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Il Crowdfunding: l’era dell’imprenditoria 2.0

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Il Crowdfunding: l’era dell’imprenditoria 2.0

Pubblicato il 25 novembre 2015 by redazione

Krowdfunding

Secondo la definizione data dalla Commissione Europea: “Per crowdfunding (finanziamento collettivo) si intende generalmente un invito pubblico a raccogliere fondi per un progetto specifico”, ossia un modello di finanziamento molto utilizzato per consentire a neonate start-up di affacciarsi alle “scalate ai finanziamenti”. Ogni anno, in Europa, vengono finanziati mediante crowdfunding circa mezzo milione di progetti europei.

Il crowdfunding può quindi essere definito come lo sforzo di una pluralità di individui che agiscono insieme e mettono in comune le proprie risorse per finanziare progetti avviati da altri, siano questi persone o organizzazioni private o pubbliche.

Progetti individuali e attività imprenditoriali vengono finanziati con piccoli contributi versati da un’ampia cerchia di individui e il più delle volte gli strumenti di promozione del progetto, nonché bacino di raccolta del denaro, sono siti web e social media, generalmente per un arco di tempo limitato.

Stando al Report A Framework for European Crowdfunding, le primi radici del crowdfunding risalgono già al secolo scorso e si ritrovano in diverse accezioni nel credito cooperativo, negli abbonamenti transfrontalieri e in borsa.

Ma andiamo più a fondo.

 

Quali sono le tipologie di crowdfunding?

Esistono sostanzialmente quattro tipologie di crowdfunding, che possono intersecarsi tra loro creando ulteriori modelli ibridi.

Crowdfunding per donazione: questa tipologia di finanziamento è assimilabile alla donazione, poiché non prevede alcun beneficio economico in corrispondenza dell’esborso, ed è la tipologia comunemente scelta dalle organizzazioni non governative. Questo modello consente di attrarre capitali più consistenti rispetto a quelli destinati genericamente a supportare l’attività della ONG: infatti, il donatore sarà più propenso a finanziare un progetto mirato e sarà certo che il denaro non venga dirottato su altri fronti di investimento.

Crowdfunding per ricompensa: è il modello più diffuso di crowdfunding e prevede per il finanziatore una ricompensa commisurata all’apporto stanziato. Il promotore del progetto lancia un appello al pubblico in modo da raccogliere il capitale necessario a finanziare la propria idea, in cambio conferisce un premio per lo più simbolico adeguato al contributo ricevuto. Si badi che questo premio non costituisce una vendita: non vi è alcun obbligo giuridico per il promotore del progetto di ricompensare l’investitore.
Questo tipo di crowdfunding, insieme a quello per prevendite (finanziando un progetto, per esempio, mi accorderò il privilegio di accedere al prodotto prima del potenziale mercato), rientra nella macrocategoria di crowd sponsoring.

Equity crowdfunding: società non quotate chiedono un finanziamento al pubblico, invece che a un investitore privato o a un investitore informale (angel investor). A fronte dell’esborso vengono conferiti dei veri e propri titoli partecipativi, in genere non quotati sui mercati regolamentati e non comportanti sottoscrizione di capitale, rappresentativi tuttavia di un complesso di diritti patrimoniali e amministrativi. Essendovi, dunque, una sorta di appello al pubblico risparmio (mediante piattaforme on-line) ed essendone destinatari investitori non qualificati (quindi, per esempio, meno informati rispetto ad investitori istituzionali), questa tipologia di investitori va protetta maggiormente rispetto a quelli di altri modelli. In Italia, il modello è disciplinato dal Regolamento Consob sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, limitando quindi il decalogo delle iniziative finanziabili. Questo tipo di crowdfunding viene detto crowd investing (poiché vi è una partecipazione agli utili). Si noti, infine, che la tipologia di investitori attratti da una tipologia tale di finanziamento sono generalmente interessati a supportare progetti che condividano i loro valori, che coinvolgano le comunità locali o vi creino posti di lavoro.

Crowdfunding creditizio (altrimenti detto crowd lending): questo modello consente a una società o a un individuo di ottenere un prestito dal pubblico (per ristrutturare casa o finanziare i propri studi, ad esempio), invece che dalla banca, impegnandosi a restituirlo generalmente a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato. In questo caso, le piattaforme di crowdfunding potranno avere due finalità alternative: limitarsi a mettere in contatto tra loro investitore e richiedente, oppure fungere da intermediario del finanziamento, diventando a loro volta responsabili della restituzione del prestito ai vari investitori. Questo modello è particolarmente promettente nella sua accezione di crowdfunding sociale, dove il finanziamento verrà ridistribuito sottoforma di prestito a interesse “zero” per finanziare progetti di utilità sociale.

 

Chi sono i promotori del crowdfunding?

Possono essere promotori di progetti di crowdfunding: disoccupati, piccole e medie imprese, enti di ricerca, enti pubblici, start-up, lavoratori autonomi, associazioni culturali (si noti che l’elenco non è assolutamente tassativo). Il crowdfunding costituisce non solo un utilissimo bacino di raccolta di capitale nella fase iniziale di lancio dell’attività economica, ma anche uno strumento di indagine del mercato nella fase successiva all’avviamento, stimolando la raccolta di feedback relativi a un prodotto o a un servizio.

Anche da un punto di vista psicologico, i finanziatori del progetto diventandone sponsor, tenderanno a promuoverne la validità anche all’interno delle proprie cerchie sociali e ne saranno maggiormente coinvolti, andando ad allargare la portata del processo decisionale.

 

Quali profili critici?

crowdfunding

 

Guardando tutti i modelli di crowdfunding, le principali problematiche riguardano la normativa in materia di antiriciclaggio, la protezione della proprietà intellettuale e la tutela dei consumatori contro clausole vessatorie.

Per quanto attiene al primo profilo, la questione si presenta in termini di disomogeneità della normativa antiriciclaggio: infatti, in base alla collocazione del servizio di pagamento, il controllo sulla provenienza del denaro sarà diversificato, dipendendo dalla normativa nazionale. Proprio per ovviare a questo inconveniente, il legislatore europeo si sta attivando nel senso di inserire una soglia di operazione uniforme per tutti gli Stati europei per quanto riguarda la raccolta e verifica delle informazioni di natura patrimoniale, finanziaria, economica, gestionale, strategica e fiscale relative all’azienda.

Il secondo tema controverso in materia di crowdfunding è la tutela della proprietà intellettuale. In particolare, essenziale è il bilanciamento tra la protezione del promotore del progetto da una parte e l’investitore dall’altra: il primo, infatti, è tenuto a rendere pubbliche una serie di informazioni circa il progetto, tali da attrarre l’investitore ma potenzialmente dannose in termini di tutela della propria creazione, l’altro, invece, deve avere diritto a un investimento informato.

Inoltre, specialmente in materia di crowd lending e crowd investing, controverso risulta l’approccio che i legislatori nazionali ed europeo dovrebbero avere. Difatti, se da un lato una normativa troppo cavillosa e opprimente potrebbe soffocare sul nascere lo sviluppo di questo nuovo modello di finanziamento, dall’altro una disciplina troppo blanda potrebbe danneggiare gli investitori e sfiduciarne l’apporto di capitale.

Non posso che concludere invitandovi a soffermarvi qualche istante su una riflessione di Gustave Le Bon tratta dal suo saggio Psicologia delle folle in cui sosteneva: “Mentre le antiche credenze barcollano e spariscono, e le vetuste colonne della società si schiantano ad una ad una, la potenza delle folle è la sola che non subisca minacce e che veda crescere di continuo il suo prestigio. L’età che inizia sarà veramente l’era delle folle”.

Ebbene: che sia il crowdfunding un primo bagliore di quella che sarà l’età delle folle?

di Giulia Pavesi

 

Linkografia:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-532.656&format=PDF&language=IT&secondRef=01

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014DC0172

http://www.europecrowdfunding.org/files/2013/06/FRAMEWORK_EU_CROWDFUNDING.pdf

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