso la volontà di rimanere anonimo; in questo caso la legge italiana rispetta questa volontà e la tutela. Ma a tal proposito c’è stata di recente una sentenza significativa della Corte di Strasburgo che ha stabilito che la legge italiana sulle adozioni, che regola l’accesso alle informazioni sulle origini di chi è stato abbandonato dai propri genitori biologici (la 184 del 1983), viola la Convenzione europea dei diritti umani. Il caso riguarda una donna, A. G., abbandonata dalla madre, che ha espresso la volontà di rimanere anonima, la quale si è vista negare dallo Stato italiano, all’età di 63 anni, la possibilità di conoscere le sue origini attraverso informazioni che non avrebbero portato all’identificazione del genitore. Ma secondo i giudici della Corte di Strasburgo il rifiuto delle informazioni viola l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani che protegge il diritto alla vita familiare e privata. In particolare viene sottolineato che, come è attualmente formulata, la legge italiana difende unicamente il diritto della madre a mantenere l’anonimato, mentre non prende in alcuna considerazione il diritto di chi è stato abbandonato di poter conoscere in forma anonima le proprie origini o, dove il genitore acconsenta, la sua identità, quindi il diritto alle radici.Così, la sentenza della Corte di Strasburgo ha stabilito che lo Stato italiano dovrà versare alla signora A. G. cinquemila euro per danni morali e diecimila per spese legali. La sentenza diventerà definitiva se una delle parti, la ricorrente o il governo, non chiederanno e otterranno un nuovo esame del caso davanti alla Grande Camera, ultima istanza della stessa Corte di Strasburgo.

Il punto sembra essere il fatto che in materia esistano sostanzialmente due tendenze, sul piano internazionale e nazionale italiano.

Per quanto riguarda la legge italiana, essa ha una precisa logica come background: infatti la possibilità di non essere identificata per colei che non riconosce il figlio, tutela il diritto alla vita, sancito dall’art. 27 della Costituzione, di colui che deve ancora nascere, perché limitare l’accesso alle informazioni della madre, risponde da una parte all’esigenza di tutelare la gestante, che, in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale, abbia deciso di non tenere con sé il bambino, dandole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e al tempo stesso di mantenere l’anonimato nella successiva dichiarazione di nascita; in tal modo è assicurato alla madre e al figlio un parto in condizioni ottimali. Al tempo stesso si vuole distogliere la donna da scelte irreparabili per il neonato, consentendo una diminuzione degli aborti, degli infanticidi e degli abbandoni in condizioni rischiose per l’incolumità del neonato. Proprio per perseguire in modo efficace questa finalità, la norma non prevede alcuna limitazione, nemmeno temporale, per tutelare l’anonimato della madre.

La possibilità per la madre naturale di non essere rintracciata nasce dal bilanciamento degli interessi in gioco, bilanciamento che suscita molte perplessità, apre a questioni etiche delicate, dal momento che in qualsiasi modo si agisca, l’interesse di qualcuno viene inevitabilmente sacrificato e spesso è quindi l’identità personale del ragazzo e il suo diritto alla salute.

La tendenza in campo internazionale è invece totalmente inversa, è diretta a salvaguardare il diritto di accesso alle informazioni riguardanti i genitori biologici in nome dell’importanza di avere diritto alla propria storia non soltanto per garantire un diritto della persona (quello di informazione), ma soprattutto per soddisfare un bisogno psichico elementare per l’elaborazione della propria identità, come sopra spiegato. In termini di adozioni internazionali questo è ancora più complesso e laborioso e si necessita di ancora maggior coerenza, continuità ed efficacia nella raccolta di informazioni e a tal proposito i vari Paesi d’origine promettono di garantire il mantenimento dei legami con la famiglia biologica e la cultura di origine in quanto la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia del 1989, dispone che gli Stati aderenti s’impegnino a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari.

Avere un legame di sangue? O creare una relazione affettiva, supportare, educare?

Vi è inoltre un’altra questione (anche questa ovviamente ha implicazioni etiche) aperta dalla volontà e possibilità da parte dell’adottato di conoscere i propri genitori biologici, ovvero la posizione dei genitori adottivi e la questione del cosa significa essere genitori. Avere un legame di sangue? O creare una relazione affettiva, supportare, educare? I genitori adottivi si possono vedere minacciati nel loro ruolo, possono esperire la paura di “perdere” così il figlio, sentirsi valutati su quanto si è riuscito a dargli e sul proprio compito. Tutto ciò può rendere l’adulto meno disponibile ad ascoltare le esigenze del ragazzo, il quale può sentirsi non appoggiato nella propria richiesta, spinto ulteriormente verso il passato e chiudere la comunicazione o esperire una sorta di conflitto di lealtà e quindi accantonare il proprio desiderio di sapere per non ferire il genitore adottivo; questi ultimi a loro volta possono reagire con rabbia o paura a tale ricerca, viverla come un fallimento personale o come segno di ingratitudine del figlio e quindi il rapporto finirà per irrigidirsi da entrambe le parti. Considerando inoltre che la domanda sulle origini si fa più pressante in adolescenza, età di per sé critica, ciò richiede pertanto che i genitori inizino un processo nel quale siano in grado di mettersi in discussione e trovare nuove forme di dialogo con i figli. Essi non devono temere che l’intraprendere questo percorso li allontani perché anzi, può essere una condivisione emotiva che può avvicinare ancora di più genitori e figli e non devono aver paura di “perdere” il proprio figlio perché la sua domanda riguarda una parte diversa rispetto a ciò che si è costruito nel rapporto di anni con loro, da integrare con tutti gli altri aspetti della personalità, aspetti che può aver sviluppato solo nella storia con loro, che sono i suoi genitori; ruolo che non è minimamente messo in discussione giacché sono proprio loro che gli hanno dato gli strumenti per muoversi nel mondo e compiere questa ricerca che la persona si sente in grado di intraprendere proprio perché può sentirsi “con le spalle coperte”, e questo solo i genitori che l’hanno cresciuta possono averglielo dato. La loro storia, di genitori adottivi e del loro figlio, è costruita insieme, essi la conoscono, la domanda è “come è iniziata?”.

L’accesso alle informazioni è un’importante opportunità per consentire all’adottato di costruire un’immagine di sé chiara e definita, ma tale possibilità che potrebbe diventare quindi una risorsa, è correlata con un vincolo, non è libera ma è invece riconosciuta all’interno di confini definiti, non automaticamente raggiungibile, ma legislativamente stabilita. L’accesso infatti è sempre subordinato a una valutazione e un accertamento di specifici requisiti sia di tipo formale (come nell’ipotesi di mancato riconoscimento alla nascita) che sostanziale (come la verifica dei requisiti di età e le valutazioni in relazione ad un possibile turbamento dell’adottato).

Ricerca “fai da te” online

L’avvento dei new media nel nuovo millennio e principalmente dei social network, fa sì che tutto questo iter normativo, tutto questo controllo, valutazione degli aspetti psicologici e rispetto dei tempi giudicati maturi, possa essere facilmente eluso e bypassato per una veloce e il più delle volte efficace ricerca “fai da te” online.

Senza passare dal Tribunale oggi il Web, e principalmente Facebook, apre a una miriade di potenzialità; è possibile cercare e trovare chiunque, essere trovati da chiunque, incappare nelle informazioni più esaustive o anche fasulle, contattare le persone con una facilità estrema e tutto ciò ha notevoli implicazioni emotive, che non sono monitorate né da professionisti esperti (come nel caso la richiesta passasse per l’iter canonico), né spesso da familiari, dato che la persona può compiere questa ricerca in solitudine, di propria iniziativa e senza consultare gli adulti di riferimento. Tutto ciò ad un’età molto lontana dalla sufficiente maturità raggiunta per la legge ai 25 anni, dato che queste ricerche vengono già compiute in adolescenza, soprattutto in questa fase, dove le domande identitarie si fanno particolarmente pressanti e la questione dell’abbandono può esplodere in tutta la sua violenza, con vissuti di rabbia; l’adolescente non ha gli strumenti per autoregolarsi, non ha l’equilibrio emotivo per reggere le informazioni che potrebbe trovare e contenere l’impulso all’azione e infine spinto dal fisiologico movimento separativo dalle figure genitoriali che ha luogo in questa età e che qui prende le forme della ribellione, egli potrebbe vivere questa ricerca come una sorta di “battaglia” contro i genitori adottivi, mosso dalla normale sensazione di saturazione ora tipica e idealizzare i genitori biologici a sfavore dei primi, arrivando poi anche a chiedere incontri che potrebbero rivelarsi brucianti delusioni, non poco disequilibranti per l’età.

La persona quindi oggi si ritrova ad avere forniti dalla tecnologia degli strumenti che la rendono più libera, ma proprio per questo più esposta, più feribile; la libertà quindi sembrerebbe, per non ritorcersi contro la persona stessa, dover sempre perciò avere a che fare con il limite, con un confine, che esiste per precise motivazioni.

E’ pur vero che questa visione sembra un po’ imposta dall’alto, decisa di fatto da un Tribunale, ma non rispecchia la realtà, non tiene conto del caso, della molteplicità di variabili che possono avere luogo nella vita, del fatto che spesso gli eventi accadono senza procedere per gradi. Sospendendo per attimo il giudizio, senza chiedersi se sia meglio o peggio, sia da un punto di vista clinico che giuridico, sta’ di fatto che oggi la situazione prefissata dalla legge non corrisponde a realtà, è in un certo senso “anacronistica”, perché, per dirla sotto forma di sorta di slogan, “la vita è già andata avanti”, la legge descrive già l’ieri perché oggi i ragazzini adottati possono scegliere di cercare i propri genitori su Facebook e arrivare ad incontrarli; e allora lì sono solo i genitori adottivi che possono fare da elemento protettivo e seguire adeguatamente il figlio, mantenendo un costante e aperto dialogo.

Ma allo stesso tempo quello che emerge è che c’è tanta domanda in tal senso, tanto bisogno di sapere, tanti desideri che se ne vogliono fregare dell’iter stabilito dalla legge e superare gli ostacoli che essa pone, quando li pone. E senza fare un giudizio morale, questo è sintomo di richieste che sono tanto più pressanti quanto più importanti per la persona stessa, segno che lì c’è in gioco qualcosa di fondamentale per lei, qualcosa che la riguarda nel profondo; ma molte di queste sono destinate a cadere nel nulla, lasciando un vuoto, alcune sì, ricevono risposta, ma ce ne sono altre che non possono aspirarvi, a una domanda che invece per tutti è legittimo fare e questo è la legge che lo prescrive.

Infatti, come abbiamo precedentemente descritto, i figli non riconosciuti si vedono negare qualsiasi informazione a priori e questo veto decade a ben 100 anni dalla nascita, tempo dopo il quale non solo la madre (che è la persona tutelata in questo caso) che ha richiesto di rimanere anonima, sarà assolutamente deceduta, ma lo sarà quasi sicuramente anche l’adottato stesso! Inoltre la legge non prevede che la madre che ha fatto questa richiesta possa poi col passare del tempo recederla, qualora avesse cambiato idea e voglia ricercare ufficialmente informazioni sui figli dati in adozione, come se la faccenda non dovesse più interessarle, cosa non vera dato l’elevato numero di madri che fino a molti anni dopo la nascita, continuano a cercare i loro figli.

paracadute_malocaI “figli di nessuno

Un articolo su Vanity Fair del 5 settembre 2012 parla proprio di questo tema: “Tre milioni di persone in Italia hanno genitori adottivi e molti di loro non conoscono il nome di quelli naturali. Né possono farlo. Sono i “figli di nessuno”, o “figli di n.n.” (“nescio nomen”, cioè non conosco il nome): bambini dati in adozione senza essere stati riconosciuti dalla madre; quelli ai quali la legge italiana consente di conoscere l’identità dei genitori biologici solo a cent’anni dalla nascita. Ogni anno in Italia, sono circa 400 gli abbandoni di bambini inchiodati a un presente senza radici nel passato.” Viene qui inoltre presentato il romanzo di Cinthya Russo “Potrò incontrarti fra cent’anni”, dedicato proprio a questa problematica, che racconta appunto la storia di una donna alla ricerca della figlia abbandonata quando era minorenne e non riconosciuta.

Chi è stato riconosciuto può aspettare i 25 anni; chi non è stato riconosciuto può accedere alle stesse informazioni solo dopo i 100! Ciò pone una grande discriminazione fra chi è stato riconosciuto e chi no, senza che in essa vi sia la responsabilità del soggetto diretto interessato che si trova a subire una decisione presa da altri e a fare i conti da solo, senza informazioni utili a elaborare, con la questione dell’abbandono, forse con la possibilità di non superarlo mai fino in fondo. “Questo divieto”, spiega Emilia Rosati del direttivo del Comitato nazionale per il diritto alle origini biologiche, “impedisce di far luce su una zona senza ricordi e senza storia che sta all’origine della nostra vita, rendendoci incompleti per sempre, destinati a morire senza aver avuto piena cognizione di noi stessi. Chi eravamo prima di esistere?”.

Ma, come scrivevo sopra, la domanda nel reale è tanta. “Nonostante i divieti posti dalla legge italiana, il desiderio di ritrovarsi è più forte”, racconta Russo, che da quando ha aperto una pagina su Facebook con il titolo del romanzo riceve ogni giorno decine di messaggi di figli e di madri alla ricerca del pezzo perduto. “Dopo aver letto il libro”, racconta Lucia (il nome è di fantasia), figlia di n.n.,38 anni, “ho cominciato a postare messaggi su Facebook. Era come affidarli all’oceano chiusi in una bottiglia: speri sempre che approdino sulla riva giusta. Sono stata fortunata, perché la mia levatrice, dopo aver letto il libro, ha trovato il coraggio per venirmi a cercare, e il social network è stato il luogo che ha reso l’incontro possibile. Mi ha raccontato di mio padre, che non sapeva del mio abbandono né era al corrente della mia nascita, e di mia madre, che non ho ancora trovato il coraggio di contattare, un po’ per paura, un po’ per il senso di colpa che nutro nei confronti dei miei genitori adottivi, che amo: gli unici genitori, nella mia vita.”

L’abbandono senza riconoscimento può essere dovuto a molteplici ragioni date dalle condizioni nelle quali si trovano le madri al momento della nascita (per cui, dati certi presupposti, a volte può essere più un atto d’amore che un atto di trascuratezza), ma col passare del tempo, lo sviluppo della persona, che poteva all’epoca trovarsi in un’età molto giovane, il cambiamento di contesto ambientale e l’evoluzione storica e culturale, tali condizioni spesso possono cambiare e far decadere la volontà di rimanere anonima, “Per questo”, aggiunge Rosati, “dovrebbe essere data la possibilità anche alla madre di rivalutare il proprio desiderio a non essere nominata, anche alla luce del radicale mutamento dei costumi avvenuto negli ultimi decenni. Di certo, le madri che vogliono l’anonimato vanno tutelate, ma occorrerebbe rispettare anche il bisogno della persona adottata che cerca la sua storia. Cercare una storia, del resto, è diverso dal cercare un rapporto affettivo: è cercare la completezza di sé, il romanzo della vita che restituisca un contesto sociale e le ragioni per le quali una vita è andata in un modo e non in un altro”

Il Comitato nazionale per il diritto alle origini ha presentato al Presidente della Repubblica una petizione chiedendo che la legge sia modificata, e negli ultimi anni tre diversi partiti politici (Pd, Pdl e Udc) hanno presentato altrettante proposte di legge alla Camera; il Pdl una anche al Senato. Nessuna di esse intende negare alla donna la possibilità di partorire in anonimato, ma tutte prevedono che la soglia dei cent’anni per conoscere le proprie origini sia abbassata, e che il Tribunale possa verificare se la madre continui a desiderare l’anonimato o sia disposta a “revocare il diniego”.

L’autrice del romanzo dice: “La segretezza è il principio della tirannia. Meglio sempre la verità: per quanto difficile e inappagante, possiede l’armonia. Un’autenticità inderogabile, più soddisfacente di qualunque menzogna.”

Verità e menzogna riguardo al passato, un tempo certo importante per qualunque essere umano, infatti la domanda riguardo alle proprie origini ci riguarda tutti, non solo i figli adottivi, ma noi in quanto esseri dotati di storia, che non può fare a meno di influenzarci in una certa misura.

Ciò che ci ha preceduto, ciò che sta’ intorno al proprio “avvento al mondo” è ignoto per tutti e affonda nelle radici della materia familiare, di ciò che rimane e rimarrà latente, perché in un certo senso “viviamo tutti all’oscuro di qualcosa che ci riguarda” (questo il leitmotiv di tutto il romanzo “Le luci nelle case degli altri”, di Chiara Gamberale, che ha anch’esso al centro un’adozione..un po’ particolare) e non possiamo che accettarlo come facente parte della vita in quanto tale.

Quindi il prima, per il nostro personale “chi sono io?”, che impiega parte della vita (se non in fondo attraversare tutta l’intera esistenza), è importante, sicuramente, ma non deve essere vincolante, perché, ricordiamo sempre che, come disse William Shakespeare, “il passato è solo un prologo”. Il resto della storia è tutto ancora da scrivere. E la buona notizia è che gli autori siamo noi.

di Arianna De Baté

 

Daron, R., Parot F., Del Miglio C., “Nuovo Dizionario di Psicologia”, 2001

http://it.wikipedia.org/wiki/Adozione

http://www.ladiscussione.com/component/content/article/49-societa/5327-conoscere-i-genitori-naturali-e-un-diritto-del-figlio-adottato.html

http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091029144758AAzxibX

http://forum.telefonino.net/archive/index.php?t-410704.html

http://www.professionisti.it/enciclopedia/voce/2565/Diritto-dell_adottato-di-conosc

http://www.miolegale.it/notizia/Adozione-minore-informazioni-origini.html

http://www.erasmi.it/portale/?p=37

http://www.governo.it/Presidenza/DICA/4_ACCESSO/pareri/parere_adozione141003

http://postadozione.wordpress.com/tag/origini-biologiche/

http://www.piattaformainfanzia.org/news_detail.php?id=9842

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