Categoria | Cultura, Primopiano

Continuità didattica dei docenti su posto di sostegno

Pubblicato il 14 aprile 2024 da redazione

inclusione

Società Italiana di Pedagogia Speciale (SIPeS)
Documento SIPeS in riferimento alla nota ministeriale n. 1082 del 27.03.2024
sulla continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno

Com’è noto, con nota del 27 marzo 2024 (registro ufficiale U.0001082), indirizzata ai componenti della Consulta della Associazioni dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e ai componenti del CTS dell’Osservatorio stesso, il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha dato comunicazione del fatto che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 26 marzo 2024 nell’ambito dell’approvazione del ddl semplificazioni, ha disposto la modifica del DL 13 aprile 2017 n. 66, al fine di “garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno”. Tale azione, si legge nel documento, si è resa necessaria per colmare “una lacuna presente da troppo tempo nell’ordinamento scolastico” tale da non rendere “effettivo il diritto allo studio degli alunni con disabilità” e fa seguito a quanto espresso da genitori di alunni con disabilità che hanno rappresentato “con forza la necessità di
garantire la continuità didattica nei confronti dell’insegnante di sostegno”. La misura, pertanto, prevede che “la conferma” avvenga “su base volontaria […] su richiesta della famiglia” e venga “disposta prioritariamente nei confronti dei docenti in possesso di specializzazione” ma che possano “essere tuttavia confermati alle stesse condizioni anche docenti non specializzati”.
Come Società Italiana di Pedagogia Speciale (SIPeS), siamo certamente favorevoli che si determini una continuità della presenza dell’insegnante specializzata/o per il sostegno tale per cui possa essere a tutti gli effetti una risorsa costante nel percorso formativo della classe alla quale viene assegnata/o, ma abbiamo il dovere di mettere in luce alcune precisazioni a garanzia dell’indiscusso valore della continuità didattica per la tutela del diritto allo studio delle/degli alunne/i con disabilità. In primo luogo, va ricordato che la richiesta delle risorse di sostegno è compito del Gruppo di Lavoro Operativo e va indicata nel Piano Educativo Individualizzato. Dunque, spetta a questo organo collegiale, come conseguenza della progettualità educativodidattica, l’eventuale istanza per la continuità didattica dell’insegnante specializzato, come dell’eventuale educatore/assistente.
L’alleanza scuola famiglia è, e resta, un obiettivo fondamentale per la costruzione di una scuola inclusiva, ma corre l’obbligo di ricordare che l’insegnante specializzato/a per il sostegno non è assegnato/a all’allieva/o con disabilità, ma alla classe dove tale allieva/o frequenta. È una risorsa preziosa per la progettualità inclusiva a livello micro (classe) e macro (istituto) della comunità scolastica e, pertanto, concepire la sua continuità in tale contesto come esito della decisione della famiglia di questo o quell’allievo con disabilità tradisce lo spirito stesso del processo inclusivo e riporta il nostro sistema formativo
indietro nel tempo, paventando uno scenario dominato da possibili fenomeni di delega e di privatizzazione dei processi educativi e didattici. Peraltro, non è affatto chiaro sulla base di quali criteri le famiglie procederanno con la richiesta di conferma o meno dell’insegnante specializzato per il sostegno assegnato, lo ribadiamo, alla classe che frequenta la/il figlia/o.

Tale aspetto evidenzia in controluce il rischio che l’insegnante specializzato assuma un profilo condizionato da modelli di intervento non necessariamente costruttivi, e quindi non sia effettivamente posto in condizione di agire il proprio ruolo di guida all’interno di un progetto educativo condiviso o un Progetto di Vita coerente con la storia esistenziale e funzionale allo sviluppo del potenziale dell’alunno/a. Ulteriormente, una precisazione è doverosa riguardo all’idea che siano riconfermati, seppur non prioritariamente, anche docenti non specializzati. Tale decisione, dal nostro punto di vista, tende – a fronte di una evidente difficoltà a stabilizzare coloro che sono specializzati con percorsi impegnativi e qualificati – a consolidare meccanismi di reclutamento precari che si devono all’ancora carente dotazione di docenti specializzati e che ledono il diritto della persona con disabilità e della sua famiglia ad avere il supporto di una professionalità docente competente e quindi adeguatamente formata per le pratiche di Didattica Speciale e per la progettazione di contesti e processi inclusivi.
In conclusione, riteniamo che la strada verso la continuità della presenza nelle classi così come nelle scuole della figura dell’insegnante specializzato/a per il sostegno debba avvenire attraverso una importante e immediata azione di stabilizzazione delle/degli insegnanti specializzati e attualmente (VIII ciclo) e prossimamente (IX ciclo) in via di specializzazione, perché in assenza di tale titolo non è possibile garantire la qualità del processo d’inclusione delle/degli alunne/i con disabilità, come richiesto e auspicato dagli stessi provvedimenti legislativi promulgati dal Ministero.
È parere della SIPeS che siano il precariato e la mancanza di conoscenze e competenze rispetto ai processi inclusivi a minare l’effettivo diritto allo studio degli alunni con disabilità e la realizzazione dello stesso processo di inclusione che riguarda tutte le allieve e tutti gli allievi.
In tal senso, risulta necessario insistere sulla formazione in servizio degli insegnanti curricolari – e specializzati – in ottica inclusiva, con azioni sistematiche e continue, oltreché lavorare ad un monitoraggio continuo della qualità dell’inclusione, da parte del Ministero, attraverso l’Osservatorio sull’inclusione scolastica.
A tale scopo, la SIPeS auspica che si apra con il Ministero un dialogo finalizzato anche a individuare le modalità attraverso cui migliorare la formazione iniziale e in servizio, per accompagnare e promuovere la definizione di una identità professionale forte, caratterizzata da una chiara capacità di agency e non percepita come secondaria o residuale.

12 aprile 2024
La Presidente e il Consiglio Direttivo SIPeS

Lascia un commento

Advertise Here

Foto da Flickr

Guarda tutte le foto

Advertise Here

LINK